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Concorso MAGISTRATURA
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Da: B@obab 3  - 04/10/2021 12:20:28
@sopra Infatti, caro imbecille che non conosce la legge, essendo il pubblico ministero un magistrato e quindi super partes, oltre a cercare gli elementi in favore, può chiedere rinvio, applicazione di pena, o emissione di misura cautelare solo e soltanto quando, allo stato degli atti e delle prove raccolte, sia prevedibile la condanna.
I tuoi messaggi invece, soprattutto quest'ultimo, dimostrano incontrovertibilmente che sei un somaro ignorante, che parla per slogan, e che non ha un cazzo da fare dalla mattina alla sera. Caro imbecille che non conosce la legge.

Da: ecco uno 3  - 04/10/2021 12:23:30
insultami quanto ti pare :-) solo che ti abbassi al livello del ladro di polli....

la verità, è quella, e fa male, lo so! ma dovrete soffrire e basta...

Da: Parlateci di PIPPIAMO 1  - 04/10/2021 12:23:31
Hans, dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni ancora non ti sei andato a nascondere? riconosco che hai un bel coraggio

Da: ecco uno 2  - 04/10/2021 12:26:09
magistrato super partes?


ahahahahahahahahahahaha

troppo forte!!! la battuta de mese!!

Da: Fra Martino 
Reputazione utente: +60
04/10/2021 13:02:38
Comunque a me più dell'andamento poco edificante delle correzioni, spaventano da morire questi auspici sibillini che si leggono sui quotidiani abbottonati tipo Repubblica, dove si possono leggere cose tipo "In perenne attesa di una radicale riforma del sistema giudiziario, in particolare del reclutamento dei magistrati".
Ma davvero l'esigenza più avvertita è la riforma del reclutamento? Mah

Da: ecco uno 1  - 04/10/2021 13:12:47
no, non direi. quello è un classico avvertimento: tipico delle schermaglie politiche a distanza, cioè tramite i giornali.
sono avvertimenti del tipo: se non approvi quello che chiediamo, mettiamo in ginocchio il reclutamento . poi se c'è un abboccamento, si va in posti appartati, dove non ci sono giornalisti, né trojan, né orecchie indiscrete, e si "chiacchiera" liberamente....quello che nessuno saprà mai esattamente ! tranne che i diretti interessati delle controparti dell'accordo.....
giochi di potere, insomma

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Da: Vin04/10/2021 13:15:16
@Billow
Secondo te, temi ben fatti quanto potevano essere lunghi?
Io francamente sono arrivato a scrivere tre facciate, poi ho avuto il dubbio di aver scritto poco, ma al di là della sinteticità indicata dalla commissione, non avevo altro tempo.

Da: Billow04/10/2021 13:47:50
Premetto che vinsi il concorso con modalità ordinare

secondo me la lunghezza sic et simpliciter incide poco, anche la grafia concorre a determinare lunghezza o brevità delle facciate quindi più che chiedersi quanto debba essere lungo un tema semmai la domanda da porsi è quante cose deve contenere?

Poi darsi dei limiti temporali è giusto perché non si può pretendere di essere sintetici e di fare tutto nei tempi se già solo l'introduzione è lunga una facciata intera.

Da: Vin04/10/2021 13:57:54
@Billow
Grazie

Da: Domanda stupida04/10/2021 14:04:58
ciao

Da: solvens04/10/2021 14:57:14
ragazzi un dubbio:

lettera di patronage a contenuto "debole".
Nel caso in cui il patrocinante, tramite informazioni false, abbia influenzato la volontà del finanziatore, si riconosce in capo al primo la responsabilità civile per tali informazioni? Se si, di che natura giuridica?

Mi pongo il dubbio perché alcuni amici avvocati hanno affermato in via perentoria la natura extracontrattuale del risarcimento del danno (non vi è alcun vincolo negoziale tra patrocinante e finanziatore). Io sono di diverso avviso, ritengo che si tratti di contatto sociale qualificato. Parto dall'assunto che il finanziatore abbia riposto un legittimo affidamento sulle affermazione del patrocinante, sulla scorta della quali ha determinato la propria volontà. Inoltre, nella prassi questo istituto trova applicazione in ambito societario, pensiamo quindi a una banca (finanziatore) che abbia legittimamente risposto il proprio affidamento sulla scorte delle informazioni rese da una società, solida patrimonialmente, che ha caratteristiche quali competenza, professionalità etc.

Nell'esempio, a mio parere, vi è un caso nitido di contatto sociale, che diventa qualificato nel momento in cui il patrocinante ha le caratteristiche suddette.


Cosa ne pensate?
Sono stato chiaro?

Grazie a chi risponderà

Da: @solvens04/10/2021 15:19:40
il tuo ragionamento non fa una pecca.

