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CONCORSO MAGISTRATURA 2019
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Da: Pippo Sowlo 25/06/2019 17:27:07
@prima o poi scopro

Oddio prima frigni che non ti rispondo nel merito e poi, quando lo faccio, frigni di più.

"Renderai conto" che cos'è esattamente, una minaccia?
Mi stai minacciando su Mininterno?
Devi essere davvero un uomo temibile.

Se vuoi scoprire chi sono, cerca a Gotham

Da: febbraio si o no the last chapter25/06/2019 17:29:35
Possiamo mettere la parola fine su febbraio come riportato Gianni monti lo ha escluso con alte probabilità ci vediamo tutti a giugno saluti a tutti

Da: la traccia di penale25/06/2019 18:04:24
era: la responsabilità penale dell'incaricato alla riscossione del credito di terzi mediante violenza o minaccia.
Dalla traccia si desume, anzitutto, che l'utilizzo di violenza o minaccia rientrava nell'incarico, quindi il punto di partenza era il 110; se le modalità di riscossione non fossero state definite nell'incarico, la traccia sarebbe stata "la responsabilità dell'incaricato che riscuota il credito con violenza o minaccia".
La traccia, poi, presuppone un credito che, dunque, va assunto in termini di certezza.
La differenza, tracciata dalla giurisprudenza, tra l'elemento soggettivo del 393 e quello del 629 non aveva, dunque, particolare rilievo: chi vuole incassare un credito, non intende avere un profitto ingiusto e, chi lo incassi su mandato, non intende, a sua volta, far conseguire alcun profitto ingiusto.
Indi per cui, l'elemento determinante, nella qualificazione giuridica, era la liceità o meno del credito, non il profilo subiettivo.
Al di là di tutto, sembra potersi dire che la traccia:
- presupponeva un concorso di persone nel reato;
- presupponeva un credito;
- imponeva, in punto di qualificazione, una distinzione tra le varie fattispecie sul piano obiettivo, muovendo da liceità/illiceità del credito.
Se il credito è lecito:
- se il 393 non è di mano propria, è un 110/393;
- se il 393 è di mano propria, è un 110/610.
Se il credito è illecito, si configura il 629.
Se la riscossione riguarda un credito pubblico, siamo in ambito di concussione.
Questa è una possibile ricostruzione, non la migliore probabilmente.

Da: febbraio si pter25/06/2019 18:32:00

Da: che vi frega di violenza o minaccia25/06/2019 18:32:33
tanto sarete secati sulle servitù

Da: beh beh25/06/2019 18:40:20
complimenti a Pippo e all'utente sopra per la ricostruzione possibile fornita!
le uniche sensate lette sino ad ora!
per il resto vi state scannando inutilmente perché, posto che aver parlato SOLO di incaricato di pubblico servizio e concussione è fuori traccia, aver parlato, dopo aver parlato di concorso, elemento soggettivo, 629 e 393, ANCHE della concussione, per poche righe non penso sia fuori traccia, come aver parlato della configurabilità della usura.
Ma solo come accenno, come un di più per colorare il tema

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Da: Beh......25/06/2019 18:41:16
che sulla servitù si rischia una strage.
La traccia era: modi di acquisto delle servitù prediali. Tratti in particolare il candidato della servitù di mantenere una costruzione a distanza illegale da altra costruzione o dal confine e della configurabilità della medesima servitù in caso di immobile costruito abusivamente.
C'è chi ha parlato solo dell'usucapione, cioè di un modo su quattro di acquisto delle servitù, tralasciando ogni considerazione sulla autonomia privata e i suoi eventuali limiti.
Temi come questi non possono che essere  ritenuti incompleti.

Da: X qlcuno che ha senso 1  - 25/06/2019 18:48:53
A cose fatte, ma non potrebbe intervenire qualche commissario a dissipare ogni dubbio? O bisogna aspettare fino al prox anno x sapere semplicemente quale sia la soluzione???

Da: di birra e di fregna il baffo si impregna 1  - 25/06/2019 18:51:16
ma allora non capite e state ancora a cercare la soluzione..dovranno essere secati circa 2800 persone quindi la soluzione che seguiranno per correggere il tema sarà il modello delle sentenze di riferimento..per amm la plenaria per civile la sentenza del presidente per penale la sentenza del 2018 ora è chiaro?

Da: Pippo Sowlo 25/06/2019 19:25:24
@la traccia di penale

Che mi tocca leggere? Che il tema era incentrato sul concorso di persone nel reato ma no, l'elemento soggettivo non aveva alcuna rilevanza.

