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Concorso MAGISTRATURA
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Da: Bellis25/09/2021 19:07:16
Fra l'altro tutti i formatori che hanno azzeccato le tracce o che le hanno spiegate successivamente ne hanno parlato ed hanno sottolineato l' importanza dei modelli di organizzazione

Da: J.25/09/2021 19:11:06
Beh, a mio avviso l'ente è responsabile per i reati ex 25 septies se:
- non ha adottato il modello o il modello non era adeguato
- se il reato è stato commesso dai soggetti di apicali o sottoposti
- se il reato (la condotta) è stata finalizzata a suo interesse o vantaggio.
Questi presupposti vanno accertati tutti.
Per cui, a mio modesto modo di vedere, era necessario trattare tutti e tre i punti, ma ripeto, magari volevano solo i criteri oggettivi. Non ci sono certezze in questo concorso...

Da: Bellis25/09/2021 19:31:38
Cmq raga io lo sapete che oramai son fissato con la aggravante prevenzionistica, ma leggetevi la sentenza della 4 sezione del 10 settembre 2021 sui rapporti tra aggravante prevenzionistica e reati colposi di evento.

Da: Tutti scoraggiati 25/09/2021 19:35:23
@j
Il tuo discorso non fa una piega
Io purtroppo non avevo più tempo e mi son concentrato bene sui due macrotemi senza fare persino premesse.
Più di così nelle due prove non potevo fare.
Ora mi tocca solo pregare ahah

@bellis
Lo sappiamo. Ma ci stava parlarne, non è fuori traccia. Ma secondo me era un di più :)

Da: Bellis25/09/2021 20:01:02
Raga, secondo me ci bocciano tutti cmq ... noi a disquisire di tale elevato diritto e poi il danno morale come danno evento sarà un refuso ahahaha ...

Da: J.25/09/2021 20:06:51
Bellis se ti consola anche io ho ne ho parlato, perché in quella sede mi sembrava doveroso contestualizzare il reato presupposto, che non è dato dai generici reati di "omicidio e lesioni colposi" come indicava la traccia, ma dalle forme aggravate dalle violazioni delle misure antinfortunistiche... ma concordo con coloro che dicono che è una nostra superflua puntualizzazione :D

Si, purtroppo anche con elaborati dignitosi la legge dei grandi numeri è impietosa...

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Da: Bellis25/09/2021 20:25:18
Si ne ho parlato per questo e per il discorso relativo alla normativa anti infortunistica.

Da: MG25/09/2021 20:41:14
Chiedo agli esperti del Noto.. Santise...ci sta qualcuno che gentilmente mi indica il Link o mi scriva il sito del corso on line.
Grazie a chi mi risponderà.
Non vorrei avere fregature🙄

Da: Tutti scoraggiati 25/09/2021 20:54:25
@J
Sei alla prima consegna? Mi sembri parecchio sul pezzo 👍

Da: MG25/09/2021 20:59:01
Mai fatto! 😜

Da: J.25/09/2021 20:59:31
@tutti scoraggiati

Grazie. Seconda, ahimè, reduce da due idoneità (12-13).
Non è stato facile da mandare giù, specie facendo accesso agli atti, ma tant'è...

Da: concorsistadeciso6725/09/2021 22:03:38
Qualcuno ha registrato il mio nick di oggi, cmq sono sempre quello che ha scritto in merito al dubbio sull'articolo 414 cp alla pagina 993...qualcuno può rispondermi e risolvere questo dilemma giuridico??? Mi risulterebbe difficile affrontare questo argomento in una eventiale provs scritta

Da: Tutti scoraggiati 25/09/2021 22:17:23
@j
Se hai conseguito 2 idoneità alla prima consegna vuol dire che è solo questione di prendere "il concorso giusto"
Daje!
Tu cos'hai scritto sulla personalizzazione?

Da: Spandau und haubitz 1  - 25/09/2021 22:26:01
Un parere mio, non richiesto, non gradito, e neppure considerato ma comunque ben presente: discorsi tipici da sciatteria,  scivolosi, ai limiti dell'eresia, terribilmente noiosi e inconcludenti.  Ma sopratutto privi di consistenza e di prospettiva. Facilmente da bocciare. Nessuno escluso. Neanche mot si salva, anche se ha dato qualche valida indicazione, seppur generica.

Uno sputo o un catarro sarebbe molto più interessante....

Da: Bellis25/09/2021 22:31:43
Ammazza, mi dispiace!
È dura da buttare giù...
Cmq davvero, tu cosa hai scritto sulla personalizzazione?

Da: J. 1  - 25/09/2021 22:42:19
Speriamo! Anche se non credo che questo sia il "concorso giusto", troppe consegne con due sole prove così determinano ancora più aleatorietà...

