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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: lillolaglio01   1  - 04/04/2018 17:41:02
Ti consiglio di studiare per l'esame italiano.

La Spagna non è per tutti adesso...

Da: Carlos I   1  1  - 04/04/2018 18:05:42
Non è affatto vero che le norme del d. Lgs. 96 2001 e 206 2007 conducono allo stesso risultato, e cioè all'integrazione.
L'integrazione (e cioè la dispensa dalla prova attitudinale) è prevista dal solo d. Lgs. 96 2001.
Il d. Lgs. 206 del 2007 disciplina l'Istituto del riconoscimento (con annesso esame).

Norme diverse, istituti diversi, modalità diverse, effetti diversi.

Col riconoscimento hai un decreto ministeriale di totale equipollenza, con l'integrazione sei iscritto nell'albo ordinario senza un decreto ministeriale "a monte".

Quindi non vedo automaticità di cancellazioni (che poi ci provino è tuttavia possibile, ma a mio avviso errato)



Da: Carlos I   1  1  - 04/04/2018 18:09:04
E ciò è tanto vero che vi sono state 2 distinte sentenze della corte di giustizia sugli abogados.

La Koller in tema di riconoscimento, la Torresi in tema di stabilimento.

Da: Carlos I   1  1  - 04/04/2018 18:10:44
E l'integrazione consegue allo stabilimento.

Da: Carlos I   2  1  - 04/04/2018 18:12:25
Conclusivamente non vedo automaticità necessaria di ripercussioni della sentenza TAR sugli stabiliti e sugli integrati.

Da: lillolaglio01   2  2  - 04/04/2018 18:17:32
L'integrazione è esonero dalla prova attitudinale perché hai dimostrato di aver fatto esperienza nel diritto dello stato di accoglienza. Stesso risultato con modalità diverse.

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Da: cri1974  4  - 04/04/2018 18:21:40
Allora datemi cortesemente una risposta definitiva al concetto di integrazione a seguito di stabilimento......ovvero sono abilitato all'esercizio della professione forense..?? In un curriculum posso inserire abilitato all'esercizio della professione forense...??.Possono sembrare domande stupide ma che in realtà non sono....

Da: Unione Europea  1  2  - 04/04/2018 19:02:16
Carlos I
Non lo dico io e nemmanco zio caro o lillolaglio01. Lo dice il terzo considerando della Direttiva 98/5/CE. 

Da: Zio caro   1  - 04/04/2018 19:16:13
Ecco bravo "UE".diglielo , diglielo che non ce lo siamo sognati di notte ma che c'e' scritto..
Cmq sebbene le parole fossero imprecise, il senso era corretto: sia lo stabilimento che il riconoscimento conducono al medesimo risultato: far diventare avvocato con titolo italiano il soggetto che possiede un titolo di avvocato estero.il procedimento sarà pure differente, ma il risultato e' lo stesso.

Da: Zio caro   2  - 04/04/2018 19:30:34
3) considerando che alcuni avvocati possono integrarsi rapidamente nella professione dello Stato membro ospitante, in particolare superando la prova attitudinale prevista dalla direttiva 89/48/CEE, mentre altri avvocati in possesso di tutte le qualifiche prescritte devono poter ottenere tale integrazione dopo un certo periodo di esercizio della professione nello Stato membro ospitante con il proprio titolo professionale d'origine oppure continuare la loro attività con il titolo professionale d'origine;

Inutile voler negare l'evidenza per paura di esser coinvolti.Carta canta..(e non si parla di "Marco")

Da: Zio caro   2  - 04/04/2018 19:38:18
Potete mettere tutti i "non mi piace" che volete. Grazie a Dio, i Giudici e i Coa conoscono bene la normativa. Qualora dovesse verificarsi il caos, andate a dire a loro che non vi piace il terzo considerando.
UE: sto pensando che ,per sicurezza, questo terzo considerando forse andrebbe   ricordato al Giudice... visto che non piace a nessuno non si puo lasciarlo li'..solo soletto ..

Da: Zio caro   1  - 04/04/2018 19:50:08
Mi spiace per chi teme per la situazione ma bisogna essere realisti.
E mi sa che purtroppo abbiamo un "uno a zero" per i Coa e Cnf contro abogados : infatti abbiamo sempre detto che per lo stabilimento sarebbe bastato il certificato e che nessuno avrebbe potuto sindacare.e invece il terzo considerando, parlando di stabilimento, richiede il possesso di tutte le "qualifiche prescritte".. mi sa che, con questo spiraglio aperto, se non si vincono i ricorsi, bisognerà temere anche per stabilimento e integrazioni. Cerchiamo di ribaltare il risultato a favore degli abogados.

