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Concorso magistratura 2018
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Da: Magister87 | 2 1 - 28/03/2018 15:37:45 |
un ultimo suggemento: se ancora non ti fosse chiaro, sono un uomo. ti ringrazio per il " bocciata" - detto da te è seriamente encomiante _ ma ahimè sono un uomo di 31 anni. Se fossi stato donna, a quest'ora starei a disquisire sulla differenza tra puttane ed escort, come la gentile utente Viviana, dall'alto della sua esperienza in materia, propone | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 15:38:23 |
ps se non lo hai ancora capito, come me non attacca la storia degli insulti e vedi che lo hanno capito tutti chi sei ti ripeto, lo stile della scrittura è come una firma | |
Da: Magister87 | 2 1 - 28/03/2018 15:42:39 |
per tutti gli utenti competenti. chiedo sinceramente venia per quanto leggo scritto negli ultimi post. le fattispecie di pericolo concreto sono meno gravi rispetto al perciò. atartto, utilizzando per le medesime, il legislatore, una diversa tecnica incriminatrice. La necessità dell' accertamento della lesione - accertamento giudiziale, chiaramente - per le prime; la sola presunzione, per le seconde. La tecnica presuntiva - rectius: presunzione di lesione del bene tutelato- è utilizzata in diversi reati, tra cui in materia di reati stradali. Su tutti, per offrire uno spunto di lettura \ studio, vi consiglio il manuale Marinucci, che sul punto è assolutamente esaustivo. Per gufo. non hai risposto al mio penultimo messaggio. ma non importa. non pretendo sforzi dove non vedo margini cerebrali. | |
Da: Magister87 | 2 1 - 28/03/2018 15:47:44 |
il tentativo idiota di gufo di associarmi a non sa quale altro utente, è chiaramente sinonimo di bassezza mentale. personalemnte, per mio modo di essere, non sono offensivo. ma leggendo da te "bocciata - spero ora ti sia chiaro il mio sesso- e burraco " ho notato una strapotenza, sinceramente non sorretta ne da conoscenza manualistica, ne da doti cerebrali. intanto sto qui a disquisire con un mio collega di studio sul come sia possibile che un aspirando magistrato non riesca a capire lo stretto nesso tra gravitaà e rango del bene protetto. E poi vuoi partecipare al concorso. La vita ha un che di straordinario. Tono a lavoro, ma stasera leggerò con piacere questo forum. Confido nell'intervento di utenti intelligenti e preparati. Un buon pomeriggio | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 15:48:23 |
Mi associo a Gufo La storiella degli insulti non attacca più, nemmeno con me Ora parla da solo (fino a quando non ti bannano) | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 15:48:41 |
ti ripeto confondi la gravità del reato il rango del bene giuridico protetto il quantum probatorio richiesto per la condanna | |
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Da: gufopatentato | 28/03/2018 15:52:13 |
ps non si scrive ne ne, ma né né.... | |
Da: Magister87 | 2 1 - 28/03/2018 15:54:16 |
Viviana. parli di tu insulti? da stamani hai dato della cCapra, Buffone, casalinghe poverette, et similia. L'utente @mart ha addirittura parlato di denuncia pverso di te. e stai a parlare di insulti? ti dirò che appena leggo un commento offensivo verso utenti, mi vedrò costretto a ricordati che ieri sera hai iniziato a parlare di baby doll, gambe aperte, erezioni maschili. cara Viviana, almeno l'intelligenza di non instere. per gufo. ultimo messaggio : primi due profili ( gravità reato, rango bene giuridico) attengono al penale sostanziale ultimo profilo ( quantum probatorio) attiene al processuale. Sei cosciente dell'esistenza di una distinzione tra diritto penale sostanziale e processuale? Grazie e buon pomeriggio | |
Da: gufopatentato | 1 - 28/03/2018 16:00:45 |
