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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: Cittadini europei  30/05/2017 00:50:53
Diritto acquisito.

Da: Praticante85 30/05/2017 08:23:42
Quindi volete sacrificare i laureati dopo il 2011!!!
Ottimo giochetto!!!!
O tutti o nessuno! Se ci deve essere anche una guerra internata fra agodado allora ci sia!

Da: Giovannj 30/05/2017 08:58:45
A questo punto...

Due miei amici, licenciados esclusi, hanno la laurea ben ante l'anno 2011, credo rispettivamente  2005 e 2009. Avevano entrambi iniziato il percorso spagnolo a Settembre 2014.
Hanno possibilità di essere iscritti in qualche collegio?

Da: cap.harlock  30/05/2017 09:09:03
Gli unici che possono vantare un diritto sono gli iscritti ad un colegio. Ogni altro discorso, attualmente, non ha valore. Se ci sararranno sospensioni i coa ne risponderanno. Non credo che le loro riserve saranno sufficienti a coprire i danni.

Da: Giovannj 30/05/2017 09:36:10
Comunque, so che i coa che stanno dando seguito a convocazioni etc.., sono veramente una esigua minoranza.
I coa, in totale, sono 130, e loro si contano con le dita di una mano.

Da: Giovannj 30/05/2017 09:37:44
Ennesima figuraccia del cnf!!
Neanche i coa gli danno retta..ahahahha

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Da: Praticante85 30/05/2017 09:41:15
@Cap.harlock

sono d'accordo con te, il nostro è un diritto acquisito e in caso di sospesione/cancellazione ne risponderà sia l'Italia che la Spagna che ci ha mantenuto iscritti da quasi 4 anni!

@ giovannj

Scusa ma la frase "a questo punto..." era riferita a me?

Da: Avvocato_Prof 30/05/2017 09:57:54
Aria fritta!
100 post fa la situazione era già chiara, "non si puo' sindacare una regolare l'iscrizone iscrizione presso un Collegio Spagnolo", perchè essa da la possibilità al soggeto di esercitare la professione in Spagna e quindi ovunque egli si sia stabilito nella U.E.
Il Ministero ha fatto una pessima figura, proprio da ignorante, solo in Italia un ministero poteva fare una tale figura di m..., il CNF si è "lavato le mani" (ha goduto in realtà, ma non poteva certo  avallare), i COA hanno concluso che il ministero ha scritto caxxate, la legge comunitaria dice ben altro, quindi storia chiusa, in CNF ha detto in pratica ai COA fate vobis, per la serie se niente fate, niente vi diciamo, mica il CNF potrebbe spingere un COA a crearsi problemi inutili, quando ovviamente non c'e' un fondamento..
Certamente per gli stabiliti dell'ultima ora, vi sarà un controllo piu' attento D'ORA IN POI... questo è ovvio...
Quindi la via spagnola è chiusa per i NUOVI ACCESSI.

Da: Giovannj 30/05/2017 10:03:39
praticante

Mi hai fatto pensare alla "scandalosa vergogna" dei licenciados esclusi, colleghi la cui unica pecca è stata quella di avere la credencial "un pò più tardi".
Alla fine, loro sarebbero la prova, a detta di molti, della irregolarità delle nostre iscrizioni, per la serie: "Le iscrizioni sono irregolari, quanto è vero che poi la Spagna ha cessato di iscrivere".
Se la Spagna facesse un colpo di mano e li mettesse dentro, sarebbero ben rafforzate anche le nostre iscrizioni, e ciò  sarebbe un altro colpo inferto al cnf.
Alla fine, Santa Cruz ha aperto in virtù di una Sentenza, ma i collegi precedenti no; basterebbe che un collegio, autonomamente, si dichiari contrario alla disposizione novena e accolga i licenciados.
A questo punto, si renderebbe ancor più manifesta la autonomia dei collegi, a prescindere da orientamenti giurisprudenziali.
Insomma, da questo evento ne trarremmo tutti benefici!!
A parte che, ormai, mi dicono, come con credencial nei termini utili ci siano solo pochi soggetti, quindi la accettazione dei licenciados non appesantirebbe la abogacia etc..
Spagna, pensaci!!

Da: El chico 30/05/2017 10:10:08
Giovannj

I tuoi due amici potevano usufruire della disosicion transitoria tra ottobre 2011 ed ottobre 2013, non l'hanno fatto, ora credo sia un pò complicato.

Se volgioni scriverm posso dare un'occhiata alla loro situazione.

