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Esame avvocato Spagna
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Da: Gjlbert30/10/2012 09:05:18
e'stata una brutta scoppola quella sentenza per noi abogados.Pero'va anche detto che un ricorso al Cnf mi sempra inappropriato e'come andare in boxxa al leone!

Da: soniaabogados 30/10/2012 09:14:18
e allora secondo voi cos'è meglio?

Da: slim 30/10/2012 09:42:59
per common law,
Chiedo scusa a common law per averla tediata con l'argomento intesa e nel contempo la ringrazio per la disponibilità e pazienza avute. Di poi volevo dire a quelli che mi criticano che la questione attinente l'intesa è molto delicata specialmente per coloro che esercitano  quotidianamente la professione ergo è necessario essere scrupolosi ed attenti onde prevenire eccezioni future. Quindi cerchiamo di essere collaborativi per il bene comune. Per finire ho un ultimo dubbio poi chiudo il discorso intesa definitivamente.
Mi rivolgo alla nostra mitica  Common law: la dichiarazione di intesa come ben sappiamo deve essere, nelle forme previste, resa procedimento per procedimento ora nel caso di sfratto per morosità disposto il mutamento del rito poiché opposto, bisogna rendere nuova intesa per il prosieguo ovvero l'intesa in atti si estenderà anche nella successiva fase di merito? (è consigliabile prevedere tale ipotesi nella dichiarazione stessa?)
Sono dubbi fondati.
Ciao e grazie ancora

Da: x Sonia30/10/2012 09:46:20
non farti confondere. Fai il ricorso al cnf.
In cassazione ad oggi si è giunti una sola volta, e vista la relativa novità della materia non c'è stata condanna alle spese. Quando i ricorsi si moltiplicheranno ci sarà anche condanna alle spese ed eventuali danni.

ciao

Da: x @sonia30/10/2012 09:54:48
E comunque segnala all'antitrust!

Da: Alpes videmus30/10/2012 10:01:19
come no, e alla marina e all'aviazione

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Da: x tutti30/10/2012 10:07:30
ricordo che la cassazione civile ha deciso a sezioni unite......
e ci sarà da ridere con l'antitrust!

Da: soniaabogados 30/10/2012 10:08:42
SEGNALAZIONE FATTA E OGGI MANDO VIA FAX TUTTI I DOCUMENTI IVI COMPRESO IL RIGETTO NOTIFICATO!!!!!
GRAZIE X I CONSIGLI!!!