io sì ma tu no la gravità del reato rileva dal punto di vista processuale per la competenza e da quello sostanziale ai sensi dell art. 133 cp (ma con indici diversi) il rango del bene giuridico rileva ai fini del bilanciamento con altri beni protetti dall'ordinamento e per giustificare (ragionevolezza/offensività in astratto) l'incriminazione di particolari condotte o l'anticipazione della tutela penale (dalla lesione alla messa in pericolo) la formulazione della norma impone poi al giudice di verificare che in fase processuale si sia accertato quanto prevista dalla norma penale (i.e. lesione, messa in pericolo concreta del bene o messa in periocolo in astratto). non si può affermare che i reati di pericolo astratto sono più gravi dei reati di pericolo concreto bocciata! | |
Da: pamelaseveri | 1 - 28/03/2018 16:00:59 |
ahhahaah. questo magister è un genio! ma certo che gravità del reato va di pari passo con la rilevanza del bene giuridico protetto. Basta vedere la differente pena prevista, per il reato di omicidio ( bene protetto: vita) e furto ( bene protetto: patrimonio). Ma lo sanno anche gli asini!!! | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 16:04:56 |
non era questo l'argomento di discussione ma se i reati di pericolo astratto sono più o meno gravi dei reati di pericolo concreto cmq ti diverti tanto a cambiare continuamente nick? | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 16:07:57 |
Si stancheranno E' palese che non reggono il confronto tecnico giuridico Gente improvvisata A Parigi li chiamano Parvenu :)))) | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 16:08:50 |
nessuno ha mai detto che l'omicidio sia meno grave del furto e infatti la gravità è dimostrata dalla differenza di trattamento sanzionatorio e giustificata da un diverso livello di tutela dei due beni ugualmente protetti non a caso il reato di cui al comma 3 dell art 406 bis è punito più gravemente di quello di cui al comma 1 capisco il tentativo di confondere sviando la discussione su altri aspetti ma tanto ci sono i post e chiunque può leggersela | |
Da: Bye bye | 28/03/2018 16:17:23 |
Ragazzi io vi dico come l'ho sempre saputa, poi voi mi dite chi ha detto cosa. I reati di pericolo astratto (di mera condotta, tendenzialmente) sono caratterizzati dal fatto che il legislatore A MONTE fa una presunzione di pericolosità ritenendo che quella condotta sia per ciò solo pericolosa. Il solo fatto che ci sia la condotta accertata giustifica la sanzione e il giudice non potrebbe fare altrimenti, pena violazione del principio di legalità e riserva di legge. Se la presunzione viene sistematicamente smentita, si va alla Corte Costituzionale. Quelli di pericolo concreto comprendono il pericolo tra gli elementi costitutivi, quindi come tale, il pericolo dovrà essere provato dall'accusa e accertato dal giudice. Se non c'è pericolo in concreto, due tesi: o 49 c. 2, fatto tipico e inoffensivo (dai più rifiutata per non violare la riserva di legge); o fatto non tipico (sul presupposto che il legislatore preveda per ogni fattispecie la componente implicita del pericolo concreto). Se vuoi proteggere MOLTO il bene, tu legislatore scegli pericolo astratto. Altrimenti concreto. Detto ciò, tutto questo discorso rapportato al reato di nuovo conio mi sembra stridente, ma lo imputo a una scelta legislativa poco felice. | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 16:22:42 |
corretto la sentenza quando non ricorre il pericolo concreto è il fatto non sussiste ps non sempre la scelta tra pericolo concreto e astratto ha ragioni di politica criminale. talvolta è necessitata, in quanto non è possibile verificare a posteriori se concretamente tale pericolo si sia verificato. sulla base di questa considerazione taluni hanno infatti eleborato l'ulteriore categoria del pericolo presunto. | |
Da: _idealista_ | 28/03/2018 16:33:38 |
