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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: Top Abogados | 2 - 01/04/2018 19:07:43 |
Che bello senza troll | |
Da: DO Nascimento | 01/04/2018 20:48:15 |
Bonasera rega' avete magnato l'abbacchio alla scottadito??? Speramo che nun ve sete appesantiti troppo😁😁😁 Saluti a Top e Zio😁😁😁👋👋 A presto😉 | |
Da: Top Abogados | 1 - 01/04/2018 20:52:19 |
Sto scoppiando ciao do | |
Da: Zio caro | 01/04/2018 21:21:44 |
Cedo il testimone a Top che se la cava benissimo.nessuno si offenda, ma non posso più fare saluti o auguri personali, almeno fino a nuovo ordine.ciao. | |
Da: Top Abogados | 2 1 - 03/04/2018 08:00:06 |
Buongiorno colleghi che piacere aver ristabilito l ordine ci rendiamo conto che il 95% 100 erano agenti/troll/fuori di testa senza essere registrati adesso è un piacere | |
Da: antgiu | 03/04/2018 09:15:06 |
Salve, qualcuno può aggiornarmi sulla situazione dei convalidato presso la unjr? | |
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Da: antgiu | 03/04/2018 09:15:11 |
Salve, qualcuno può aggiornarmi sulla situazione dei convalidato presso la unjr? | |
Da: El chico | 03/04/2018 09:50:09 |
antgiu Per quanto rigurada Madrid, non so se ha preso una pausa di riflessione o se semplicemente abbia atteso che tutti potessero inoltrargli la richiesta documentazione. Secondo la normativa spagnola se entro 6 mesi madrid non desse seguito a quanto paventato, il procedimento si potrebbe considerare archiviato senza conseguenze per gli iscritti. | |
Da: Ph_D | 03/04/2018 10:57:03 |
Sebbene la normativa prevede la "caducidad" allo spirare del termine dei 6 mesi dall'inizio della revisión de oficio, è anche vero che la normativa sul procedimento amministrativo spagnolo prevede anche casi di sospensione del procedimento amministrativo per chiedere la produzione di documenti agli interessati (art. 22.1.A LPC). In questi casi si applica il termine di caducidad di 6 mesi? Se ne può discutere... Se il termine è a favore dell'amministrado si potrebbe sostenere che il termine di 6 mesi venga sospeso e non si abbia caducidad. Bisognerebbe vedere esattamente come è stata motivata la sospensione, in base a che articoli, con che finalità. Perché da questo si potrebbe capire tanto. Però mi pare che, in generale, il fatto di prendere tempo significa che la situazione non è decisa a priori. Il che non è male. | |
Da: abogadosperanzoso | 03/04/2018 12:13:59 |
Mi sembra di respirare nuovamente aria di primavera sul forum... | |
Da: Terence H. | 1 1 - 03/04/2018 12:30:42 |
abbiamo eliminato i rompicoglioni | |
Da: Top Abogados | 03/04/2018 12:42:13 |
🥂🍾🥂🍾🥂 | |
Da: Halamadrid | 03/04/2018 15:48:08 |
Finalmente hanno fermato i troll e possiamo tornare a parlare serenamente.. Sinceramente era proprio ora! | |
Da: sindaco | 03/04/2018 17:13:09 |
Hala sarà dipeso anche dal sovraffollamento del forum che dopo il 28/2 (udienza TAR) sei intervenuto forse solo 2/3 volte? | |
Da: maura84 | 03/04/2018 17:27:37 |
Scusate dal giudice di pace civile un abogado può sostituire in udienza un altro avvocato italiano scrivendo sul verbale come da delega orale? thanks | |
Da: DO Nascimento | 03/04/2018 17:49:36 |
A Zio Te l'hanno dato l'ordine? | |
Da: cri1974 | 03/04/2018 18:25:05 |
