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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: Ph_D | 18/02/2017 22:05:43 |
Giusto. Hai ragione. Ma con atti a firma tua sei inattaccabile. | |
Da: Bernat | 18/02/2017 22:10:30 |
L'art. 2 Legge Professionale che, per inciso, si applica anche agli avvocati di cui all'art. 6 D. Lgs. 96/01, ossia agli stabiliti, prevede il compimento di 5 affari l'anno, anche se conferiti da altro professionista. Oltre a ciò, come noto, una serie di altri elementi tra cui partita IVA, pec, polizza assicurativa ecc... | |
Da: CapitanoAlatriste | 18/02/2017 23:17:43 |
@phd Si infatti, atti a firma propria e anche verbali di udienza secondo me sono la cosa migliore @ cap harlock Magari ad avercela un'attestazione così, mi pare validissima | |
Da: balkis | 19/02/2017 01:30:28 |
Ad avercela ??? Giusto studiare e migliorarsi ma ... uscite, lasciate le "carte" andate in piscina, palestra, camminate ... incontrerete tanta gente con tanti problemi e un gran bisogno di assistenza legale ... e poi ... coltivate le relazioni tra colleghi ... piuttosto che avere 100 e svolgere male un incarico, meglio dividere con un collega (specializzato in quel settore) e fornire una buona prestazione professionale che ci faccia una buona pubblicità. Costruitevi una rete di colleghi di cui vi potete fidare e non svendetevi ... è il modo migliore per allontanare i clienti. Il 28 incombe ... e anche la prima rata 2017 di Cassa Forense. | |
Da: Ph_D | 19/02/2017 02:52:13 |
@ Bernat Non sono del tutto d'accordo. I 5 affari non possono valere per gli stabiliti. Non avrebbe senso. | |
Da: Bernat | 19/02/2017 08:45:47 |
@ PHD Io sono convinto, invece, che i requisiti di cui alla L. Professionale si applichino anche agli stabiliti che intendano chiedere la dispensa e ciò in forza del dettato normativo che prevede che "l'accertamento deve riguardare anche gli stabiliti di cui all'art. 6 D. Lgs. 96/01". Ora, a mio parere, nel momento in cui si verifichi tale circostanza (richiesta di dispensa) è evidente che essendo i parametri per l'accertamento della continuità professionale normati, i Coa non possano richiederne ulteriori. È chiaro, inoltre, che il beneficio dei primi 5 anni di iscrizione all'albo in cui, come previsto dalla suddetta Legge, non si è sottoposti a verifica, sarebbe, per così dire, oggetto di rinuncia da parte dello stabilito che si trovi nella condizione di dover dimostrare di aver esercitato con continuità. Insomma, non è tanto questo ad interessare, ma il fatto che la dimostrazione di aver esercitato continuativamente è oggetto di verifica ancorata a parametri non discrezionali ma che, come ritenuto criticamente dallo stesso Consiglio di Stato, predilige un profilo meramente quantitativo (5 affari, IVA, pec, polizza assicurativa, studio con utenze ecc... ). | |
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Da: fraccazzo -banned!- | 19/02/2017 09:13:42 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: El chico | 19/02/2017 11:10:39 |
Ph_D Se posso chiedere, perché si in disaccordo con bernat? Il regolamento forense dle 22 aprile parla di "esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente"., il dlgs 96/2001 parla di "esercizio in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine" Ora in tutta sincerità non riesco a comprendere la reale differenza tra "esercizio continuativo ed abituale e prevalente " ed "esercizio regolare". Non si può neppure dire che il dlgs 96/2001 è lex specialis in quanto lo stesso regolamento del cnf espressamente pone gli stabiliti sullo stesso piano degli ordinari ( come è giusto che sia). | |
Da: El chico | 19/02/2017 11:19:34 |
Invece secondo me a vera domanda è, può uno stabilito essere cancellato visto che per sua stessa natura può svolgere l'attività in due paesi membrì? Ed in ogni caso anche se si potesse cancellare, lo stesso sarebbe IMMEDIATAMENTE abilitato a continuare le proprie cause con la legge 31/82 , ovvero in libera prestazione di servizi. Ulteriore motivo per il quale è bene non cancellarsi (mai) dall'albo spagnolo. al limite chieder il passaggio a no esercente. | |
Da: Statute Law | 19/02/2017 11:40:26 |
Buongiorno, El Chico Sono completamente d'accordo con quanto sino ad ora espresso da Te e altri ma ricordo che ai fini dell'abilitazione alle giurisdizioni superiori sia in Spagna che successivamente, allo scadere dei 12 anni di iscrizione anche per l'Italia, per pochi denari, ritengo sia più opportuno rimanere iscritti in Spagna quali esercenti.... | |
