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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: Zio caro   1  2  - 04/04/2018 22:03:50
Carlos
Non vogliamo dare ragione a chi ci vuole cancellati.
Ma il punto è proprio questo.
Non possono cancellare tutti e quindi se riconoscimento e stabilimento vanno di pari passo non possono toccare proprio nessuno.
Se venissero messi davanti al "danno generale", piuttosto che creare tale danno, darebbero ragione anche ai ricorrenti.
Infatti hai visto che se ne sono guardati bene dal disconoscere i 200 nella stessa situazione di Ph (perché non possono toccare tutti altrimenti si creerebbe il danno generale) e sono arrivati a dire che non c'è discriminazione perché il Ministero non era consapevole della loro irregolarità avendo impiegato un po' di tempo a capirla (ma qui c'è già pronta piu' di un'obiezione..).
In realtà questi 200 sono regolarissimi come i successivi 332, ma hanno trovato un escamotage per giustificare la disparità commessa e dare torto al ricorrente.Per ora. Se venissero messi alle strette e fossero costretti a riconoscere la situazione a livello collettivo, farebbero un passo indietro anche nei confronti dei ricorrenti. Io la penso così , poi ognuno pensi quello che crede.

Da: Zio caro   2  - 04/04/2018 22:08:19
Carlos
Allora mi sa che ho cpt chi è..🤣🤣🤣🤣 spero di sbagliarmi, altrimenti siamo alla frutta

Da: Zio caro   2  - 04/04/2018 22:12:19
Ph
A parte il "pienamente  qualificato".. cosa ne dici delle garanzie di cui parla la 36 2005 identiche per stabilimento e riconscimento?

Da: Carlos I   2  2  - 04/04/2018 22:12:40
Zio
Sull'opportunità e/o convenienza

Beh, insomma, contenti voi....

A me pare un autogol, però dopotutto il **** è vostro.

Buenas

Da: Zio caro   3  - 04/04/2018 22:21:49
Carlos
Autogol no.
visto che sono stati avvertiti tempestivamente della situazione sia Min che Giudice e che dunque non possono dire "non lo sapevamo" ? una volta ammesso normativamente che le garanzie sottese ai 2 percorsi sono identiche se toccano uno devono estendere a tutti lo stesso trattamento. cio' sia per via dell'esistenza della revoca sia per via della possibilità di cancellare un soggetto iscritto con titolo invalido ab origine (perché a quel punto mancando i requisiti non sarebbe più meramente irregolare). Non potrebbero neanche dire : ormai sono integrati perche', prima delle integrazioni , erano stati tempestivamente invitati a fare controlli specifici e non li hanno fatti.
Ovviamente è tutto regolare e il ragionamento è in astratto.

Da: Zio caro   5  - 04/04/2018 22:37:30
Anche i Coa non potrebbero integrare (intendo all'interno dello stesso Coa) uno si e uno no , essendo stati avvertiti dal Ministero con circolare prima delle integrazioni o almeno prima della maggior parte di esse. Quindi o integrano tutti o cancellano i precedenti. anche qui non possono dire :"non lo sapevamo".nessun autogol.

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Da: Zio caro   1  3  - 04/04/2018 23:02:15
Ph
Ti dico l'ultima cosa , così poi hai tutto il tempo di ragionare in autonomia sul ricorso.
Anche a voler ammettere che l'espressione " pienamente qualificato " vada interpretata come da te indicato, la norma medesima dice che i 2 percorsi (stabilim e riconscim) conducono cmq allo stesso risultato (integrazione). E poi c'è sempre la questione "stesse garanzie", quindi siamo sempre lì.
Detto questo, non ti dico neanche "fai del tuo meglio" perché so già che lo farai. Giocatela bene.

Da: lillolaglio01   1  3  - 05/04/2018 05:24:35
Al netto delle fantasie, ad oggi, non sta succedendo nulla, pertanto non vale neanche la pena perdere tempo sulla questione stabilimento / integrazione





In claris non fit interpretatio



....è un brocardo che allude a un canone interpretativo e può essere tradotto con: "nelle questioni chiare non si fa luogo a interpretazione". In uso già nel XII-XIII secolo nella scuola dei glossatori di Bologna, l'applicazione di tale canone impone il divieto di precisare il contenuto di una norma ricorrendo ad argomenti extratestuali o a criteri ermeneutici.

Origini
Il brocardo trae origine dalla visione romano-classica dell'interpretatio. Questa, nella Roma classica, era l'attività del giudice diretta alla creazione di una regola giuridica. Attività alla quale il giudice romano era tenuto qualora si trovasse di fronte a una fattispecie concreta non regolata dal legislatore. Quindi il brocardo sostanzialmente stabiliva che nel caso in cui vi fosse una fattispecie astratta già prevista dal legislatore il giudice non doveva creare diritto ma solo applicare quanto previsto dalla legge.