Comunque, sul punto personalizzazione ho dedicato metà del tema e fatto una distinzione di fondo, avendola io intesa nella traccia come riferita da un lato al danno biologico, dall'altro, al morale.
- Rispetto al danno biologico ho dapprima precisato che danno biologico e dinamico relazionale di regola costituiscono un unicum, e che quindi risarcirli entrambi costituirebbe una duplicazione risarcitoria. Tuttavia è data possibilità al giudice di aumentare il quantum tabellare quando la lesione all'integrità fisica determini, considerate le relazioni del danneggiato nel caso specifico, incidenze su aspetti dinamico-relazionali peculiari e diverse dall'id quod, ma solo a condizione che ne sia dato atto in motivazione, dietro equità e che questi elementi siano allegati e provati dal danneggiato (Cass s.Martino 2019). Ho utilizzato come argomento anche il nuovo disposto del cod.ass.che conferma questo criterio.

- Rispetto al rapporto biologico-morale ho dato atto della tesi per lungo tempo prevalente che riteneva che queste voci fossero unitarie, dato che ogni lesione fisica contiene un profilo sofferenziale. Tuttavia la nuova formulazione degli artt 138-139 che separano la componente morale da quella biologica ha consentito alla Cass. 2020 di rimeditare questo orientamento e consentire di valutare anche il morale autonomamente. Nella mia impostazione questa liquidazione in aumento costituisce ulteriore forma di personalizzazione che avviene su base tabellare e percentuale (operazione che le nuove tabelle milanesi sembrano confermare), a condizione, anche in questo caso, che si tratti di conseguenze differenziali interiori particolari derivanti della lesione fisica e che siano provate dal danneggiato.

Da: Spandau und haubitz25/09/2021 22:49:10
Come sostenevo poc'anzi.... le masturbazioni giuridiche fanno pena (pure il gioco di parole!) .... ma non ci si deve stupire: le vite piatte di questi aspiranti inculati sono veramente patetiche.

Da: J.25/09/2021 22:51:12
Sofferenziali*

Da: Bellis25/09/2021 22:59:50
È un tema a mio avviso che sarà ritenuto sicuramente idoneo. 
In penale cosa hai scritto?

Da: Bellis25/09/2021 23:14:04
Unica cosa che mi desta perplessità è l' ultima parte in cui hai parlato della personalizzazione del morale secondo la cassazione su base tabella. In realtà il punto è proprio questo: febbraio 2020 dice che sono inappropriate le tabelle per la liquidazione di un danno morale che attinente alla sfera del sentire  e che quindi la personalizzazione del morale debba avvenire in base alla equità pura, anche se questo espone il soggetto danneggiato a gravosi oneri probatori e la liquidazione ad una eccessiva discrezionalità del giudice, mentre la cass novembre 2020 opta per la liquidazione tabellare come criterio presuntivo su base oggettiva proprio per evitare che il soggetto sia esposto a troppi oneri probatori e per evitare la discrezionalità eccessiva del giudice. Entrambe le sentenze non negano la differenza ontologica dei due danni, in contrapposizione alle sezioni unite 2008 che invece ritenevano la differenza descrittiva ed avallavano la liquidazione unitaria. Direi che novembre 2020 è un orientamento mediano.

Da: J. 1  - 25/09/2021 23:19:48
Chissà! L'ultima volta il tema che a mio avviso era sicuramente idoneo non si capisce per quale stregoneria è stato bollato...

In penale ho più preoccupazioni, per il fatto che era un tema un po' statico e probabilmente non ho approfondito certi aspetti come avrei voluto. Ma il tempo è tiranno e, nella mia testa, le cose da scrivere, erano tante.

Sommariamente:
- breve inquadramento sulla 231 e superamento del dogma societas delinquere non potest sulla base del fatto che il 27 cost non è violato perché chi agisce nell'ente si immedesima in esso. Quindi nessuna responsabilità per fatto altrui.
- le tre tesi sulla natura: penale (in base alle pronunce cedu, sistema sanzionatorio e catalogo dei reati presupposti, principio di legalità), amministrativa (criteri di imputazione oggettivi, sanzioni pecuniarie e altri aspetti spiccatamente amministrativi), tertium genus (che combina aspetti penali e amministrativi).
- criteri di imputazione per ritenere l'ente responsabile per omicidio e lesioni colposi: criteri oggettivi (interesse e vantaggio, loro accertamento ex ante ed ex post, sentenza Thyssen che li riferisce ad una proiezione finalistica della condotta); criteri soggettivi (artt. 6 e 7) e inversione onere probatorio se si tratta di apicali; ruolo dei modelli organizzativi ed esonero da responsabilità se effettivamente adottati
- ho poi analizzato più da vicino i reati colposi presupposti (che a mio avviso davano problemi di individuazione a causa dei vari rinvii che fanno le norme), introducendo considerazioni sul tu sicurezza, sulle condotte colpose poste in violazione delle misure prevenzionistiche, sulle posizioni di garanzia di datori e dirigenti, nonché sul sistema sanzionatorio in caso di loro commissione e affermato che interesse e vantaggio, soggetti apicali e modelli vanno tutti accertati ai fini della responsabilità ex 25 septies.
- ho chiuso con considerazioni sulla colpa di organizzazione che non va sovrapposta alla colpa specifica dei reati di lesioni e omicidi colposi poiché si tratta di una colpa normativa, e quindi come ulteriore elemento che rende dubbia la natura giuridica della responsabilità ex 231.

