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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: siculospagnolo | 11/11/2017 15:48:20 |
State facendo confusione. A nulla rileva il collega ordinario con cui si agisce d'intesa. Il principio è il domicilio professionale indicato e pertanto il Coa dove si è iscritti. Presso il coa dove si è iscritti bisognerà dimostrare la prevalenza dell'attività svolta. Se poi uno ci si è iscritto perché il propria Coa non ti iscriveva, il problema non è certamente loro ma del professionista. L'accertamento del domicilio, non può essere effettuato a priori, ma solamente dopo. | |
Da: Nicolas Corbu | 11/11/2017 15:55:34 |
Durante il triennio di stabilimento, il COA può verificare unicamente il permanere dei requisiti per l'iscrizione nella Sezione speciale, come previsti dal D. Lgs. n. 96/2001. Altre circostanze (ad esempio, quelle attinenti allo svolgimento dell'attività professionale, nonché alla continuatività della stessa), potranno essere verificate e valutate, unicamente al termine del triennio ed ai fini della decisione sulla successiva domanda d'integrazione nell'Albo degli Avvocati, dovendosi escludere che le stesse circostanze possano dar luogo alla revoca dell'iscrizione, permanendo in ogni caso il diritto dell'Avvocato proveniente da Paese membro dell'Unione Europea a rimanere iscritto nella sezione speciale dell'Albo (Nel caso di specie, l'abogado veniva cancellato dalla sezione speciale dell'albo avvocati "non sussistendo alcun reale domicilio professionale o stabilimento o residenza dell'Abogado nell'ambito del Circondario". La delibera di cancellazione veniva impugnata avanti al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha accolto il ricorso). Consiglio Nazionale Forense - Sentenza del 7 marzo 2016, n. 47 | |
Da: siculospagnolo | 11/11/2017 16:01:23 |
Concordo! | |
Da: El chico | 11/11/2017 16:56:58 |
Non concordo, la regolare attività professionale può essere accertata solo decorso un quinquennio od in sede di integrazioen se periodo inferiore. Altra cosa, è il domicilio ove si svolge la prevalente attività professionale, in questo caso il coa certo che può verificare anceh in periodi inferiori al triennio od al quinquennio. In questo caso il problema è che la richiesta di verifica è giunta solo algi stabiliti e non anche agli ordinari, il che è parecchio grave e discriminatorio. | |
Da: siculospagnolo | 11/11/2017 17:01:00 |
Io mi riferisco in sede d'integrazione. | |
Da: Zio caro | 11/11/2017 18:41:04 |
Allora non mi sono spiegato. Il domicilio professionale deve essere quello indicato.ma se tu hai ad esempio il domicilio a Venezia e quindi scrivi gli atti nello studio di Venezia, ma poi la causa si svolge a Roma o a Milano o da un'altra parte, non è che l'esercizio dell'attività non si svolge nel circondario..cioe'..se la causa va incasinata davanti a una certa autorità giudiziaria non è che puoi fare diversamente.. É poi ordinario d'intesa rileva perché alcuni Coa chiedono espressamente di indicare il sogg con cui agisci di intesa in via prevalente (chiaramente per il giudiziale) | |
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Da: Zio caro | 11/11/2017 18:41:36 |
Incardinata è il t9 | |
Da: El chico | 11/11/2017 18:56:48 |
Zio caro dai, va bene che è sabato, ma non scherzare..... | |
Da: Zio caro | 11/11/2017 19:05:16 |
Ma guarda che non scherzo.i grandi studi hanno udienze in tutta Italia e si fanno sostituire dai collaboratori anche stabiliti dove più gli comoda . Chiaramente non parlo del caso in cui lo stabilito lavora in un altro Coa limitrofo per altro ordinario. | |
Da: pasajero_ | 11/11/2017 19:17:44 |
Che si debba essere iscritti dove si ha il maggior numero di cause dove sta scritto el Chico? Se lavoro a Milano e ho cause a Roma non posso stare a Milano? | |
