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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: Zio caro 31/05/2017 20:57:39
Il Consigliere ha detto che siamo pure in buona fede..e vorrei vedere..siamo nella ragione..

Da: lillolaglio01  31/05/2017 21:03:19
ACCERTAMENTO DE CHEEEE?!?!?

Per metà della regolarità del titolo

Per l'altra metà non sé nemmeno discusso perché non risultando dalla verifica del censo per un problema tecnico non  risultavano essere avvocati al momento della consultazione per la richiesta IMI

..................


ALTRO CHE CARENZA DI ABILITAZIONE....PARLANO I CERTIFICATI

Da: Cittadini europei  31/05/2017 21:10:23
Qui c è qualcosa che non quadra ..........
Cosa vi chiederete? Bene dopo la condanna alle spese del ministero hanno risposto per giustificarsi a modo loro... ECCO IL RISULTATO NON SANNO CHE FARE.... MORALE DELLA FAVOLA ....appena si parla di noi solo preggiudizio e diffamazione

Da: El chico 31/05/2017 21:14:23
Zio caro

Ritorniamo alla sentenza commercilista cancellato dopo 20 anni ( da me postata), che va tenuta nella dovuta considerazione.

Qua sul forum mi dissero che il commercilista "non aveva la laurea" , ma qua non si tratta ti laurea, si trata di vedere se ci sono Tutti i requiiti o meno.

A sanso di equivoci  dico che per me ci sono.

Da: El chico 31/05/2017 21:24:12
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. FIDUCCIA   Gaetano    - Presidente  -
Dott. VARRONE    Michele        - Consigliere -
Dott. FANTACCHIOTTI Mario       - Consigliere -
Dott. FILADORO   Camillo        - Consigliere -
Dott. FICO     Nino             - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
A.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 79,
presso lo studio dell'avvocato LUBRANO FILIPPO, che lo difende
unitamente all'avvocato CIOCIOLA ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -

contro
ORDINE  DOTTORI  COMMERCIALISTI DI  ROMA,  RIETI,  VELLETRI  E
CIVITAVECCHIA, in persona del Presidente pro-tempore Dott. prof.
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA
5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che lo
1091 difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -

e contro
CONS NAZ DOTTORI COMMERCIALISTI, PROC. GEN. CORTE D'APPELLO DI ROMA;
- intimati -

avverso la sentenza n. 5461/04 della Corte d'Appello di ROMA, prima sezione civile, - Volontaria giurisdizione emessa il 18/11/04, depositata il 23/12/04, R.G. 51230/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/06 dal Consigliere Dott. Nino FICO;

udito l'Avvocato Roberto CIOCIOLA;

udito l'Avvocato Ludovica FRANZIN (per delega Avv. Guido Francesco ROMANELLI);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto

Con delibera del 4 giugno 2001, a seguito di comunicazione dell'Università degli Studi di Roma, di annullamento di alcuni esami di profitto e dell'esame finale di laurea del dottore commercialista A.F., il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti di Roma ha disposto l'annullamento del provvedimento di iscrizione all'albo, adottato il 16 giugno 1980.
Il Consiglio Nazionale della categoria professionale ha respinto il ricorso dell' A. e il Tribunale di Roma e la Corte d'appello di Roma ne hanno a loro volta rispettivamente respinto il reclamo e l'appello.
Avverso la decisione della Corte d'appello l' A. ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo ad un motivo, illustrato da memoria.
L'Ordine dei dottori commercialisti di Roma ha resistito con controricorso.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti non ha svolto attività difensiva.

