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Concorso magistratura 2018
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Da: _idealista_ | 28/03/2018 17:08:38 |
@magister Hai ragione. Anche perché questo tipo di condotte pongono un problema di accertamento non da poco quando - come accade spesso ora - vengono poste online sulle piattaforma web dove magari non c'è neanche un riscontro diretto da parte di altri utenti. Infatti in fatto che le prime condanne siano giunte nei confronti di personaggi in grado di fomentare molte persone grazie alla loro fama non mi sembra per nulla casuale. | |
Da: Bye bye | 28/03/2018 17:15:28 |
@magister87 Non studio sul Dolcini, anche se penso sia un buon testo. Giovagnoli l'ha spiegato così :) | |
Da: -Alias- | 28/03/2018 17:15:34 |
Vi proporrei un'altra questione, attinente ad un reato diverso, ma sempre in procinto d'entrare in vigore. Art. 586 bis c.p. Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche. La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata: a) se dal fatto deriva un danno per la salute; b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne; c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società , di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione. Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, società , associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468. Qual è il bene giuridico protetto? Guardando la collocazione - il nuovo reato è inserito nei delitti contro la vita e l'incolumità individuale - la risposta dovrebbe essere immediata. Tuttavia, nel testo del primo comma c'è un generico riferimento alla modifica delle condizioni psicofisiche o all'alterazione delle prestazioni agonistiche. Nessuna connotazione "negativa" della modificazione, che - in astratto - potrebbe anche non consistere in alterazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica dell'atleta. In astratto, ripeto. Quindi, se tali conseguenze possono anche non esservi, era necessario configurare il doping quale delitto? Se lo si voleva punire, configurare un illecito amministrativo non sarebbe stato più adatto? | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 17:15:51 |
Comunque, Idealista, la questione era partita dal reato/aggravante (ancora non si è appurato cosa sia) della minimizzazione della shoah, che poco ha a che fare con l'odio. Qui si tratta di incriminare gli storici revisionisti che non odiano nessuno, limitandosi a fare ricerca storica. | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 17:21:47 |
Pure il doping reato. Si sono scatenati. A leggere il testo il dolo specifico pare la volontà di alterare le prestazioni agonistiche. Se ne potrebbe dedurre che si vuole tutelare la trasparenza e correttezza delle prestazioni stesse. L'aggancio con il bene vita è molto labile, perchè ben potrebbe darsi il caso di doping non dannoso per la salute, come dici tu. Ma il rischio salute non è contemplato mi pare. D'altronde se non è reato assumere stupefacenti, che pure certo sono dannosi per la salute, perchè dovrebbe essere reato il doping ? | |
Da: -Alias- | 28/03/2018 17:23:00 |
Viviana, non credo che la mera ricerca storica possa diventare penalmente rilevante. Il negazionismo devono comunque essere collegato alle condotte di cui al comma 1: diffusione di idee basate sulla superiorità o l'odio razziale, ovvero istigare a commettere atti di discriminazione, ovvero violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali. Il revisionismo non dovrebbe essere di per sé reato. Almeno, l'ho interpretata così. C'è da dire che il terzo comma è scritto veramente male! | |
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Da: -Alias- | 28/03/2018 17:25:18 |
Anche io ho ravvisato, a prima lettura, quel bene giuridico. E, per questo, mi sembra stridente la collocazione sistematica, così come del tutto superflua l'incriminazione. Con un illecito amministrativo, sanzionato con migliaia e migliaia di euro, avrebbero ottenuto un effetto deterrente maggiore. Avrebbe avuto senso, secondo me, la collocazione attuale se si fosse ritenuto elemento costitutivo dell'illecito pure il danno alla persona. | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 17:34:46 |
