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Esame avvocato Spagna
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Da: Gjlbert | 30/10/2012 09:05:18 |
e'stata una brutta scoppola quella sentenza per noi abogados.Pero'va anche detto che un ricorso al Cnf mi sempra inappropriato e'come andare in boxxa al leone! | |
Da: soniaabogados | 30/10/2012 09:14:18 |
e allora secondo voi cos'è meglio? | |
Da: slim | 30/10/2012 09:42:59 |
per common law, Chiedo scusa a common law per averla tediata con l'argomento intesa e nel contempo la ringrazio per la disponibilità e pazienza avute. Di poi volevo dire a quelli che mi criticano che la questione attinente l'intesa è molto delicata specialmente per coloro che esercitano quotidianamente la professione ergo è necessario essere scrupolosi ed attenti onde prevenire eccezioni future. Quindi cerchiamo di essere collaborativi per il bene comune. Per finire ho un ultimo dubbio poi chiudo il discorso intesa definitivamente. Mi rivolgo alla nostra mitica Common law: la dichiarazione di intesa come ben sappiamo deve essere, nelle forme previste, resa procedimento per procedimento ora nel caso di sfratto per morosità disposto il mutamento del rito poiché opposto, bisogna rendere nuova intesa per il prosieguo ovvero l'intesa in atti si estenderà anche nella successiva fase di merito? (è consigliabile prevedere tale ipotesi nella dichiarazione stessa?) Sono dubbi fondati. Ciao e grazie ancora | |
Da: x Sonia | 30/10/2012 09:46:20 |
non farti confondere. Fai il ricorso al cnf. In cassazione ad oggi si è giunti una sola volta, e vista la relativa novità della materia non c'è stata condanna alle spese. Quando i ricorsi si moltiplicheranno ci sarà anche condanna alle spese ed eventuali danni. ciao | |
Da: x @sonia | 30/10/2012 09:54:48 |
E comunque segnala all'antitrust! | |
Da: Alpes videmus | 30/10/2012 10:01:19 |
come no, e alla marina e all'aviazione | |
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Da: x tutti | 30/10/2012 10:07:30 |
ricordo che la cassazione civile ha deciso a sezioni unite...... e ci sarà da ridere con l'antitrust! | |
Da: soniaabogados | 30/10/2012 10:08:42 |
SEGNALAZIONE FATTA E OGGI MANDO VIA FAX TUTTI I DOCUMENTI IVI COMPRESO IL RIGETTO NOTIFICATO!!!!! GRAZIE X I CONSIGLI!!! | |
Da: a cascata | 30/10/2012 10:47:11 |
l'una dopo l'altra, dopo Lucca ora tocca a Pisa Con ricorso depositato in data 18 aprile 2011 l'abogado M.G. ha impugnato la decisione con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa ha rigettato la sua domanda di iscrizione alla Sezione speciale degli avvocati stabiliti dell'Albo. In particolare con decisione dell'11.3-22.3.2011 notificata il 31.3.2011 il COA di Pisa aveva rilevato come l'istanza di iscrizione non fosse adeguatamente sorretta dai presupposti di legge, atteso che l'abogado G. si era limitato a sostenere le prove integrative per l'omologazione della laurea italiana in Spagna - essendo questo l'unico requisito per ottenere l'iscrizione al "Colegio de Abogados" di Madrid - aggiungendo, ai fini dell'iscrizione italiana, di aver curato in Spagna tre pratiche, non meglio specificate con riferimento alla loro natura sostanziale e processuale, nonché di aver collaborato con lo studio "Bufete Italia", che a propria volta costituirebbe "articolazione" di uno studio legale pisano presso cui l'abogado G. aveva svolto il praticantato legale in Italia. Aggiungeva il Consiglio territoriale come, a fronte di tali circostanze, non fosse risultato che il ricorrente avesse mai svolto alcuna concreta attività di patrocinio legale, e ciò neanche in Italia ove, nonostante la possibilità concessa dall'Ordinamento professionale, l'abogado G. non aveva ottenuto l'abilitazione provvisoria all'esercizio della professione a compimento del primo anno di pratica legale. Concludeva dunque il COA di Pisa come tali circostanze non fossero sufficienti a dimostrare lo svolgimento di un'attività professionale connotata da caratteri di serietà , stabilità e concretezza;ed ancora come, a fronte di tale troncante