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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017 - NUOVA discussione
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Da: FORSE...14/07/2020 09:24:07
La verità AFFIORERA presto.... Addio pseudo ds con riserva

Da: Voce della verità14/07/2020 09:52:25
Messia o no, non ho ragione? Penso proprio di sì... Attendete l'emendamento stando sotto il tavolo della politica. A quel punto, addio trasparenza e giustizia...

Da: Voce della verità14/07/2020 10:00:03
Siete un po' personaggi da commedia all'italiana. Vi ci vedo a qualche festa di notabili a fare i giullari come Ugo Tognazzi in "Io la conoscevo bene" dell'immortale Pietrangeli pur di ottenere l'emendamento... Ah già, ma forse la citazione per voi è un po' troppo complicata, oltre a quelle due pillole di diritto che il concorso imponeva di memorizzare andate poco lontano, mi sa... Il dolo, il dolo, il dolo ah ah ah

Da: Orsù14/07/2020 10:11:38
Il 27 marzo 2019 esce la lista della spesa con i nominitavi degli ammessi all'orale privi di punteggi e di graduatoria, in ordine alfabetico, privi altresì della notifica delle sottocommissioni correggenti.
I punteggi arrivarono, ad personam, 42 gg dopo e la notifica delle sottocommissioni correggenti mai.
Perciò, solo:

POST HOC ERGO PROPTER HOC

PS Giudico altamente immorale, nonché irresponsabile, che una qualunque persona, vieppiù se ex-docente e al momento addirittura dirigente (anche se pseudo) utilizzi il termine "autistico" per definire negativamente un atteggiamento.
Aggiungo che gli autistici posseggono una memoria infallibile e sarebbe bastato uno solo di loro al Miur perché non si dimenticasse che con una lista della spesa la procedura concorsuale non avrebbe in nessun modo potuto proseguire.

Da: numerbs14/07/2020 11:00:40
così poco?

ttps://www.orizzontesuola.it/quanto-guadagna-un-dirigente-scolastico-tutte-le-info-utili/

Da: Alba 201914/07/2020 12:11:07
X......quanti sopra ........mi sa che quanto scritto da qualcuno sopra, purtroppo sia vero,.....il codice sorgente non solo non lo daranno ma, da informazioni pervenutemi da un paio di dipendenti Cineca, pare non solo sia "baggto" ma a suo tempo anche man......
Detto questo pur non mettendo "la mano sul fuoco" costato che:
Nonostante sentenze favorevoli ai ricorrenti da parte del TAR sia il codice sorgente che l'ostenzione di tutte le prove sara' rinviata al 29 ottobre c.a. se non oltre.
Visto che come pronosticato, purtroppo, il "codice sorgente" sara' meglio non pubblicarlo perche' altrimenti i danni x il Miur e Cineca, sarebbero peggiori.
Vista la differenza altissima, in percentuale, tra ammessi allo scritto dalle 38 commissioni , che implicitamente non solo, fa sorgere il sospetto di manine compiacenti,  ma che tale sospetto non potra' mai essere fugato in favore degli pseudods; e che le stesse prove scritte il Miur si oppone saldamente a pubblicare per evidenti ragioni opportunistiche.
Detto tutto cio' e, visto l'Annullamento del TAR Lazio, x gravi incompatibilita' riscontrate in alcune commissioni da parte di alcuni commissari valutatori, credo veramente, anche grazie al ravvedimento operoso dei legislatori del M5Stelle, notoriamente contrari a qualsiasi provvedimento in favore dei ricorrenti , pseudods e sessantini, ora mutato, ha imposto la discussione all'OdG; e viste anche le varie sensibilita' di tutti i gruppi politici, sia di maggioranza che di opposizione, propensi tutti, a risolvere in modo proficuo e positivo, per la scuola, per i ricorrenti e per gli pseudo ds, tale problema, penso proprio si sia giunti tutti, alla consapevolezza che non v'è altro strumento piu' idoneo se non quello del Provvedimento ad hoc, varato dal nostro legislatore, per porre fine al pesante contenzioso in atto, per non gravare di altri danni il Miur, per far ripartire senza astio e deficit organico l'anno scolastico 2020/21, ai tempi di corona virus ancora in atto.
Buona giornata e buon bagno a tutti.

