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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: Gin_Jack | 2 - 11/10/2018 11:35:28 |
Io sono uno dei 500. Se qualcuno vuole condividere notizie su questa cosa o eventualmente informarsi in Spagna delegando specificamente qualcuno mi contatti Julia.dantes@hotmail.com | |
Da: avis23 | 11/10/2018 18:30:36 |
Tu hai delegato qualcuno? Hai ottenuto qualche info? Non voglio sapere cosa, perché non è la sede adatta. Solo capire se hai ottenuto qualcosa...grazie | |
Da: Fedayn83 -banned!- | 11/10/2018 18:49:54 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: lillolaglio01 | 11/10/2018 19:22:12 |
Puoi chiedere la baja colegial (cancellazione) tanto il titolo che ti ha permesso l'iscrizione all'albo ordinario non è un certificato spagnolo ma una delibera di dispensa dalla prova attitudinale del tuo ordine che non necessita di contemporanea iscrizione in Spagna. Io personalmente, resterei sempre iscritto in Spagna come "colegiado no ejrciente" (non serve domicilio e in alcuni Colegios costa solo 70 euro annui) perché non si sa mai cosa possa arrivare in futuro che possa determinare la tua cancellazione, sospensione o preferenza per un esercizio in libera prestazione di servizi. | |
Da: Fedayn83 -banned!- | 11/10/2018 19:31:19 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: lillolaglio01 | 11/10/2018 20:27:29 |
http://www.expansion.com/muestra_foto_grande.html?foto=/imagenes/2013/06/18/juridico/1371577859_g_1.jpg&alto=550&ancho=420&md5=7a3198bb27d7379c7632e62be99704d6 Non sono tantissimi neanche 216 a mio avviso considerato che costa cambiare Colegio. Io per altri 3 anni, resterei iscritto là e, se il problema sono quei 216 anni taglierei magari su altro (es. ti suggerisco di rivedere la polizza professionale, usare il "jolly" cassa forense se rientro nei casi, cambiare commercialista e altre spese) POLIZZA RC A 70,00 EURO ANNUI CON FRANCHIGIA A 5.000 EURO (se lavori di fatto come collaboratore senza grossi clienti la polizza claim made con franchigia è accettabile a mio avviso. Se il rischio e i compensi salgono semplicemente togli la clausola o ne contrai subito un'altra) https://www.rcpolizza.it/rc-professionale-avvocati JOLLY DI CASSA FORENSE http://newsletter.cassaforense.it/index.php?option=com_content&view=article&id=712:esonero-ex-art-10&catid=78:interventi&Itemid=476&limitstart=0 TENUTA CONTABILITA' REGIME MINIMI http://www.studiozamprogna.com/onorari/onorario-regime-minimi/ | |
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Da: balkis | 11/10/2018 20:43:45 |
@ Top Se è una mansarda dovresti accertare che il "comodante" sia l'effettivo proprietario. Spesso è accaduto nei condominii il proprietario dell'abitazione sottostante la mansarda si appropriasse della mansarda (di proprietà del condominio) presente nella colonna d'aria al di sopra della sua proprietà ... taluni hanno usucapito, altri hanno acquistato ma ... tanti altri se ne sono ingiustamente appropriati. In tal caso ovviamente ci sarebbe un difetto di legittimazione attiva. | |
Da: Gin_Jack | 11/10/2018 21:27:06 |
@avis23 Le uniche info che ho avuto sono quelle del collega di Madrid che diceva informalmente che il problema fossero le vecchie matricole usate come nuove. Ma come detto al tempo è una voce e niente di ufficiale. L'unica altra news è che ci dovrebbero impiegare meno dei 6 mesi, come qualcuno qui nel Forum aveva preventivato, per la sentenza. | |
Da: Top Abogados | 11/10/2018 21:45:46 |
Balkis è di una società...grazie ps: la cosa bella che stava comprando "l appartamento"(ovviamente con ironia) ed il notaio a pochi giorni dell'atto lo ha reso edotto in che cosa si stava imbarcando...ovvero cento messe.Praticamente la vicenda è più complessa ha fatto un finto comodato uso pagando 500euro al mese da 1anno e sei mesi a scomputo non appena avrebbero fatto l atto pensando che fosse un appartamento(ma era un c2).oggi è ritornato in studio per verificare gli estremi di una querela...valuto reato configurabile 640 ma mi sorgono delle perplessità.. | |
Da: avis23 | 11/10/2018 22:03:19 |
La rapidità nell'emissione della sentenza non so come vederla. Forse non molto positiva...però boh, spero di sbagliarmi | |
Da: DO Nascimento | 11/10/2018 22:10:43 |
@ Top https://www.google.it/amp/s/www.laleggepertutti.it/191002_truffa-contrattuale-cose-e-come-difendersi/amp | |
Da: Unione Europea | 11/10/2018 22:23:05 |