considerazione, non potesse avere rilievo il richiamo effettuato dal ricorrente al D.Lgs. n. 96/01 e alla normativa comunitaria. Rilevava infatti il Consiglio territoriale come le disposizioni invocate abbiano l'esclusivo scopo di facilitare l'esercizio permanente alla professione di avvocato a chi, cittadino di altro Stato membro ed ivi abilitato, voglia spostare la propria sede di esercizio in Italia: di contro il cittadino italiano, il quale non abbia mai svolto alcuna effettiva attività professionale nel diverso Stato membro di abilitazione, non potrebbe invocare tale disciplina, a tacer d'altro, in quanto non sarebbe possibile definire l'Italia quale "Stato ospitante". L'abogado G. impugnava tale decisione con ricorso depositato in data 28.4.2011, con il quale deduceva sette motivi di gravame: 1) Violazione dell'art. 6 D.Lgs. 96/01, art. 3 Direttiva 89/48, artt. 1 e 2 Direttiva 98/5/CE in merito ai presupposti necessari per l'iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti. Sostiene facendo riferimento alla giurisprudenza comunitaria (C.Giust. proc. C-118/09), che la normativa in esame prevederebbe quale unico requisito per l'iscrizione in Italia che l'avvocato straniero abbia ottenuto l'abilitazione in altro Stato comunitario. 2) Eccesso di potere in merito alla qualifica dei fatti addotti a fondamento dell'istanza di iscrizione per travisamento degli stessi fatti e incompletezza e difetto di istruttoria. Sostiene come non esista alcun "paradigma normativo" alla stregua del quale valutare la "sufficienza" della collaborazione professionale da egli svolta, sicché la decisione impugnata sarebbe erronea in quanto avrebbe dovuto rilevare che "una esperienza professionale esiste o non esiste" (ricorso p. 9) senza entrare nel merito della stessa. 3) Violazione dell'art. 6 D.Lgs. 96/01, art. 3 Direttiva 89/48, artt. 1, 2 e 5 Direttiva 98/5/CE in merito ai presupposti per l'iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti, nonché eccesso di potere per incompletezza e difetto dell'istruttoria. Sostiene sul punto che il COA di Pisa non avrebbe tenuto in adeguata considerazione taluni dati che testimonierebbero la serietà dell'attività svolta all'estero nonché lo stretto rapporto di collaborazione professionale, nel corso della esperienza professionale in Spagna, con l'avvocato italiano A.G. di Pisa. In particolare si riferisce a due attestazioni relative alla partecipazione "a udienze" e "a corsi di formazione" in Spagna nonché alla propria iscrizione alla previdenza sociale spagnola. Aggiunge come le tre pratiche legali svolte in Spagna, e citate negli scritti difensivi offerti al Consiglio territoriale, avrebbero avuto carattere meramente esemplificativo, producendo a questo Consiglio un nuovo e più ampio elenco. 4) Violazione dell'art. 6 D.Lgs. 96/01 in merito ai presupposti per l'iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti e eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione del principio di non discriminazione e uguaglianza. Espone come tale violazione sarebbe integrata dalla circostanza che il COA di Pisa abbia motivato la propria reiezione anche facendo riferimento alla circostanza che il ricorrente, durante la pratica legale in Italia, non avesse mai ottenuto neanche l'abilitazione provvisoria al patrocinio legale richiedibile dopo il primo anno di praticantato. 5) Violazione della Direttiva 89/48, dell'art. 6 D.Lgs. 96/01 in merito ai presupposti per l'Iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti e dell'intera disciplina della Direttiva 98/5/CE. A detta del ricorrente l'unica interpretazione corretta delle norme in esame non consentirebbe di limitare al cittadino di uno Stato comunitario l'iscrizione nell'albo degli avvocati stabiliti del medesimo Stato dopo aver ottenuto il titolo di abogado in Spagna, sicché le difformi valutazioni del Consiglio territoriale costituirebbero una erronea interpretazione della normativa vigente. 