Alias, purtroppo Fiano e compari ebrei hanno voluto queste norme proprio per bloccare i revisionisti. Un mio amico storico revisionista, autore di molti lavori in argomento di shoah, ha dovuto chiudere il suo blog e bloccare la pubblicazione di un suo libro in uscita dopo che la l. 115/2016 (a firma di Fiano) aveva introdotto l'aggravante del negazionismo anche se non specifica sulla shoah. Il suo avvocato gli consigliò di fare così. Adesso con quest'ennesimo intervento la cosa si fa più chiara e precisa. "Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale" Propaganda e pericolo di diffusione di attagliano benissimo alla divulgazione di testi scientifici revisionisti che gli ebrei (e ora il nostro legislatore) chiamano negazionisti. questa norma è stata costruita appositamente per gli storici revisionisti i quali non si sono mai sognati di negare in toto la shoah ma hanno messo in dubbio quella cifra di 6 milioni di vittime. I revisionisti battono tutti su questo tasto. E ora, guarda caso, esce fuori la "minimizzazione eccessiva". Molto revisionisti, appunto, parlano di cifre intorno ai due milioni o anche meno di morti: e questo è proprio una "minimizzazione eccessiva". Stanno incriminando i lavori scientifici. O quanto meno stanno cercando di spaventare gli storici revisionisti. E ci stanno anche riuscendo. Guarda il mio amico. ha chiuso il blog e bloccato l'uscita del libro. | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 17:38:56 |
a me la storia piace e mi piace discuterne non mi piacciono i dogmi e i reati di opinione però su "fiano e i miei amici ebrei" mi rifiuto di prendere parte alla discussione, se non altro perché non sono un gomblottista | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 17:39:49 |
"Fiano e compari ebrei" pardon senza offesa, ma io mi tiro fuori su questo argomento | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 17:45:07 |
Gufo, dove sarebbe il complotto scusa ? i rapporti tra Fiano e gli israeliani sono notissimi Leggi chi è Fiano ... altro che complotto http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-05-29/chi-e-fiano-architetto-un-kibbutz-relatore-sistema-tedesca-100357.shtml?uuid=AEawmsUB | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 17:46:17 |
e oggi ci ritroviamo u Reato secondo il quale non si possono minimizzare i dati sui morti della shoah forniti da Israele ma scherziamo davvero ? | |
Da: Magister87 | 28/03/2018 17:47:35 |
@bye bye perfetto! ottimo anche quello. Buono studio! @idealista si, assolutamente vi è alla base un problema di accertamento giudiziale del fatto e della sua effettiva offensività , sul piano concreto. D'altronde, se si vuole fare un parallelo sul piano processuale - penale chiaramente - la formula del "oltre ogni ragionevole dubbio" è di fatto ispirata dal, e di fatto mira a, volere assicurare un quantum minimo di certezza giudiziale. Chiaramente a fronte di fattispecie astratte " evanescenti" ( passami il termine9, come queste tipologie di reato, l'accertamento è altrettanto evanescente | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 17:50:40 |
Qui il caso di un Professore incriminato per dichiarazioni nel corso di una Conferenza. Con annessa critica alla vaghezza del concetto di negazionismo. http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/10/piccoli_gp_2017_10.pdf | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 17:50:58 |
non ho detto che fiano non abbia rapporti con gli ebrei, visto che lo è non mi piace come è posta la questione un po' di tatto in più non guasterebbe in certi casi | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 17:52:40 |
Gufo, tatto o non tatto, il reato è lì e blocca gli storici i morti della shoah sono 6 milioni e nessuno deve contestarlo o mi sbaglio ? | |
Da: -Alias- | 28/03/2018 17:56:12 |
Io pure mi limito all'argomentazione (fin dove riesco) puramente giuridica. Dalla lettura della disposizione, che, ripeto, è scritta molto male, mi sembra possibile fornire una lettura che consenta il revisionismo, purché non meramente propagandistico e istigatore dell'odio razziale. Ciò al di là dell'intento del legislatore, che, laddove avesse voluto introdurre una tutela assolutamente rigida, avrebbe dovuto scrivere la disposizione in modo diverso. | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 17:57:15 |
beh, non si punisce la mera contestazione del numero dei morti, ma il diffondere odio, se ne deriva concretamente il pericolo di diffusione, avvalendosi di questi argomenti anche perché diffondere odio sostenendo che i morti anziché essere 6 milioni sono, che ne so, 3 milioni è di per sé squallido | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 18:03:19 |
Gufo, e con questo chiudo perchè non voglio mettere a disagio nessuno, ti faccio presente che in quel comma 3 non c'è alcuna menzione della parola odio. L'odio non centra nulla. Si vuole fermare il revisionismo e basta. E giuridicamente ci sono gravissimi problemi di materialità e offensività che esploderanno se e quando queste norme spauracchio dovessero arrivare in Corte Costituzionale. Ora possiamo tornare la più tranquillo doping :))) Ma forse neanche tanto ... anche lì, dietro c'è il mondo delle scommesse. | |
Da: -Alias- | 28/03/2018 18:07:59 |
Viviana, però, leggendo la disposizione, il riferimento all'istigazione e alla propaganda rimanda, direi necessariamente, alle condotte di cui al comma 1, lett. a e b, nelle quali vi è il riferimento all'odio razziale. Per questo combinato sostengo che vi sia margine di difesa per fattispecie come quelle che riguardano il tuo amico storico. | |