Da: El chico 30/05/2017 10:12:37
si effettivamente le credencial sono quasi tutte in scadenza.

Da: Nicolas Corbu 30/05/2017 10:14:19
LE AGENZIE SPINGONO  I COA PERCHE' DEVONO VENDERE I MASTER AI POLLETTI VALLESPLUGA.....


CANCELLANO? SOSPENDONO? NON INTEGRANO?

......E COME FARANNO CON GLI AMICI E GLI AMICI DEGLI AMICI???

COME FARANNO????


Da: Praticante85 30/05/2017 10:23:02
conosco persone nell'elenco che si sono laureate prima del 2011....
l'elenco contiene solo chi ha depositato la domanda dopo giugno/luglio 2014, guardate le loro iscrizioni come avv stab sono tutte successive

Da: Praticante85 30/05/2017 10:24:45
*la domanda di riconoscimento del titolo al cnf intendo

Da: ViaVeritaeVita 30/05/2017 10:39:06
Per chiarezza va rilevato che la "proroga" prevista per i laureati in giurisprudenza ante 2011 è prevista dalla disposizione transitoria unica, interpretata in tal senso sia dal Cgae nella circolare già condivisa in questo forum, sia dall'Antitrust nel 2013. Tanto è vero che alcuni ordini spagnoli non hanno più iscritto dopo il 30.10.2013.

Questo non significa che le iscrizioni successive siano irregolari, anzi chi lo sostiene commette anche un reato. Va però rilevato che dopo il termine ultimo previsto dalla transitoria, le iscrizioni sono state effettuate grazie ad una sentenza di un tribunale, quindi sono iscrizioni per interpretazione giurisprudenziale. Regolari come tutte le altre, assolutamente. La questione, per quel che può interessare, credo si sia già ridimensionata. Hanno capito in quale pasticcio si stavano cacciando, con danni enormi da risarcire.

Da: Praticante85 30/05/2017 10:43:17
si ma ci sono persone laureate nel 2012 iscritte al collegio prima del 31/10/13

Da: ViaVeritaeVita 30/05/2017 10:48:38
Credo non faccia differenza, essendo in condizione di sollecitare il rilascio del titolo homologado.

Da: vehementer 30/05/2017 11:19:20
concordo pienamente, sto pensando a come preparare una corposa e megagalattica richiesta risarcitoria, con esposto e diffida alle autorità comunitarie per esplicita violazione della direttiva sulla libera circolazione di arti e professioni sul suolo italiota, nonchè per violazione della norma nazionale di recepimento (d lgs 96/2001)

Da: tossina 30/05/2017 11:39:46
scusate qualcuno mi aiuta? io ho omologato il titolo nel luglio 2012. o meglio ho sostenuto gli esami. mi hanno iscritto in spagna e poi in italia. ho appena concluso i 3 anni. secondo le nuove direttive, io sarei da far fuori?

Da: El chico 30/05/2017 11:48:08
tossina

Se hai fatto i procedimenti richiesti dalla legge e/o dal tuo coa, presenta domanda di integrazione e seguila passo a passo.
Certo se la presenti ed ove fosse inevasa nei tempi richiesti o respinta devi anche mettere in conto un ricorso o altrimenti faresti bene a non presentarla.

Da: tossina 30/05/2017 11:53:53
Eh beh io credo di si! finora ho fatto tutto quello che mi hanno richiesto. Non ho fatto master o esame di stato perchè il consiglio spagnolo non me lo ha chiesto e neanche il consiglio italiano, ma vedo che il ministero ha cassato alcune richieste di passaggio dall'albo spagnolo a quello italiano, e per di più ha invitato gli ordini a ricontrollare tutto, e allora mi viene il dubbio.
tranne che invece capisco male io. -

Da: fred2326 30/05/2017 12:09:48
@El chico

http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/30/riconoscimento-del-titolo-di-abogado

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/05/30/abogados-il-ministero-cancella-322-avvocati-stabiliti

ecco altri due articoli freschi freschi

sembra che ognuno faccia il copia incolla senza, invece, approfondire la questione

Da: Nicolas Corbu 30/05/2017 12:11:03
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 20 dicembre 2016 - 26 maggio 2017, n. 13400
                          Presidente Rordorf - Relatore Di Iasi