Da: a cascata30/10/2012 10:47:11
l'una dopo l'altra, dopo Lucca ora tocca a Pisa

Con ricorso depositato in data 18 aprile 2011 l'abogado M.G. ha impugnato la
decisione con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa ha rigettato la sua
domanda di iscrizione alla Sezione speciale degli avvocati stabiliti dell'Albo.
In particolare con decisione dell'11.3-22.3.2011 notificata il 31.3.2011 il COA di Pisa
aveva rilevato come l'istanza di iscrizione non fosse adeguatamente sorretta dai
presupposti di legge, atteso che l'abogado G. si era limitato a sostenere le prove
integrative per l'omologazione della laurea italiana in Spagna - essendo questo l'unico
requisito per ottenere l'iscrizione al "Colegio de Abogados" di Madrid - aggiungendo,
ai fini dell'iscrizione italiana, di aver curato in Spagna tre pratiche, non meglio
specificate con riferimento alla loro natura sostanziale e processuale, nonché di aver
collaborato con lo studio "Bufete Italia", che a propria volta costituirebbe "articolazione"
di uno studio legale pisano presso cui l'abogado G. aveva svolto il praticantato legale
in Italia.
Aggiungeva il Consiglio territoriale come, a fronte di tali circostanze, non fosse
risultato che il ricorrente avesse mai svolto alcuna concreta attività di patrocinio legale,
e ciò neanche in Italia ove, nonostante la possibilità concessa dall'Ordinamento
professionale, l'abogado G. non aveva ottenuto l'abilitazione provvisoria all'esercizio
della professione a compimento del primo anno di pratica legale.
Concludeva dunque il COA di Pisa come tali circostanze non fossero sufficienti a
dimostrare lo svolgimento di un'attività professionale connotata da caratteri di serietà,
stabilità e concretezza;ed ancora come, a fronte di tale troncante considerazione, non
potesse avere rilievo il richiamo effettuato dal ricorrente al D.Lgs. n. 96/01 e alla
normativa comunitaria. Rilevava infatti il Consiglio territoriale come le disposizioni
invocate abbiano l'esclusivo scopo di facilitare l'esercizio permanente alla professione
di avvocato a chi, cittadino di altro Stato membro ed ivi abilitato, voglia spostare la
propria sede di esercizio in Italia: di contro il cittadino italiano, il quale non abbia mai
svolto alcuna effettiva attività professionale nel diverso Stato membro di abilitazione,
non potrebbe invocare tale disciplina, a tacer d'altro, in quanto non sarebbe possibile
definire l'Italia quale "Stato ospitante".
L'abogado G. impugnava tale decisione con ricorso depositato in data 28.4.2011, con
il quale deduceva sette motivi di gravame:
1) Violazione dell'art. 6 D.Lgs. 96/01, art. 3 Direttiva 89/48, artt. 1 e 2 Direttiva
98/5/CE in merito ai presupposti necessari per l'iscrizione all'albo degli avvocati
stabiliti, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti. Sostiene facendo
riferimento alla giurisprudenza comunitaria (C.Giust. proc. C-118/09), che la
normativa in esame prevederebbe quale unico requisito per l'iscrizione in Italia che
l'avvocato straniero abbia ottenuto l'abilitazione in altro Stato comunitario.
2) Eccesso di potere in merito alla qualifica dei fatti addotti a fondamento dell'istanza
di iscrizione per travisamento degli stessi fatti e incompletezza e difetto di
istruttoria. Sostiene come non esista alcun "paradigma normativo" alla stregua del
quale valutare la "sufficienza" della collaborazione professionale da egli svolta,
sicché la decisione impugnata sarebbe erronea in quanto avrebbe dovuto rilevare
che "una esperienza professionale esiste o non esiste" (ricorso p. 9) senza entrare
nel merito della stessa.
3) Violazione dell'art. 6 D.Lgs. 96/01, art. 3 Direttiva 89/48, artt. 1, 2 e 5 Direttiva
98/5/CE in merito ai presupposti per l'iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti,
nonché eccesso di potere per incompletezza e difetto dell'istruttoria. Sostiene sul
punto che il COA di Pisa non avrebbe tenuto in adeguata considerazione taluni dati
che testimonierebbero la serietà dell'attività svolta all'estero nonché lo stretto
rapporto di collaborazione professionale, nel corso della esperienza professionale
in Spagna, con l'avvocato italiano A.G. di Pisa. In particolare si riferisce a due
attestazioni relative alla partecipazione "a udienze" e "a corsi di formazione" in
Spagna nonché alla propria iscrizione alla previdenza sociale spagnola. Aggiunge
come le tre pratiche legali svolte in Spagna, e citate negli scritti difensivi offerti al
Consiglio territoriale, avrebbero avuto carattere meramente esemplificativo,
producendo a questo Consiglio un nuovo e più ampio elenco.
4) Violazione dell'art. 6 D.Lgs. 96/01 in merito ai presupposti per l'iscrizione all'albo
degli avvocati stabiliti e eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione
del principio di non discriminazione e uguaglianza. Espone come tale violazione
sarebbe integrata dalla circostanza che il COA di Pisa abbia motivato la propria
reiezione anche facendo riferimento alla circostanza che il ricorrente, durante la
pratica legale in Italia, non avesse mai ottenuto neanche l'abilitazione provvisoria al
patrocinio legale richiedibile dopo il primo anno di praticantato.
5) Violazione della Direttiva 89/48, dell'art. 6 D.Lgs. 96/01 in merito ai presupposti per
l'Iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti e dell'intera disciplina della Direttiva
98/5/CE. A detta del ricorrente l'unica interpretazione corretta delle norme in
esame non consentirebbe di limitare al cittadino di uno Stato comunitario
l'iscrizione nell'albo degli avvocati stabiliti del medesimo Stato dopo aver ottenuto il
titolo di abogado in Spagna, sicché le difformi valutazioni del Consiglio territoriale
costituirebbero una erronea interpretazione della normativa vigente.
6) Eccesso di potere per disparità di trattamento con riguardo a precedenti decisioni
su casi analoghi. In particolare indica e produce n. 4 precedenti decisioni del
medesimo Consiglio territoriale, tutte relative all'iscrizione all'albo degli avvocati
stabiliti a seguito dell'abilitazione in stati comunitari diversi dall'Italia, e dunque in
casi analoghi al proprio.
7) Violazione dell'art. 31 co. IV R.D.L. 1578/33. Lamenta infine che ai sensi della
invocata disposizione le delibere di cancellazione dall'albo devono essere notificate
entro 15 giorni ma che nel caso di specie, a fronte della assunzione della
deliberazione in data 8.3.2011, essa sarebbe stata notificata soltanto in data
31.3.2011.
Fissata e ritualmente comunicata al ricorrente l'udienza avanti a questo Consiglio
nazionale per il 22 settembre 2011, la causa veniva posta in decisione.
DIRITTO