A parte che l'elemento soggettivo, come spiega la giurisprudenza, è uno dei pochi modi per differenziare 393 e 629, identici dal punto di vista oggettivo.

Ma se pure vi sentite talmente potenti da sconfessare quello che dicono cassazione, pm e consiglieri di stato, coi vostri "ragionamenti", fate un favore all'umanità:

CHIUDETE I LIBRICINI DELLE MEDIE;

APRITE IL C*ZZO DI MANTOVANI;

ANDATE ALLA VOCE "ELEMENTO SOGGETTIVO NEL CONCORSO DI PERSONE"

LEGGETE 10 VOLTE.
SOLO QUANDO VI SI APRE UN MONDO, E VI APPARE COME UNA VISIONE LA SOLUZIONE DEL TEMA, POTETE TORNARE QUI A SPIEGARCI QUALCOSA.

🐐

Da: Eh certo..25/06/2019 19:52:20
Io direi, prima di riaprire i libri universitari, di rileggere la traccia.
Il fatto che la giurisprudenza, in parte, differenzi 393 e 629 sulla base dell'elemento soggettivo, non vuol dire che quel principio fosse dirimente per affrontare il caso di specie.
Mi (ri)spiego:
- nell'esercizio arbitrario il soggetto attivo mira a realizzare un preteso diritto, nell'estorsione, diversamente, mira ad un profitto ingiusto;
- se questa distinzione è pacifica, è parimenti vero che la traccia parla di "credito";
- se c'è un credito, il fine perseguito diviene neutro: ciò che conta è se il credito, che è un dato oggettivo, sia lecito o meno;
- se il credito fosse lecito, per esempio, ed il soggetto attivo fosse erroneamente convinto del contrario, non per questo risponderebbe di estorsione: il dato oggettivo della liceità della pretesa creditoria renderebbe inconfigurabile, oggettivamente, un ingiusto profitto;
- se, dunque, la traccia presuppone un credito, è evidente che non chiede una indagine dell'elemento psicologico, piuttosto una ricostruzione in termini obiettivi;
- che vi sia una giurisprudenza sull'elemento psicologico come fattore di discrimine tra due ipotesi di reato, dunque, non è decisivo.
Non è decisivo, peraltro, che la pensino diversamente Consiglieri di Stato o presunti PM.
Sul concorso:
- la traccia indica che le modalità di riscossione fossero definite nell'incarico;
- l'incarico, quindi, è istigazione o determinazione a commettere un reato: da qui il 110;
- il problema, dunque, non era, ancora una volta, l'elemento psicologico, ma se il 393 sia o meno di mano propria perché, evidentemente, il concorso a seconda delle ipotesi poteva essere ricostruito in modo diverso.
Del resto, se viè un orientamento che parla di 610, vuol dire che, in definitiva, l'alternativa 393 e 629 non è scontata.
Tra l'altro, leggendo ex post gli scritti di un membro della Commissione, questi non sembra aderire  alla ricostruzione del concetto di "profitto" fatta propria dalla giurisprudenza in punto di 393 e 629.
Bisogna, inoltre, essere più rispettosi delle idee altrui: fatto che non si trova scritto sui libri delle scuole media né sul Mantovani, ma che viene insegnato già all'asilo; non credo che chi non riesce a rispettare una regola della scuola dell'infanzia possa applicare e interpretare la legge da Magistrato.
PS: che il 393 e il 629 siano identici dal punto di vista oggettivo - preciso en passant - è una topica notevole: la stessa giurisprudenza che li distingue per il profilo soggettivo riconosce che essi non sono perfettamente sovrapponibili su quello oggettivo. Magari, piuttosto che leggere le massime ed applicarle malamente ai casi di specie, converrebbe avere l'umiltà di "studiare" le sentenze, provando a capirle, a prescindere da quello che dicono Consiglieri di Stato e PM.



Da: beh beh25/06/2019 19:53:37
ricorre il reato di estorsione previsto dall'art. 629 cod. pen., e non già quelli di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen. o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 cod. pen., quando si costringa, mediante violenza o minaccia, altra persona a soddisfare un debito nei confronti di terzi, essendo ingiusto, in quanto connesso ad azione intimidatoria, il profitto che ne ricava, direttamente, l'autore, e sussistendo altresì il danno per la vittima, costretta a versare denaro nelle mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio: il mandante di tale operazione, titolare del credito, risponde del medesimo reato a titolo di concorso morale!