Da: J.25/09/2021 23:23:53
Si Bellis, hai ragione, sapevo anche del contrasto, ma in quel momento ho dato per buono l'orientamento che personalizza su base tabellare. Peraltro, leggendo le nuove tabelle di Milano, oggi dicono che l'aumento del danno per la componente della sofferenza soggettiva va fatto percentualmente sul biologico e non forfettariamente come diceva quella Cass.

Da: Bellis25/09/2021 23:24:44
Molto simile al mio penale! Della prosopopea sul risparmio di spesa e sui costi della sicurezza e di manutenzione ne hai parlato?
Cmq lascia perdere. Quello era un concorso a sé. Se ci dovessimo attenere a quel concorso dovremmo ritirarci appunto...ex ante ahahah

Da: Bellis25/09/2021 23:25:45
Ma guarda secondo me è perfetto civile... poi ognuno ha fatto a modo suo... fossi in te starei sereno su civile. 

Da: J.25/09/2021 23:27:59
Si ma cenni, niente di super approfondito. Infatti uno dei miei crucci è questo, mi mancava oggettivamente tempo e spazio.

Da: Bellis25/09/2021 23:30:48
Ho capito... eh ma calcola che quelli sono mancati a tutti.  Ognuno di noi ha scordato di inserire qualcosa o non ha avuto il tempo di elaborare bene

Da: J.25/09/2021 23:33:45
Infatti sto ancora più in crisi quando dicono che andava svolto tutto su interesse e vantaggio :D
Vabbè... ognuno con le sue tragedie interiori ahahha

Da: J.25/09/2021 23:37:17
Comunque si, i nostri elaborati sono molto simili

Da: Tutti scoraggiati  1  - 25/09/2021 23:57:04
@j
Vorrei una tua opinione sincera.
Partiam dal presupposto che io non sapessi nè sul contrasto nè sul fatto che il morale era compreso nelle tabelle.
Io la personalizzazione l'ho un po' "spalmata" su tutto l'elaborato parlando dei danni.
Ho detto che:
- la redazione delle tabelle è la risposta da parte della giurisprudenza della critica dottrinale alla prassi giurisprudenziale invalsa di liquidare il danno biologico come danno evento;
- le tabelle col sistema dei punti risarciscono le conseguenze, e son attuative di un principio di equità, equità che si sostanzia poi anche nella liquidazione che tiene conto delle circostanze del caso concreto. Hanno valore paranormativo e son impugnabili in Cassazione se non rispettate.


Parlando poi del biologico, ho detto che è soggetto a personalizzazione tenuto conto delle circostanze individuali, avendo riguardo all'attività lavorativa svolta dal soggetto e alle relazioni sociali che ha instaurato.

Parlando del morale, anche qui spalmando ho detto:
attenendo al foro interno, può esser provato attraverso indizi gravi, precisi e concordanti.

Nella critica alla scissione, ho detto che gli interpreti criticano questa suddivisione perchè il morale viene liquidato equitativamente e c'è rischio di sovracompensazione.

Tu dici che lato personalizzazione può bastere per un 12?


Da: J. 2  - 26/09/2021 00:08:53
@tutti scoraggiati
Secondo me la difficoltà di civile era proprio questa (oltre alla sintesi di 40 anni di giurisprudenza sul danno non patrimoniale), cioè capire che la personalizzazione andasse riferita a entrambe le voci (biologico e morale). Cioè che tu giudice puoi aumentare per entrambe le voci in base alla nuova giurisprudenza, perché sono danni a ontologie diverse. Ma questo non è un orientamento a SU, quindi se ben motivato ci può stare anche che uno se ne discosti, perché no.
La tua impostazione a mio avviso è pertinente. Poi, sinceramente, nessuno di noi sa come stanno correggendo, in quelle sedi succede davvero di tutto. Chi pensa di passare non passa, chi pensa di non passare passa... io mi auguro che tutti noi possiamo avere una buona mano da lassù!

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