Da: a cascata30/10/2012 11:00:59
il testo integrale è su ipsoa. E' l'ultima in ordine di tempo.

Da: x cascata30/10/2012 12:00:37
Ma che ultima, quella postata è di settembre 2011! Non c'erano nemmeno le ssuu
La più recente e nota è del 26 luglio 2012.

Da: x a cascata30/10/2012 12:08:03
E' a Pisa dove hanno trovato la famosa soluzione recepita solo dall'ordine di Madrid.
I posteri diranno se tale soluzione sia  compatibile con il diritto di stabilmento che e' diritto di trasferire lo studio da uno stato all'altro, lo studio..... non il solo titolo.

Da: rostow30/10/2012 12:24:19
Brava soniapapaya,ora interpella il vaticano,la corte dei conti e la nasa ed il tuo
Foro supplementare sará pronto!tutti a studiare somarelli!

Da: lillovero30/10/2012 12:27:27
noto con disappunto che nessuno nei ricorsi abbia rilevato la caprina ignoranza e la crassa arroganza degli estensori delle decisioni dei vari coa che aderiscono al colpo di stato :)

l'aria sta cambiando; che ne dite, se vince bersani sarà introdotto il reato di "manifesta ignoranza" o quello di "volgare arroganza"?

Da: lii03 30/10/2012 12:28:02
non ultimo il parlamento italiano, dove tra l'altro ci sono, a mente,   130 avvocato hanno cancellato il famigerato comma 4 (alla fantozzi) quindi è pacifico che è stato riconosciuto il diritto a stabilirsi senza alcuna produzione di esperienze ecc. ecc ...... pertanto non fatevi ingannare da motivazioni fumose senza base ne giuridica ne giurisprudenziale, se non quella del tribunale speciale cnf, che nella sentenza rd/50 viene emessa inaudita altera parte, in quanto il ricorrente aveva fatto ricorso sul silenzio del coa, e si è visto appioppare una sentenza dal tribunale speciale sull'abuso del diritto, senza aver potuto illustrare una coerente tesi difensiva. Queste cose non succedono nemmeno nei paesi c.d. 3° o 4° mondo, nemmeno al tempo della santa inquisizione si giudicava senza contestare i fatti.

Da: Bravo lillo30/10/2012 12:31:08
Hai visto bene. Tra gli elettori di di Grillo c'è una folta schiera di avvocati. Speriamo sappiano discernere...

Da: @carmelo30/10/2012 12:47:09
la sentenza non è del 2011, ma la prima convocazione è del 2011. Poi, con tutta onestà non sono sminuire in maniera eccessiva una sentenza che tale rimane. In quell'atto c'è scritto "in nome del popolo italiano".
                      Va il mio conforto morale  al malcapitato collega che nella speranza di poter fare il prioprio lavoro, ora dovrà spendere un mare di soldi e sperare che vada tutto bene in cassazione. In bocca al lupo

Da: @carmelo30/10/2012 12:52:05
la sentenza è del 22 settembre 2012. La cosa asurda è che il pm ha concluso x l'accoglimento .......................
comunque non sminuiamo la cosa è pericoloso

Da: soniaabogados 30/10/2012 13:02:24
x rostow: non vale la pena risponderti.
Forse sei tu e non chi va in altri stati per superare l'esame la vera vergogna dell'avvocatura!!

Da: x tutti30/10/2012 13:02:40
la sentenza è di settembre di quest'anno... ormai è chiaro che il cnf rigetta tutti quanti i ricorsi nonostante il pm ne chieda l'accoglimento! è possibile che si configuri una sorta di "malafede" in modo da ottenere un risarcimento danni?