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Da: Xxx Alba 201914/07/2020 12:29:58
Perdi inutilmente solo del  tempo...Mi fai tanta pena!
Vai a fare una bella nuotata e rinfrascati soprattutto la testa che ti sta esplodendo....😂😂😂

Da: Alba 201914/07/2020 13:22:55
X......Xxxxx Alba 2019......la rabbia vi sta mangiando e corrodendo x intero.
Ma la verita' e' quanto vi ho esposto e vale per tutti.
Mi spiace x voi ma gli errori commessi dal Miur sono irreparabili e per di piu' reiterati, se solo pensate che Cineca e il Miur furono gia' condannato a risarcire i danni poco tempo fa con sentenza di condanna per analoga e/o simile controversia.
Errare umanum Est,  perseverare est diabolicum.
Buon bagno a tutti, e che sia rinfrescante per voi......di sollievo dagli ardori e dalla rabbia che vi corrode.....

Da: Alba 201914/07/2020 13:23:57
X......Xxxxx Alba 2019......la rabbia vi sta mangiando e corrodendo x intero.
Ma la verita' e' quanto vi ho esposto e vale per tutti.
Mi spiace x voi ma gli errori commessi dal Miur sono irreparabili e per di piu' reiterati, se solo pensate che Cineca e il Miur furono gia' condannato a risarcire i danni poco tempo fa con sentenza di condanna per analoga e/o simile controversia.
Errare umanum Est,  perseverare est diabolicum.
Buon bagno a tutti, e che sia rinfrescante per voi......di sollievo dagli ardori e dalla rabbia che vi corrode.....😂😂😂😂😂😂😂Ahahah ah! 😂😂😂😂😁😁😁😁😂😂

Da: Rubiconda14/07/2020 13:28:06
E codice sorgente sia!!

Da: NO MASCHERINE14/07/2020 13:34:32

- Messaggio eliminato -

Da: NO MASCHERINE14/07/2020 13:37:10

- Messaggio eliminato -

Da: x Alba14/07/2020 13:48:45
Secondo me oltre che parecchio brutta dal vivo devi essere anche molto acida - mi sai di rospaccio

Da: Aspettando il Cds14/07/2020 13:55:12
È pur vero che sperare non costa nulla e aiuta certamente a vivere meglio, però se l'illusione è eccessiva poi fa stare male. Secondo me non sarà possibile affrontare il vostro eventuale problema solo dopo una sentenza definitiva. Ad oggi questa non c'è, perché anche nel procedimento amministrativo i gradi di giudizio sono due e si è in attesa che proceda la discussione.
Fidatevi dei pentastellati, un universo composito e senza un programma condiviso, vedrete che sarà un successo!
Se non giunge preventivo parere favorevole da parte del Governo si sgranera' nuovamente. Non saranno certo una decina di persone a fine carriera politica a devastare la Scuola italiana.

Da: Non prorogate l''emergenza14/07/2020 13:56:48

- Messaggio eliminato -

Da: Non prorogate alcuna emergenza14/07/2020 13:59:38

- Messaggio eliminato -

Da: Grande !!!14/07/2020 14:19:52
Buon bagno anche a te, professor Alba  😁

Da: Ma guarda questo14/07/2020 14:34:13
Si è sgranata anche per voi. L'universo composito si è messo di traverso inaspettatamente in "Casa" sua!!🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂🤣🤣🤣"""""🛑🛑🛑🛑🛑

Da: NON CENSURATE14/07/2020 14:34:19
"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" (art. 21 Cost.)

"con ogni altro mezzo di diffusione": dunque anche con un forum.

Non prorogate l'emergenza anche ad agosto (mese con numero di influenzati decisamente inferiore rispetto al resto dell'anno), altrimenti potrebbero prorogarla anche ad ottobre o a gennaio 2021 (mesi in cui potrebbero esserci più influenzati rispetto ad agosto). CONVERTITEVI E CREDETE AL VANGELO!

