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Concorso MAGISTRATURA
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Da: Bellis02/10/2021 20:04:33
Io e noto diciamo più o meno la stessa cosa...

Da: Luglista ma anche ottobrista02/10/2021 20:48:11
Bellis ma tu puoi farcela infatti….. per me se la giocano i notisti a questa tornata……

Da: Bellis02/10/2021 21:27:02
Noooo

Da: Vin02/10/2021 21:57:12
Salve a tutti. Come avete concluso sulla natura della responsabilità da reato?

Da: Lapillo02/10/2021 23:15:05
Io ho parlato del contrasto, del subcontrasto, del dolo nella colpa e della colpa nel dolo, ho citato a memoria sei sentenze di cassazione e tre di merito, la Tyssen, la Viareggio e la Santa Maria, ma sulla natura della responsabilità ho glissato, come un po' tutti i miei colleghi di corso...
Speriamo non ci diano troppo peso, alla fine è un dettaglio se uno conosce la giurisprudenza di riferimento.

Da: Notarello02/10/2021 23:50:50
@tutti scoraggiati:' io sono convinto (forse sbaglio!) che la commissione, mai come questa volta, tutto voleva tranne che una raffica di sentenze: almeno questa è stata la mia impressione appena ho letto la traccia. Ho pensato: qui più o meno tutti conosciamo l'evoluzione del sanno biologico, sicuramente la commissione non vorrà  un elenco di sentenze (anzi ho ritenuto che questo potesse essere il più grande tranello dietro la traccia e il suo svolgimento che doveva essere sintetico). Io per questo mi sono soffermato maggiormente sul discorso tabelle e sulla differenza della personalizzazione del morale nelle micro e nelle macro e sulla differenza dell'onore probatorio

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Da: Lillo!!!03/10/2021 07:48:54
Spero possa essere sufficiente aver dimostrato di conoscere e di riuscire a governare l'argomento in entrambe le materie estratte…
Non so se io ci sono riuscito, ma spero che questo possa essere un criterio guida per affrontare lo scritto di questo concorso.

Da: Tutti scoraggiati 03/10/2021 10:04:52
@notarello
Io credo però che non ci si dovesse soffermare sulla distinzione micro e macro.
La traccia richiedeva la quantificazione del danno in generale.
Senza richiamare giurisprudenza specifica, è una costante quella di usar il cod ass come argomento di supporto, per rafforzare la tesi della differenza ontologica.
Io credo che la traccia volesse una trattazione sì abbastanza specifica, ma correlata alla globalità del danno non patrimoniale.
Quanto alla giurisprudenza, concordo nel ritenere che non debba esser "vomitata" sul foglio, però il taglio della questione deve passare necessariamente per controversie giurisprudenziali su istituti, con una possibilità di concludere in un senso o nell'altro.
Alla base c'è sempre un dibattito: che sia la lettura di una norma in modo diverso; che sia la lettura giurisprudenziale di rationes in modo diverso, ma la matrice comune è sempre un contrasto o una criticità di applicazione (che può pure esser fattuale come era ler la traccia di penale)

Da: Tutti scoraggiati 03/10/2021 10:12:48
@notarello
Che avessero un taglio giurisprudenziale secco è avvalorato da:
- la traccia sui diritti reali: 4 Sezioni Unite tra diritti edificatori, cessione di cubatura ecc
- confisca: sezioni unite recenti sulla confisca senza condanna
- reati culturalmente orientati: c'è una Cass 2018 che apre con cautela nel contesto famigliare; e c'è giurisprudenza pregressa sul riconoscimento della culturalità per aggravanti, attenuanti ecc.
Come noti son tutte fortemente giurisprudenziali.

Da: mahori03/10/2021 10:19:46
si è vero altrimenti avrebbero potuto prendere un argomento su cui la giurisprudenza non si è mai pronunciata.

ce ne stanno un sacco.

Da: Vin03/10/2021 10:35:01
@lapillo
Immagino vada ugualmente bene. Io ho concluso per la natura penale, mi ricordavo di averlo letto su qualche rivista. Sono arrivato a questa conclusione escludendo un contrasto con il principio di colpevolezza attraverso il riferimento alla colpa di organizzazione, in linea anche con il criterio di imputazione "dell'interesse".
Come ti sembra?

Da: Blockaltester 1  - 03/10/2021 10:38:07
Ma perché fate ragionamenti da accademia dei pagliacci? Ma vi sentite quando parlate così? Vi rideranno alle spalle...