è in linea con la teoria del contatto, a maggior ragione se si tratta di soggetti qualificati (normalmente nei rapporti con le banche i soggetti sono sempre con queste caratteristiche).

ciao

Da: solvens 04/10/2021 15:30:53
Grazie, ma allora non riconoscere nel caso affrontato una ipotesi di contatto sociale qualificato, si tramuta nel non riconoscere affatto questa teoria?

Da: Tutti scoraggiati  1  - 04/10/2021 16:12:03
@solvens
La teoria del contatto sociale - a mio avviso - è sufficientemente pericolosa perchè fonda un sistema non codificato sufficientemente imprevedibile sulla natura di certe fattispecie.
A parte una Cass 2016 che riconosce nella responsabilità precentrattuale la teoria del contatto, la giurisprudenza prevalente ritiene che la responsabilità contrattuale si innesti post sottoscrizione accordo, e quindi da te nel caso prospettato è più corretto qualificarla come illecito aquiliano.
Inoltre nella lettera di patronage il soggetto che rassicura l'ente bancario è un soggetto privato non connotato di peculiari qualificazioni pubblicistiche o di relazione.
Ultimo argomento è che il Legislatore con la legge Gelli ha cercato di superare la qualifica assegnata dalla giurisprudenza alla fattispecie di resp medica: è vero che si tratta di un intervento legislativo settoriale, per ragioni di contenimento della spesa pubblica, però mostra un certo sfavor rispetto a questa qualificazione pretoria.
Quindi io concluderei come fattispecie aquilana, come appunto hanno concluso gli Avv

Da: solvens 04/10/2021 16:25:01
@tutti scoraggiati

ti ringrazio perché hai proprio risposto alla mia domanda.
Personalmente non sono d'accordo sulla inattualità della teoria del contatto sociale, atteso che con la Legge Gelli Bianco il legislatore ha voluto ri-equilibrare lo sbilancio giurisprudenziale in materia di tutela del paziente. Anzi una legge in tal senso non fa altro che indirettamente riconoscere l'esistenza della teoria del contatto sociale, sottraendo una materia come quella della responsabilità medica dal suo ambito di applicazione.

Comunque è stato formativo leggere il tuo commento, grazie!

Da: greys36952004/10/2021 16:59:18
qualcuno mi pouò spiegare com'è possibile che su un forum dedicato ai concorsi pubblici ci sono annunci che non hanno niente a che fare con i concorsi ?

Da: greve04/10/2021 18:01:31
la responsabilità è ovviamente precontrattuale.
sta su qualsiasi manuale.

bah.

Da: greys36952004/10/2021 18:32:36
qualcuno mi pouò spiegare com'è possibile che su un forum dedicato ai concorsi pubblici ci sono annunci che non hanno niente a che fare con i concorsi ?

Da: XGreys04/10/2021 18:41:00
Tu vuoi comprare tadalafil 100 compresse 20 mg
Prezzo 7 euro affare?

Da: greys36952004/10/2021 19:31:17
qualcuno mi pouò spiegare com'è possibile che su un forum dedicato ai concorsi pubblici ci sono annunci che non hanno niente a che fare con i concorsi ?

Da: Tutti scoraggiati 04/10/2021 21:48:32
@solvens
Io non ho parlato di inattualità della teoria del contatto, ma forse viene usata in modo eterogeneo ed in modo distorto.
È stata usata nel settore PA, e vedi come si è pronunciata proprio ora la Plenaria.
La Cass 2016, nonostante l'ampio clamore dottrinale, non è stata poi seguita: addirittura è stata estesa a parti private.
Non tiene nemmeno nel settore bancario dove la dottrina ha detto che per l'assegno bastava richiamare l'art 43 legge assegni che già prevede un'obbligo ex lege di verifica della persona di che ne chiede l'incasso.
Inoltre più ampli le maniglie del contatto, più circoscrivi l'illecito aquiliano.
Il legislatore interviene per tamponare le storture che danno luogo alla medicina difensiva.
Come puoi notare c'è una grossa riflessione tra legislatore, giurisprudenza e dottrina a rimeditare sull'uso smodato di questa figura.

Comunque la puoi anche qualificare come precontrattuaoe da contatto.
Il ragionamento è corretto.
E se lo sostieni è logicamente e giuridicamente valido.

Io personalmente son un po' contrario, perchè alla fine qualsiasi obbligazione pone a carico dei doveri di protezione: quello dell'astenersi dal laedere è un dovere di protezione checchè se ne dica.
Quindi tutte queste costruzioni anche degli obblighi di protezione son abbastanza opinabili.

Figurati 👍

Da: Scritti 202104/10/2021 22:45:51
Visto il confronto di questi ultimi giorni vi dico un po come ho organizzato civile
Dopo aver sintetizzato  l'evoluzione storica della categoria del danno non patrimoniale (e delle sue componenti biologiche, morali e dinamico-relazionali), schematizzando le relative fasi di sviluppo, ho descritto sinteticamente i contenuti delle sentenze "gemelle" di San Martino 2008, nonchè il loro impatto nella giurisprudenza di legittimità evidenziando la spaccatura tra correnti restrittive e quelle estensive (personaliste), queste ultime cristallizzate prima dal Legislatore (in particolare con la riforma degli art. 138 e 139 CAP) e poi dalle sentenze  "San Martino-bis" 2019.