23 Marzo 2018 Il COA Di Roma Chiede Di Sapere Se: 1. L'abogado Già Iscritto All'Ordine Degli Avvocati Italiano Possa Sostituire Un Collega Ordinario In Una Udienza Relativa Ad Una Procedura Nella Quale Non Abbia Preventivamente Depositato Dichiarazione Di Intesa (Anteriormente Alla Parte Rappresentata, Ovvero Al Primo Atto Di Difesa Dell'assistito, Ai Sensi Dell'art. 8 Del D. Lgs. 96/2001) Depositando A Verbale Una Delega Per La Sostituzione Sottoscritta Dal Collega Ordinario Contenente Dichiarazione Di Intesa Specifica Per La Procedura In Cui Gli Viene Chiesto Di Partecipare; 2. Se, In Caso Di Risposta Negativa Al Quesito Di Cui Al Punto 1. La Posizione Dell'abogado Possa Essere Sanata Da Una Dichiarazione Di Intesa Prodotta Ad Una Udienza Successiva; 3. Se Possa Essere Considerata Un Vizio Procedurale La Circostanza Che Un Abogado Abbia Sostituito In Udienza Un Avvocato Ordinario Senza Depositare La Delega E/O Contestuale Dichiarazione Di Intesa; Ed In Caso Di Risposta Positiva, Se Il Vizio Produca Effetti Sull'intera Procedura O Solo Sulla Specifica Fase; 4. Se La Mancanza Di Dichiarazione Di Intesa O Di Delega Possa Essere Eccepita Dalla Parte O Debba Essere Pronunciata Solo Dall'autorità Adita E Se, Di Conseguenza, Il Deposito Della Dichiarazione Di Intesa O Della Delega Di Udienza Sia Una Responsabilità Dell'abogado Esclusivamente Nei Confronti Dell'autorità Adita, Al Fine Di Dimostrare Che Egli Agisce Di Intesa E Sotto Il Controllo Di Un Avvocato Ordinario, Ovvero Se Sia Una Responsabilità Procedurale Che Inficia Anche I Rapporti Con I Terzi. La risposta è nei seguenti termini: Premesso - che l'avvocato stabilito, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 96/2001, ha diritto di esercitare la professione di avvocato come prevista dalla legge utilizzando il titolo professionale di origine alle condizioni e secondo le modalità previste dal titolo secondo del medesimo provvedimento; - che l'art. 8 del d. Lgs. 96/2001 prevede al comma 1 che l'avvocato stabilito nell'esercizio dell'attività giudiziaria debba agire di intesa con altro avvocato abilitato che assicura i rapporti con l'attività adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti al difensore; - che il medesimo articolo prevede, al comma 2, che la dichiarazione di intesa debba risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità precedente anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, ovvero al primo atto di difesa dell'assistito; - che l'art. 14 della L. 247/2012 prevede la facoltà per l'avvocato "ordinario" di farsi sostituire da altro avvocato, con delega anche verbale, rimanendo personalmente responsabile nei confronti dei clienti; - che il D. Lgs. 96/2001 si pone quale normativa speciale rispetto alla L. 247/2012 - che la partecipazione all'udienza è pacificamente attività giudiziaria; - che l'attività di sostituto di udienza non prevede il rilascio di un mandato da parte del cliente all'avvocato che sostituisce; - che la dichiarazione di intesa deve essere riferita ad un mandato rilasciato dal cliente all'avvocato stabilito, e non ad un incarico ad hoc conferito da altro avvocato; ciò premesso: la Commissione, dopo ampia discussione ritiene che non sia consentita all'avvocato stabilito una attività di mera sostituzione di udienza, non potendo la delega essere considerata sostitutiva della dichiarazione di intesa. Ostano all'applicazione analogica la specialità del d. Lgs. 96/2001 rispetto alla L. 247/2012 e la specifica previsione dell'art. 8 del D. Lgs. 96/2001, che prescrive che la dichiarazione di intesa debba essere formata e depositata anteriormente alla costituzione in giudizio della parte rappresentata, ovvero al primo atto di difesa dell'assistito. Pertanto: al quesito n. 1 deve essere data risposta negativa; analogamente, deve essere data risposta negativa al quesito n. 2. posto che la eventuale dichiarazione di intesa intervenuta successivamente alla partecipazione in udienza dell'avvocato stabilito non ha efficacia sanante. I quesiti 3 e 4 sono inammissibili, in quanto la loro soluzione è demandata all'autorità giudiziaria, cui la Commissione non può sostituirsi. Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 18 gennaio 2017, n. 9 | |
Da: nerone87 | 03/04/2018 18:51:36 |
Secondo voi come mai un noto agente da molti mesi ha smesso di fare le sue dirette settimanali via Streaming ??? | |