Diritto

Col motivo proposto (violazione delle norme e dei principi in tema di iscrizione e cancellazione dall'albo dei dottori commercialisti, nonché di annullamento d'ufficio, e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione) il ricorrente ha dedotto che mentre il D.P.R. n. 1067 del 1953, art. 31, richiede, per l'iscrizione all'albo, il possesso del diploma di laurea e il superamento dell'esame di stato abilitativo, il successivo art. 34 prevede che la cancellazione dall'albo sia disposta per la perdita della cittadinanza o dell'esercizio dei diritti civili, nulla disponendo per il venir meno del requisito del titolo di studio, sicché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, peraltro con motivazione illogica, dal venir meno del diploma di laurea non solo non discende l'automatica caducazione del titolo abilitativo, ma è da escludere qualsiasi interesse pubblico alla cancellazione dall'albo quando, come nella specie, il dottore commercialista abbia esercitato la professione per un ventennio e nelle more del procedimento disciplinare abbia ottenuto valido titolo di studio, così sanando la propria posizione.

La censura è infondata.

Se la legge prescrive per l'iscrizione all'albo professionale il superamento dell'esame di stato abilitativo, e la partecipazione a tale esame richiede a sua volta il possesso di un valido diploma di laurea (D.P.R. n. 1067 del 1953, art. 31), è semplicemente consequenziale - e logico - ritenere che col venir meno del titolo di studio venga necessariamente meno il titolo abilitativo e, con esso, la legittimità dell'iscrizione, e ciò indipendentemente dal fatto che un'altra disposizione del medesimo testo normativo non includa espressamente tale ipotesi tra quelle per le quali è prevista la cancellazione dall'albo.
L'interesse pubblico all'adozione del provvedimento di cancellazione dall'albo discende direttamente dalla legge e non può venir meno per effetto dell'esercizio di fatto della professione, quale ne sia la durata, e per il conseguimento, in data successiva all'illegittima iscrizione all'albo, di un valido diploma di laurea, fatti, questi, cui non può attribuirsi efficacia sanante. Resta infatti esclusa, appunto in ragione dell'interesse pubblico sottostante al potere di cancellazione dall'albo, esercitabile sia per fatti sopravvenuti che per fatti anteriori all'iscrizione, la configurabilità di diritti acquisiti alla permanenza di un'iscrizione ottenuta sulla base di presupposti inesistenti (v., con riferimento alla professione di avvocato, Cass. S. U. n. 13005 del 1992).
Il ricorso va dunque respinto, con condanna del ricorrente, Soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore del costituito Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti di Roma.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore del costituito Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti di Roma, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2006.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2006

Da: Zio caro 31/05/2017 21:39:12
El Chico.. hai ragione.se viene accertato che i requisiti sono insussustebti è chiaro che devono cancellare anche gli altri.a parte che i requisiti ci sono.cercano di limitare i danni ma si può fino a un certo punto...gia' ce ne sono altri 219 e si può chiedere la revoca..cominciamo con quelli..in questi giorni sarà il caso di segnare punto per punto cosa dire in convocazione. Ci sono altri imi oltre a quelli citati...certo che se avessero ricorso  tutti i 332 adesso si sarebbero dati una calmata.
Sarà il  caso che salvino la faccia e dicano che il Ministero nostro ha capito male  , e che c'è stato un equivoco, prima che si faccia pubblicare sui giornali che il Min di Giustizia spagnolo  dopo aver detto che alcuni erano irregolari si è dichiarato incompetente e ha smentito tutto...perche adesso esagerano sul serio...l'unica cosa intelligente che possono fare è dire che hanno letto male i messaggi perché la Spagna prima ha detto a poi b e loro erano rimasti ad a...

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Da: El chico 31/05/2017 21:42:08
Zio caro

Io lo comprendo bene.. come sempre le guerre le inizia chi le vuole iniziare.....

Da: Zio caro 31/05/2017 21:46:32
Possono dire: guardate la normativa spagnola è cambiata, ci sono un casino di leggi, tanto è vero che pure in spagna si erano confusi (mettiamola così) , i giudici spagnoli hanno avuto vari orientamenti, ma dopo complessa lettura e studio di tutti i messaggi  ci siamo resi conto che questi sono in regola perché alla fine hanno cambiato idea in Spagna per un rimbalzo di competenze perché a.che il Ministero alla fine si è dichiarato incompetente, passando la palla al cgae che non ha annullato.