Top e Balkis Il problema si infittisce. Per me c'è truffa (pure aggravata) ovviamente se c'è un preliminare di vendita. Inoltre c'è sicuramente un abuso edilizio. Il c2 è un magazzino e non un'abitazione per cui se c'è il bagno e la cucina (ci abitavano, quindi ci sono) c'e l'abuso edilizio (mi sembra che Balkis sia penalista). Però fate attenzione: non è detto che se a livello catastale è un c2 ci sia un abuso... devi vedere se magari ha fatto il condono e quindi (magari) è in possesso della concessione in sanatoria oppure ha solo presentato la domanda di condono e non ha regolarizzato il tutto a livello catastale. Per quanto anche la tesi di Ph (che avevo bocciato) non è da escludere. Richiedere indietro tutti i canoni se insiste nel dire che è un comodato. | |
Da: Unione Europea | 11/10/2018 23:05:44 |
Lillolaglio È sempre un piacere leggerti. Potresti spiegare per quale motivo una sospensione (se ho capito bene) potrebbe determinare la cancellazione (non sono d'accordo). Stavolta non sono d'accordo con te | |
Da: Unione Europea | 11/10/2018 23:09:13 |
Lillolaglio Insomma non comprendo il secondo comma delle ore 19.22.12... | |
Da: lillolaglio01 | 1 - 11/10/2018 23:25:24 |
perché non si sa mai cosa possa arrivare in futuro... EVENTI che possaNO determinare la tua cancellazione, OPPURE UNA sospensione (Es. disciplinare più che volontaria) o preferenza per un esercizio in libera prestazione di servizi ( POCA ATTIVITÀ... ES. MENO DI 5 AFFARI ALL'ANNO POTREBBERO ASTRATTAMENTE DIRE CHE NON SEI IN LINEA COL DECRETO MINISTERIALE SULL'ESERCIZIO EFFETTIVO E CANCELLARTI PER UN ANNO OPPURE DIRE CHE NON HAI PIU' UNA CONDOTTA IRREPRENSIBILE, OPPURE SE LAVORI IN IMPRESA FAMILIARE E RISCHI L'INCOMPATIBILITÀ, ECCC....) In libera prestazione avresti meno problemi sicuramente... https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=32829 | |
Da: extrema ratio | 11/10/2018 23:29:48 |
@Fedayn83: posso chiederti in quale ordine sei? | |
Da: lillolaglio01 | 11/10/2018 23:36:17 |
Tra le altre cose... pur non essendo più iscritto la nuova legge forense consente l'uso del titolo anche agli ex iscritti. Quindi se vuoi eserciti come Abogado spagnolo in libera prestazione nonché Avvocato ex art.... per precedente iscrizione all'ordine di ... Sono ipotesi di fantasia mai sperimentate ma in alcuni casi possono salvarti... | |
Da: Zio caro | 11/10/2018 23:49:20 |
Per i primi 5 anni sono consentiti anche meno di 5 affari all'anno per gli stabiliti (v. decreto). Top Ti scrivo solo in pvt sulla questione perche' é più opportuno. ovviamente chi non ha le carte sotto mano può fare ipotesi (giustamente) solo teoriche. | |
Da: Zio caro | 12/10/2018 00:10:46 |
Meno di 5 affari Sia Per gli stabiliti che per gli ordinari ovviamente . | |
Da: balkis | 12/10/2018 00:34:32 |
Premesso che come ho sempre detto un buon legale non dovrebbe mai esprimere il proprio parere se non conosce "le carte" con l'unico fine di aiutare una persona in difficoltà ... esprimo delle consigerazioni puramente accademiche facendo un discorso astratto e generico. Per me l'abuso edilizio è un reato che non esiste ... si prescrive nel 90-95 % dei casi. La truffa sicuramente andrebbe valutata ma non è così facile da dimostrare e molti giudici torcono il naso quando le prove non sono schiaccianti. E ... scrivere una sentenza di colpevolezza per truffa è quanto di più noioso e complicato esiste. Gli artifizi e i raggiri spesso vanno a buon fine solo grazie alla collaborazione della controparte che (non immaginando di essere la vittima) pensa di fare una furbata. Valuterei se la condotta messa in atto possa andare a configurare il reato di appropriazione indebita, ma molto dipende da quello che si può dimostrare. Il punto è che la gente non ha l'abitudine di affidarsi ad un avvocato quando acquista un immobile o un terreno e spesso "inciampa". Sarà necessario valutare l'esistenza di un "preliminare" e/o di un "preliminare del preliminare" e considerare innanzitutto se sono stati osservati i principi di correttezza 1175 c.c. (che ricordo può essere anche extracontrattuale e dunque precontrattuale 1337 c.c.) e buona fede ex art. 1375 c.c. ma ... tutto è relativo. Valuterei anche l'azione civile ma ... ma ... parliamo di una socetà ... che nelle more potrebbe fare tante belle cose. L'apppropriazione indebita ??? In bocca al lupo. | |
Da: Unione Europea | 12/10/2018 01:20:37 |