Da: Ph_D | 19/02/2017 13:21:03 |
@ Statute law Perfetto. Ed è uno dei motivi (forse il prevalente) che mi ha fatto scegliere la Spagna. Tra qualche anno, finirà che per diventare cassazionista, se non intervengono i giudici, chiederanno 20 anni di esercizio professionale, superamento tirocinio ed esame ad hoc... Lo scopo è creare barriere ai nuovi. @ Chico Bernat Premetto che i 5 affari (nuovo) del 2017 li ho già avviati, quindi non ho certo problemi di "numeri", tuttavia io ho le mie convinzioni. Non si può pretendere che un cittadino, già abilitato all'estero, sia costretto a sottostare a un requisito non previsto dalla direttiva 98/5/ce. Io di "5 affari" nella direttiva non ne ho letti... Perché 5 e non 10 o 20? Sì c'è il regolamento che si applica agli stabiliti... Secondo me andrebbe applicato solo agli integrati (questo sì). Insomma, la mia idea è che la "eterointegrazione" dei criteri di pratica "effettiva" sia impossibile e che non possa essere riconfotta a un criterio quantitativo rigido. Serve flessibilità... Il regolamento può fornire un orientamento ma non può diventare strumento valido anche considerando che un professionista straniero potrebbe all'inizio avere pochi clienti in Italia... Magari ne ha 2 il primo anno e 10 il secondo... Aggiungo che dubito della costituzionalità del requisito dei 5 affari per tutti gli avvocati (anche ordinari). Come dire che sei un architetto, ma se non progetti 5 case l'anno, non sei più un architetto. O sei un medico, ma se non curi un tot numero di pazienti l'anno, perdi il titolo... Potrei essere un ricco ereditiere che passa la vita campando di rendita, ma nel tempo libero vuole svolgere la professione, anche partime. Perché, ai sensi dell'art. 41 Cost., lo stato vuole negarmelo? Per tutelare i clienti? Bastano le assicurazioni e l'aggiornamento professionale. Le assicurazioni proteggono dagli errori e l'aggiornamento professionale garantisce che il professionista si aggiorni. | |
Da: Ph_D | 19/02/2017 13:22:12 |
(nuovi) | |
Da: Ph_D | 19/02/2017 13:26:12 |
Il requisito dei 5 affari è stato introdotto solo per cancellare dagli albi gli avvocati che nella vita fanno altro. A me sembra una gran cazzata perché, come avvocato stabilito, mi auguro che le iscrizioni aumentino e che tutti paghino la cassa forense. Visto che la nostra pensione verrà dai contributi... Come la pago io, ben oltre i minimi... Invece non sopporto i colleghi che non pagano la cassa. Fanno una concorrenza sleale a tutti gli altri... | |
Da: Ph_D | 19/02/2017 13:28:28 |
Mi spiego meglio: la questione degli "avvocati sulla carta" mi interessa poco. Più iscritti ci sono, specie se sono sulla carta, meglio è per noi stabiliti "reali" che viviamo col nostro lavoro. Basta che paghino la cassa... | |
Da: El chico | 19/02/2017 14:36:30 |
Statute D'accordo nel meriti. Ma queste sono le norme in vigore e come tali vanno applicate, e nessuno Che comunque ja i requisiti oggettivi ritardera' la propria integrazione, proponendo ricorso. Tu statute lo faresti? | |
Da: Ph_D | 19/02/2017 14:54:17 |
Attenzione. La direttiva prevale sulla legge. Se la legge prevede requisiti ulteriori alla direttiva... Traetene le conseguenze... Ciò detto, un bravo Abogado con 5 affari l'anno non potrebbe sopravvivere. Se, dunque, lavora sul serio, ne farà ben più di 5... | |
Da: Statute Law | 19/02/2017 15:34:22 |
Ph-D Cassa forense, ancorché con trattamento particolare, versamenti IVA, ass. professionale, affitto studio, spese varie, bollette.....etc etc....come si fa con 5 (normali o nella media che dir si voglia procedimenti anche stragiudiziali) ad andare avanti??? Altra cosa tre pratiche milionarie in un anno ed allora parliamo d'altro... El Chico Le norme italiane, come ben sai, devono essere necessariamente armonizzate con quelle europee..... se del caso si sono pronto a ricorsi se so di essere nel giusto...non si può barare sulla propria posizione.. | |
Da: El chico | 19/02/2017 17:41:28 |
Phd, statute. Parliamo la stessa lingua, ma quello che voglio Dire e' Che essendoci una normativa , anche se contro il diritto comunitario, quella i coa applicheranno, salvo Che qualcuno non ne chieda la disapplicazione al giudice nazionale. | |
Da: El chico | 19/02/2017 17:42:09 |
Phd, statute. Parliamo la stessa lingua, ma quello che voglio Dire e' Che essendoci una normativa , anche se contro il diritto comunitario, quella i coa applicheranno, salvo Che qualcuno non ne chieda la disapplicazione al giudice nazionale. | |
Da: Ph_D | 19/02/2017 18:34:35 |