@magister Ora ho capito il tuo punto di vista. Tieni però conto che la giurisprudenza è abbastanza costante nel ricondurre tutte le ipotesi di reati d'odio a ipotesi di reato di pericolo concreto, valorizzando l'elemento dell'offensivita' in concreto. Quindi nel concreto anche nelle ipotesi base non si punisce una mera "opinione". Se può interessare, vi metto il link a una sentenza sulla Legge Mancino che però secondo me analizza bene l'argomento http://www.deiustitia.it/cms/cms_files/20151028024333_lvrc.pdf | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 16:37:33 |
certo la differenza è con l ordinamento tedesco in cui il pericolo di apologia del nazismo è di pericolo astratto con il problema che anche i "comunisti" che si opponevano alla polizia mostrando i simboli del nazismo (per fare un paragone con loro) sono stati portati a giudizio in ogni caso non si può dire che i reati di pericolo concreto sono più o meno gravi di quelli di pericolo astratto | |
Da: enzo_y | 28/03/2018 16:38:35 |
no non faccio parte perchè sto nei 1024 enzo_w AH PATACCARO AHAHAHAHAH IO TA DEVO DA RINGRAZIA CHE ME HAI SVORTATO LA GIORNATA CO LE TUE FREEGNACCE...AHAHAHAHAH---A ROSICONE | |
Da: Magister87 | 28/03/2018 16:40:21 |
@gufo Perdonami la petulanza, ma ormai ho preso il tuo caso a cuore. Pertanto, finchè non capisci il nocciolo della questione, io non mi darò per vinto. Temo dunque, e che glia altri utenti non me ne vogliano, che la mia presenza qui sarà ancora lunga. Posto che nei reati rispettivamente di omicidio e di furto, come l'utente @pamela suggeriva, i beni giudici - vita e patrimonio -sono egualmente tutelati ( questo è ovvio, come dire che d'estate fa caldo, mi pare), secondo te, come m ai la cornice edittale è diversa? Ciò non è forse dovuto alla diversa gravità del reato? E come mai nell'omicidio, la cornice è più elevata? Ciò non è forse dovuto alla maggior gravità el reato, In conseguenza del maggior rango del bene protetto? Più di così mi è davvero difficile. Spero ora tu arrivi alla soluzione | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 16:41:34 |
idealista tieni cmq conto della differenza tra materialità (condotta che abbandona la sfera interiore dell'agente e produce effetti nel mondo esterno; per esempio diritto penale oggettivo vs. diritto penale soggettivo) e del principio di offensività (cioè condotta, da una parte, idonea a ledere il bene giudico protetto) e del principio di tipicità (se la norma è di pericolo concreto va dimostrato in giudizio che si è verificato) | |
Da: Magister87 | 28/03/2018 16:43:11 |
@ idealista apprezzo il tuo interesse, e ti ringrazio della risposta. @bye bye hai pienamente centrato la questione e soluzione del problema. Dal tuo modo di riportare la tesi, deduco che prepari penale sul Dolcini, è corretto? | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 16:43:30 |
senti ti ho risposto prima tu hai detto che i reati di pericolo concreto sono più gravi dei reati di pericolo astratto e questo non è vero da adesso in poi non ti risponderò più se devi trollare almeno non cambiare discorso | |
Da: Magister87 | 28/03/2018 16:49:22 |
"TROLLARE" che termine sarebbe? gentilemnete non sviare. Non capisco come tu possa disquisire sulla distinzione tra pericolo concreto e pericolo astratto, se non sai che la gravità è connessa al rango del bene. Ma ahimè, colpa mia, che sono ostinato di fronte ai casi umani. Buono studio Gufo e in bocca al lupo. Nel frattempo se qualche altro utente vuole intervenire sulla questione, sarò ben lieto di leggere commenti intelligenti. Grazie | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 16:50:12 |
ok ciao! | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 16:52:01 |