Balkis È ovvio che sono considerazioni puramente accademiche e discorsi astratti e generici! È per confronto giuridico. Ho solo detto che un c2 non può essere adibito ad abitazione. Non credo sia possibile un accertamento di conformità di un cambio di destinazione d'uso. La variazione di destinazione d'uso eseguita in catasto da un punto di vista urbanistico è priva di valore. Per verificare la regolarità urbanistica bisognerebbe vedere il certificato di agibilità (non tutti gli immobili ne sono dotati) o quantomeno il progetto originario (qui si parla di mansarda... quanto è alta? Il soffitto?). Ora ... se un c2 diventa abitazione siamo in presenza di un abuso edilizio. Per essere sicuri bisognerebbe verificare presso l'archivio progetti dipartimentale. L'abuso edilizio si prescrive ma la demolizione no.... Ti chiedo Balkis: se c'è un preliminare di vendita che dice che stai acquistando un'abitazione mentre in realtà è un c2 si potrebbe configurare la truffa? Metti che a livello catastale risulta abitazione (quindi tu sei erroneamente tranquillo)mentre in realtà il titolo edilizio dice c2. Ovviamente sono ipotesi di scuola! L'appropriazione indebita non riesco a vederla (ma in penale sei molto più bravo te!)... ripeto: si parla per divertimento e per confronto giuridico su un caso di scuola. Notte a tutti! | |
Da: Zio caro | 12/10/2018 06:56:28 |
Se uno non conosce le carte ma conosce l'esatta rappresentazione degli elementi di fatto, certamente puo' esprimere un parere corretto. Se uno non conosce le carte e gli vengono rappresentatè circostanze fattuali differenti dalla realtà ovviamente non può esprimere un parere corretto. | |
Da: Top Abogados | 12/10/2018 07:40:08 |
Non è accatastato figurati c'è un terrazzino che nel progetto iniziale non c è credo che chi ha stipulato il contratto ha fatto una furbata(riferito alla società) cmq balkis quello che hai scritto è verissimo👍 | |
Da: Top Abogados | 12/10/2018 07:45:23 |
Figurati prima di fare il contratto "l appartamento " era in vendita con foto su agenzie immobiliari dove si evince la suddivisione del medesimo(bagni cucina terrazzino); per ultimo l ' interessato ha la residenza dal momento della stipula del contratto.Ma mi chiedo come ha fatto ad averla se non ha l abitabilità? Premesso non c' e sanatoria e mai ci potrà essere | |
Da: DO Nascimento | 12/10/2018 08:15:21 |
@ Top e Balkis CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE , SENTENZA 7 novembre 2013 49446 Pres. Esposito - est. Rago, n.49446 | |
Da: DO Nascimento | 12/10/2018 08:19:09 |
.......non solo artifici e raggiri...!!! | |
Da: balkis | 12/10/2018 09:12:04 |
Non so cosa vuoi dire ma credo che hai confuso l'elemento oggettivo del reato con il momento della "consumazione" dello stesso. E' il codice che ci dice che ci devono essere artifizi o raggiri ... art. 640 c.p. dai un'occhiata. TESTO DELLA SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE , SENTENZA 7 novembre 2013 49446 Pres. Esposito - est. Rago, n.49446 - Pres. Esposito - est. Rago MASSIMA Il delitto di truffa che abbia ad oggetto la vendita di titoli obbligazionari si consuma non nel momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma nel momento in cui il suddetto soggetto perde definitivamente il bene acquistato e cioè nel momento in cui è dichiarato il default del soggetto emittente. | |
Da: DO Nascimento | 12/10/2018 09:28:03 |
Appunto, nella massima trovi il principio che volevo evidenziare... Ciao | |
Da: trallalla89 | 12/10/2018 11:26:16 |
@ Gin_ Jack Perché una sentenza a breve fa presupporre un esito negativo per l' università? | |
Da: Ph_D | 1 - 12/10/2018 11:30:53 |
Informazione importante per tutti gli iscritti Urjc. Più fonti mi hanno confermato quanto segue. Nei prossimi giorni i colegiados con título URJC riceveranno dai colegios un provvedimento simile a quello già inviato da Icam. Si tratta di un atto dovuto. Vi comunicheranno avvio procedimento revisione d'ufficio della vostra colegiación... La lista con elenco dei licenciados urjc è stata giustamente comunicata ai colegios, ii quali non possono certo stare con mani in mano... Orientamento concordato tra i colegios - che si sono confrontati sul punto - è quello di non cancellare nessuno in attesa chiaramente della sentenza del tsjm. Se positiva, bene. Se negativa, male... Quindi non stressatevi e non stressate le vostre agenzie... Tanto si è scritto su questa vicenda... io "tifo" per voi è mi auguro finisca tutto bene. Nella giurisprudenza (anche Cedu, non solo del TS) che io e altri compa±eros abbia citato nei ricorsi proposti per i simultanei, pendenti alla sección sexta del TSJM, vedo elementi di forza e di speranza anche per voi... Basteranno? Lo scopriremo a breve... @ Fiskyo Un tuo commento? In genere salti fuori sempre dopo simili notizie... | |
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