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CONCORSO MAGISTRATURA 2019
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Da: beh beh26/06/2019 10:20:29
per Pippo


Nell'affermarsi che ricorre il reato di estorsione previsto dall'art. 629 cod. pen., e non già quelli di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen. o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 cod. pen., quando si costringa, mediante violenza o minaccia, altra persona a soddisfare un debito nei confronti di terzi, essendo ingiusto, in quanto connesso ad azione intimidatoria, il profitto che ne ricava, direttamente, l'autore, e sussistendo altresì il danno per la vittima, costretta a versare denaro nelle mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio: il mandante di tale operazione, titolare del credito, risponde del medesimo reato a titolo di concorso morale, la Corte di Cassazione, come peraltro evidenziato in questa stessa pronuncia, si è infatti conformata a quanto già postulato in questa sede in precedenti occasioni (vedasi al riguardo: Cass., Sez. 2, n. 46288/16, omissis, Rv. 268360, secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose - che sulle persone, rientra, diversamente da quello di estorsione, tra i cosiddetti reati propri esclusivi o di mano propria, perciò configurabili solo se la condotta tipica è posta in essere da colui che ha la titolarità del preteso diritto; ne deriva che, in caso di concorso di persone nel reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia sia posta in essere dal titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estraneo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per agevolazione, o anche morale, mentre, qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell' art. 629 cod. pen. e Cass., Sez. 2, n. 47972/04, omissis, Rv 230709, per la quale ricorre il reato di estorsione per le modalità di intimidazione cui la parte lesa era stata sottoposta da parte di terzi, su mandato del titolare del credito).

Cassazione 38800/2018

Da: Continuare a non leggere la traccia..26/06/2019 10:35:03
Svolgere il tema non significa fare un trattato di giurisprudenza.
La liceità del credito non è problema da visionario ma questione incidentale che il giudice penale deve conoscere.
Se la condotta è di mero incasso del credito lecito, estorsione non v'è ne è, a prescindere dall'elemento psicologico.
Ciò perché difetta un elemento costitutivo del reato.
Argomentare diversamente significherebbe configurare l'estorsione, a fronte di un credito lecito, solo perché il soggetto attivi si rappresenti erroneamente la sua illiceità.

Da: Servitutis  2  - 26/06/2019 10:36:46
Si però a voler essere rigorosi il 393 non è reato proprio esclusivo ma semiesclusivo perché se la condotta è realizzata da chi non ha la qualifica si ha sempre reato,ovvero estorsione o violenza privata.
Per escludere il 393 all intraneo,ho prospettato varie impostazioni:
1 anche se semiesclusivo,è comunque di mano propria in quanto l offensività è tutta concentrata sulla qualifica, se manca,si ha ben altro disvalore del fatto
2 la rubrica del 393 parla di credito "proprio ". Per quanto essa non sia vincolante, è comunque indice della ratio legislativa
3 il 393 rappresenta una norma eccezionale al sistema di tutela della integrità fisica e quindi norma di stretta interpretazione
4 il 393 rappresenta una  norma obsoleta, figlia di un periodo storico in cui agire con violenza per tutelare un proprio diritto era considerato meno riprovevole. Oggi venuta meno questa visione.

Escluso il 393 ho posto il problema se sia estorsione o violenza privata, dando atto che la giuri estende la nozione di profitto e danno. Conseguenze pratiche rilevanti: quantum pena, aggravante uso delle armi prevista per entrambi i reati ma in uno è ad effetto comune e nell altro a effetto speciale (conseguenze 4 e 278 cpp e 157 cp). Più persone riunite prevista per entrambi ma serve la presenza fisica di tutti e due (sez un di qualche anno fa).

Da: di birra e di fregna il baffo si impregna26/06/2019 10:51:27
ma bastaaaaaaaaa ma tanto ormai il compito è fatto ma pensate di essere illustri giuristi ad affermare qui le vostre tesi
ormai anche febbraio è saltato ci rivediamo tutti compresi i finti giuristi che stanno qui su sto forum a giugno 2020 buone vacanze a tutti

Da: Pippo Sowlo 26/06/2019 10:55:53
@beh beh

La tua ricostruzione è interessante e ha basi solide.
Io non conoscevo questa giurisprudenza ma concordo sul fatto, al punto da aver aperto il tema in questi termini, che il concorso nel 393 è fortemente osteggiato dall'impostazione "bloccata" del soggetto attivo.

Ci sono dei casi-limite, però, in cui a mio avviso non si può escludere del tutto la possibilità di un concorso (ti seguo su 117), quando l'incaricato abbia una totale "comunanza" psicologica o finalistica alle ragioni del titolare.
Per questo sono 20 pagine che vado dicendo che occorre una valutazione in concreto dell'elemento psicologico.