6) Eccesso di potere per disparità di trattamento con riguardo a precedenti decisioni su casi analoghi. In particolare indica e produce n. 4 precedenti decisioni del medesimo Consiglio territoriale, tutte relative all'iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti a seguito dell'abilitazione in stati comunitari diversi dall'Italia, e dunque in casi analoghi al proprio. 7) Violazione dell'art. 31 co. IV R.D.L. 1578/33. Lamenta infine che ai sensi della invocata disposizione le delibere di cancellazione dall'albo devono essere notificate entro 15 giorni ma che nel caso di specie, a fronte della assunzione della deliberazione in data 8.3.2011, essa sarebbe stata notificata soltanto in data 31.3.2011. Fissata e ritualmente comunicata al ricorrente l'udienza avanti a questo Consiglio nazionale per il 22 settembre 2011, la causa veniva posta in decisione. DIRITTO | |
Da: a cascata | 30/10/2012 11:00:59 |
il testo integrale è su ipsoa. E' l'ultima in ordine di tempo. | |
Da: x cascata | 30/10/2012 12:00:37 |
Ma che ultima, quella postata è di settembre 2011! Non c'erano nemmeno le ssuu La più recente e nota è del 26 luglio 2012. | |
Da: x a cascata | 30/10/2012 12:08:03 |
E' a Pisa dove hanno trovato la famosa soluzione recepita solo dall'ordine di Madrid. I posteri diranno se tale soluzione sia compatibile con il diritto di stabilmento che e' diritto di trasferire lo studio da uno stato all'altro, lo studio..... non il solo titolo. | |
Da: rostow | 30/10/2012 12:24:19 |
Brava soniapapaya,ora interpella il vaticano,la corte dei conti e la nasa ed il tuo Foro supplementare sará pronto!tutti a studiare somarelli! | |
Da: lillovero | 30/10/2012 12:27:27 |
noto con disappunto che nessuno nei ricorsi abbia rilevato la caprina ignoranza e la crassa arroganza degli estensori delle decisioni dei vari coa che aderiscono al colpo di stato :) l'aria sta cambiando; che ne dite, se vince bersani sarà introdotto il reato di "manifesta ignoranza" o quello di "volgare arroganza"? | |
Da: lii03 | 30/10/2012 12:28:02 |
non ultimo il parlamento italiano, dove tra l'altro ci sono, a mente, 130 avvocato hanno cancellato il famigerato comma 4 (alla fantozzi) quindi è pacifico che è stato riconosciuto il diritto a stabilirsi senza alcuna produzione di esperienze ecc. ecc ...... pertanto non fatevi ingannare da motivazioni fumose senza base ne giuridica ne giurisprudenziale, se non quella del tribunale speciale cnf, che nella sentenza rd/50 viene emessa inaudita altera parte, in quanto il ricorrente aveva fatto ricorso sul silenzio del coa, e si è visto appioppare una sentenza dal tribunale speciale sull'abuso del diritto, senza aver potuto illustrare una coerente tesi difensiva. Queste cose non succedono nemmeno nei paesi c.d. 3° o 4° mondo, nemmeno al tempo della santa inquisizione si giudicava senza contestare i fatti. | |
Da: Bravo lillo | 30/10/2012 12:31:08 |
Hai visto bene. Tra gli elettori di di Grillo c'è una folta schiera di avvocati. Speriamo sappiano discernere... | |
Da: @carmelo | 30/10/2012 12:47:09 |
la sentenza non è del 2011, ma la prima convocazione è del 2011. Poi, con tutta onestà non sono sminuire in maniera eccessiva una sentenza che tale rimane. In quell'atto c'è scritto "in nome del popolo italiano". Va il mio conforto morale al malcapitato collega che nella speranza di poter fare il prioprio lavoro, ora dovrà spendere un mare di soldi e sperare che vada tutto bene in cassazione. In bocca al lupo | |
Da: @carmelo | 30/10/2012 12:52:05 |
la sentenza è del 22 settembre 2012. La cosa asurda è che il pm ha concluso x l'accoglimento ....................... comunque non sminuiamo la cosa è pericoloso | |
Da: soniaabogados | 30/10/2012 13:02:24 |
x rostow: non vale la pena risponderti. Forse sei tu e non chi va in altri stati per superare l'esame la vera vergogna dell'avvocatura!! | |
Da: x tutti | 30/10/2012 13:02:40 |
la sentenza è di settembre di quest'anno... ormai è chiaro che il cnf rigetta tutti quanti i ricorsi nonostante il pm ne chieda l'accoglimento! è possibile che si configuri una sorta di "malafede" in modo da ottenere un risarcimento danni? | |
Da: common law | 30/10/2012 13:10:37 |
