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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: Ph_D | 25/02/2017 15:47:22 |
Analisi condivisibile. Però è triste vedere alcuni colleghi, poco lungimiranti, che una volta ottenuta l'integrazione, si cancellano... Poco lungimiranti. | |
Da: CapitanoAlatriste | 25/02/2017 15:56:32 |
Non complichiamo le cose. Dichiarazione congiunta significa che entrambi dichiarano qualcosa all'autorità giudiziaria, cioè di agire d'intesa (di concerto) in un certo procedimento. Aggiungere la postilla "le firme sono autentiche "o simili non serve, perchè entrambi apoongono la propria firma (vera fino a peova di falso). | |
Da: CapitanoAlatriste | 25/02/2017 16:16:55 |
"Agire d'intesa" è un'espressione che tecnicamente non ha rilievo ai fini processuali. Non va confusa con "l'agire processuale". Significa semplicemente che i due professionisti collaborano ad un procedimento (di cui hanno entrambi mandato o di cui è titolare solo l'abogado) e lo comunicano all'autorità giudiziaria. | |
Da: Ph_D | 25/02/2017 16:21:13 |
Alatriste è quello che ho detto io. Ma è anche vero che, se io dichiaro che agisco con avvocato X, nel momento in cui X firma vuol dire che accetta... | |
Da: Ph_D | 25/02/2017 16:21:35 |
Agisco di concerto, intendo | |
Da: Ph_D | 25/02/2017 16:44:09 |
Quando si parla di cose concrete, i troll e i luminari del forum, tuttologi delle mia scatole, scompaiono... A domani! | |
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Da: Nicolas Corbu | 25/02/2017 17:32:44 |
El chico, concordo pienamente! anche se.......la Cassazione Civile Italiana con i suoi tempi di attesa è l'emblema della MALA GIUSTIZIA ITALIANA! | |
Da: CapitanoAlatriste | 25/02/2017 17:54:23 |
@ phd Si concordo con te, se x appone la sua firma la dichiarazione formalmente "unilaterale" ha lo stesso effetto di quella congiunta | |
Da: balkis | 25/02/2017 18:04:05 |
@ El Chico Il D.Lgs. 96/01 non dice che lo stabilito non può patrocinare in Cassazione all'art. 9, sostiene che lo stabilito deve aver esercitato per 12 anni (dunque, il legislatore decide arbitrariamente di comprimere/limitare il tuo "jus postulandi", non si comprende per quale ragione, per un periodo di 12 anni; qualcuno dovrebbe spiegare perchè non 2 o 20). Di fatto allo stabilito viene inflitta una pena senza che la mia condotta abbia violato una norma incriminatrice (anzi, ... senza una condotta positiva ... ma per il semplice fatto che possiede qualità di "stabilito") A mio avviso il legislatore, in maniera discriminatoria, infligge una pena ingiusta ed immotivata, che è in essere solo perchè nessuno l'ha ancora impugnata. Lo stabilito al contrario dell'ordinario italiano (che consegue un titolo che è limitato per sua natura ... nasce così, con un limite) lo "jus postulandi" nelle giurisdizioni superiori lo aveva già acquistato con l'iscrizione al Collegio degli Abogados. Ma è solo la mia idea. | |
Da: balkis | 25/02/2017 18:06:45 |
@ Ph-D Secondo te ... il pari è uguale al dispari ??? | |
Da: Statute Law | 25/02/2017 18:13:08 |
Buonasera, Allego sintesi ricorso ordinari... Il TAR Lazio - Roma, Sez. III, con l'ordinanza n. 12856 del 29 dicembre 2016, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, l. 247/2012 sulle modalità di iscrizione all'albo speciale degli avvocati cassazionisti per disparità di trattamento tra gli avvocati italiani e quelli stabiliti. Si legge dalla sentenza: "In relazione all'articolo 3, 2° comma, della Costituzione, va sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma secondo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (sulla "Riforma della professione forense"), il quale ha modificato il previgente sistema per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, introducendo due alternative per acquisire l'abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori: sostenere l'esame previsto dall'art. 4, comma 3, della legge 1003/1936, decorsi cinque anni dall'iscrizione all'Albo professionale; oppure, decorsi otto anni di iscrizione all'Albo la frequenza di un corso svolto dalla Scuola superiore dell'avvocatura e superamento dell'esame finale. Quest'ultima modalità per ottenere l'iscrizione nell'albo speciale contrasta con quella prevista per gli avvocati stabiliti, i quali invece, dopo dodici anni di attività professionale (esercitata anche interamente in Italia), possono iscriversi presso l'Albo speciale fregiandosi del relativo titolo; mentre, all'avvocato italiano è sempre preclusa tale facoltà , dovendo, invece, sostenere un iter formativo con relativo esame finale, al fine di potersi iscrivere nell'Albo speciale". A giudizio dei giudici del TAR del Lazio si manifesta un'evidente disparità di trattamento, in quanto dopo dodici anni di esercizio dell'attività professionale, l'avvocato stabilito può iscriversi presso l'Albo speciale fregiandosi del relativo titolo; mentre ciò non è consentito all'avvocato italiano, il quale, secondo il tenore della norma vigente, è tenuto a sostenere un "iter formativo" che trova la propria conclusione solo a seguito del superamento dell'esame finale, allo scopo di potersi iscrivere nell'Albo speciale. | |