questo a dimostrazione che la rilevanza del rango del bene giuridico non è mai stato oggetto di discussione, ma il fatto che tu hai detto che i reati di pericolo concreto sono più gravi diquelli di pericolo astratto ahahahahahahahah Da: gufopatentato 28/03/2018 15.24.06 cpp 16. Competenza per territorio determinata dalla connessione. (1) â�" 1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità , al giudice competente per il primo reato (2). 2. Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento [82]. 3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive. il reato punito con una pena maggiore è più grave di quello punito con una pena minore il rango, più o meno elevato, di un determinato bene giuridico giustifica una tutela più o meno anticipata e una sanzione più o meno severa bocciata! burraco! | |
Da: Magister87 | 28/03/2018 16:58:22 |
@idealista. tenevo altresì a precisare che la giurisprudenza è, sopratutto di recente, maggiormente proclive ad inquadrare le fattispecie di reato dubbie, tra i reati di pericolo concreto. Viene così garantita maggiormente la legittimità - sopratutto - costituzionale, non solo, a monte, della fattispecie di reato, ma anche a valle, dell'a certamente giudiziale. In altri termini, dovendo il giudice accertare - in concreto appunto, da qui il nome - l'esistenza dell'effettiva lesione del bene protetto, essendo tale lesione ricompresa tra gli elementi costitutivi della fattispecie astratta di reato, viene garantita maggior legittimità all'intero iter accertativi. Diversamente, ricorrendo ad un metodo presuntivo, potrebbero essere lasciati al giudice eccessivi spazi di discrezionalità , che chiaramente stridono con le esigenze di certezza del diritto | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 17:02:58 |
ll mondo cambia in fretta ragazzi miei La Cassazione ha stabilito che i Nigeriani omosessuali hanno diritto di asilo in Italia perchè nel loro paese l'omosessualità è un reato "grave" :) Ergo, non bastano i froci nostri ! no, pure quelli di importazione ora ci dobbiamo prendere :))) Quindi non stiamo a disquisire tanto se uno è maschio o femmina: che poi magari è un gay, checca isterica, e ci confonde le idee. Ricapitolando: le escort esercitano una legittima professione e i froci sono dei martiri da proteggere (e mantenere) Però ... molto aperta stà Cassazione :))) https://it.blastingnews.com/cronaca/2017/11/cassazione-il-profugo-e-omosessuale-ha-diritto-di-ottenere-asilo-in-italia-002169135.html | |
Da: _idealista_ | 28/03/2018 17:03:20 |
@gufo Si, ma infatti secondo me in questo specifico caso viene molto utile l'impostazione della cassazione che definisce l'offensività in concreto come elemento interno della fattispecie tipica. In questo modo per ritenere integrato il reato d'odio tu devi comunque essere in presenza di una condotta almeno IDONEA a ledere/mettere in pericolo il bene. Guardare la questione dal lato della definizione "reato di pericolo in concreto" mi sembra invece che crei confusione, perché lascia intendere che si debba accertare L'EFFETTIVA messa in pericolo del bene. Però riconosco anche che la Cassazione in parte sovrappon questi diversi piani, parlando di un reato di pericolo concreto dove comunque viene ritenuta sufficiente un'idoneità alla messa in pericolo del bene. | |
Da: gufopatentato | 28/03/2018 17:08:13 |
:-) | |
Da: Viviana ... -banned!- | 28/03/2018 17:08:20 |
State a fà un casino sul niente 1. principio di proporzionalità : la sanzione penale comminata dal legislatore in sede di configurazione del reato deve essere adeguata al bene giuridico protetto. Più il bene giuridico è di basso valore rispetto alla libertà personale e più debe essere bassa la pena edittale. E qui siamo in fase, per così dire, genetica, di creazione del reato - vincolo al legislatore sindacabile dalla C. Costituzionale per vizio di ragionevolezza. 2. gravità del reato: si valuta asetticamente dai minimi e massimi edittali. Altrimenti le clausole di riserva andrebbero in tilt. Qui il rango del bene giuridico protetto non conta un fico secco. E siamo in fase esecutiva, ossia nel processo penale, quando occorre stabilire a diversi fini quale reato sia più grave di un altro. | |
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