purtroppo... la decisione del coa di pisa è esatta...per stesso volere dell'istante. | |
Da: Belin83 | 30/10/2012 15:04:56 |
leggetevi bene le sentenze del Cnf hanno sindacato anche sulla tipologia di esame conseguita in Spagna.E'un ricorso inutile e dispendioso! | |
Da: kamikaze gambizzato | 30/10/2012 15:14:56 |
il risvolto di ciò è che chi ha svolto il percorso spagnolo in via autonoma (come il sottoscritto) si è ritrovato fregato e visto superato in sede di iscrizione da chi ha pagato a peso per avere atti svolti in terra spagnola. Ciò ha portato me a non venire iscritto per mancanza di esperienza professionale in spagna (cosa ripetutami dal cnf in sentenza) e chi invece nemmeno parla spagnolo è stato iscritto, e non sto parlando solo a Roma, perchè nel pacchetto vacanze avevano quanti atti volevano e li hanno depositati. Siamo sempre in italia, in barba alla legge, alla corte di giustizia ed alla SU e ad un cnf di stampo fascista (vedi normativa che gli affida questi compiti). | |
Da: uno/a qualunque | 30/10/2012 15:22:08 |
la questione è stata pienamente risolta dalla Cassazione sotto ogni aspetto, compreso quello dell'abuso di diritto, penso che sporgerò denuncia contro i membri del CNF lo fanno apposta, non peno che ci siano | |
Da: x common | 30/10/2012 15:25:47 |
In che senso e' esatta la sentenza di Pisa? | |
Da: kamikaze gambizzato | 30/10/2012 15:26:20 |
si parla di sperpero di denaro pubblico, nel caso nostro è un abuso dei mezzi che la giustizia offre. Non è possibile che a situazioni uguali il cnf possa disattendere la SU senza subire una tirata di orecchie dal ministero della giustizia, che dovrebbe almeno vigilare, visto l'antitrust ed il solvit che sono in gioco da tempo nella vicenda. Vorrei avere l'appoggio di qualche professore o giurista con le palle, è impossibile che il cnf possa sbattersene così apertamente della SU, senza che nessuno intervenga. | |
Da: @carmelo | 30/10/2012 15:56:58 |
la mia paura, e credo un po' di tutti è quella che nel momento in cui una di queste arriva alla ss uu, in probabile diversa composizione può uscire qualche pastrocchio. Non dimentichiamo che anche la più recente della C. Cost., è stata tacciata di decisione "politica". @common. La decisione non è giusta perchè il ricorrente pur se ha indicato dell'attività scarna, poteva anche non indicarla affatto. Il sunto non cambia. O c'è il diritto al riconoscimento de plano oppure parliamone nelle opportune sedi. Del resto sta c...zo di Commissione che fa? Qui stanno rovinando gente. Il collega di fatto è due anni che è fermo senza poter lavorare! | |
Da: @carmelo | 30/10/2012 16:13:06 |
xcamikaze innnanzitutto la mia stima. Mi dispiace. E' solo una casualità che tu stai fuori e spero x poco e io dentro tempo x poco. Qui devi coinvolgere la commissione europea oltre che fare ricorso alla ss uu. | |
Da: slim | 30/10/2012 16:23:03 |
per common law, Chiedo scusa a common law per averla tediata con l'argomento intesa e nel contempo la ringrazio per la disponibilità e pazienza avute. Di poi volevo dire a quelli che mi criticano che la questione attinente l'intesa è molto delicata specialmente per coloro che esercitano quotidianamente la professione ergo è necessario essere scrupolosi ed attenti onde prevenire eccezioni future. Quindi cerchiamo di essere collaborativi per il bene comune. Per finire ho un ultimo dubbio poi chiudo il discorso intesa definitivamente. Mi rivolgo alla nostra mitica Common law: la dichiarazione di intesa come ben sappiamo deve essere, nelle forme previste, resa procedimento per procedimento ora nel caso di sfratto per morosità disposto il mutamento del rito poiché opposto, bisogna rendere nuova intesa per il prosieguo ovvero l'intesa in atti si estenderà anche nella successiva fase di merito? (è consigliabile prevedere tale ipotesi nella dichiarazione stessa?) Sono dubbi fondati. Ciao e grazie ancora | |
Da: ..... | 30/10/2012 16:29:15 |
mamma mia ecco perchè ci ridono dietro. La nuova, il mutamento del rito cos'è? | |
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