Da: El chico | 25/02/2017 18:47:17 |
Statute Law Nessuna disparità , primo perché comunque secondo la giurisprudenza comunitaria è pacificamente ammessa la reverse discrimination, secondo perché due situazioni diverse, vengono trattate in maniera differente. Potrebbero aver ragione i ricorrenti, solo nel caso il legislatore italiano rinunciasse a far decorrere un periodo di tre anni agli stabiliti e decidesse che altro modo di accesso all'albo ordinario degli avvocati sia quello di essere stati precedentemente iscritti in qualunque albo di altro stato comunitario, così da iscriverli sin dal primo giorno di accettazione della domanda come ordinari e non come stabiliti. Ma credo che questo non avverrà mai. | |
Da: aspirante000 | 25/02/2017 19:30:22 |
Ma alatriste..Non devono avere entrambi mandato...l abogado può agire a solo...l intesa non implica un mandato congiunto | |
Da: cap.harlock | 25/02/2017 20:58:40 |
El chico. È evidente che non c'è alcuna discriminazione. Dovendo esercitare d'intesa anche decorsi 12 anni, l'avvocato stabilito non ha le stesse opportunità del cassazionista ordinario. | |
Da: Nicolas Corbu | 25/02/2017 21:42:38 |
L'Abogado può firmare un ricorso per Cassazione..........purchè non dichiari (e la controparte non sollevi eccezioni) di essere Avvocato Stabilito....... | |
Da: CapitanoAlatriste | 25/02/2017 22:00:29 |
@ Aspirante000 Certo io infatti ho detto che lo stabilito può avere il mandato congiunto con l'avv d'intesa ma può anche benissimo avere il mandato da solo, l'importante è che dichiari (congiuntamente) di agire d'intesa col proprio avv d'intesa | |
Da: balkis | 25/02/2017 22:46:07 |
Dichiari (congiuntamente) ? In che senso ? | |
Da: CapitanoAlatriste | 26/02/2017 08:26:28 |
Mi sono espresso male, intendevo nel senso (credo) che diceva phd, l'abogado o dichiara unilateralmente di agire d'intesa con l'avv e quest'ultimo "controfirma" tale dichiarazione oppure si fa una dichiarazione congiunta (meglio secondo me) che entrambi sottoscrivono | |
Da: aspirante000 | 26/02/2017 10:54:59 |
Dichiarazione d intesa di entrambi Mandato singolo anche del solo abogado Per favore:leggete sempre le norme !!!! | |
Da: Ph_D | 26/02/2017 11:42:41 |
Balkis Io concordo che il fatto di essere Abogados (a prescindere da essere stabiliti o integrati) dovrebbe comportare anche il diritto di esercitare in cassazione. Poi, sul punto, si scontrano due scuole di pensiero. La scuola più "moderata" afferma che ciò può avvenire dopo 12 anni, che è il termine previsto dal d.lgs n. 96/01. Ma attenzione, non è detto che la Corte costituzionale confermerà questa ricostruzione. La scuola più radicale sostiene che occorrerebbe prendere atto del fatto che Abogado nasce come "cassazionista" in Spagna e trovare un modo per riconoscere all'abogado (o ad avvocato non cassazionista che sia anche Abogado) di poter STABILMENTE esercitare presso le giurisdizioni superiori. Sono due punti di vista ragionevoli ed entrambi condivisibili. Non direi che sono pari o dispari. Perché la terza strada, sfavorevole e da me non condivisa, è quella secondo cui un Abogado per diventare cassazionista deve prima diventare avvocato e poi seguire iter di un normale avvocato (anni di iscrizione, frequentare scuola, superare esame...). Personalmente io ho una mia idea, ma preferisco tenerla per me. Anche stavolta, vedo che alcuni nick tacciono. Stavolta condivido. Meglio tacere che sparare cazzate! | |
Da: El chico | 26/02/2017 12:00:05 |