Da: Zio caro   2  - 04/04/2018 20:43:01
Dimenticavo una cosa anche se non vi piacerà. Siccome a suo tempo  Giudice e Ministero sono stati resi edotti -a quanto mi consta- che la stessa situazione di mancanza di master ed esame si riscontrava anche in soggetti stabiliti e non solo in soggetti che avevano domandato il riconoscimento, qualora dovessero dare credito al terzo considerando non potranno affermare quanto alle integrazioni: "non lo sapevamo, non eravamo stati informati " differentemente da quanto é accaduto post 28 febbr, quando il Tar ha detto in sostanza che il Ministero ha riconosciuto soggetti irregolari perche' ci ha impiegato tempo per capire che erano tali  quindi "non lo sapevano".


Quanto invece al ricorso al CdS, direi che il principio del mutuo riconscimento, pur correttamente invocato da "UE", possa considerarsi superato. Infatti il ragionamento del Tar, che può ben essere "ripreso" dal CdS, è piu' o meno il seguente: "Non contestiamo il principio del mutuo riconscimento , ma nel caso di specie non si puo applicare, in quanto le stesse autorità spagnole hanno negato valore al certificato rilasciato affermando che al certificato deve corrispondere un certo percorso." In realtà non è questo quello che ha detto la Spagna, ma e' chiaro che  necessitano motivi di ricorso più serrati per evitare obiezioni.ci vogliono argomenti giuridicamente inattaccabili per vincere e quello del mutuo riconoscimento è stato attaccato come nulla fosse.

Da: El chico  1  2  - 04/04/2018 20:44:57
UE
Complimenti.

Da: Carlos I   1  1  - 04/04/2018 20:47:16
la direttiva 98 è antecedente alla direttiva 2005/36;
Segnatamente: i considerando 2 e 3 della direttiva 98 fanno espressamente riferimento, quano alla "integrazione", alla direttiva 89/48, ma tale direttiva è stata espressamente abrogata dall'art. 62 della direttiva 2005/36 (il che già ampiamente basterebbe);
A parte l'ulteriore chiarimento di cui agli artt. 3 e 12 d. Los. 96/01, nonché art. 3 d. lgs.  206/2007;
A parte che gli effetti diversi ci sono eccome, perché se uno ha il decreto di riconoscimento può sfruttare certi aspetti del titolo anche senza iscriversi all'albo (es. Concorsi, ove gli è riconosciuta la totale equipollenza con la sola, semplice emissione del decreto; ecc.);
tutto quanto sopra premesso, in termini più terra terra si può dire anche che....quelli che vanno a dare l'esame  al Cnf spesso ci mettono anche più  di tre anni, fra pratiche varie, e non lo fanno per sport;
vi è infine un esame di attitudine sostenuto ed un decreto ministeriale

Da: Carlos I   1  - 04/04/2018 20:49:52
Per tutto quanto sopra, inoppugnabile conclusione è la progettazione già offerta ad inizio pagina 740.
A prescindere da tutti i mi piace, non mi piace e commenti vari palesemente  infondati.
Le norme. Le norme prima di tutto

Da: Carlos I   1  - 04/04/2018 20:50:45
Prospettazione *.
Il correttore automatico

Da: Carlos I   1  - 04/04/2018 20:51:53
Errori di tablet non corretti

Da: Zio caro   1  - 04/04/2018 20:59:55
Leggiti il punto 9 della 36/ 2005 "Per la libertà di stabilimento, mantenendo principi e garanzie su cui si fondano i vari regimi di riconoscimento in vigore, è opportuno migliorarne le norme di tali regimi alla luce dell'esperienza. "

Sta dicendo che per lo stabilimento si devono mantenere le medesime garanzie dei regimi che disciplinano il riconscimento quindi non garanzie inferiori..

Magari andando avanti a leggere questa e altre norme ci troviamo anche altro..

Da: Top Abogados   1  - 04/04/2018 21:02:37
Bravo unione europea

Da: Zio caro  04/04/2018 21:05:55
Punto 14) della 36 2005

Il meccanismo di riconoscimento stabilito dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE rimane immutato.