Da: Deduco14/07/2020 15:00:51
Se il concorso è annullato, il contratto di lavoro è nullo (non annullabile).
di Dario Di Maria
Corte di Cassazione, sentenza n. 15506 del 7 giugno 2019
In ordine al rapporto fra procedura concorsuale e contratto di impiego è stato osservato che gli atti principali della procedura presentano una duplicità di natura giuridica, poiché il bando e la graduatoria finale, pur inserendosi nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica, hanno anche la natura sostanziale, rispettivamente, di proposta al pubblico e di atto di individuazione del futuro contraente (Cass. SS.UU 16728/2012, 4648/2010, 8951/2007); Da ciò è stata tratta la conseguenza che la procedura concorsuale costituisce l'atto presupposto del contratto individuale, del quale condiziona la validità, sicché sia l'assenza sia l'illegittimità delle operazioni concorsuali si risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dall'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, attuativo del principio costituzionale affermato dall'art. 97, comma 4, della Carta fondamentale (Cass. n. 194/2019, 13884/2016);
La conformazione dell'Amministrazione alla sentenza con la quale il giudice amministrativo annulli in tutto o in parte la procedura concorsuale costituisce, in conclusione, attività di natura vincolata non potendo la Amministrazione prescindere dall'effetto caducatorio determinato dalla pronuncia di annullamento (Cass. 1238/2003).
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS.UU n. 26724/2007), nell'individuare i casi in cui la violazione di norme inderogabili rende nullo il contratto ai sensi dell'art. LL, '0) 10 comma, cod. civ., pur ribadendo la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto, hanno precisato che a quest'ultima tipologia vanno attratte non solo le disposizioni che si riferiscono alla struttura ed al contenuto del regolamento negoziale ma anche quelle che "in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contrattoâ".
Deve escludersi che il vizio del contratto sia riconducibile all'annullabilità e non alla nullità in quanto l'art. 63, comma 2, prima parte, prevede, in via generale, il potere del giudice ordinario di adottare tutti i provvedimenti richiesti dalla natura dei diritti tutelati e tale principio non è certamente derogato, ma soltanto esplicitato, dalla seconda parte di esso, sicché, per quanto la norma sembri evocare un effetto costitutivo della pronuncia, come tale incompatibile con la natura dichiarativa dell'accertamento della nullità, tuttavia è proprio l'automatica derivazione della "estinzione" dall'accertamento della violazione delle norme inerenti l'assunzione che esclude la riconducibilità del vizio all'azione di annullamento, confermando che appunto dì nullità si tratta, perché solo quest'ultima può operare d'ufficio e per il solo fatto dell'accertata violazione della norma inderogabile, richiedendo l'annullamento per errore ulteriori presupposti (la domanda della parte legittimata e, soprattutto, la riconoscibilità dell'errore), dai quali, invece, il legislatore ha voluto prescindere nel prevedere un'automatica incidenza della pronuncia sulle sorti del rapporto; 34. deve anche osservarsi che la disposizioneâ per il suo carattere generale, si riferisce a tutte le assunzioni, anche a quelle per le quali il d.lgs. n. 165/2001 o le norme speciali prevedono nullità testuali, sicché della stessa deve essere fornita un'interpretazione che la renda coerente con i principi generali richiamati nei punti che precedono.

Da: Aspettando il Cds14/07/2020 15:06:57
Giustissimo tutto, sacrosanto. Vi è però un vulnus nel tuo ragionamento: il concorso non è annullato, perché manca il secondo grado e sono stati ampiamente superati i cavilletti che hanno indotto qualcuno a fare qualcosa, voglio sperare solo perché all'epoca il clima da voi instaurato era quello che era.
Oggi la stagione è differente, parecchio differente.

Aspettiamo il CDS, credo che sia giusto per tutti. Eventualmente si tornerà ai nastri di partenza, convinti di fare nuovamente bene!
Un abbraccio

Da: FORSE...14/07/2020 15:15:56
I cavilletti?
VERGOGNOSO CHIAMARE CAVILLETTI ATTI DI TALE GRAVITÀ DA AVER INDOTTO IL TAR AD ANNULLARE IL CONCORSO.
SIETE DISONESTI ED IN MALA FEDE, OLTRE CHE RACCOMANDATI E LADRI....
COSÌ SI DEFINISCE CHI SI APPROPRIA CI' CHE SPETTA AGLI ALTRI LEGITTIMAMENTE.