Da: Halamadrid | 03/04/2018 20:24:18 |
sindaco 03/04/2018 17.13.09 Hala sarà dipeso anche dal sovraffollamento del forum che dopo il 28/2 (udienza TAR) sei intervenuto forse solo 2/3 volte? Eh si, francamente trovavo il forum ormai disgustoso, solo terrorismo e nessuna utilità...nemmeno lo stavo leggendo più. troppi troll e allora evitavo proprio di perderci tempo... Mi sono perso qualcosa? | |
Da: Unione Europea | 03/04/2018 20:34:03 |
Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Ho deciso di contribuire alla causa e quindi "scendo in campo" e segnalo quanto segue. Innanzi tutto mi dissocio dagli "insulti" indirizzati (soprattutto dopo la sentenza) a Ph_D e a Balkis. Ho letto in questo forum che se non si fosse impugnato al tar il provvedimento del Ministero (nello specifico: rigetto del riconoscimento del titolo di abogado) il tutto si sarebbe "dissolto in una bolla di sapone" ma di ciò non c'è certezza. Vero è che la struttura del D. Lgs. del 09.11.2007, n. 206, è diversa dalla struttura del D. Lgs. 96/2001; ciò avrebbe dovuto far meditare (così direbbe Zio Caro). Io ritengo che se anche le basi delle due norme anzidette siano diverse esse conducono entrambe ad un unico risultato: l'integrazione (nel caso de quo). Ho letto la sentenza del Tar del 28.02.2018 e ritengo che sia errata, ingiusta e contraddittoria e quindi deve (e dovrà) essere riformata al CDS. Attenzione: i motivi di impugnazione (peraltro sembrerebbero anche ben articolati) dedotti dal ricorrente - soprattutto il numero 2 e 3 almeno stando a quanto si legge in sentenza - al Tar possono costituire, qualora rigettati (e spero di no) al CDS, dei validi motivi per un ricorso in Cassazione. Sono a conoscenza della difficoltà - prettamente giuridica - di adire la Cassazione relativamente alle sentenze emesse dal CDS. Senza contare che le violazioni di norme di diritto europeo sembrerebbero, ma non sono d'accordo, non costituire motivo di Cassazione. Infatti la Corte di giustizia ha affermato che, in particolari circostanze, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare anche le norme costituzionali quando sia necessario per la piena attuazione del diritto comunitario (secondo Corte Giustizia UE, 8 settembre 2010, C-409/06: "E' inammissibile che norme di diritto nazionale, quand'anche di rango costituzionale, possano menomare l'unità e l'efficacia del diritto dell'Unione"). Mi chiedo se è stato richiesto dal ricorrente il rinvio alla Corte di Giustizia UE (questo mi è sfuggito, dovrò rileggere la sentenza). La Commissione europea (qualche giorno fa) in una richiesta rivolta alla Corte ha ribadito che "(â) l'autorità competente dello Stato membro ospitante dia accesso alla professione, (â) ai richiedenti che abbiano ricevuto un certificato da un altro Stato membro, e viola il principio di non discriminazione come previsto dall'art. 49 del TFUE". Si parla inoltre di contrasto con l'art. 13 della direttiva 2005/26/CE. Sembra (almeno a me) che la Commissione europea riconosca per l'ennesima volta il mutuo riconoscimento (che è automatico). Ora devo andare. Ph_D se mi dai una mail ti scrivo su quella nel fine settimana. Ritengo sia il caso di unire tutti le forze. | |
Da: Zio caro | 03/04/2018 21:37:25 |
Mi sa che quell'autorizzazione non ce l'avrò mai. Unione Europea:"Io ritengo che se anche le basi delle due norme anzidette siano diverse esse conducono entrambe ad un unico risultato: l'integrazione (nel caso de quo). " Appunto..quello che ho sempre cercato di dire anch'io, ma niente.. sono stato frainteso. Cmq, visto che non vogliono considerare il certificato (da quello che si deduce nella sentenza) sulla base del fatto che il certificato è emesso dal Colegio ma (secondo loro) senza l'approvazione di Ministero e Cgae, credo ormai che l'unico modo per ottenere ragione davanti al Giudice sia quello di dimostrare attraverso la corretta lettura degli imi , oltre che normativa e giurisprudenza spagnola che siamo regolari. Non dico che questo non sia stato fatto in precedenza, ma bisognerà ribadirlo visto che pare che - al momento - non lo abbiano recepito. Poi, a contorno, possiamo anche riprendere il discorso del certificato ma sappiamo già quale obiezione muoveranno sul punto. Bravi, unite le forze. | |