Quindi non è proprio abrogata la 89/48...eh


Da: kingoftrolls  1  1  - 04/04/2018 21:22:42

ATTENZIONE ATTENZIONE!!! IL RE E' TORNATO PER ILLUMINARVI .... CERCHIAMO DI "VOLARE ALTO PER UNA SERA"!!! DAI, ADESSO CHE LA BATTAGLIA CONTRO I TROLL E' VINTA POSIAMO FARCELA.

MOLTI SU QUESTO FORUM SI STANNO CONFRONTANDO SU NORME E CAVILLI. PURTROPPO E' UNA CHIAVE DI LETTURA PARZIALE. VA BENE QUANDO AFFRONTATE CAUSE DI UN CERTO TIPO (ES. UN RISARCIMENTO) O QUANDO SIETE PROFESSIONISTI DI UN CERTO TIPO (STUDIO LA NORMA, LA APPLICO E FATTURO... NON STUDIOSI A 360 GRADI).

QUESTA E' UNA QUESTIONE DIVERSA, SONO COINVOLTI UN MINSTERO E UNA CORPORAZIONE. QUINDI... POLITICA!

INVECE DI STARE QUI ANNI A PARLARE DI DIRETTIVE CHE TUTTI CONOSCIAMO GIA' A MENADITO ... ANDATE A LEGGERVI MARX.

PURTROPPO IL DIRITTO NON E' UNA REALTA' AUTONOMA E AUTOREFERENZIALE... MARX DIREBBE UNA "SOVRASTRUTTURA". IL DIRITTO ALTRO NON E CHE UNO "STRUMENTO" (DI CHI DETIENE IL POTERE). E PURTROPPO IN QUESTI GIORNI LO STIAMO PROVANDO SULLA NOSTRA PELLE.

COSA VUOLDIRE CIO'?? CHE TU NON "HAI" RAGIONE OGGETTIVAMENTE... LA RAGIONE "TE LA DEVONO DARE"... E TE LA DA CHI DETIENE IL POTERE. CAPITO CARO COLLEGA RICORRENTE!?!?!

IO MESI FA VI AVEVO SCRITTO 8 PUNTI... TUTTI AZZECCATI IN PIENO. ORA CONTINUO A ILLUMINARVI SENZA POSSIBILITA' ALCUNA DI ESSERE SMENTITO:

1) SE LA VOLONTA' E' SOLO SCREDITARCI ALLORA CI SARA' IL RICORSO E TRA POCO IL RICORRENTE SI INTEGRERA' LASCIANDO "MORIRE TUTTO DI MORTE NATURALE". TUTTI SARANNO CONTENTI, E NOI SCREDITATI CONTINUEREMO A PAGARE LA CASSA- IO PENSO E SPERO CHE QUESTO E' QUELLO CHE SUCCEDERA';

2) SE LA VOLONTA' E' CANCELLARE, ALLORA PRIMA O POI SUCCEDERA'. IL CDS E FINANCHE LA CASSAZIONE FARANNO ESATTAMENTE QUELLO CHE HA FATTO IL TAR. STOP. MAGARI CI VORRANNO ANNI, MA A QUEL PUNTO TUTTI I POST-2011 SAREBBERO A RISCHIO.

LASCIATE PERDERE IL PUNTO DUE DELL'ARTICOLO 5 DELLA SEZIONE BLA BLA BLA.... TANTO LA SITUAZIONE E' MOLTO CHIARA- ANDATE A LEGGERVI MARX E MACCHIAVELLI STASERA. VI FAREBBE BENE. 

    


Da: Zio caro   1  1  - 04/04/2018 21:26:08
Carlos dice: "Segnatamente: i considerando 2 e 3 della direttiva 98 fanno espressamente riferimento, quano alla "integrazione", alla direttiva 89..."
No .fanno riferimento alla direttiva 89 solo per la disciplina del riconoscimento, ma l'equivalenza di risultato tra stabilimento e riconscimento non è messa in discussione. Infatti  il medesimo principio, più o meno, è ribadito dalla 36 2005 punto 9  che richiede medesime garanzie sottese sia al riconoscimento che allo stabilimento.tale direttiva poi precisa, al punto 14 , che il meccanismo di riconscimento di cui alla 98 resta immutato.

Da: Zio caro   2  - 04/04/2018 21:30:22
King. scrivevo e non ho visti tuo mess.
Io Marx l'ho letto già a suo tempo e sono d'accordo con te.
Anch'io ho sempre detto che per me  faranno morire la questione ma ,se non dovesse morire , il rischio sarebbe per tutti . Ma c'è chi reputa che se la questione non morisse,  resterebbe circoscritta. È questo di cui si discute.