Da: Zio caro 31/05/2017 21:50:36
Ma uno che dice che i titoli sono irregolari sapendo che sono regolari come va a letto la sera? Come si guarda allo specchio la mattina?
Ah..valutiamo di rivolgerci anche al caro Antitrust ....magari Lui capisce..finora ha  capito gli abogados.

Da: El chico 31/05/2017 21:57:36
Zio caro
Ti pongo una riflessione che nei miei riocrsi in Spagna ho posto anche ai giudici Spagnoli:

ma se alcuni colegios hanno iscritto in base al diritto comunitario.....come mai poi non si è continuato su questa via??

Nel frattempo NON rislulta che il diritto comunitairo  sia cambiato...

Da: El chico 31/05/2017 22:00:00
Zio caro
Ti pongo una riflessione che nei miei ricorsi in Spagna ho posto anche ai giudici Spagnoli:

ma se alcuni colegios hanno iscritto in base al diritto comunitario.....come mai poi non si è continuato su questa via?? 

Nel frattempo NON risulta che il diritto comunitairo  sia cambiato...

Da: Zio caro 31/05/2017 22:08:52
Hai ragione.. .speriamo che vadano bene i ricorsi in Spagna oltre che in Italia.

Da: Cittadini europei  31/05/2017 22:13:23
Il cnf si è riunito a quanto dice l avv . D.C. quindi la questione è chiusa nessuno sarà cancellato nessuno sarà sospeso. Di cosa volete parlare ancora delle frittole? I coa non possono fare altro che richiedere la documentazione che certofica l iscrizione. Non possono sindacare sulle modalità di iscrizione dei coleggi spagnoli. Detto questo NON FATE ALTRI PASSI FALSI PERCHÉ C È IN BALLO LA DIGNITÀ DELLE PERSONE E DELLE LORO FAMIGLIE.QUI SI DEVONO TUTELARE SI I 332 ABOGADOS MA SOLO SE I COA EVENTUALMENTE PRENDONO DECOSIONI ILLOGICHE E ANTI DIRITTO.  CREDO CHE LA QUESTIONE È RISOLTA SOTTO IL PUNTO GIURIDICO IN QUANTO VI RICORDO CHE IL CNF HA GIÀ RICEVUTO DORETTIVE DALL UE.

Da: Zio caro 31/05/2017 22:16:02
Metto giù i primi punti per convocazioni.
1. Ci sono ricorsi in atto quindi non si cancella fino a decisione definitiva
2 se la decisione definitiva fosse negativa vorrebbe dire che i titoli non sussistono an origine quindi vanno cancellati tutti perché a quel punto E una sentenza
3. Imi 49272 ha detto che sono tutti iscritti con la 361 fino al 39.6 2015 .poi distingue le posizioni quanto all'esercizio che non c'entra nulla con la titolarità e in conformità a imi precedenti conferma che tutti sono sul censo e che quindi tutti sono abogados .del resto in giudizio è stato dimostrato che il Ministro ha sempre riconosciuto tutti esercizi si o no domicilio si o no , citate il lavoro dei ricorrenti
4. In vari mess imi il cgae conferma che fino al 29 6 2015 è in vigore la 361 e che l'iscrizione è regolare anche in caso di domivilo spagnolo irregolare  (lo precisa)
5.il ministero soagnolo fi giustizua dopo aver detto che le iscrizioni sono irregolari afferma che sono in ece regolari e declina la competenza a favore del cgae.
Il resto domani...