Ho esaminato anche il c.d. "doppio pilastro giurisprudenziale" della valutazione equitativa del danno non patrimoniale che si fonda sul metodo tabellare e sull'attività di "motivata personalizzazione" da parte del giudice affinchè il metodo astratto uniforme possa essere adeguato al caso concreto.
Ditemi la vostra se vi va.

Da: Risultati 1  - 05/10/2021 00:05:43
Più o meno abbiamo fatto tutti così, poi ci saranno un 300/400 persone che conoscevano il subcontrasto del subcontrasto dell'altro che sono quelle che se la giocano davvero

Da: Penalista 05/10/2021 00:42:39
La teoria del contatto sociale e' in crisi in ragione della legge sulla responsabilità medica , oltre che per essere stata importata da un ordinamento differente dal nostro , caratterizzato da profili che effettivamente ne giustificano il ricorso , e , che non sono presenti in seno al nostro ordinamento. Nonostante ciò , il contatto sociale ha un suo fondamento costituzionale, pertanto non si ritiene corretto , a seguito della novella normativa di cui sopra , desumerne il suo superamento . La legge G. B. La di giustifica nell ottica di combattere la medicina difensiva ,. Ove non vi siano interessi di eguale rango da poter controbilanciare, non si può adombrare ciò che è dato desumere dall art 2 cost, vale a dire L esigenza di una tutela più penetrante per relazioni qualificate non sufficientemente presidiate dal 2043. Ad oggi , la teoria del contatto sociale è in crisi , ma di certo vi è lo scoglio costituzionale con cui confrontarsi

Da: Vin05/10/2021 00:42:59
@risultati
Sento nominare da molto questo subcontrasto, a cosa vi riferite?

Da: Penalista 05/10/2021 00:51:54
In estrema sintesi : la giurisprudenza più recente prende atto che il morale ed il biologico siano ontologicamente distinti , pertanto , nel sistema tabellare , il punto percentuale si compone di due distinte basi di calcolo ; L una fondata sugli accertamenti medico legali ; L altra sulla equità , con ricadute anche sul calcolo della personalizzazione. Vi è chi ritiene addirittura che il morale non dovrebbe essere menzionato in tabella . Orientamento mitigato da arresti che , pur condividendo la critica appena esposta , ritengono che il sistema tabellare possa operare in termini di semplificazione probatoria, onde evitare prove , per così dire diaboliche , in capo al danneggiato .

Da: Vin05/10/2021 01:40:07
Grazie. Io in effetti ho concluso escludendo che il danno morale possa essere calcolato assumendo come base di calcolo il valore tabellare (sarebbe questo il subcontrasto?) (dando per scontato che il danno morale non sia compreso nel valore tabellare e che vada liquidato a parte).

Da: quando uno ha paura 1  - 05/10/2021 08:06:36
mette subito il pollice verso, ma cosi farà del male a se stesso! poi boh.... padronissimo di andare a quel paese, per carità! ma di certo non vi ponete in giustezza di diritto. per nulla proprio....

come un medico che discetta con i suoi assistenti di come ha operato in modo magistrale (caspita, ogni termine è puramente casuale!!) su un cadavere, senza dimostrare che il paziente è deceduto per altri motivi (semmai, di solito si dichiarano i motivi per cui è deceduto, e dopo si può fare autopsia!!), cosi siete voi, macellai della giustizia....

Da: Tutti scoraggiati 05/10/2021 08:43:00
@Vin
È la stessa comclusione a cui son approdato io scrivendolo in modo diverso, ossia che la valutazione del morale è equitativa e da rischio a sovracompensazione.
Il contrasto detto semplicemente è che nel novembre 2020 la Cassazione afferma che è vero che i danni sono distinti, tuttavia dalla tabella può ricavarsi un indice presuntivo per il calcolo del morale; quindi il valora tabellare applicato per il biologico può esser usato in valore percentuale a livello presuntivo per ol biologico.
Esempio:biologico 15 euro, morale 5 euro.
A me che boccino solo per questo pare una boiata.
Ma ormai c'è questo pensiero sul forum.

Da: Vin05/10/2021 09:02:54
@tutti scoraggiati
Non credo nemmeno io, inoltre per arrivare a questa conclusione bisognava passare per l orientamento della cassazione, trattasi di una "critica" a quello, il che significa aver espresso comunque entrambi gli orientamenti. Poi, c e sempre e comunque il tema della personalizzazione anche del danno morale. Rispondendo positivamente, in un certo qual modo, oneri probatori a parte, la liquidazione del morale viene disancorata dai valori tabellari.

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