Nell'ordinamento italiano il principio è codificato dall'art. 12 delle Disposizioni preliminari al Codice civile del 1942 (note anche come Preleggi), che recita:

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese del significato proprio delle sue parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore.

Giurisprudenza
Il principio è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte, infatti, si è espressa in diverse circostanze ribadendo che la ricerca dell'effettiva mens legis debba avvenire solo nel caso in cui la lettera della norma da interpretare sia ritenuta non chiara o equivocabile.


In tal senso, si vedano - tra le altre - le seguenti sentenze:

Corte di Cassazione, sentenza n. 836 del 3 maggio 1967;

Corte di Cassazione, sentenza n. 2533 del 3 dicembre 1970.
Si segnalano, inoltre, anche:

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 1227 del 6 marzo 2003.

Impugnativa del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana n. 1991/0025 del 10 maggio 1991


Dottrina   
Nell'ambito del diritto civile Roppo ritiene che il brocardo vada rifiutato se lo si intende nel senso che un testo chiaro non ha bisogno di interpretazione, mentre possa essere accettato se si intende che se il testo contrattuale appare chiaro e non ci sono elementi che lo mettano in dubbio allora l'interprete debba limitarsi a un'interpretazione letterale.

Da: elpaso74  1  1  - 05/04/2018 08:58:28
Va bene tutto.....ma se il ministero Italiano non riconosce il titolo per tutta una serie di questioni va da se che lo stesso titolo non idoneo per lo stabilimento......qualcosa non torna.

Da: Zio caro   2  - 05/04/2018 09:05:03
Bravo paso
Adesso è tutto ok perché non c'è nessuna sentenza definitiva negativa , ma se mai dovesse esserci non sarebbe tutto tranquillo ..
Chi nega l 'evidenza ha solo paura che la sua posizione venga compromessa.
Sopra ho persino detto che i Coa non possono integrare Tizio e al contempo rifiutare di integrare Caio nella stessa condizione. Hanno negato pure quello.figurati.

Da: Zio caro   1  - 05/04/2018 09:22:04
Lillo.
In claris non fire interpretatio?
Sul punto io Unione europea paso el Chico e Top (che hanno aderito alla tesi di ue) la pensiamo ugualmente e le norme lo confermano.
La 36 2005 dice che esistono uguali garanzie, il terzo considerando della 98 dice che entrambi i percorsi conducono all'integrazione.. lo stesso Min che inizialmente aveva detto che erano 2 cose differenti, attraverso la circolare ha chiesto la cancellazione di chi chiedeva il riconscimento ravvedendosi sul punto. se vogliamo negare l'esistenza di queste norme sul forum per me va bene. Tanto poi qualcuno, che non sarà ph, le tirerà fuori davanti al Giudice senza tutto quello che già è stato rappresentato.
E mi pare che qualsiasi Giudice capisca a rigor di logica che se hai un titolo valido con quel titolo puoi fare tutto , se è invalido è carta straccia e non puoi neppure stabilirti.

Da: lillolaglio01   1  - 05/04/2018 09:30:00
Un rigetto del riconoscimento per una IMI sbagliata o mal interpretata potrebbe al limite essere sembrare astrattamente legittimo per sembra aver seguito più i gossip ministeriali che la legge.

C'è un secondo grado con rinvio obbligatio alla CGE se non ci sono giá state decisioni su vicende analoghe .

https://www.penalecontemporaneo.it/d/916-il-mancato-adempimento-da-parte-del-giudice-nazionale-di-ultima-istanza-dell-obbligo-di-rinvio-preg

Da: Zio caro   2  1  - 05/04/2018 09:37:02
Se i ricorrenti vincono il problema non esiste .ma se dovessero perdere, la lista delle situazioni analoghe - a quanto mi consta- è già in possesso di chi di dovere.oltretutto c'è una questione che a quanto si legge in sentenza il ricorrente non ha affrontato (non emerge nei motivi) e altri si. I Giudici lo sapranno e valuteranno di conseguenza come agire prima di predisporre il rinvio alla Cgue.

Da: El chico  1  - 05/04/2018 10:26:23
Zio caro

Da quello che emerge dalla sentenza, vi sono non una ma almeno due questioni che il ricorrente , a mio giudizio o non ha affrontato o non ha ben enfatizzato, oppure la sentenza non ne ha proprio tenuto conto ( nelle sentenze "politiche", può succedere).

Da: Ph_D   1  1  - 05/04/2018 11:15:43
Dai chico, parlane liberamente... Quali sarebbero queste questioni?

Da: El chico 05/04/2018 11:43:13
Che parli prima Zio caro visto che lo ha colto per primo (suo post delle ore 09.37.02)  .

