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Concorso magistratura 2018
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Da: BelAmi | 1 - 28/03/2018 14:02:03 |
guarda non ho tempo da perdere. Ti ho segnalato e spero che finalmente questo forum possa liberarsi della tua inutile e scomoda presenza. La cosa che mi colpisce è che continui ad avere questi atteggiamenti (dando gratuitamente del "coglione", della "capra", ecc) nonostante la gravità dei fatti accaduti nell'altra discussione pochi giorni fa. Mah, contenta tu. Adesso scusami ma torno a studiare. Addio | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 14:05:16 |
Bene, torna a studiare caro e lasciaci continuare a discutere di cose più importanti. | |
Da: -Alias- | 28/03/2018 14:05:23 |
@gufo In quanto reati di pericolo, sono a tutela anticipata. La fattispecie aggravata è di pericolo concreto, quella base di pericolo astratto. La tutela è anticipata non solo per i delitti di attentato. | |
Da: Ennesimo_Carlo | 1 - 28/03/2018 14:05:26 |
Viviana mi ricorda Regan di L'Esorcista :) | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 14:08:30 |
Concordo con Alias, le anticipazioni di tutela non sono solo per attentato o tentativo. Per questo prima ponevo la questione dell'anticipazione della tutela sui reati di opinione e sul negazionismo. | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 14:10:41 |
Che poi sul negazionismo mi piacerebbe sapere la tutela di cosa si "anticipa". Di quale interesse ? di quale bene giuridico ? | |
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Da: gufopatentato | 28/03/2018 14:11:09 |
Voi confondete l incriminazione anticipata con i reati ostacolo | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 14:11:50 |
Ennesimo_Carlo, tu cosa pensi delle nuove fattispecie di reato previste ? cosa ne pensi del negazionismo ? | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 14:13:53 |
Gufo, se l'anticipazione della tutela penale significa incriminare qualcosa che non è una condotta lesiva connotata da materialità e offensività , allora il problema del negazionismo come tutela anticipata ( di cosa non si sa) si pone mi pare. | |
Da: -Alias- | 28/03/2018 14:16:41 |
Gufo, non sono d'accordo. Mi rifaccio al classico Marinucci-Dolcini. Altrimenti, anche GRASSO, L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986. | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 14:27:35 |
ragazzi siamo partiti dai reati di opinione e io ho detto che non sono incriminazione anticipata sulla fattispecie base del 406 bis ho detto che non è più anticipata rispetto al comma 3 ma meno offensiva (il che giustifica una pena inferiore) | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 14:28:37 |
probabilmente il fraintendimento è stato traslare la mia considerazione sui reati di opinione ai reati di pericolo, che certamente sono tutela anticipata | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 14:33:29 |
è poi possibile che all'interno della più ampia categoria dei reati di opinione siano ricompresi anche reati di pericolo o di attentato ma non tutti i reati di pericolo sono reati di pericolo o di attentato con riferimento al 406 bis che è reato di opinione e di pericolo parlando del comma 3 e della sua natura di reato circostanziato va detto che l aumento di pena si giustifica rispetto alla fattispecie base non per la minor anticipazione della tutela, ma per la sua maggior pericolosità /offensività , essendosi verificato un concreto pericolo e essendosi utilizzati argomenti "infamanti" come il negazionismo scusa ero in giro con il cell e quindi per necessità dovevo sintetizzare | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 14:34:04 |
ma non tutti i reati di opinione sono reati di pericolo o di attentato | |
Da: -Alias- | 28/03/2018 14:34:49 |
Sui delitti d'opinione nulla da obiettare. Sul 604 bis, invece, sì. Il primo comma configura un delitto di pericolo astratto, mentre il terzo comma introduce un'ipotesi di pericolo concreto. Ne consegue che, nella generale anticipazione della tutela derivante dalla configurazione dell'illecito in termini di pericolo, il primo comma (meno grave) ha un'anticipazione maggiore del terzo. Il primo è astratto, il terzo concreto. Ed è per questa diversa natura che mi è sorto il quesito sulla possibilità di configurare il terzo comma come fattispecie autonoma. Forse non riesco a spiegarmi... | |
Da: -Alias- | 28/03/2018 14:37:01 |
Sul quantum di pena sono d'accordo con te. Ho letto solo dopo l'ultimo mio messaggio gli ultimi tuoi | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 14:44:02 |
siamo d'accordo allora non per forza le fattispecie circostanziate dei reati base condividono con questo al medesima struttura (in questo caso pericolo astratto - concreto) pensa al delitto di strage dove le ipotesi circostanziate (attenuate o aggravate a seconda di quale si consideri la fattispecie base: se la meno grave o la più grave) non condividono la struttura con quella base. in un caso solo pericolo concreto e negli altri anche lesione del bene giuridico vita. "Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285 (1), al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo. Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni" | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 14:49:18 |