Vabbeh, mi tocca passeggiare per il palazzo Montecitorio....

Da: Notarello03/10/2021 11:05:56
@tutti scoraggiati: che dirti, potresti sicuramente aver ragione. Io dico solamente che per ricostruire la questione problematica sottesa alla traccia si possa arrivare anche non conoscendo la giurisprudenza. Ciò che serve, secondo il mio forse sbagliato punto dì vista, è far capire di riuscire a ragionare attorno all'argomento proposto, facendo emergere eventuali criticità dello stesso. L'altro concorso dove presi le due idoneità (ed amministrativo andò più che bene pur non conoscendo l'adunanza plenaria sulla questione) utilizzai proprio questa impostazione. Civile, invece, lo sviluppai in maniera "asettica" ed andò effettivamente na chiavica!

Da: Tutti scoraggiati 03/10/2021 11:48:16
@Notarello
Può pure esser che abbia ragione tu e cerchino un tema "non fotocopia"; e molti lo saranno.
Il fatto è che la circoscrizione a macro e micro non credo fosse richiesto.
Comunque ci son molte cose che in questo concorso non quadrano: dalle due prove alle 4 ore alle molteplici bocciature.

@Vin
Mi pareva una risposta mezzo trollona sinceramente quella dell'utente.
La natura non penale è maggiormente avvalorata (vedi Corte di Giustizia e Thyssen)

Da: no fanatici03/10/2021 11:53:30
due tracce di puro codice. bastava copiare gli articoli.

Da: Vin03/10/2021 12:16:48
@tutti scoraggiati
In effetti è così. Mi ha portato a questa conclusione una lettura complessiva della traccia: il problema dell'imputazione soggettiva dei reati colposi rispetto ai due criteri dell'interesse e del vantaggio sembra entrare in collisione con l art. 27.
Poi, in un tema di panale, parlare di una responsabilità di natura amministrativa.
Infine, la stessa soluzione della "colpa come difetto di organizzazione" sembra riconciliare il quadro normativo con una comunque possibile natura penale di questa responsabilità. (Perché porre l'accento sul problema dell'imputazione dei reati colposi se, alla fine, trattasi di una responsabilità amministrativa).

Da: Vin03/10/2021 12:19:41
A questo, aggiungerei, l'insieme di norme del decreto che tratta sostanzialmente l ente alla stregua di un imputato, il giudice competente, ecc..

Da: Tutti scoraggiati 03/10/2021 14:26:25
@vin
Io ho sempre studiato le questioni scisse, nel senso che per come conosco le questioni la natura pone delle problematiche e interesse o vantaggio altre.
Onestamente l'unico collante che conosco è la sentenza Thyssen che da un lato sancisce la natura non penale e dall'altro adotta il criterio della condotta.
Non saprei dirti poi come la natura riverberi sull art 5.
Comunque gli argomenti penalistici son quelli che hai enunciato nel secondo messaggio.
Ma per contro ce ne son parecchi amministrativistici: dal dato letterale alla prescrizione, all'archiviazione disposta dal pm.
Comunque pure io mi ero posto il problema del collante tra i due macrotemi.

Sulla colpa da mancata organizzazione farla rientrare nei canoni penalistici no so.. perchè i moduli dovrebbero esser disposti da una sola persona e applicare la tesi dell'immedesimazione organica.
Altrimenti verrebbe una resp necessariamente o per fatto altrui (se non c'è immedesimazione organica) o astrattamente più concorsuale che personale perchè i moduli son sviluppati da un soggetto magari esperto e comunque "approvati" dal datore di lavoro.
Quindi non so...

Da: J.03/10/2021 15:24:45
La natura si riverbera, a mio avviso, sull'art. 5 nel senso che criteri oggettivi quali interesse e vantaggio sono estranei al regime penalistico, che richiede la colpevolezza soggettiva della colpa o del dolo. Pertanto, la colpa di organizzazione, quale colpa normativa, è un criterio che fa dire che si tratterebbe di un tertium genus. Secondo me c'era da interrogarsi anche su questi aspetti critici.

Da: Vin03/10/2021 15:57:34
@j.
Io credo che interesse e vantaggio siano criteri soggettivi (più l interesse, meno in vantaggio) riconducibili alla categoria del dolo.
Pertanto, il problema era stabilire come, a fronte di questi criteri di imputazione, possano essere ricondotti all ente reati colposi.
Da qui, la teoria della colpa di organizzazione, riconducibile nel criterio di imputazione del "vantaggio per l ente".