Da: maura84 | 03/04/2018 21:55:40 |
Quindi se un avvocato diverso da quello che hai l'intesa chiede ad un abogado di sostituirlo in udienza anche se nel verbale scrivi su delega orale non è valido??? | |
Da: sindaco | 03/04/2018 22:47:58 |
A me non hanno mai fatto storie. La scorsa settimana ho sostituito una collega in Corte d'Appello a Roma. Leggendo dal forum avevo predisposto anche la dichiarazione d'intesa ma non l'ho prodotta (dimenticata in borsa nelle retrovie) e non mi hanno chiesto nulla. Partecipai anche ad un aggiornamento professionale in deontologia sull'attività degli abogados lo scorso anno e erano tutti concordi che non occorresse l'intesa per sostituire un collega. Se penso a quante sostituzioni ho fatto in 3 anni... | |
Da: Top Abogados | 03/04/2018 23:13:00 |
Idem | |
Da: NoPasarAn | 04/04/2018 13:06:17 |
Hola a todos. Volevo rivolgere qualche domanda ai competenti del forum. Vista la sentenza T.A.R. Lazio Sez. I n. 3066, quali gli scenari futuri? I 333 abogados di ICA La Palma - di cui si parla nella sentenza - avevano chiesto l'iscrizione in un collegio italiano ex D.Lgs. 96/2001 e non l'hanno ottenuta? Ovvero quale altra forma di diniego statuisce la sentenza? Non è la prima volta che mi capita di leggere una sentenze della Giustizia Ammministrativa dettata da ragioni "politiche" e non giuridiche. Tuttavia, vista la catastrofe che mi pare potrebbe generare questo provvedimento... a chi verrà affidato l'eventuale patrocinio al Consiglio di Stato? Allo stesso Lipari? A me risulta regola non scritta, in base alla quale è sempre preferibile NON patrocinare MAI le PROPRIE cause. Grazie in anticipo a chiunque vorrà rispondere alle mie domande. Saludos. | |
Da: Terence H. | 1 1 - 04/04/2018 13:16:18 |
No avevano chiesto il riconoscimento del titolo con il Dlgs del 2007 che è istituto assai diverso dal 96/01. | |
Da: Zio caro | 1 - 04/04/2018 13:25:37 |
Pur non ritenendomi competente, rilevo quanto segue. A mio sommesso avviso sarebbe il caso di menzionare solo i nickname degli utenti evitando nomi o cognomi di persone "reali". Sempre a mio modesto avviso reputo che non si possa parlare di 333 soggetti, in quanto alcuni di essi -a quanto mi ho consta- non hanno fatto causa e pertanto per essi il rigetto e' già divenuto definitivo, mentre altri -a quanto mi consta- hanno fatto causa, ma ancora non si è giunti a decisione per tutti, quindi non si possono trarre conclusioni. Ps: Per patrocinare davanti al CdS ci vuole un cassazionista. | |
Da: Zio caro | 04/04/2018 13:38:09 |
altra cosa: i 333 abogados - a quanto mi consta - appartengono a differenti Colegios . | |
Da: maura84 | 04/04/2018 14:00:51 |
Grazie sindaco e top abogados....infatti non me l'hanno mai chiesta e poi la continuità si dimostra anche con le sostituzioni e mettendo su delega orale nel verbale...l'art.8 del decreto sullo stabilimento parla di dichiarazione davanti al giudice... | |
Da: amatarasu | 9 - 04/04/2018 15:28:32 |
Colleghi, con la riforma dell'esame di Stato, non sarebbe il caso di riprovare l'esame direttamente qui? Purtroppo, sentenze come quelle del TAR saranno sempre più frequenti ed il rischio di vedersi chiuso lo Studio dal giorno all'indomani è sempre più imminente. Penserei ad un corso... cosa consigliate? | |
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