Da: common law 30/10/2012 13:10:37

purtroppo... la decisione del coa di pisa è esatta...per stesso volere dell'istante.

Da: Belin8330/10/2012 15:04:56
leggetevi bene le sentenze del Cnf hanno sindacato anche sulla tipologia di esame conseguita in Spagna.E'un ricorso inutile e dispendioso!

Da: kamikaze gambizzato30/10/2012 15:14:56
il risvolto di ciò è che chi ha svolto il percorso spagnolo in via autonoma (come il sottoscritto) si è ritrovato fregato  e visto superato  in sede di iscrizione da chi ha pagato a peso per avere atti svolti in terra spagnola.
Ciò ha portato me a non venire iscritto per mancanza di esperienza professionale in spagna (cosa ripetutami dal cnf in sentenza) e chi invece nemmeno parla spagnolo è stato iscritto, e non sto parlando solo a Roma, perchè nel pacchetto vacanze avevano quanti atti volevano e li hanno depositati.

Siamo sempre in italia, in barba alla legge, alla corte di giustizia ed alla SU e ad un cnf di stampo fascista (vedi normativa che gli affida questi compiti).

Da: uno/a qualunque30/10/2012 15:22:08
la questione è stata pienamente risolta dalla Cassazione sotto ogni aspetto, compreso quello dell'abuso di diritto, penso che sporgerò denuncia contro i membri del CNF lo fanno apposta, non peno che ci siano

Da: x common30/10/2012 15:25:47
In che senso e' esatta la sentenza di Pisa?

Da: kamikaze gambizzato30/10/2012 15:26:20
si parla di sperpero di denaro pubblico, nel caso nostro è un abuso dei mezzi che la giustizia offre.

Non è possibile che a situazioni uguali il cnf possa disattendere la SU senza subire una tirata di orecchie dal ministero della giustizia, che dovrebbe almeno vigilare, visto l'antitrust ed il solvit che sono in gioco da tempo nella vicenda.

Vorrei avere l'appoggio di qualche professore o giurista con le palle, è impossibile che il cnf possa sbattersene così apertamente della SU, senza che nessuno intervenga.

Da: @carmelo30/10/2012 15:56:58
la mia paura, e credo un po' di tutti è quella che nel momento in cui una di queste arriva alla ss uu, in probabile diversa composizione può uscire qualche pastrocchio. Non dimentichiamo che anche la più recente della C. Cost., è stata tacciata di decisione "politica".

@common. La decisione non è giusta perchè il ricorrente pur se ha indicato dell'attività scarna, poteva anche non indicarla affatto. Il sunto non cambia. O c'è il diritto al riconoscimento de plano oppure parliamone nelle opportune sedi. Del resto sta c...zo di Commissione che fa? Qui stanno rovinando gente. Il collega di fatto è due anni che è fermo senza poter lavorare!

Da: @carmelo30/10/2012 16:13:06
xcamikaze
innnanzitutto la mia stima. Mi dispiace. E' solo una casualità che tu stai fuori e spero x poco e io dentro tempo x poco. Qui devi coinvolgere la commissione europea oltre che fare ricorso alla ss uu.

Da: slim 30/10/2012 16:23:03
per common law,
Chiedo scusa a common law per averla tediata con l'argomento intesa e nel contempo la ringrazio per la disponibilità e pazienza avute. Di poi volevo dire a quelli che mi criticano che la questione attinente l'intesa è molto delicata specialmente per coloro che esercitano  quotidianamente la professione ergo è necessario essere scrupolosi ed attenti onde prevenire eccezioni future. Quindi cerchiamo di essere collaborativi per il bene comune.

Per finire ho un ultimo dubbio poi chiudo il discorso intesa definitivamente.
Mi rivolgo alla nostra mitica  Common law: la dichiarazione di intesa come ben sappiamo deve essere, nelle forme previste, resa procedimento per procedimento ora nel caso di sfratto per morosità disposto il mutamento del rito poiché opposto, bisogna rendere nuova intesa per il prosieguo ovvero l'intesa in atti si estenderà anche nella successiva fase di merito? (è consigliabile prevedere tale ipotesi nella dichiarazione stessa?)
Sono dubbi fondati.
Ciao e grazie ancora

Da: .....30/10/2012 16:29:15
mamma mia ecco perchè ci ridono dietro. La nuova, il mutamento del rito cos'è?

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