Da: Zio caro 31/05/2017 22:34:34
6.le iscrizioni non sono annullate perché la gente è sul censo .siccome l'organo che deve annullare (cgae)non le ha annullate il ministero non può sindacare
7.l'Avvocatura di Stato ha detto quello che c'è  scritto al punto 6 in un parere del luglio 2015 invitando il Ministero a riconoscere in presenza del solo certificato è il Ministero non l'ha fatto
8.i ricorrenti hanno depositato certificato posteriori al rigetto a dimostrazione che annullamenti non c'erano
9.la situazione non è cambiata da un anno a questa parte .i rigetti sono dell'anno scorso e la gente è ancora sul censo adesso..
Il resto domani

Da: Top Abogados  31/05/2017 22:35:34
Aria fritta....si risolverà tutto.Alla faccia dei gufi..😁🤣

Da: El chico 31/05/2017 22:39:36
Zio caro

Come forse hai compreso, io difendo le vs. posizioni e conseguentemente quelle degli esclusi che hanno fatto ricorso.

Non è prorpio possibile, è già " in se" contro il diritto comunitario, applicare il diritto comunitario a certe posiziooni e non ad altre senza prima aver interposto incidente comuntario.. in ogni caso comunque anche se la Corte, poi,  non  rilevasse ( per assurdo) un inadempimento agli obblighi comunitari, coloro già iscritti ( per legittimo affidamento) resterebbero iscritti.

Da: Top Abogados  31/05/2017 22:44:25
Art. 21 nonies legge 241.1990

Da: Cittadini europei  31/05/2017 22:44:47
E TUTTO RISOLTO . NON VERRÀ CANCELLATO NESSUNO. CHIACCHIERE DA COMMERCIANTI

Da: Zio caro 31/05/2017 22:46:27
Neanche i 332?

El Chico.. .hai ragione..

Da: El chico 31/05/2017 22:48:51
Cittadini europei

" Di cosa volete parlare ancora delle frittole? "

Beh delle frittole ci parlavo spesso una volta..

Da: Zio caro 31/05/2017 22:52:00
Vedo che nessuno di voi sa cosa significa "zio caro".."E va bene così.. ." Io certo non ve lo dico ...

El Chico.. c'è gente che sta lavorando da matti per i ricorsi in Italia e ha gia fatto tanto e qui neanche lo sanno perché si basano solo su quelli che parlano,..
Vediamo domani di dare ulteriori indicazioni che partono sempre da chi ha fatto i ricorsi senxa parlare e ai quali mi riporto pedissequamente.. ..

Da: El chico 31/05/2017 22:58:37
Zio caro

Perché secondo te 60 pagine di ricorso in spagnolo  ( con oltre 50 pagine di documenti) non hanno comportato un duro lavoro?

Da: Zio caro 31/05/2017 22:59:17
El chico in bocca al lupo per i tuoi ricorsi in Spagna 

Da: Zio caro 31/05/2017 22:59:50
Non parlavo di te

Da: Zio caro 31/05/2017 23:01:05
Ho parlato del parlare dei ricorsi italiani non soagnoli.non parlavo di te..ma non si era capito?

Da: Zio caro 31/05/2017 23:03:41
Anche perché in spagna ci sei solo tu..quindi bisogna tenerti da conto...a parte gli scherzi..non avevi davvero capito? Si vede che oggi mi esprimo male.
Qui bisogna risolvere in qualche modo.

Da: Zio caro 31/05/2017 23:19:59
El Chico.
Parlavo A te ma non Di te.
Mi pareva di capire che tu avessi visto tutto il carteggio e tutti i ricorsi italiani.. e quindi pensavo tu sapessi le cose a differenza di altri, ma forse mi sbaglio .

Da: El chico 31/05/2017 23:44:26
l'ho visto...

Da: Zio caro 01/06/2017 00:08:53
Adesso non scherzo.se vanno avanti così diamo in mano i documenti tutti al Gabibbo e alle Iene e andiamo a raccontare in che caos hanno messo le persone e solo quelle che volevano loro.gli facciamo veder il parere Avvocatura , imi in cui il Ministero soagnolo dice che è incompetente , il 49272 .gli imi dove dice che sono tutti sul censo..dove dicono che nessuno ha annullato...gli spieghiamo tutto per bene.. sono gli unici che ti fanno parlare.perche' adesso è ora di mettere a posto le cose e di piantarla con questa assurdità.e' il caso.

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