Da: FORSE...14/07/2020 15:16:03
I cavilletti?
VERGOGNOSO CHIAMARE CAVILLETTI ATTI DI TALE GRAVITÀ DA AVER INDOTTO IL TAR AD ANNULLARE IL CONCORSO.
SIETE DISONESTI ED IN MALA FEDE, OLTRE CHE RACCOMANDATI E LADRI....
COSÌ SI DEFINISCE CHI SI APPROPRIA CI' CHE SPETTA AGLI ALTRI LEGITTIMAMENTE.

Da: FORSE...14/07/2020 15:16:42
Pseudo ds con riserva....
Siete disonesti e punto

Da: GAME OVER14/07/2020 15:18:15
Ancora riferimenti agli aspetti fisici... dure "brutta" non è accettabile, come dire autistico... ma chi è che si permette! Chi sei?

Da: Ma guarda questo14/07/2020 15:26:41
Che i cavilletti siano superati lo dici tu!!

Siete di fatto pseudods con RISERVONA grossa grossa, anche se gli USR non ve l'hanno specificata nello pseudocontratto stipulato in barba a tutto e a tutti.

Da: Deduco14/07/2020 15:28:07
Annullamento della procedura concorsuale e sorte del contratto

Annullamento in seguito a pronuncia giurisdizionale o in sede di autotutela da parte della stessa amministrazione procedente, dopo la stipula del contratto con colui che è stato proclamato vincitore.

Può accadere che la procedura concorsuale venga annullata, in seguito a pronuncia giurisdizionale o in sede di autotutela da parte della stessa amministrazione procedente, dopo la stipula del contratto con colui che è stato proclamato vincitore. In questi casi acquista considerevole rilevanza pratica la questione afferente le sorti del contratto. Si tratta, in particolare, di analizzare i rapporti tra caducazione della procedura concorsuale e contratto, al fine di verificare se ed in che modo l'annullamento della procedura determini il travolgimento del contratto.
Sul punto si ritiene estensibile la giurisprudenza formatasi in tema di annullamento delle gare d'appalto.
Secondo un primo orientamento l'annullamento degli atti amministrativi emanati in vista della conclusione del contratto - deliberazione a contrattare, bando, approvazione della graduatoria - determinerebbe l'invalidità di quest'ultimo per vizi del consenso. L'amministrazione infatti, in seguito all'annullamento degli atti della procedura, resterebbe priva della legittimazione e della capacità stessa (art. 1425 c.c.) a contrattare, determinando l'annullabilità del contratto; siffatta invalidità, però, potrebbe essere fatta valere solo su richiesta dell'Amministrazione contraente, la quale sarebbe l'unica parte interessata ai sensi dell'art. 1441 c.c.
Alla stregua di un altro orientamento, nella fattispecie, il contratto sarebbe nullo per violazione di norme imperative ex artt. 1418, primo comma c.c. (c.d. nullità virtuale o extratestuale: cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 29 maggio 2002, n. 3177; TRGA Bolzano, 12 febbraio 2003, n. 48; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 28 gennaio 2003, n. 394; TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 7 maggio 2002, n. 802).
Altra tesi ricostruisce la fattispecie in termini di caducazione automatica del contratto: la caducazione cioè degli atti della procedura concorsuale travolgerebbe "automaticamente" il contratto, essendo venuto a mancare il presupposto in base al quale il contratto è stato stipulato. Secondo un più recente orientamento del Consiglio di Stato, nel caso di annullamento degli atti di gara il contratto eventualmente stipulato sarebbe affetto da inefficacia relativa: l'inefficacia sopravvenuta derivante dall'annullamento degli atti di gara ovvero del provvedimento di aggiudicazione, sia in sede giurisdizionale, che amministrativa o in via di autotutela (sempre che, in tal caso ne ricorrano tutti i presupposti sostanziali) è relativa e può essere fatta valere solo dalla parte che abbia ottenuto l'annullamento dell'aggiudicazione. (Consiglio di Stato - Sezione IV, 27 ottobre 2003, Sentenza n. 6666).Quest'orientamento ritiene che la caducazione di atti della proceduradi gara e/o concorsuale determini il venir meno per la pubblicaamministrazione del requisito della legittimazione a contrarre. Insostanza, il contratto già stipulato sarebbe ab origine inefficace.Tale tesi parte dall'assunto per il quale l'eventuale invalidità degliatti della fase pubblicistica ( quella concorsuale) non determinaaltresì l'invalidità di questi ultimi, ma incide sull'idoneità delcontratto a produrre ulteriori effetti. Riassumendo: l''annullamentodegli atti di gara ovvero del provvedimento diaggiudicazione/graduatoria, sia in sede giurisdizionale, cheamministrativa o in via di autotutela determinerebbe l'inefficacia delcontratto stipulato con l'aggiudicatario/vincitore. Si tratterebbe inquesto caso di un'inefficacia relativa, subordinata cioè alla domandadella parte che abbia ottenuto l'annullamento dell'aggiudicazione,restando altrimenti in piedi il contratto.
Di regola il contratto rimane vincolante inter partes, nonostante l'intervenuto annullamento dell'aggiudicazione in sede giurisdizionale, fino all'adozione di apposite iniziative da parte degli interessati. Si tratta dunque in questi casi di esaminare le forme di tutela di cui ciascuna parte gode:

la P.A. ha interesse a rimuovere gli effetti di situazioni ormai riconosciute illegittime, sicchè può essa stessa determinare l'inefficacia del contratto in via di autotutela, previa adeguata valutazione dell'interesse pubblico e dell'affidamento del contraente.
i soggetti che hanno ottenuto l'annullamento della graduatoria concorsuale nei casi in cui il contratto sia già stato concluso, secondo la tesi dell'annullabilità rischierebbero di restare privi della tutela risarcitoria in forma specifica, non potrebbero cioè richiedere l'annullamento del contratto, bensì solo il risarcimento del danno. Le pronunce che fanno riferimento alla inefficacia relativa del contratto, rimettono, come si è visto, alla parte pretermessa che abbia ottenuto l'annullamento degli atti della procedura la scelta di chiedere o meno la caducazione del contratto.
quanto alla posizione del contraente, parte della giurisprudenza ritiene che debba essere salvaguardata la posizione di chi ha contratto in buona fede, in applicazione analogica degli artt. 23, comma 2 e 25, comma 2, del codice civile, applicabili alla Pubblica amministrazione in quanto persona giuridica ex art. 11 dello stesso codice (cfr. Cons. St., Sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2992). In questo caso dunque ove il contraente provi di non aver cagionato l'invalidità degli atti della procedura il contratto non potrebbe essere annullato. Sicchè al concorrente pretermesso rimarrebbe solo la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni.
La problematica afferente la sorte del contratto e la tutela risarcitoria in forma specifica del contraente pretermesso, considerato il contrasto giurisprudenziale, è stata rimessa all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Tra le ultime cause/consulenze trattate dai nostri professionisti in materia di "caducazione del contratto in seguito ad annullamento della procedura concorsuale"
Annuallmento procedura concorsuale - contraente di buona fede- risarcimento al vincitore pretermesso
Un partecipante ad un pubblico concorso ha ottenuto l'annullamento della procedura concorsuale e chiede la caducazione (annullamento) del contratto già stipulato dall'amministrazione con il vincitore e/o il risarcimento del danno. Nel caso in cui il vincitore sia terzo di buona fede, il concorrente pretermesso (escluso) ha diritto al solo risarcimento del danno.

Da: Deduco14/07/2020 15:41:14
Quindi i DS che stanno prendendo servizio quest'anno sono illegittimi.

Da: Aspettando il Cds14/07/2020 15:41:46
Sì Sì, verrà annullato tutto, i nuovi non saranno assunti e il Chievo, con tutto il rispetto, vincerà lo scudetto.

Però nel frattempo pretendiamo che si sgrani e lo diciamo con veemenza.

Bacioni

Da: Deduco14/07/2020 15:46:42
Il concorso è già stato annullato, e a tutt'oggi la graduatoria è nulla.

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