Da: di birra e di fregna il baffo si impregna25/06/2019 20:00:43
per capire è..ma dopo che vi siete scannati su quale sia la soluzione cosa cambia ai fini dell correzione? niente non siete i commissari quindi non sapete come valuteranno

Da: Per Pippo Sowlo25/06/2019 20:01:15
Sverniciato sulla rubrica? Il recupero crediti della pubblica amministrazione svolge un ruolo preventivo del contenzioso quasi di transazione o ADR? Queste sono le uniche tracce di argomentazione giuridica del tuo messaggio. Per il resto solo offese e l'ultimo messaggio che hai scritto ne è l'ennesima prova. Quanto al primo profilo, non è possibile risponderti perché non si può replicare al nulla. Quanto al secondo, se sei sicuro della correttezza di quello che scrivi abbandona l'anonimato così ti vengo a trovare e vediamo se anche di persona parli come quando ti nascondi dietro ad un nick.

Da: gigettorossetto 25/06/2019 20:02:14
a me le tracce di qeust'anno sono parse impossibili

Da: Eh certo..25/06/2019 20:03:14
La sentenza da ultimo postata, è nota.
Fa parte di un orientamento che esiste e non è l'unico.
Per questo bisogna ragionare.

Da: Pippo Sowlo 25/06/2019 20:24:11
Continui a invocare le mie spiegazioni come un cagnolino invoca il padrone.
Ho già dato nelle pagine precedenti, e per due volte ti ho nuclearizzato nel merito (sulla vincolatività della rubrica, sulla funzione del recupero crediti della P.A., sul respiro della traccia, sulla centralità dell'elemento soggettivo e su altro) con tanto di riferimenti.

Praticamente ti ho svolto la traccia, non puoi chiedermi di più altrimenti da tuo maestro divento la tua balia, per quanto sia abituato ad aiutare chi ne ha bisogno.

Quanto all'anonimato e al "venirmi a trovare", ti rido in bocca frate'.
Che voi fa? Violenza e minaccia?
E chi cazzo sei... Un incaricato di pubblico servizio?

Curati


Da: X PIPPO SOWLO25/06/2019 22:03:04
Abbi pazienza, vai a dormire che è ora.
Non solo non capisci niente di diritto
Ma vuoi pure inculcare ciò che tu pensi con "violenza o minaccia"
Non sei in grado di confrontarti figurati di fare il magistrato.
Sai solo offendere e poi ti senti offeso qndo gli altri ti replicano!!!
Ma chi ti credi di essere..
Sei il nulla.
Come lo sono io.
Quindi più UMILTÀ in qsta vita.
Non sono né il commissario che ti boccera'ne'qllo che ti salverà, ma solo uno nella tua stessa condizione.
Importi così non serve a niente.
Spero che nella quotidianità tu dia diverso.
Buonanotte

Da: Fiera2019 25/06/2019 22:47:56
@beh beh
Ha ragione ragazzi il tema andava fatto
Così

Da: Pippo Sowlo 25/06/2019 23:02:33
Non hai mai contraddetto ciò che io ti ho spiegato, se non con valutazioni personali tue che non contano niente visto che, con uno slancio di obiettività, ti definisci "il nulla".

Ti ho illustrato una certa ricostruzione indicando persino i paragrafi della manualistica di base che hai superficialmente ignorato, pensando di avere una capacità superiore alle fonti che ho riportato: dimmi tu dove sta la vera superbia.

Sono contento tu abbia colmato le tue lacune leggendo, e incollando diligentemente, la 46288/16.
Immagino il dolore nell'apprendere quale fosse l'impostazione del tema, ma ora sai che certi istituti vanno studiati prima, e non dopo, il concorso.

Abbi però la gentilezza di riportare organicamente i pezzi del tuo collage (serve leggere criticamente, e per intero, gli studi), scoprirai cose meravigliose a te ignote: ad esempio, che l'elemento oggettivo di 393-629 va letto in chiave differenziale solo grazie all'elemento soggettivo.
È questo ragionamento che permette non solo di superare il dibattito in cui ti sei infognato, ma che era decisivo nella qualificazione della responsabilità dell'incaricato alla riscossione.

Cito testuale, perché sono umile e non mi sovrappongo alla Cassazione, a differenza tua:

"La valenza dimostrativa di tale disomogeneità [degli elementi oggettivi di 393-629] può agevolmente essere ridimensionata, ove si pensi che l'effetto costrittivo della condotta estorsiva APPARE CONSUSTANZIALE PROPRIO ALLA DIVERSA FINALITÀ DELL'AGENTE, che mira ad ottenere una prestazione non dovuta, dalla quale l'agente trae profitto ingiusto, e la vittima un danno; diversamente, nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni la violenza o minaccia deve mirare ad ottenere dal debitore proprio e soltanto la prestazione dovuta, come in astratto giudizialmente esigibile.

