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Concorso magistratura 2018
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Da: _idealista_  28/03/2018 10:53:06
Ps: se ci sono errori scusate perché sono di fretta e non ho avuto il tempo di rileggere.

Da: Magister87 28/03/2018 10:55:33
Cara Viviana, rispetto alla tua ultima indicazione, credo che il " sempre più battendo la strada " sia perfettamente confacente alla tua persona ( bada, parlo di persona, non di nick).

Ero altresì curioso di conoscere il tuo pensiero sulla differenza tra escort e puttane. Chi meglio di te!. sarà sicuramente illuminante. Prego, sono in attesa

Da: gufopatentato 28/03/2018 10:58:05
lla questione è questa:

offensività in astratto come limite per il legisltatore, sindacabile dalla consulta

offensività in concreto come limite per il giudice, sindacabile solo dal giudice superiore

bisogna stabilire:

1. se la fattispecie è offensiva in astratto di valori costizionalmente tutelati;

2. se la risposta è positiva, sarà cmpito del giudice valutare se nel caso concreto la condotta sia inoffensiva del bene giuridico protetto e, come tale, penalmente irrilevante

Da: Magister87 28/03/2018 11:02:57
per @idealista  Posto che, il diritto penale, è diritto sul fatto, l'incriminazione di atteggiamenti meramente psicologici ( accordi, intese, idee) è considerata nel nostro sistema penale, un'ipotesi meramente tassativa e residuale.
Ciò è strettamente legato con l'esigenza di tutelare fondamentali principi, di rango anche costituzionali, tra cui in particolare la libertà personale, di cui all' art. 14 Cost ( dovrebbe essere o il 14 o il 16, perdonatemi ma sto andando a memoria), nonchè, sotto un profilo più squisitamente processuale, con l'esigenza di portare nel processo fatti - appunto -oi accertabili e dimostrabili, appunto giudizialmente ( le idee sono, chiaramente non provarli, salvo che si traducano in atti|fatti)
Salvo quanto esposto, vi è un'eccezione.

Ovvero sia, qualora il bene protetto dalla norma incriminatrice sia di portata tale da giustificare l'incriminazione di condotte, non fattuali, ma meramente idealiste.
Come è noto, vi sono già, nell' attuale codice penale, norme che direttamente sanzionano  comportamenti non materiali.
pertanto, in considerazione della portata del bene giuridico protetto, è, anche costituzionalmente, legittima, a mio avviso, la previsione di un'incriminazione anticipata!

Da: _idealista_  28/03/2018 11:07:13
Magister, forse intendevi rispondere a Gufo?
Non mi sono espressa sui nuovi reati di opinione...

Da: Martz46  28/03/2018 11:10:15
Brava viviana, sei la padroncina del forum...sono soddisfazioni...per la cronaca, con te non ho intenzione di commentare un bel niente. Goditi la tua celebrità sul forum di mininterno..

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Da: gufopatentato 28/03/2018 11:12:00
non c'entra nulla l'incriminazione anticipata, che evoca l'istituto generale del tentativo e i singoli reati di attentato, con il principio di materialità del reato e sua neccessaria offensività.

non a caso il negazionismo non è previsto come reato ma come aggravante.
aggravata la condotta di chi semina odio di natura etnica, dando valore a ciò che dice avvalendosi di teorie pseudostoriografiche che nulla hanno di scientifico.
tale modo di agire è particolamente insiodo, perché le persone comuni potrebbero essere tratte in inganno proprio dal fatto che l'agente fa riferimento a teorie che potrebbero apparire valide come qualunque altra.

in ogni caso anche come aggravante è molto criticata da certa dottrina

bocciata!

Da: gufopatentato 28/03/2018 11:18:00
ps

quando l'ordinanza di rimessione di cui si sta parlando non c'entra nulla con i reati di opinione

il punto è l'offensività in astratto della fattispecie
o in concreto della condotta

Da: Magister87 28/03/2018 11:26:36
@gufopatentato. temo che, se non ruscite a capire neanche il senso di quanto si scrive, abbiate poi serie difficoltà nel compendere anche solo il tema di magistratura.
il mio discorso era teso a trovare un punto di connessione tra  anticipazione dell'incriminazione e punizione di atteggiamenti non materiali, dunque non fattuali, ma meramente ideativi.
Sottolineavo dunque che, un minimo comune denominatore tra i due profili, al contempo giustificativo , e dell'incriminazione anticipata, e della punizione di condotte meramente ideative, è dato dalla rilevanza del bene giuridico protetto.

da ciò, ne ho detto una possibile giustificazione, anche costituzionale, di un'incriminazione di tal fatta.