Da: _idealista_ | 28/03/2018 18:11:40 |
Reati di stampo razzista o xenofobo 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti comportamenti intenzionali siano resi punibili: a) l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica; b) la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a) mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale; c) l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro; d) l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro. *.*.* @viviana questa è la decisione quadro che ha imposto l'introduzione dell'aggravante. E' da lì che si parla di delitti d'odio anche per il negazionismo ;) | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 18:13:38 |
si Idealista, grazie conosco questa decisione quadro Alias, allora ne dobbiamo concludere che quel comma 3 è una semplice aggravante se la riconnetti al comma 1, giusto ? | |
Da: -Alias- | 28/03/2018 18:23:55 |
Oggi meditavo e credo che sia un'aggravante, non una fattispecie autonoma. Non tanto per il collegamento con il primo comma (richiamo sempre il 73 comma 5 DPR 309/90, che rimanda alle condotte di cui al comma 1 della medesima disposizione e, pertanto, siffatto collegamento non è dirimente ai nostri fini), quanto, piuttosto, per la struttura testuale, che sembra effettivamente propendere per la configurazione di un'aggravante, piuttosto che per l'identificazione di una fattispecie autonoma. | |
Da: Memento mori Reputazione utente: +47 | 28/03/2018 18:55:43 |
Avete aperto una discussione intrisa di una sorta di disubbidienza all'ortodossia costituzionale e ai valori riconosciuti e consolidati sul piano storico-politico e ideale e sul piano più laicamente civile. Partiamo dal diritto vivente. Così la Cassazione: La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è integrata quando - anche in base alla Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la legge n. 654 del 1975 - l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità , non essendo comunque necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno - e, quindi, a suscitare - il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, anche perché ciò comporterebbe l'irragionevole conseguenza di escludere l'aggravante in questione in tutti i casi in cui l'azione lesiva si sia svolta in assenza di terze persone. • Corte di cassazione, sezione V, sentenza 18 giugno 2015 n. 25756. A qualcuno non piace questa posizione che accomuna tutto il mondo civile? Nulla di male,,purché non venga ammantata da richiami alla Costituzione o ad altre libertà come quella alla ricerca o alla libertà di critica. Si tratta di ideologia, invece, dimmera ideologia. Ed infatti coloro i quali sono "contro" sono i teorici del diritto e gli ideologi di destra, di destra estrema, i nostalgici del "Dio, Patria e Famiglia", i detrattori della Costituzione Repubblicana, i c.d. Sovranisti estremisti, coloro che sono preoccupati della contaminazione della razza bianca. Insomma i fascisti e i nazional popolari Quanto al resto, cioè al dato tecnico del bene giuridico più o meno "prezioso" e più o meno di rango elevato, è semplice osservare che la questione non può risolversi in termini assoluti. Si può e si deve, invece, far riferimento ad una sorta di relativismo dinamico che rispetti, tuttavia, se non si vuole scadere nel mero solipsismo, i dogmi giuridici seppur convenzionalmente accettati. Il,primo dogma è quello che, giustamente, propugna il gufo. Il reato più grave è quello che è più severamente punito. Punto Si dice: è vero, ma bisogna specificare che è punito più severamente perché l'oggetto della tutela, il bene giuridico è di rango più nobile. Dobbiamo accettare anche questa osservazione, ma per mera convenzione. La gerarchia del bene giuridico muta a seconda delle epoche storiche e delle ideologie che connotano i governi e le maggioranze. Un tempo lo stupro era classificato tra i reati che offendevano non la,"persona". Ricordate? Ora non è così. Il bene giuridico era non era di rango meno "nobile"? Concludendo: Il reato più grave (Dolcinimo non Dolcini) è quello punito conmpena più severa. Così dice il nostro diritto positivo. Non è meno grave il reato che esige maggiore "sforzo argomentativo" probatorio. Questa cosa è una sciocchezza. Quanto più grave è la pena, tanto più intenso deve essere lo sforzo probatorio, avuto riguardo al danno che la superficialità dell'accertamento può cagionare in caso di condanna dell'innocente. Ed invero un conto è condannate a 3 mila euro di multa,un conto è condannare all'ergastolo. Concludendo: il reato è più grave quando la pena è più elevata e la pena è più elevata quando è posta a presidio del bene giuridico, non più importante, ma "ritenuto più importante dallo Stato legislatore" Nel nostro mondo lo Stato legislatore ritiene più nobile bene giuridico della "robba" che quella della sicurezza