Nell'ambito della dottrina, può senza dubbio definirsi unanime il convincimento che i due reati in oggetto si distinguano in relazione al fine perseguito dall'agente".

Dormi bene





Da: Riportare Cassazione e non capirla..25/06/2019 23:24:41
Che bella questa Cassazione citata da Pippo.
Nell'estorsione "l'agente mira ad una prestazione non dovuta", nel 393 "proprio e soltanto alla prestazione dovuta".
Quindi, seguendo questo filo, laddove vi sia un credito e si miri solo alla sua soddisfazione, ricorrerebbe pacificamente l'esercizio arbitrario; difetterebbe, per l'estorsione, il profitto ingiusto.
Ergo:
- se il 393 non è di mano propria,la traccia configura un 110/393;
- se il 393 è di mano propria, non c'è 629 perché la prestazione e dovuta, quindi si può configurare al più il 610.
Cita giurisprudenza che gli dà torto,pur di non ragionare; e dimostra, peraltro, di avere qualche incertezza sugli elementi costitutivi dei reati.
Va bene così: un altro ciuccio presuntuoso che verrà segato.
Ad maiora.

Da: Non è che è umile..25/06/2019 23:35:15
Non è che è umile e non si sovrappone alla Cassazione,è che non ha la giusta preparazione di base e copia e incolla sentenze che non comprende.
Bye bye Pippo, dormi bene, così domani sei più in forma e ripassi le basi.

Da: Pippo Sowlo 25/06/2019 23:43:23
Sei un povero cretino, perché questa è la conclusione a cui sono giunto nel tema.

Solo che per raggiungerla occorreva scandagliare soggetto attivo ed elemento soggettivo, come ho scritto tipo 20 pagine fa nel thread. Che il 610 prevalga sul 629 è una conclusione fasulla, perché se la prestazione è dovuta devi valutarlo, in concreto, rispetto a chi riscuote, non rispetto al titolare del diritto ("responsabilità penale DELL'INCARICATO").

Sei tu l'analfabeta che ha ipotizzato la concussione 😂

E non rispondo più a chi scrive da più profili per darsi ragione, rinnovo il mio invito a intraprendere delle cure serie

Studia di più 🐐

Da: Il 610.. 1  - 26/06/2019 07:44:19
Il 610 non prevale sul 629: si applica se mancano gli elementi specializzanti del 629, come nel caso in cui la prestazione sia dovuta.
Ciò che dunque rileva è che non in ogni caso si configura l'estorsione, in particolare se non sussistano tutti i suoi elementi costitutivi.
393, 610, 629 erano tutti alternativamente configurabili, a seconda di alcune variabili.
La genericità della traccia richiedeva un ragionamento complesso, non esauribile con il richiamo a questa o quella sentenza; chi ha ritenuto, quindi, di configurare solo l'estorsione, difficilmente può aver svolto un tema completo.
Idem per chi si è assestato solo su 393 o 610 o 317.

Da: tulipano giallo 26/06/2019 07:58:26
Non credo che  l'ipotesi degli scritti a febbraio sia da scartare tout court.
Il fatto che corsi rinomati abbiano anticipato a luglio l'open day per preparare gli iscritti alle lezioni del corso ordinario mi fa comprendere che la ipotesi febbraio sia ancora probabile.

Da: di birra e di fregna il baffo si impregna26/06/2019 08:43:20
non hanno anticipato nessun open day infatti il corso di giovaxxoli ha già scritto che farà un open anche a settembre. la tradizione di fare l open a luglio è stata anticipata da un corso per ragioni pubblicitarie tutti si sono adeguati come si stanno adeguando tutti alle borse di studio. si chiama cartello tutti tengono sostanzialmente il medesimo prezzo degli altri corsi tutti utilizzano fb per farsi pubblicità tutti stanno offrendo cene e aperitivi ai corsisti tutti fanno gruppi di studio per incentivare le iscrizioni...se vuoi continuo con l elenco

Da: Il dolo..26/06/2019 09:07:43
Il dolo investe il fatto tipico.
L'illecito penale è,prima di tutto, quello caratterizzato da tipicità.
Se la norma richiede un profitto ingiusto, occorre che questo sussista, prima che sia voluto.
Se il credito è lecito, è indifferente che si intenda, soggettivamente, il profitto come ingiusto: si tratterebbe di una rappresentazione erronea, punto.