E' chiaro?  temo ahimè che dovrò ripetere il concetto

Da: _idealista_  28/03/2018 11:30:10
Forse mi sono persa un passaggio, però perché parli di condotte ideative?
I reati di istigazione richiedono condotte materiali, nessuno ha mai pensato di punire qualcuno per istigazione all'odio sulla base di mere idee, bensì sulla base di CONDOTTE (es dire alla Kyenge "torna dalla giungla da cui sei uscita") che nel concreto siano idonee a istigare all'odio persone terze.

Da: _idealista_  28/03/2018 11:33:39
*nella non dalla

Da: Magister87 28/03/2018 11:37:00
il mio discorso non ineriva all'ordinanza di remissione, ovviamente, ma credevo che una mente brillante come quelle che sono qui presenti, riuscisse a carpirlo

Da: gufopatentato 28/03/2018 11:38:09
non sa di cosa parla

sta confondendo il discorso sulla prostituzione (che era l argomento iniziale), che implica il concetto di offensività (in astratto e concreto), con quello sull''incrimninazione anticipata, che implica anche il concetto di offensività (in termini quanto meno di messa in pericolo del bene protetto, oltre all'idoneità degli atti e loro direzionalità univoca), e con quello dei reati di opinione che implica il concetto di materialità del reato (e cioè condotte materiali e non pensieri)

anche con riferimento ai reati di opinione poi è evidente che a monte di sia sempre una condotta e non un mero pensiero o convincimento interiore e che il punto è, nel caso, verificare in che rapporto si pongono con l'art. 21 della cost.

anche questa volta il nostro troll (nostra vecchia conoscenza) dimostra che il burracco sarebbe un ottimo passatempo per molti

Da: _idealista_  28/03/2018 11:39:39
Bho gufo, se ho capito e condivido il tuo discorso, non ho proprio capito quello di Magister.
Però mai detto di essere una mente eccelsa quindi :D

Da: gufopatentato 28/03/2018 11:40:59
quando non si sa, si è portati ad essere presuntuosi

in più con il passare del tempo i difetti si acuiscono

lo detto, la soluzione è il burraco

Da: Viviana ...  -banned!-28/03/2018 11:47:31
Da: gufopatentato     28/03/2018 11.12.00
non c'entra nulla l'incriminazione anticipata, che evoca l'istituto generale del tentativo e i singoli reati di attentato, con il principio di materialità del reato e sua neccessaria offensività.

Temo che tu sia in errore caro Gufetto :)
Reati di opinione e negazionismo sono strettamente connessi alla anticipazione della tutela penale.
Non essere frettoloso nel bocciare :))))

Da: Viviana ...  -banned!-28/03/2018 11:50:39
Quanto agli altri illustri colleghi, come ha precisato Gufo, gli argomenti lanciati sono due:

1) l'ordinanza sulla legge Merlin
2) il nuovo art. 640 bis c.p. su negazionismo

Le puttane e la Shoah sono cose molto diverse :)))

Da: gufopatentato 28/03/2018 11:50:54
no vivy

reati di opinione non sono anticipazione della tutela penale

ti sbagli

Da: gufopatentato 28/03/2018 11:53:30
reati di opinione evocano il principio di materialità (condotte materiali e non pensieri o convinzioni) e offensività (sia in astratto che in concreto, soprattutto con riferimento all art. 21 cost)

Da: Viviana ...  -banned!-28/03/2018 11:54:35


GLI ULTIMI DUE INTERVENTI DI QUESTA/O UTENTE NON SONO STATI PROPRIAMENTE UTILI AL NOSTRO FORUM DI ASPIRANTI MAGISTRATI ... Collega se non desideri partecipare puoi anche farlo ma potresti evitare di riversare su di noi bile e invidia ? Grazie Caro/a. Buona Giornata

Da: Martz46      28/03/2018 10.16.54
Bravi, siete riusciti anche qui a creare il deserto. Viviana, gufo e altri due o tre soggetti sono intervenuti con il chiaro intento di rendere il forum impraticabile e hanno portato a termine l'impresa prima su magistratura 2017 e ora qui. Dovete avere una vita veramente grama al di là dello schermo...

Da: Martz46      28/03/2018 11.10.15
Brava viviana, sei la padroncina del forum...sono soddisfazioni...per la cronaca, con te non ho intenzione di commentare un bel niente. Goditi la tua celebrità sul forum di mininterno..

Da: Viviana ...  -banned!-28/03/2018 11:55:59
Gufo, che ti devo dire ?
Illustri accademici ne hanno parlato esattamente in questi termini
Chissà se uscisse un tema così formulato cosa accadrebbe :)

Da: gufopatentato 28/03/2018 11:56:05
l incriminazione anticipata evoca l offensività, perchè, essendo la tutela penale dell'ordinamento, la si può giusitificare solo quando vi sia quanto meno la messa in periocolo di un bene protetto di rango tale da giusitificare l'applicazione di una sanzione penale

Da: gufopatentato 28/03/2018 11:56:43
vivy

citami un passo in cui si parla di reati di opinione come incriminazione anticipata

Da: Viviana ...  -banned!-28/03/2018 12:05:43
Ma dove sono tutti gli "aspiranti magistrati" che vogliono un forum dedicato ai problemi del concorso ?
Stiamo parlando di argomenti ad altissimo rischio di traccia concorsuale. Nessun commento ? solo Gufo e Idealista ?