dei cittadini, tanto è vero che punisce più severamente un furto rispetto ad un attentato alla sicurezza dei trasporti. I nostalgici del nazismo e del fascismo, se riescono a togliere o a porre in dubbio la nefandezza e l'orrore delle,leggi razziali e del genocidio che ne è conseguito, legittimano in qualche modo una,ideologia folle e non in linea con i principi più elementari posti a riconoscimento dei diritti umani. Ecco perché gli Stati democratici devono porre in alto, nella gerarchia dei valori e reprimere con decisione, forza e compattezza, il tentativo indiretto da parte dell'intellighentia nazifascista di presentare la tragica esperienza che ha insanguinato il mondo come vittima di falso storico | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 19:09:58 |
Memento, chi sarebbe l'autore delle cazzate scritte che riporti ? Porre in dubbio (e il dubbio è la base della conoscenza) dati numerici che sono monopolio delle lobby ebraiche è quanto meno doveroso, a prescindere poi dai risultati. La nostalgia del nazismo non centra nulla. Gli storici revisionisti non vogliono ammazzare o odiare nessuno. Sono gli Israeliani che hanno necessità di continuare a martellare sulla shoah per giustificare gli abusi in Palestina e gli armamenti atomici. Senza contare che gli USA hanno sterminato un numero di Indiani nativi d'America ben superiore a 6 milioni e nessuno ne frega nulla. E se proprio dobbiamo parlare di rigurgiti nazisti e di stermini guardiamo con oggettività a quello che lo Stato Israeliano sta facendo ai Palesinesi. Altro che nazisti, quelli erano mammolette al confronto di Israele. Un paese governato da delinquenti della peggiore specie. | |
Da: Memento mori Reputazione utente: +47 | 28/03/2018 19:18:29 |
Ti consiglio di diversificare le letture e soprattutto di indagare sulle,provenienze formative e ideologiche di coloro,i quali ti chiami revisionisti della storia. Non posso commentare quello che scrivi nel merito perché il commento è contenuto nel mio post precedente. Insomma, tu militi nel "partito dell'ordine" e io dibattiti conmgente che scrive quello che scrivi tu non ne faccio. Bada, non ne faccio non perché voglio discriminare o mi senta superiore, ma semplicemente perché è inutile. Tu sei una monade ideologizzata, non ti convertirebbe neppure lo Spirito Santo :))))))))))) | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 19:20:43 |
Hai ragione, le provenienze formative e ideologiche sono importanti. Come quella dell'ebreo Emanuele Fiano ... :))) | |
Da: Magister87 | 28/03/2018 21:11:19 |
@memento che la questione non possa risolversi in termini assoluti è insito nello stesso concetto di meritevolezza di tutela di bene giuridici. Nel giudizio di meritevolezza ovviamente entrano una serie di componenti, tra cui indubbiamente ruolo primario è assolto dalla cd. coscienza sociale. E la coscienza sociale è parametro assai cangiante. Ontologicamente. Tra i beni giuridici che, ad ogni modo, necessitano sicura tutela vi sono quelli direttamente richiamati dalla Carta Costituzionale. Tra tutti, vedasi, la vita umana, l'incolumità personale, la libertà personale. Di questi ultimi, vi può essere una graduazione di tutela. Da qui la diversa cornice edittale. concludo pertanto con il ribadire che gravità del reato, cornice edittale e rango del bene giuridico protetto, siano tre facce di una medesima medaglia. Che poi il giudizio di meritevolezza - e dunque il rango da assegnare al bene - sia concetto relativo, non è stato mai da me posto in dubbio, e, ribadisco, è ontologico nella definizione medesima di meritevolezza e rilevanza del bene giuridico. | |
Da: Magister87 | 28/03/2018 21:21:01 |
Circa i criteri per qualificare una fattispecie astratta in termini di ( mera) circostanza aggravante o autonoma ipotesi di reato, possono tornare utili taluni indicatori riportati dalla stessa Cassazione in tema di truffa e truffa aggravata. Vi è stata una non recente pronuncia, non vorrei errare andando ora a memoria, delle Sezioni unite, di cui non dispongo ora gli estremi, in cui la Corte indicava, tra gli altri, non tanto il nomen iris assegnato alla fattispecie, qunato il quantum di pena previsto per la relativa sua violazione, ed in particolare la ratio legis. Come noto, di fatti, le circostanze, anche aggravanti, sono soggette al giudizio di bilanciamento. E' dunque chiaro che, ove il legislatore voglia assicurare sicura punizione alla fattispecie, "disegni" la stessa in termini di nuova fattispecie di reato. | |
Da: gufopatentato | 29/03/2018 09:21:37 |
buongiorno memento! chi lo avrebbe mai detto che così tante volte ci saremmo trovati d'accordo... è comunque un piacere leggere i tuoi post, che ritengo corretti e interessanti. speriamo che oggi possa essere una giornata senza insulti e trollate. qualche battuta volentieri, ma senza odio Ciao! | |
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