Da: Il 629 consuma..26/06/2019 09:31:12
quando si realizza l'ingiusto profitto con altrui danno.
L'ingiusto profitto deve esserci,non basta volerlo.
Se il credito è lecito, l'estorsione non c'è: non per difetto dell'elemento psicologico (fatto non costituisce reato) ma per difetto di un elemento costitutivo (fatto non sussiste).

Da: Pippo Sowlo 26/06/2019 10:08:34
Sono felice tu abbia raggiunto le mie conclusioni, a distanza di 20 pagine.

Che il credito sia lecito o meno è l'ennesima questione da visionario. Ti manca l'ennesimo principio base, quello di sussidiarietà dell'incriminazione penale: la valutazione sulla fondatezza del credito è prerogativa del giudice civile, non penale; il 393, infatti, incrimina il modo di esercizio del diritto, a prescindere che esso sia lecito o illecito.
Sull'altro versante, invece, l'ingiusto profitto può anche attagliarsi ad una pretesa lecita (ad es. l'affiliato incaricato a riscuotere che chieda l'adempimento di un debito dovuto, maggiorato di un compenso extra "per far mangiare le famiglie", non dovuto: questione nota alla giurisprudenza, a differenza del fantomatico incaricato a riscuotere crediti della P.A. che va ad aggredire i cittadini casa per casa).

Come vedi, le questioni sono più complesse dei tuoi elenchi puntati, tagliati con l'accetta e adattati alle tue poche conoscenze.

Siccome ogni volta la butti in caciara, ti riepilogo:

Hai detto che la rubrica del 393 non aveva alcuna importanza: ti ho smentito con uno dei tanti scritti sulla vincolatività della rubrica alla luce del principio di tipicità (Sotis in riv. it. dir. e proc. pen.);

Hai detto che si doveva impostare il tema sul concorso di persone ma che l'elemento soggettivo non aveva, in questo, alcun rilievo (questa forse è la peggiore di tutte): zittito con tanto di riferimento a Mantovani che imposta l'elemento soggettivo come essenziale nel concorso di persone;

Hai detto che 393 e 629 si distinguevano in base all'elemento oggettivo e non in base a quello psicologico: sverniciato categoricamente con una vera lettura della famigerata 46288, che spiega che la vera differenza sta nell'elemento soggettivo, e che quella tra elementi oggettivi è "ridimensionata".

Preso dall'ira, la ributti in caciara e non rispondi più nel merito dell'elemento psicologico, così inizi a parlare di credito lecito o illecito e a dare un po' di numeri. Arriva la pettinata sul principio di sussidiarietà dell'incriminazione penale, extrema ratio del sistema, come dice la Corte Costituzionale da quando eri ancora una suggestione dei tuoi genitori.


Complimenti, sei davvero riuscito ad annoiarmi con la tua insipienza penale.

Adesso ti vedo come un topino strapazzato un po' in ogni campo del diritto penale, con cui giocare è più una responsabilità che un divertimento.

Ti affido al forum, abbi cura di te

Squit

Da: beh beh26/06/2019 10:10:52
ma se appunto il credito è lecito, e qui si sta parlando di un incaricato che agisce su mandato del creditore, allora si realizza il 393, ma se quest'ultimo lo ricostruiamo come reato di mano porpria, come recente cassazione, allora si potrebbe configurare un 117 dell'estraneo (l'incaricato) con l'intraneo (il creditore/mandante) nel reato del 393 c.p., anche alla luce dell'elemento soggettivo dell'agente che si è rappresentato e voluto, o quanto meno era a conoscenza della liceità del credito e che la sua azione violenta concretizzasse un esercizio arbitrario, sapendo che il diritto poteva essere azionato davanti al giudice.
Qualora, invece, si optasse per la più recente tesi giurisprudenziale che pur dinanzi ad un credito lecito, la condotta violenta in sè dell'incaricato realizza il reato di estorsione perchè è la condotta violenta a realizzare l'ingiusto profitto causando un danno ingiusto al soggetto passivo, perchè adempie nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia circa l'effetto liberatorio, allora si ha 629 e non 393 o 610! Con concorso ex art. 110 c.p. del mandante/creditore come concorrente morale!

questa potrebbe essere una ricostruzione che se ben argomentata in un tema potrebbe ritenersi idoneo. non si da un unica soluzione ma più ricostruzioni, in quanto non si richiede al concorrente di risolvere un caso concreto nè di sostituirsi alla cassazione che sul punto ha posizioni ancora divergenti!

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