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Concorso magistratura 2018
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Da: Memento mori Reputazione utente: +47 | 28/03/2018 12:22:15 |
Prendere tempo vuol dire: devo decidere su una questione che incide su aspetti anche di tipo generale e politico. Non me la sento, allo stato, di farlo perché non sono in grado di sopportarne le conseguenze mediatiche e ambientali, non posso sospendere per questo il processo è, quindi, sterilizzo il tutto, rimettendo alla Corte così guadano sei-dieci mesi anche in caso di ordinanza di inammissibilità | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 12:27:07 |
Concordo con Alias sulla questione della prostituzione se non ci sono coartazioni e approfittamenti. E concordo anche con il diritto penale minimo ma, aggiungo, certo e applicato. Il proliferare delle fattispecie di reato produce solo un eccessivo carico delle procure con conseguenti prescrizioni in massa I reati dovrebbero essere pochi, chiari e certi nella pena. Condivisibile anche il ragionamento sui minimi edittali di sequestro di persona e shoah | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 12:29:15 |
Memento ... dici che a Bari hanno ancora paura di Berlusconi ? Ma se è politicamente morto e defunto ? E poi parliamo di un uomo processato e condannato dalle procure di mezza Italia. Non sarebbe certo una novità . Ma la tua è comunque un'idea ragionevole. Chissà . | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 12:30:57 |
@Gufo sulla questione della registrazione e del dibattito aperto a tutti hai ragione certamente. ma se si certe condizioni di libertà si abusa in modo palese e reiterato è ovvio che poi si debbano prendere provvedimenti restrittivi. | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 12:32:19 |
io lo dico apertamente capisco la ratio e conoscono la giustificazione per includere questi reati nel nostro codice penale (materialità , offensività ) a mio avviso però sono reati sbagliati che si pongono in contrasto con l art 21 cost per carità sono mie opinioni ma da una parte credo che siano l'indice di una società alla deriva che non sa più produrre e diffondere valori positivi e allora cerca di combattere il suo declino in questo modo inoltre credo che far precipitare una battaglia che è anche culturale nel campo del penalemente rilevante possa produrre conseguenza peggiori di quello che ci aspettiamo da sempre le idee se combattute dal potere costituito si radicalizzano e diventano più affascinanti per alcuni soggetti che si radicalizzano a loro volta | |
Da: -Alias- | 28/03/2018 12:33:19 |
Per voi la fattispecie del 604 bis co. 3 c.p. è circostanza aggravante o fattispecie autonoma? | |
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Da: gufopatentato | 28/03/2018 12:36:32 |
co. 3 sarebbe la shoah? se sì circostanziata | |
Da: -Alias- | 28/03/2018 12:41:10 |
Sì, è la shoah. Perché gufo? | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 12:43:44 |
per l'origine di questo tema che è stato introdotto come aggravante (legge mancino) per il dato testuale (è inserita in un comma successivo) per il dato teleologico (il legislatore non vuole un reato autonomo ma un reato aggravato) | |
Da: -Alias- | 28/03/2018 13:07:25 |
Non ho ben capito, gufo. Il comma 1 dell'art. 604 bis c.p. ripropone fedelmente l'art. 1 della legge mancino, che introduceva un reato autonomo. Sul dato testuale, penso al 73 comma V del DPR 309/90, che è fattispecie autonoma di reato, sebbene seguente all'incriminazione base di cui al comma 1. Il dubbio mi viene perché la disposizione, a differenza del 73 co. V, sebbene sia effettivamente strutturata come una circostanza aggravante, comporta la modifica della stessa natura dell'illecito di base, che da pericolo astratto viene ad essere di pericolo concreto. Pongo la domanda in termini pratici: se in processo dimostro che non vi è stato concreto pericolo nella condotta di negazionismo contestatami, devo essere assolto o devo comunque essere condannato per la fattispecie base di cui al primo comma, che è di pericolo astratto? | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 13:11:47 |
Sono in giro posti la norma please? Cmq sulla natura di fattispecie autonoma o cirvostanziata è difficile prendere posizione Il criterio letterale/sistematico e quello teleologico non hanno tra loro una gerarchia. Spesso la cassazione fa come le pare (droga fatto di lieve entità vs. Truffa aggravata) | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 13:14:59 |