Il decreto veramente precisa che il numero minimo di controversie si applica decorsi 5 anni dalla iscrizione nell'ordine. | |
Da: Ph_D | 19/02/2017 18:35:05 |
Ergo non si applica a chi chiede integrazione. | |
Da: Ph_D | 19/02/2017 18:38:30 |
articolo 1 del decreto 47 del 2016 1. Il consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'Albo, anche a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non e' svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche all'avvocato iscritto alla sezione speciale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. | |
Da: Ph_D | 19/02/2017 18:39:49 |
Ora, mi sembra che il decreto sia chiaro... Prima dei 5 anni, nessuna verifica... | |
Da: Ph_D | 19/02/2017 18:40:16 |
Dopo i 5 anni, l'abogado è già avvocato... | |
Da: El chico | 19/02/2017 18:57:45 |
Non credo proprio che sia cos', dlgs 96/2001 è lex specialis ed espressamente richiede che si presenti documentazione delle cause od affari trattati. Ciò detto, il regolamento sulla continuità professionale del 22 aprile 2016 dice che l'attività va provata ogni 3 anni, e solo per la prima iscrizione deve e può provarsi decorsi 5 anni. Pertanto di questo regolamento in combinazione con il dlgs 96/2001, ove uno stabilito richieda l'integrazione dopo 3 anni deve trovare applicazione, ma nulla vieta ad uno stabilito di chiedere l'integrazione dopo 7 anni o successivamente. Non credo sia possibile altra interpretazione, in quanto si creerebbe una disparità di trattamento con i colleghi ordinari. Altra cosa invece riguardo a poter esercitare come cassazionisti, li trova applicazione il principio della reverse discrimination, ma in fase di integrazione è comunque diritto ed onere dei coa chiedere al richiedente l'integrazione di provare di aver svolto con - Regolarità - l'attività di avvocato, lo chiedono la direttiva 98/5 ed il dlgs 96/2001 ed un regolamento non può certo derogare la direttiva e la legge di trasposizione. | |
Da: Bernat | 19/02/2017 18:59:59 |
@ PHD Hai ragione a citare la circostanza dei 5 anni ed infatti io l'avevo precisato, ma quello che volevo evidenziare è il principio. Ossia, se per la verifica della continuità si definiscono alcuni requisiti, gli stessi devono valere pure per la dispensa. La L. Professionale, in altre parole, chiarisce cosa si intenda per continuità. Ciò che cambia, in sostanza, è lo scopo : lo stabilito richiama I requisiti in esame per la dispensa, il professionista con anzianità superiore a 5 anni per restare iscritto all'albo. Poi, altro discorso è la direttiva che chiaramente non contempla limitazioni. Pur tuttavia, a mio parere, eliminare la discrezionalità è un vantaggio innegabile. | |
Da: El chico | 19/02/2017 19:00:52 |
In altre parole se chiedi l'integrazione prima dei 5 anni ( ma anche successivamente) in forza del dlgs 96/2001 devi comunque provare la continuità professionale. | |
Da: Ph_D | 19/02/2017 19:20:52 |
Io penso (magari mi sbaglio) che le norme interne non possano e non debbano essere interpretate nel senso che vieni integrato solo se rispetti la continuità. Dal mio punto di vista (forse errato) il meccanismo del controllo parte dopo 5 anni. Per fare tempo a tutti di "ingranare" col lavoro... Tuttavia non ho dubbi che molti Coa saranno di diverso avviso è creeranno regolamenti interni "ad hoc"... Per questo, decorsi i miei tre anni, mi farò odiare dal mio Coa depositando TUTTI gli atti introduttivi e le memorie a mia firma... Oltre a un numero notevole di Pec stragiudiziali (diffide, transazioni, pareri...). In maniera che nessuno possa dire che non ho fatto abbastanza... Ma sono sicuro di non avere problemi perché in effetti il mio Coa è sempre stato molto corretto... E sul punto io sono tranquillo 👍👍👍 | |
Da: El chico | 19/02/2017 19:24:22 |
Statute Law Quindi tu, pur avendo gli affari previsti dalla normativa italiana, attenderesti l'integrazione altri 2 o 3 anni inattesa che decidano sul tuo ricorso? | |
Da: Ph_D | 19/02/2017 19:28:09 |
Bernat, siccome lo scopo di molti è "fregare" l'abogado che "ruba il titolo" evitando il serio e meritocratico esame di abilitazione, puoi stare certo che i Coa avranno da ridire sui 5 affari. Li giudicheranno insufficienti se inferiori a un certo valore, per esempio... Tuttavia, se ti presenti con 100 atti di medio valore a nome tuo (non solo il precetto stupido, ma anche situazioni più complesse...) e decine di sostituzioni in udienza, ecco credo che sei in una botte di ferro... | |
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