                                      Fatti rilevanti

L'Avocat P.F. - già iscritta a decorrere dal maggio 2013 nella sezione speciale degli avvocati stabiliti dell'albo di Roma, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 96 del 2001, in virtù di titolo conseguito in Romania - ricorre con quattro motivi (successivamente illustrati da memoria) avverso la sentenza del C.N.F. che ha confermato la decisione del COA di Roma di cancellazione della predetta dall'elenco degli avvocati stabilizzati sulla base del titolo conseguito in Romania, sul rilievo che il Ministero della giustizia italiano aveva individuato, tramite il sistema IMI (International Market Information System), quale unica organizzazione professionale della Romania "competente" ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs. n. 96 del 2001 la U.N.B.R. Tradizionale, laddove la predetta Avocat aveva conseguito il titolo presso la U.N.B.R. struttura Bota.
Questa Corte con ordinanza n. 15043/16 ha già respinto istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.
Il COA di Roma non ha svolto attività difensiva.

                             Ragioni della decisione

Col primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 161 cod. proc. civ., perché quella notificata risultava priva della sottoscrizione del Presidente e del Segretario, l'unica firma riportata essendo quella della segretaria che aveva rilasciato l'attestazione di conformità.
Il motivo è infondato, in base al principio secondo cui "in materia di decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense, qualora la conformità all'originale della copia notificata della sentenza risulti attestata dal consigliere segretario recando, con la dicitura "firmato" e l'indicazione a stampa del nome e del cognome del presidente e del segretario, tale formulazione della copia non è idonea a dimostrare la mancanza della sottoscrizione dell'originale asseverando, anzi, il contrario" (Cass., Sez. U. 20/5/2014, n. 11024; 21/7/2016, n. 15043).
Col secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 24 e 111, commi 1 e 2, Cost. e 6 della CEDU, per difetto di imparzialità del giudice, poiché il CNF aveva già espresso la propria posizione nella circolare del 25 settembre 2013.
Il motivo è inammissibile, in quanto l'ipotizzato difetto di terzietà avrebbe dovuto formare oggetto di istanza di ricusazione (Cass., Sez. U., 21/7/2016, n. 15043).
Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 96 del 2001, sostenendo che la cancellazione è avvenuta sulla base di una nota del CNF elaborata a partire da una nota del Ministero della giustizia italiano che, a sua volta, dava conto di una nota del Ministero della giustizia rumeno nota, quest'ultima, impugnata dinanzi alla Corte d'appello di Bucarest, la quale ha ritenuto che essa esprimesse solo un parere. In ogni caso la ricorrente evidenzia che la circostanza della mancata iscrizione della U.N.B.R. Struttura Bota all'IMI non sarebbe in alcun modo dirimente e non avrebbe comunque il rilievo ad essa attribuito dal CNF.
La doglianza è inammissibile.
Queste Sezioni unite hanno già affermato, in controversie del tutto analoghe alla presente (Cass., Sez. U., 4/11/2016, nn. 22398 e 22399; 7/11/2016, n. 22517; 9/11/2016, n. 22719, ed altre), che l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati comunitari stabiliti è subordinata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della direttiva 98/5/CE e dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001, al solo requisito dell'iscrizione "presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine".
Nel caso di specie, il CNF, sulla base della documentazione acquisita, e in particolare della nota del Ministero della giustizia italiano, che ha svolto i relativi accertamenti attraverso il sistema di informazione del mercato interno - denominato IMI - per la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri, ha ritenuto che il titolo esibito dalla ricorrente ai fini dell'iscrizione in Italia non fosse stato rilasciato dall'organismo competente, essendo questo individuato dalla Romania esclusivamente nella U.N.B.R. con sede nel palazzo di giustizia di Bucarest.
Ne deriva che la censura che investa l'esito negativo della detta verifica compiuta dal Consiglio nazionale forense - il quale non ha posto in discussione il sistema delineato dal d.lgs. n. 96 del 2001 in attuazione della direttiva comunitaria 98/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998 - si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione che, giusta il novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non può riguardare un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie ovvero il travisamento di fatti comunque esaminati nella decisione impugnata.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 per nullità del provvedimento di cancellazione in autotutela: osserva che la delibera di cancellazione del COA, essendo atto amministrativo, ai sensi dell'art. 21 nonies citato e successive modificazioni non poteva intervenire oltre i diciotto mesi dalla adozione del provvedimento, precisando inoltre che per l'autorizzazione all'esercizio della professione di avvocato stabilito dovevano ritenersi sufficienti gli elementi documentali e gli obblighi assunti al momento dell'adozione della delibera di iscrizione nel maggio 2013 e sostenendo di esercitare da quasi tre anni la professione legale nel pieno rispetto delle norme di riferimento e di aver perciò ormai acquisito, in assenza di intervento della P.A. interessata nel termine prescritto, il diritto ad ottenere l'iscrizione nell'albo ordinario, con dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 115 del 1992.
Le censure esposte sono infondate.
A prescindere da ogni altra possibile considerazione, è sufficiente evidenziare che al momento della cancellazione disposta dal COA (novembre 2013) non era trascorso neppure un anno (tanto meno, perciò, 18 mesi) dalla iscrizione nell'albo degli avvocati stabiliti, ed in ogni caso che al momento del deposito della sentenza impugnata (17 febbraio 2016) non era trascorso il triennio di esercizio in Italia, in modo effettivo e regolare, della professione, termine decorrente dall'iscrizione nella sezione speciale (avvenuta nel maggio 2013) né tantomeno il triennio era trascorso al momento della disposta cancellazione (novembre 2013).
Infine, nella memoria depositata successivamente al ricorso, la ricorrente chiede di rimettere alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in via pregiudiziale, la questione circa il rilievo e l'efficacia dell'iscrizione all'IMI con riferimento alla questione sub judice.
La richiesta deve essere disattesa, poiché nel caso di specie, come sopra evidenziato, non viene in rilievo una questione di interpretazione della normativa comunitaria concernente il predetto sistema di collaborazione tra Stati membri, ma unicamente la rilevanza che, sul piano probatorio, assumono le informazioni che dall'indicato organismo provengono: quindi, non di interpretazione della normativa comunitaria si tratta bensì, unicamente, dell'apprezzamento di prove, anche documentali, concernenti la provenienza del titolo abilitante all'esercizio della professione da un organismo effettivamente abilitato, nel proprio ordinamento, a rilasciare quel titolo (in tal senso, Cass., Sez. U., n. 22398 del 2016, cit.).
Nella suddetta memoria la ricorrente inoltre: 1) solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 35, 36 e 37 della legge n. 247 del 2012, per difetto di terzietà ed imparzialità del CNF, nonché violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo (avendo il CNF deciso sull'impugnazione di un provvedimento emesso sulla base di una circolare emanata dallo stesso CNF); 2) denuncia nullità della sentenza per avere il COA inflitto la sospensione cautelare dall'esercizio della professione senza aver convocato l'interessata prima dell'adozione del provvedimento. Quanto alla questione di costituzionalità, va osservato che essa è priva di rilevanza in questa sede, non avendo la ricorrente, come sopra evidenziato, formulato istanza di ricusazione; quanto alla deduzione sub 2), è sufficiente rilevarne l'inammissibilità in quanto proposta per la prima volta in memoria.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte del COA intimato. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002.