Da: Zio caro  2  - 05/04/2018 11:50:28
lillolaglio01        04/04/2018 18.17.32
L'integrazione è esonero dalla prova attitudinale perché hai dimostrato di aver fatto esperienza nel diritto dello stato di accoglienza. Stesso risultato con modalità diverse.

Stesso risultato con modalità diverse: intendevi alludere allo stesso risultato del riconoscimento.
poi neghi :

Da: lillolaglio01      05/04/2018 05.24.35
Al netto delle fantasie, ad oggi, non sta succedendo nulla, pertanto non vale neanche la pena perdere tempo sulla questione stabilimento / integrazione
In claris non fit interpretatio

della serie: prima che il gallo canti 2 volte mi rinnegherei 3 volte ... ahahahahahah
che cosa non si fa per acquisire consensi..si rinnega perfino la realtà fattuale.

Decreto l.vo 15/2016 che modifica alcuni articoli del 206 2007
modifica dell'art 4: "«legalmente stabilito»: un cittadino dell'Unione europea e' legalmente stabilito nello Stato membro di residenza quando ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale da parte delle Autorita' competenti di detto Stato e non e' soggetto ad alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio della professione sul territorio nazionale."
insomma sei legalmente stabilito se il titolo è riconosciuto dalle Autorità dello Stato di origine, ma è proprio quello che hanno messo in discussione al Tar..interessante..
adesso qualcuno si strapperà i capelli dalla "paura".. ahahahahhahahah

Da: Unione Europea  1  - 05/04/2018 11:50:39
Ph-D
El chico
Zio Caro
Se mi autorizzate parlo prima io ...

Da: Zio caro 05/04/2018 11:56:43
si si dai...

Da: Ph_D  05/04/2018 12:00:13
Per me non ci sono problemi

Da: Top Abogados   1  - 05/04/2018 12:07:25
Unite le forze ragazza che siamo tutti sulla stessa barca

Da: Top Abogados  05/04/2018 12:08:02
*raga

Da: Vanagloria transit  1  - 05/04/2018 12:11:58
Teorie di zio caro = viatico per la cancellazione di massa post 2011

Da: Vanagloria transit  1  - 05/04/2018 12:13:40
Io INVERTIREI decisamente premesse e conclusioni.Hai capito, si sa mai....

Da: Zio caro  05/04/2018 12:23:51
Ma quale cancellazione di massa...non possono cancellare nessuno

Da: Zio caro  05/04/2018 12:25:40
Ma mi diverto a vedere quelli come te che hanno paura perché non sono sicuri del loro titolo  . Io siccome sono sicuro di quello che ha detto la Spagna sulla regolarità post 2011 sto tranquillo.

Da: Zio caro   1  - 05/04/2018 12:26:54
E poi nessuna mia teoria. Ho postato almeno 3 norme che convergono sulla stessa conclusione .

Da: El chico 05/04/2018 12:32:33
Unione Europea

Non hai certo bisogno della mia autorizzazione, per quanto mi riguarda sei libero di dire quello che ti pare, nonostante tutto non ho mai chiesto di ritornare all'obbligo di registrazione, figurati se posso o voglio impedirti di dire qualunque cosa.

Da: lillolaglio01   1  - 05/04/2018 12:39:27
@Zio Caro

la realtà fattuale è che il Ministero Spagnolo ha detto di non conoscere le iscrizioni fatte dai colegios e chiedere al CGAE. Quest'ultimo ha detto che le iscrizioni per giugno 2015 sono REGOLARI a prescindere dalla data di omologazione. Documentarsi prima di sparare minchiate, no vero?!

Suggerimenti:

1) Se parli spagnolo, vai a fare accesso e richieste in Spagna, sei già andato? 


2) Se sai cosa chiedere, vai a fare accesso al ministero italiano insistendo per avere le carte giuste, lo hai già fatto?!


...potresti fare scoperte sensazionali.

Da: Zio caro   1  - 05/04/2018 12:47:30
Lillolaglio
Io non nego la regolarità post 2011, anzi la affermo.
Sto solo dicendo che ,astrattamente parlando, se il titolo non fosse valido non lo sarebbe neppure per lo stabilimento. Inutile negare questo principio.leggiti le norme che ho postato e poi c'e' sempre il principio di non contraddizione.
La cosa divertente è che alcuni Coa hanno chiesto al Cnf di indicare le norme giuridiche eventualmente  idonee a sindacare ai fini dello stabilimento il titolo straniero...quelle norme che non sono state trovate da altri in sei mesi, sono state trovate qui in meno di 24 h..
E cmq lillolaglio non ci sono problemi.ognuno espone al Giudice quello che reputa più opportuno.tu fai come credi , altri faranno come credono.

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