Faccio un esempio che ho conosciuto nel pratico: una famiglia è spossessata della propria abitazione, abusivamente occupata. La moglie, proprietaria, incarica il marito di recuperare le chiavi, recandosi con lui e con i figli presso l'appartamento e coadiuvandolo. Il marito, nel reimpossessarsi delle chiavi, mena metà degli occupanti.
A me sembrerebbe fantascientifico non riconoscere un 110/393, perché secondo l'indirizzo più rigoroso sarebbe commissibile solo dal titolare del diritto (la moglie proprietaria), perché è evidente che egli ha operato nel ragionevole convincimento della fondatezza della pretesa della moglie-mandante, aderendo psicologicamente alle sue ragioni.

Mi rendo conto che siamo alla frammentazione casistica, ma è per dire che per quanto la regola imponga un certo regime (e ripeto, ho aperto il tema in questi termini), in alcuni casi specifici sembra dover cedere il passo alla ragionevolezza del caso concreto.

Da: Pippo Sowlo 26/06/2019 10:58:03
O 117*
Pardon

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Da: Per Pippo Sowlo26/06/2019 11:35:47
Ho visto che è da ieri sera che mi invochi, non so se parlando da solo o con altri (considerando il tipo credo la prima). Dal punto di vista giuridico, non ho nient'altro da dirti, anche perché il tema - mi dispiace quasi dirlo - l'ho fatto proprio come l'hai fatto tu. Le uniche differenze sono che io ho trattato in maniera approfondita l'estorsione da recupero crediti, perché è un argomento che per fortuna conoscevo benissimo, e l'aspetto relativo alla concussione, di cui sono sicuro al 100%. Quindi, se tu per fortuna dovessi prendere 12, stai sicuro che io prenderò 15. Il resto te lo dico di persona non appena scopro chi sei. Pertanto, non nominarmi mai più a meno che tu non abbia deciso di anticipare il nostro incontro. Ma quelli come te fanno i leoni solo dietro lo schermo del computer.

Da: domandacosìcosì26/06/2019 11:59:18
una curiosità:la lunghezza media dei vostri compiti?
so che è una domanda stupida, perché quel che conta maggiormente è il contenuto, ma diciamo che avendo fatto una media di 5 facciate non so se forse sono stata troppo scarna.

Da: no info 26/06/2019 12:10:01
@ per pippo sowlo

Non è elegante minacciare gli altri.

Ps sono arrivato a roma

Giretto in centro e stasera dalla mitica sora lella!

Bacino

Da: Ma lo svolgimento?26/06/2019 13:11:26
Ma come, di fatto, abbiamo svolto la traccia?
Punto di partenza: se il mandato è alla riscossione mediante violenza o minaccia, siamo nel perimetro del concorso.
Prima ipotesi: è un concorso nel 393, nei limiti in cui l'oggetto della riscossione coincida perfettamente con il credito.
Problema: vi è un orientamento che ritiene il 393 di mano propria.
Seconda ipotesi: se il 393 è di mano propria, la fattispecie non si attaglia al caso di specie. Si è nel 110/610, sempre se vi sia corrispondenza tra credito e oggetto del recupero.
Terza ipotesi: se il 393 è di mano propria, si potrebbe ipotizzare un 117/393.
In tal caso, però, si dovrebbe aderire alla tesi che per configurare il 117 basterebbe in capo al soggetto qualificato il dominio finalistico dell'azione: tesi non unica e comunque controversa.
Quarta ipotesi: il credito non è lecito e, astrattamente, non è tutelabile per via giudiziaria.
In questo caso,non v'è lesione del bene giuridico tutelato dal 393, piuttosto della sfera di libertà del soggetto passivo, costretto ad adempiere ad una pretesa illecita: è una ipotesi di 629, norma che, rispetto al 393, presenta,oltre che un diverso bene tutelato, elementi specializzanti ex art. 15 cp.
A margine: l'ipotesi che l'incaricato sia non punibile/non imputabile e dunque la reità mediata; il 115, il principio cogitationes nemo patitur ed il tentativo; l'ipotesi di confisca per sproporzione in caso di estorsione.
Così strutturato è un tema su concorso di persone e concorso apparente di norme.

Da: Beh 26/06/2019 13:26:49
Ahahahahahah concussione e 15 come voto! Ahahahahahah e niente fa ridere già così

Da: di birra e di fregna il baffo si impregna 1  - 26/06/2019 13:27:30
tanto vi secano sulle servitù o sulla plenaria che non sapevate e avete fatto come dicono tutti è io ricostuisco col col codice infatti a sto giro ne secheranno ben 2800

Da: Pippo Sowlo 26/06/2019 13:34:50
@no info

Questa è bella: l'altro utente mi scrive "scoprirò chi sei e dovrai rendermi conto", "ti vengo a trovare e vediamo se parli come quando ti nascondi dietro un nick"... e sarei io quello che minaccia?!