Bella domanda. Che quella del comma 3 sia una mera aggravante non la vedo così lineare e semplice come soluzione. La struttura del reato di cui al comma 3 (assumendosene l'autonomia) sembra diversa ed sembra connotata da specialità . Quindi Alias io il negazionismo, fuori dal caso di reato di pericolo concreto ex comma 3, non lo farei rientrare nel comma 1 che descrive condotte diverse. Ma la questione va studiata bene. Ho letto 5 minuti fa la norma in originale. | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 13:15:38 |
Art. 604 -bis (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) . â€" Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività , è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 13:18:37 |
Se non c'è il concreto pericolo si torna al comma uno È aggravata sulla base di due circostanze che devono concorrere: concreto pericolo di diffusione e shoah (per abbreviare) | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 13:19:41 |
Da: Luca03 27/03/2018 22.39.13 Per la redazione: siamo passati dai pettegolezzi ad argomenti hot.... complimenti ai vari aspiranti magistrati LUCA03 ora stiamo parlando di argomenti giuridici dove sei caro ??? intervieni solo per fare il moralista del caxxo e poi sparisci ? vieni a parlare di diritto con noi ... Buffone. | |
Da: -Alias- | 28/03/2018 13:19:47 |
Scusa Gufo, non ho pensato di postarla. Grazie Viviana per aver rimediato | |
Da: -Alias- | 28/03/2018 13:23:23 |
Quindi ci troveremmo nella condizione per cui la tutela sarebbe maggiormente anticipata per l'ipotesi base, rispetto a quella aggravata? Sarà anche un'aggravante, ma a me sembra che il risultato, in termini di politica criminale, non sia dei migliori | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 13:30:08 |
Non è anticipata è meno offensiva | |
Da: BelAmi | 1 - 28/03/2018 13:34:38 |
@Viviana l'inammissibilità non esclude l'esamina della questione In merito alla "capra", hai già una denuncia pendente per diffamazione. Continua così e ti assicuro che te ne becchi un'altra. | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 13:34:58 |
Su questo tipo di incriminazioni, di lesa maestà , i risultati non possono che essere pessimi. Pensiamo a quell'espressione "minimizzazione in modo grave" della shoah. Israele dice 6 milioni di morti ... gli storici revisionisti di quanti milioni di morti devono scendere prima di essere incriminati ? E, ancora, la base numerica di giudizio (la minimizzazione) su cosa si fonda ? sui dati asseriti dagli ebrei ? quindi le loro statistiche entrano nella fattispecie penale italiana ? Una norma penale in bianco con rinvio agli atti della shoah israeliani ? Siamo alla pazzia pura | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 13:35:45 |
Da: BelAmi 28/03/2018 13.34.38 @Viviana l'inammissibilità non esclude l'esamina della questione In merito alla "capra", hai già una denuncia pendente per diffamazione. Continua così e ti assicuro che te ne becchi un'altra. MA SMETTILA COGLIONE !!! | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 13:37:32 |
Sentenza di inammissibilità per vizi di carattere processuale: dispositivo con il quale la Corte dichiara la questione di legittimità costituzionale inammissibile per motivi di ordine processuale, che impediscono alla stessa di verificare il merito della eccezione (carenza di forza di legge dell'atto impugnato, valore non costituzionale del parametro leso, natura non giurisdizionale dell'autorità remittente, mancanza del giudizio, identica questione di legittimità costituzionale sollevata nello stesso giudizio dallo stesso giudice). CAPRA !!! VAI A ZAPPARE LA TERRA | |
Da: BelAmi | 1 - 28/03/2018 13:39:34 |
con tutto il tempo che passi su questo forum si capisce perché non hai nemmeno i rudimenti essenziali del diritto. Ti informo che ti sto segnalando ai moderatori del forum. Bye | |
Da: Viviana ... -banned!- | 1 - 28/03/2018 13:40:25 |
Bravo, informa e togliti dai coglioni | |
Da: BelAmi | 1 - 28/03/2018 13:40:57 |
Informo e resto qua, problemi? | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 13:42:06 |
Se apporti utilità agli argomenti del forum nessun problema Anzi Cosa ne pensi degli argomenti in discussione ? | |
Da: BelAmi | 1 - 28/03/2018 13:43:35 |
non parlo di diritto con una persona che non conosce neanche la funzione rieducativa della pena. Torna a studiare il Fiore che è meglio. | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 13:45:19 |
Tu sei un povero ignorante demente Vuoi questo ? offese a ripetizione ? Guarda che finisci bannato La registrazione non ti salva e non ti da il diritto di creare disordini Regolati | |
Da: BelAmi | 1 - 28/03/2018 13:47:57 |
il ban te lo stai per beccare tu tesoro | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 13:50:36 |
dubito proprio, visto che io porto informazioni a spunti per il concorso. tu invece ti rodi :))) | |
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