                                           P.Q.M.

La Corte a sezioni unite rigetta il ricorso.

Da: lillolallo1 30/05/2017 12:16:09
secondo me ingi vole un aggggiente a guidare la rivoluzzzione degli abbocatos e degli avvocati dialettali. tutti insieme per abbattere lacci e lacciuoli non solo della legge ma anche della lingua italiana!

Da: Praticante85 30/05/2017 12:26:04
aspettate questa sentenza, letta bene, non è male.
non sta negando che dopo il trienno, tramite l'inerzia della pa, si crei un diritto acquisito

Da: Praticante85 30/05/2017 12:28:15
l'articolo su altalex ridimensiona nel concreto la portata della circolare dicendo che i soggetti da valutare sono solo quelli di cui all'elenco

Da: gianlucaornese  30/05/2017 12:32:50
Fate l'accesso agli atti. Nelle comunicazioni imi si dice il contrario di ciò che dice il ministero italiano. È scandaloso!.

Da: vehementer 30/05/2017 12:35:56
come si fà ?

Da: Cittadini europei  30/05/2017 12:40:12
Pubblicate una copia originale della comunicazione imi. Oppure scrivete un articolo di diffida con il contenuto. Una domanda . si può richiedere un documento ufficiale al decano del colegio spagnolo che chiarisce la posizione delle iscrizioni regolari dopo il 2011?

Da: Ale79@ 30/05/2017 12:45:44
Sostituzione in udienza Avvocato stabilito :qual'e'lo stato dell'arte?Secondo alcuni Coa si puo'sostituire l'avvocato d'intesa,secondo altri(richiamandosi ad una circolare europea)non e'possibile..

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