Gli altri/e che fanno ? intervengono in massa e abbondantemente solo se si parla di Troie e di Baby Doll ? :))))
Ma tu pensa ...

Da: Memento mori 
Reputazione utente: +47
28/03/2018 12:07:24
Magister è ancora molto acerbo. Ha metabolizzato male alcuni concetti di teoria generale e fa un minestrone tra categorie eterogenee.

Quanto agli altri illustri commentatori, suggerisco loro (so che è operazione complessa e difficilissima) di considerare concetti astratti generici, come offensività e concetto di "pericolo" nella teorica panpenalistica, con criterio di "normalità" e, quanto al secondo corno del dilemma, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale sull'apologia e della Corte di giustizia sul concetto di reato di pericolo che, secondo i rozzi giudici del Lussemburgo, sarebbe inammissibile.

Quoto il professor Calvo che cita Montanelli sull'urgenza di comprendere un testo scritto attraverso l'uso di terminologia essenziale sfrondata da divagazioni eccentriche.

PS Naturalmente non ho nulla da dire sull'ordinanza di rimessione alla C.C. sulla prostituzione che denota la volontà del giudice del merito di prendere
tempo. Basti, per farsi un'idea, leggere le pagine neutre già scritte in materia dalla Consulta

Da: Viviana ...  -banned!-28/03/2018 12:13:08
Memento in che senso prendere tempo ?
perchè la Corte di appello di bari dovrebbe prendere tempo ?
in attesa di cosa ? non ho capito

Da: Memento mori 
Reputazione utente: +47
28/03/2018 12:17:01
....devo dire per inciso che la limitazione della partecipazione al dibattito ai soli iscritti non mi piace.
Toglie spontaneità ed efficacia e, come si vede già nel primo approccio, non toglie dalla digitazione dei più "monelli" le colorite espressioni tipiche del "linguaggio giuridico" da compassati barristers inglesi.
Insomma, è come se prima di accedere in un pubblica piazza, si chiedesse ai frequentatori di mostrare un documento di identità.
Anche qui, dunque, si è creato il piccolo club dei soliti noti/note.
Bene, buon proseguimento  :-)))))

Da: gufopatentato 28/03/2018 12:20:58
sono d'accordo anche io

la misura della necessaria registrazione è inefficace, perché non impedisce alla nostra vecchia conoscenza di tormentarci, e allo stesso controproducente, in quanto uccide il sano dibattito quando il suo scopo era l'esatto opposto.

Da: Viviana ...  -banned!-28/03/2018 12:21:48
ah, non mi ero accorta che avessero messo la registrazione obbligatoria anche qui.
bene, sono contenta :)

perchè toglie spontaneità scusa ?
ci vuole un attimo a registrarsi e così si evita che un solo troll possa scrivere con 20 nick diversi

Da: -Alias- 28/03/2018 12:21:48
Ciao a tutti.
Nemmeno io ho capito quello che sostiene Magister, sebbene abbia riletto più volte i post.

Sull'ordinanza di rimessione credo che sia un terreno molto delicato, perché si tratta di valutare, sulla base della propria e personale visione, quella che dovrebbe essere la morale pubblica.
Io sono un sostenitore della teoria del "diritto penale minimo"; considerato che la nostra società è tutto, a mio parere, fuorché puritana, faccio fatica a ravvisare quel bene giuridico collettivo in grado di giustificare l'incriminazione. Ciò, sia chiaro, con riguardo a quelle fattispecie in cui il rapporto sessuale a pagamento è completamente libero e autodeterminato. E nemmeno mi sembra corretto incriminare coloro che da tale pratica traggono vantaggio economico; penso a ordinamenti con il nostro confinante - che di certo non si possono dire incivili - in cui l'organizzazione strutturata del meretricio è rigidamente regolamentata e consentita.
Resta fermo il fatto che lo sfruttamento, nella sua classica accezione di "soggiogamento" e "costrizione", debba rimanere penalmente rilevante.

Sul 640 bis c.p., ho forti perplessità.
Innanzitutto, sulla necessità socio-criminologica della nuova fattispecie. Poi, sul quantum di pena: da due a sei anni l'ipotesi che ha ad oggetto la Shoah. Se penso che il minimo edittale per il sequestro di persona è di 6 mesi, rimango abbastanza perplesso.
Infine, vorrei sapere cosa ne pensate della qualificazione in termini di struttura del reato.
Io la vedo più come una fattispecie autonomia di reato, anziché una circostanza aggravante.

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