@tutti scoraggiati
Non ho capito la seconda parte del ragionamento: io credo che l individuazione del soggetto responsabile (datore di lavoro, delega di funzioni, ecc.) esuli dalla traccia. Individuato il soggetto responsabile (esiste sicuramente l ipotesi del concorso), occorre poi affrontare la tematica della traccia.

Da: Sentenza Lucano03/10/2021 16:20:59
Una vergogna.
Ho perso ogni fiducia nella magistratura.
Uno scandalo dopo l'altro.

Mi dedicherò a un altro concorso, ho già superato una delle prove.
La magistratura mi disgusta.

Da: Tutti scoraggiati 03/10/2021 16:28:20
Non ho ben capito la correlazione colpa per mancata predisposizione di moduli organizzativi e natura mista.
Comunque interesse o vantaggio è difficile qualificarli in uno schema preciso.
Convenzionalmente rientrano tra gli elementi oggettivi, però in effetti l'interesse ha una forte influenza soggettiva.
Come la colpa del dlgs 231 è molto influenzata sotto il profilo oggettivo.
Ragazzi anche qui... per far certe osservazioni sarebbero servite otto ore...
E lo scivolone era veramente dietro l'angolo.

Da: J.03/10/2021 16:37:16
L'interesse è un criterio di imputazione oggettiva a connotazione soggettiva, per questo si valuta ex ante. Da qui il problema rispetto ai colposi e la natura giuridica della 231.
Criterio soggettivo-psicologico è la colpa d'organizzazione, tanto che si discute se la mancata predisposizione del modello possa configurare - addirittura - un concorso colposo dell'ente.
Concordo che fosse dietro l'angolo lo scivolone.

Da: Yulie03/10/2021 16:46:39
Ciao a tutti.
Stando all'aggiornamento delle ultime correzioni i risultati dovrebbero uscire a giugno 2022.

Da: Yulie03/10/2021 16:51:57
Comunque, tra interesse e vantaggio nella lingua italiana, quindi, soprattutto, nel diritto penale, non vi è alcuna differenza.
Un vantaggio rientra in un interesse di un ente.
È interesse di un ente essere avvantaggiato in un qualsiasi modo.
Riguardo ai temi, prevedevano temi brevi. Tali non possono essere  scrivendo dottrina/giurisprudenza e principi.

Da: Vin03/10/2021 17:14:55
@j
Non che la questione mi sia chiarissima, però io ho ragionato in questi termini.
Un reato è già stato commesso, l'evento morte o lesioni è già stato accertato come riconducibile a quella violazione.
Trattasi di stabilire se quella responsabilità possa essere estesa all ente, soggettivamente estesa all ente.
Il criterio del vantaggio ha una connotazione oggettiva (l interesse secondo me richiama un criterio soggettivo), tuttavia, non si tratta di due criteri distinti: l unico criterio è quello dell interesse ex art.5 n.2 (l ente non risponde se ....hanno agito nell esclusivo interesse proprio o di terzi). Sembrerebbe che non ci sia mai responsabilità dall ente se, chi ha agito, non l ha fatto anche nell interesse dell ente.

Da: Risultati03/10/2021 17:32:46
Dopo aver letto queste discussioni filosofiche mi pongo e vi pongo un quesito :sicuro che a selezionare sia solo civile?

Da: Luglista ma anche ottobrista03/10/2021 17:39:09
Ovvio che no anche penale; però siccome in civile molti avranno detto tutto ciò che sapevano sul danno non patrimoniale e poi facile segare in civile

Da: Yulie03/10/2021 17:42:27
La traccia richiedeva la natura giuridica della responsabilità dell'ente.
È ovvio che si tratta di una responsabilità oggettiva.
Ovviamente no, entrambe le materie fanno selezione.
Nella traccia di penale bisognava trattare anche il concorso: l'ente in qualità di mandante e chi cometteva i due reati di incaricati.

Da: Yulie03/10/2021 17:46:00
In civile, invece, bisognava trattare, le varie responsabilità dei singoli casi posti nel codice; come per esempio, il caso dei treni che si scontrano, li vi è una responsabilità solidale.
E poi l'art 2057 (danno non patrimoniale con relativo risarcimento- liquidazione) cui faceva richiamo l'art 2059.

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