Da: Zio caro | 11/11/2017 19:24:17 |
Appunto.. | |
Da: balkis | 11/11/2017 19:48:52 |
Avete fatto la comunicazione ai vostri COA ex L. 247/12, art. 12, co. 3 degli estremi delle Vostre Polizze professionali ? | |
Da: Zio caro | 11/11/2017 20:11:52 |
Si | |
Da: El chico | 11/11/2017 21:02:48 |
pasajero_ Mi stupisco che tu ad altri che continuano a voler insistere su un punto su cui il coa ha indubitabilmente ragione continuano a voler difendere una posizione ( che io stesso non condivido) ma che è sancita addirittura da una legge dello stato. Dura lex... sed lex.. pasajero_ Sta scritto nell'art. 7 della nostra legge professionale, NEANCHE QUELLA VI LEGGETE, poi non stupitevi se vi chiamano ( non io) infraditos.. ed è pure un illecito disciplinare... te lo riporto Art. 7. legge 247/12 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (Prescrizioni per il domicilio) 1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato. 2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari. 3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio. 4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine. 5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare. Nota che di regola , non vuol dire sempre, ma è chiaro che vuol dire che se qualche periodo hai delle cause in altro circondario che ti portano ad esercitare qualche mese in altro circondario , ok, ma se tu ti iscrivi ad esempio a Verona , e poi eserciti di fatto sempre a Bologna, e non hai nemmeno un straccio di causa su Verona, è chiaro l'intento elusivo della norma. Poi voi , inventatevi le intepretazioni più fantasiose, ma la dato letterale è chiaro. | |
Da: Zio caro | 11/11/2017 21:19:33 |
Svolgere la professione in modo prevalente vuol dire secondo me che tu presti l'attività in modo prevalente presso uno studio collocato nel Coa e quindi svolgi attività giudiziale e stragiudiziale nel Coa, ma se la causa va incardinata da un'altra parte cosa c'entra? Cioè se io sono a Torino e ho clienti che per qualunque ragione hanno cause che vanno incardinate a Brescia e a Napoli , io ricevo i clienti a Torino e scrivo gli atti a Torino ma poi presenzio alle udienze dove è necessario. Del resto se fosse così chiaro perché affermi che hanno chiesto un parere? | |
Da: Zio caro | 11/11/2017 21:28:55 |
Forse mi sbaglio ma secondo me hanno scritto la norma per evitare i furbi che fanno figurare di lavorare per tizio nel coa x e invece lavorano per caio nel coa y perché il coa y rifiuta l'iscrizione. Ma in casi "normali" in cui il soggetto si sposta per ordine del titolare non credo sollevino questioni. Cmq aspettiamo il parere.. | |
Da: lii03 | 11/11/2017 21:39:13 |
Zio, il tuo ragionamento, in parte, è condivisibile, cioè, se hai comunicato ufficialmente il domicilio, sia al Coa di appertenenza che al COA fuori del circondario dove eserciti, a mio avviso, nulla quaestuo. Ma poi, bisogna capire quale è, e cosa si intende per, il circondario in cui eserciti, una interpretazione espansiva delimiterebbe l'ambito della Corte d'Appello, mentre una interpretazione riducerebbe all'ambito della provincia di iscrizione. Personalmente ho cause in più province e tutte incaricate in uno dei due domicili dichiarati, sia all'Ordine di iscrizione che all'Ordine dove opero in prevalenza. Non mi sono mai posto problemi del genere. | |
Da: Zio caro | 11/11/2017 22:08:41 |
Lii Io non ho problemi di questo tipo. Pero' a rigor di logica Dico che se un abogado collabora ad esempio con un ordinario che ha cause anche fuori dal Coa ma dentro il distretto di corte d'appello oppure anche fuori distretto , se l'abogado ad esempio presenzia a udienze di quell'ordinario fuori Coa non è che sta facendo il furbo o violando qualcosa.cioe' non è che uno possa fare quello che vuole in casa d'altri..cioe' se il titolare dice " a " fai "a " non è che fai quello che vuoi.se invece sono clienti tuoi è un altro discorso. | |