Da: Zio caro   1  2  - 04/04/2018 21:41:37
Carlos
Lo so che sei tu che metti "non mi piace" ma non c'è problema.
A quanto pare la tesi di UE ,da me sempre condivisa, è approvata anche da top , el Chico e lillolaglio.
Non è che la situazione migliora negando l'evidenza  (cioè che si diventa avvocato italiano  sia a seguito di integrazione successivamente allo stabilimento sia a seguito di esame al Cnf ).
Se vuoi prova a ripetere "integrazione.it, integrazione.it" che magari vieni catapultato al mar dei Caraibi con il Coa che ti fa i complimenti via streaming..
Se funziona dimmelo, così lo facciamo tutti e non pensiamo più ai ricorsi.

Da: Carlos I   1  - 04/04/2018 21:44:53
L'atto normativo richiamato (due volte) è la direttiva 89.
Di talché non rimane che ribadire quanto più  sopra espresso.

E qui finisco, perché quando si cita direttamente la norma,che qui è univoca, si può soprassedere anche alla citazione delle sentenze (v. Comunque le sentenze da me più sopra indicate).
Quindi, irrefutabilmente svolta la fondatezza della mia affermazione iniziale, non risponderò ulteriormente (tempus regit actum. ..."et fugit"...)

E comunque....se proprio volete dare una mano a chi vi vuole cancellati, proseguite nella direzione da voi intrapresa, a loro farà piacere!!
Incredibbbile


Da: Ph_D  1  1  - 04/04/2018 21:50:37
Ecco il considerato 3:

3) considerando che alcuni avvocati possono integrarsi rapidamente nella professione dello Stato membro ospitante, in particolare superando la prova attitudinale prevista dalla direttiva 89/48/CEE, mentre altri avvocati in possesso di tutte le qualifiche prescritte devono poter ottenere tale integrazione dopo un certo periodo di esercizio della professione nello Stato membro ospitante con il proprio titolo professionale d'origine oppure continuare la loro attività con il titolo professionale d'origine;

Non dobbiamo mica essere più realisti del re, giusto?

Il testo originale della direttiva era scritto in FRANCESE e suona "avocats pleinement qualifiés".

Tradotto nella altre versioni:
- "abogados plenamente cualificados" in castellano
- "fully qualified lawyers" in inglese

La versione italiana dice "avvocati in possesso di tutte le qualifiche" e sembrerebbe fare riferimento a quanto detto dallo Zio. In realtà la traduzione più corretta è "avvocato pienamente qualificato" oppure "avvocato completamente qualificato".

Chi è l'avvocato pienamente/completamente qualificato?

Lo ha spiegato la CGUE in una nota sentenza: Morgenbesser.

La Corte ha ha chiarito che questa espressione si intende l'avvocato abilitato al patrocinio, contrapposto al... praticante avvocato (Morgenbesser).

Vedere punto 45 della sentenza (confrotare le versioni francese, inglese, spagnola e italiana...).

Anche i comunicati stampa della sentenza (in francese e italiano) indicano la stessa cosa. Qui l'espressione francese diventa "avvocati completamente qualificati".

http://europa.eu/rapid/press-release_CJE-03-99_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_CJE-03-99_fr.htm

Quindi "avvocato in possesso di tutte le qualifiche" è avvocato abilitato al patrocinio nel paese d'origine.

@ Chico

Ti ho inviato un messaggio e mi aspettavo una tua comunicazione, in pvt. O non hai letto il mio messaggio, oppure ne devo dedurre che non vuoi dare il tuo contributo (se hai un contributon da dare).

Da: Carlos I   1  1  - 04/04/2018 21:51:06
Spiacente, non metto mi piace né non mi piace, non so che farmene dei like, preferisco le norme.....
Ciauzz!!

Da: Carlos I   1  - 04/04/2018 21:56:23
Il mio post delle 51.06 era per Zio.

Quanto al raffronto fra versione originale e traduzione, giusto. E conferma quanto da me sostenuto.

Da: Ph_D 04/04/2018 21:57:50
Capisco che molti di voi in Spagna il titolo non l'hanno sfruttato e non lo sfruttano. Magari c'è qualcuno (a differenza vostra) che lo sta sfruttando anche in Spagna... in sede giudiziale.

Strano da dire, ma sembra che il titolo in Spagna sia valido ;-)




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