Siete dei teneri capretti

Intanto il fessacchiotto (o, come bene si definisce, il nulla) è stato portato a scuola su almeno quattro istituti diversi di diritto penale su cui ha tirato degli sfondoni illeggibili (rubrica, concorso di persone, elemento soggettivo e sussidiarietà) e ha saputo solo starnazzare minacce e fantomatici incontri di persona.

Come se nella vita non avessi meglio da fare che incontrare un piccolo inadeguato per dargli altre ripetizioni gratuite.


Stai tranquillo Mr. 15, a tempo debito saprai chi sono.
Ora è il momento di far parlare di punteggi quelli come te.

Lo senti sto rumore?
🦇


Da: no info 26/06/2019 14:24:01
Per pippo sowlo

Se avessi letto con attenzione il mio post precedente avresti capito che mi riferivo alla persona che ti ha minacciato e non a te

Eccoti dimostrato perché non passerai il concorso

Ad ogni modo, stasera carciofo alla giudia e alla romana

Pasta con la pajata

Coratella e coda

E cicoria ripassata

E un bel vinello sincero

Baci

Da: Pippo Sowlo 26/06/2019 14:29:06
@no info

Non è che non ho letto il tuo messaggio, è che non sapevo che l'altro utente si fosse firmato "per Pippo Sowlo", quindi ho pensato il tuo "@per Pippo Sowlo" fosse rivolto a me

Io non ignoro contenuti, ignoro persone.

Bacinops 🤭

Da: no info 26/06/2019 14:35:07
Di dove sei?

Mi incuriosisci

Potresti vincere una cena in mia compagnia

Bacino

Da: Pippo Sowlo 26/06/2019 14:52:36
Sono molto vicino a te

🦇

Da: no info 26/06/2019 14:57:03
Che vuol dire il pipistrello?

Sei dark?

Ami i vampiri?

Sei bruce wayne?

Bacino

Da: FGLAW lha spiegata26/06/2019 15:07:34
La parte del rush finale in cui il Cons. Fava ha spiegato la traccia di amministrativo estratta sulle penalità di mora è on line. Ecco i link.
Sono contento che sia stata pubblicata.
Ora voglio proprio vedere cosa dicono coloro che avevano sostenuto che fglaw non avesse beccato le tracce.


http://www.fglaw.it/lezione_rush_finale_penalit%C3%A0_mora_26_maggio_2019.html

https://www.youtube.com/watch?v=IxjpgVj4mVM&t=2349s

Da: tulipano giallo 26/06/2019 15:26:01

Io non divulgherei troppo! Meglio che restino delle loro convinzioni e che continuino a seguire i loro corsi!
Qualcuno dovrà pur rientrare tra quei 2700-2800, non trovi?

Da: FGLAW lha spiegata26/06/2019 15:34:32
x tulipano giallo

non ho ben capito il senso del tuo intervento

mi sembra giusto dire la verità

Da: tulipano giallo 26/06/2019 15:37:14
lo capisco ... ma anche tu sei al primo anno di corso o segui da più anni?

Da: Lezione penalità di26/06/2019 15:49:20

Da: Lezione penalità di mora26/06/2019 15:50:09
Mi sembra ben organizzata e anche molto chiara .

Da: Lezione penalità di mora 1  - 26/06/2019 15:50:10
Mi sembra ben organizzata e anche molto chiara .

Da: di birra e di fregna il baffo si impregna26/06/2019 15:58:16
che schifo che fate pubblicità continua una vergogna che mininterno non vi banni o non vi faccia pagare

Da: tulipano giallo  1  - 26/06/2019 16:07:06
X BIRRA

punto 1. Al posto di mininterno non ti avrei mai concesso di accedere al forum già solo per la scelta del tuo nickname.
punto 2. Qui ognuno  è libero di esprimere le proprie esperienze, anzi direi che troppe volte si esce fuori dal tema "magistratura" per dire cose inutili ed offensive...
punto 3. Posso capire che ti sia poco congeniale ma sforzati di esprimerti in modo decoroso e di non dare libero sfogo ai tuoi istinti ... almeno nelle espressioni che utilizzi.
Grazie mille

Da: di birra e di fregna il baffo si impregna 1  - 26/06/2019 16:13:41
certo certo se non fosse che il signore qui sopra è incaricato di fare pubblicità dalla società per cui lavora e non per fare certo opera caritatevole

ps il mio nick è per le donzelle come te è quella cosa che avete là sotto che muove il mondo

Da: Miche 26/06/2019 16:37:23
Io ero presente alle due lezioni sulla penalità di mora e -se non altro- questo link serve per dimostrare che non sono fandonie nè voci isolate quelle che affermano che il corso fg Law l'aveva trattata, quella traccia!
Farsi pubblicità è un'altra cosa, qui si tratta di difendersi da certe accuse di false affermazioni.

Da: di birra e di fregna il baffo si impregna26/06/2019 16:53:45
ah allora lo ammetti che fai parte dell organizzazione del corso...a ridicoli

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