il rapporto tra pericolo astratto e concreto non è di maggiore o minore anticipazione ma di maggiore o minore offensività , dimostrata dal quantum probatorio richiesto al giudice poiché la fattispecie del primo comma è meno grave e di conseguenza punita meno gravemente, il legislatore concede al giudice di non veirifcare che nel caso specifico il pericolo che la norma intende neutralizzare si sia effettivamente verificato. nel caso di pericolo concreto invece la fattispecie che è più grave ed è punita più gravemente impone al giudice di verificare che quel pericolo si sia effettivamente verificato | |
Da: Magister87 | 1 - 28/03/2018 15:05:45 |
finalmente vedo che gufopatentato è arrivato al centro della questione. Tuttavia, un po lento il ragazzo! ti converrà smuovere il tuo cervello. ulteriormente erri: nel pericolo concreto la fattispecie è meno grave - e intendo per meno grave, di minor portata offensiva per il bene potete. Di fatti il giudice è chiamato a accertare che una effettiva lesione vi sia stata. Di contro, nei reati di pericolo astratto, il legislatore presume , a monte, che da una data condotta consegua necessariamente la lesione al bene. di talchè viene eliminata ogni esigenza di accertamento giudiziale. Secondo il tuo brillante cervello, dunque, tra presunzione e accertamento, cosa si configura più gravemente? spero di non essere costretto a ripetere il concetto. confido nella tua intelligenza gufo | |
Da: Magister87 | 1 - 28/03/2018 15:09:45 |
@belAmi cara, stai tranquilla. meglio capra che troia, come in più occasioni ho definito, ieri, l'utente Viviana. Quella che ti da della capra, l'utente Viviana appunto, ieri sera parlava di baby doll, gambe aperte, eccitazione. Cara Viviana, scusami se ti cito spesso, ma ormai la cosa è per me assai divertente. disturbavo ora una qualche tua attività , definiamola, aperta? ( so che questo termine ti è particolarmente caro) | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 15:09:50 |
erri tu confondi gravità del reato con rango del bene giuridico protetto te l ho detto, burraco! | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 15:11:35 |
ah ecco bocciata! non è sempre vero che repetita iuvant!!! e tu quante volte avrai ripetuto.... | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 15:17:35 |
AHAHAH Gufetto ... hai voglia a ripetere se non si è assimilato il concetto. Comunque la questione applicata al nuovo reato non è semplice dai. | |
Da: Magister87 | 1 - 28/03/2018 15:19:44 |
La gravità del reato è direttamente connessa all'entità del bene giuridico potete. ma questo profilo viene insegnato ai neoiscritti, al primo anno di giurisprudenza. A questo punto sono curioso: puoi illustrare, gufo, il concetto di Gravità del reato? | |
Da: Magister87 | 1 - 28/03/2018 15:22:30 |
correggo quanto sopra: non solo è strettamente connessa ma è anche direttamente proporzionale. ad ogni modo, sono i attesa di vedermi da te illustrato il concerto di gravità . | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 15:24:06 |
cpp 16. Competenza per territorio determinata dalla connessione. (1) â€" 1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità , al giudice competente per il primo reato (2). 2. Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento [82]. 3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive. il reato punito con una pena maggiore è più grave di quello punito con una pena minore il rango, più o meno elevato, di un determinato bene giuridico giustifica una tutela più o meno anticipata e una sanzione più o meno severa bocciata! burraco! | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 15:25:45 |
ergo il reato del comma 3 del 406 bis è più grave del reato del comma 1 | |
Da: Magister87 | 1 - 28/03/2018 15:31:06 |
questa conversazione sta iniziando ad essere imbarazzante. Ti prego, gufo,di non scendere nell'idiozia e ignoranza, quanto meno per le persone competenti che, presumibilmente , possono trovarsi a leggere quanto da te scritto. Anzitutto, solo un idiota ( passami il termine) impiegherebbe il copia in colla. una mente brillante argomenta da sola. secondo poi, i delitti sono appunto più gravi delle contravvenzioni, in quanto posti a presidio di beni giuridici più elevati Stiamo dicendo la stessa cosa; tu mi porti la differenza tra delitti e contravvenzioni. io te ne spiego il fondamento: per l'appunto, il rango del bene tutelato Noto con dispiacere, che oltre ad carenze nozionistiche, vi sono anche carenze cerebrali. tutto ciò è a dir poco imbarazzante. spero che altri utenti intervengano nella conversazione. impazzante davvero | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 15:36:34 |
"ulteriormente erri: nel pericolo concreto la fattispecie è meno grave - e intendo per meno grave, di minor portata offensiva per il bene potete." tu hai detto che il reato del comma 3 del 406 bis (pericolo concreto) è meno grave del reato del comma 1 (pericolo astratto) | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 15:37:16 |
bocciata e burraco | |
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