Direttiva 98/5 Art, 5 comma 3. Per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza ed alla difesa di un cliente in giudizio e nella misura in cui il proprio diritto riservi tali attività agli avvocati che esercitano con un titolo professionale dello Stato membro ospitante, quest'ultimo può imporre agli avvocati che ivi esercitano con il proprio titolo professionale di origine di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e il quale resta, eventualmente, responsabile nei confronti di tale giurisdizione, oppure con un "avoué" patrocinante dinanzi ad essa. (**PER LE GIURISDIZIONI SUPERIORI) Ciononostante, per assicurare il buon funzionamento della giustizia, gli Stati membri possono stabilire norme specifiche di accesso alle Corti supreme, quali il ricorso ad avvocati specializzati. Si noti anche l'articolo 13 che da potere ai COA di chiedere su eventuali triangolazioni. Articolo 13 Cooperazione fra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine e riservatezza Allo scopo di facilitare l'applicazione della presente direttiva ed evitare che le sue disposizioni siano eluse al solo scopo di sottrarsi all'osservanza della normativa vigente nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di questo e dello Stato membro d'origine collaborano strettamente e si accordano reciproca assistenza. Esse garantiscono la riservatezza delle informazioni che si comunicano. | |
Da: El chico | 26/02/2017 12:15:11 |
art 8 legge 31/82 (avvocati in libera prestazione di servizi) Art. 8. Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori Gli avvocati indicati all'articolo 1 sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del predetto regio decreto-legge n. 1578, purche' dimostrino di aver esercitato la professione per almeno ((dodici anni)) ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorita' giurisdizionali corrispondenti. Lascio a voi ogni commento. | |
Da: Ph_D | 26/02/2017 12:39:48 |
@ Chico I Coa possono farlo. Ciò che non devono fare è pretendere simili informazioni (tipo la credencial de homologacion) dagli stabiliti. I Coa scrivano ai colegios, se hanno dubbi... Non mi è chiaro il tuo punto di vista sui cassazionisti. Ti sarai accorto che la direttiva 98/5 dice una cosa, sui cassazionisti, mentre il d.lgs. 96/01 sembra dirne un'altra... È un conflitto, oppure il d.lgs. ha legittimamente attuato la direttiva, prevedendo requisiti ad hoc? | |
Da: El chico | 26/02/2017 13:23:20 |
Si, dal mio punto di vista il dlgs 96/2001 ha attuato la direttiva, la quale demanda allo stato membro di stabilire i requisiti applicabili agli stabiliti. Poi credo abbia previsto 12 anni sulla scia della legge 31/82, e ciò mi pare ecquo. | |
Da: El chico | 26/02/2017 13:25:09 |
Scusate l'errore dovuto all'abitudine di scrivere anche in spagnolo. **equo | |
Da: balkis | 26/02/2017 14:28:54 |
Art 5 ... oppure con un "avoué" patrocinante dinanzi ad essa. | |
Da: balkis | 26/02/2017 14:31:57 |
art 8 legge 31/82 (avvocati in libera prestazione di servizi) Art. 8. Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori Gli avvocati ... purche' dimostrino ... di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorita' giurisdizionali corrispondenti. | |
Da: Nicolas Corbu | 26/02/2017 15:48:00 |
in sintesi: io sono Abogado e posso esercitare la professione dinanzi alle autorita' giurisdizionali superiori sia in Spagna e sia in Italia ( per il diritto europeo alla libera circolazione delle professioni in tutta europa); ...ma se decido di "Stabilirmi" in Italia....devo osservare le leggi italiane e come "Avvocato Stabilito" posso esercitare nella Cassazione Italiana dopo 12 di iscrizione in Spagna | |
Da: balkis | 26/02/2017 16:21:50 |
Chiaramente la direttiva 98/5 disciplina l'attività degli stabiliti ma anche l'attività di coloro che agiscono in libera prestazione di servizi. Il legislatore ha recepito il dettato della direttiva rispettivamente con il D.Lgs. 96/01 e la L. 31/82 secondo me distanziandosi dal solco tracciato dalla stessa. Di qui la confusione ... ma è l'animo della direttiva (che certamente non vuole porre dei limiti allo jus postulandi) quello deve orientare il legislatore, e se questi persiste ... qualcuno, prima o poi, dovrebbe intervenire per correggere la rotta. | |
Da: El chico | 26/02/2017 18:23:05 |
A mio giudizio, la direttiva 98/5 pone limiti , o meglio lascia spazio agli stati membri di porre limiti allo jus postulandi dei Cassazionisti, nel caso degli stabiliti, il nostro legislatore, trasponendo la direttiva 98/5 tramite il dlgs 96/2001, ha imposto il limite di 12 anni di esercizio prima di potersi iscrivere alle giurisdizioni superiori. La legge 31/92 essendo promulgata 13 anni prima della direttiva 98/5 non può essere una trasposizioni di questa. Però il fatto che da noi si sia creato l'albo speciale dei cassazionisti, posso sbagliare, ma secondo me, utilizzando la 31/82 ci spiana praterie, ribadisco, soprattutto una volta integrati. Almeno io la vedo così. | |
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