Da: lii03 | 11/11/2017 22:28:23 |
Secondo me, se si lavora con profitto e serietà e si dichiari il secondo domicilio, come prevede la normativa precitata da El chico, nel dimostrare la continuità professionale non ci dovrebbero essere poblemi. | |
Da: lii03 | 11/11/2017 22:29:35 |
*problemi | |
Da: Zio caro | 11/11/2017 23:39:29 |
Sicuramente. Ma magari uno non ha neppure il secondo domicilio ma semplicemente viene "inviato" a destra e a manca, insomma dove capita, a fare quello che il titolare richiede di volta in volta e quindi secondo me anche in questo caso non ci sono problemi. | |
Da: pasajero_ | 12/11/2017 00:02:49 |
Il problema è conseguenza del fatto che taluni, invece di affrontare il proprio coa "naturale" e pretendere i propri diritti, abbiano preferito emigrare. Magari non dichiarando neppure il secondo recapito. Di fronte ad un fenomeno di massa, i coa ovviamente reagiscono, cosa che non farebbero mai per casi singoli | |
Da: Zio caro | 12/11/2017 08:50:59 |
Si.ma a quel punto le cause incardinate fuori dal Coa faranno capo allo stabilito stesso oppure a un ordinario diverso da quello di intesa domiciliato in un Coa diverso. Se le cause pur incardinate fuori dal Coa fanno capo all'ordinario di intesa è diverso, non c'è l'intento dello stabilito di agire al di fuori per ragioni particolari. | |
Da: El chico | 12/11/2017 10:41:02 |
Zio caro Spero che la tua delle 08.50.59 sia una battuta.... le cause fanno capo a chi firma l'atto ovviamente. Non devi confondere domicilio professionale con effettivo esercizio della professione. | |
Da: Zio caro | 12/11/2017 10:59:19 |
Certo che fanno capo a chi firma l'atto. Per questo ti dico che se lo stabilito è ad esempio solo un sostituto fa quello che gli dice il titolare. Diverso se firma lui l'atto | |
Da: Zio caro | 12/11/2017 11:07:52 |
Per esser chiaro. Se lo stabilito fa cause sue in prevalenza fuori dal circondario allora forse può essere sollevata una questione (aspettiamo il parere di cui hai parlato ) . Se invece ad esempio si limita a sostituire l'ordinario con cui agisce di intesa al di fuori del circondario secondo me va bene: non è che può dire al titolare:" eh no, vado alle udienze che piacciono a me"... Se poi si parla di stragiudiziale neanche si pone il problema perché eventuali pareri firmati è chiaro che li scrivi in Studio così come la redazione di atti non firmati (perché se non sono firmati valgono come stragiudiziale). | |
Da: pasajero_ | 12/11/2017 16:22:22 |
Zio caro. Qui si tratta di provare l'esercizio effettivo e continuativo della professione. Se si fanno cause a firma propria in giro e su altri fori ben venga e che c...o. Trovo invece insufficiente fare la mera comparsa come sostituto per il titolare. Sostituto di udienza non è un lavoro. | |
Da: Zio caro | 12/11/2017 16:57:28 |
Ti dirò..nel famoso parere del Cnf sull'attività stragiudiziale hanno statuito che è sufficiente anche la mera presenza in udienza del soggetto attestata dall'ordinario (situazione verificatasi nel caso di specie oggetto di parere) . Poi ciascuno può pensare quel che vuole, ma dato che c'è un parere sul punto é corretto a mio avviso attenersi a quello. | |
Da: pasajero_ | 12/11/2017 19:29:31 |
Meglio così. | |
Da: balkis | 12/11/2017 21:52:51 |
@ El Chico Parlando in generale e in astratto, volendo fare un esempio accademico: Se un collega fosse iscritto ad esempio presso il COA di Brescia ma vive a Mantova ed esercita prevalentemente a Mantova e a Napoli in base alla legge professionale (L.247/12) deve essere cancellato ? .0 0.. ++++++++---- ... che tipo di illecito disciplinare sarebbe ? -à6ò+ur<88a5zqza1q | |
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