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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: Dirpubblica11/01/2016 11:29:37
Infatti li impugneremo tutti e vi faremo il culo a strisce

Da: Tutti inattendibili 11/01/2016 13:23:24
Se crolla un bando crollano tutti.
E meno male che in Agenzia c'è gente che dovrebbe interpretare ed applicare le norme.

Da: Legalit nellAde11/01/2016 13:29:53
Questi continuano imperterriti a fare i cazzi che vogliono!

Da: anti-antares x legalita'' ae 11/01/2016 14:10:09
Sono coperti da quel sacco di merda, golpista dei poveri, di Renzi...

Da: X Dirpubblica11/01/2016 17:08:19
Il linguaggio che usi la dice lunga

Da: amateci 11/01/2016 17:42:54
Un concorso e si ricomincia un concorso serio ovvio.

Non hanno legittimità non riconosceremo mai il loro ruolo .....

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Da: bla bla bla11/01/2016 17:44:56
ma Benito Fuoco che scrive per Italia Oggi è un giornalista?

per il resto PARTITA CHIUSA  k.o, TECNICO PER L'AMMINISTRAZIONE

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TempoReale
Accertamenti, non c'è sanatoria per la delega in bianco
Di Benito Fuoco
Accertamenti, non c'è sanatoria per la delega in bianco


In tema di sottoscrizione per delega degli avvisi di accertamento, l'inadeguatezza dell'atto che trasferisce il potere di firma si riflette sulla legittimità del provvedimento finale, determinandone l'annullamento per violazione dell'articolo 42 del dpr 600/73. Tale vizio non è soggetto a sanatoria e, dunque, l'amministrazione finanziaria non può invocare la salvezza dell'atto irritualmente sottoscritto, eccependo che comunque il suo contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. È quanto affermato dalla Corte di cassazione, nella sentenza n. 25017/2015. Quando la delega per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento non riporta il nominativo del delegato (c.d. delega in bianco), riferendosi genericamente alle cariche rivestite dai funzionari delegati (capo team, capo area, ecc.), detta situazione integra un profilo di invalidità dell'atto impositivo, comportandone l'annullamento. In tal senso, spiegano gli ermellini, non può invocarsi alcuna sanatoria e, in particolare, non è applicabile la disposizione recata dall'articolo 21-opties, comma 2, della Legge n.241/90, secondo cui «non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato». Ciò perché, in primis, il citato articolo 21-opties non appare direttamente applicabile al diritto tributario e, nondimeno, ogni nullità tributaria, a differenza di quanto avviene in diritto amministrativo, discende o da una specifica indicazione della legge, che ha valutato la gravità della violazione, o dalla violazione di un qualche principio fondamentale dell'ordinamento.

Deve ricordarsi che il difetto di delega si traduce in difetto di qualifica del funzionario che sottoscrive l'atto impositivo; ciò dunque, va valutato in relazione al fatto che l'accertamento tributario sia certamente un atto complesso, la cui emissione richieda una specifica capacità tecnica che è lecito aspettarsi da un funzionario di alto rango gerarchico. Esprimendo queste valutazioni, la Cassazione ha cassato, con rinvio, la sentenza della Ctr Sicilia impugnata dal contribuente, nella quale il giudice di seconde cure aveva valutato come irrilevante l'eccepito vizio di sottoscrizione, ritenendo applicabile il principio della conservazione dell'atto amministrativo.

Questa e altre sentenze tributarie nella Selezione pubblicata su ItaliaOggi Sette in edicola dal 11 gennaio 2016

Da: pot11/01/2016 19:44:10
....che vergogna.....attribuite a soggetti compiacenti dei grandi studi....sulla strada per Pavia e non solo.
I vecchi faccendieri hanno già prestato gli ossequi per accreditarsi da subito e senza perdere tempo.
La vergogna e l'ipocrisia è che sono proprio quelli che si riempiono la bocca con l'art 54 della Costituzione.

Da: ORPO SEMPLICE 11/01/2016 20:17:08
Pavia...

Da: ma è vero che11/01/2016 20:21:42
i nuovi pot (ex capo ufficio controlli) hanno deleghe di firma altissime?
praticamente minor stipendio maggior lavoro

Da: Buongiorno AE12/01/2016 07:32:25
Le procedure organizzative temporanee (POT) emesse dalle Entrate saranno impugnate da DIRPUBBLICA; alle 24.00 del 11/01/2016 è stato verificato il pieno incasso dei contributi richiesti per il contenzioso. La raccolta prosegue, fino a tutto il 19/01/2016, per le più complesse POT nelle Dogane. Grazie a tutti i numerosissimi sottoscrittori.

Da: Hiram12/01/2016 07:54:05
Salve a tutti, oramai il treno è in corsa. Cari Pot preparate le valigie.

Da: Ciao12/01/2016 08:39:40
L'inefficienza della pa frena lo sviluppo più dell'evasione....commenti dai salvatori della patria?

Da: bla bla bla12/01/2016 08:39:55
ripeto

ma Benito Fuoco che scrive per Italia Oggi è un giornalista?

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Accertamenti, non c'è sanatoria per la delega in bianco
Di Benito Fuoco
Accertamenti, non c'è sanatoria per la delega in bianco


In tema di sottoscrizione per delega degli avvisi di accertamento, l'inadeguatezza dell'atto che trasferisce il potere di firma si riflette sulla legittimità del provvedimento finale, determinandone l'annullamento per violazione dell'articolo 42 del dpr 600/73. Tale vizio non è soggetto a sanatoria e, dunque, l'amministrazione finanziaria non può invocare la salvezza dell'atto irritualmente sottoscritto, eccependo che comunque il suo contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. È quanto affermato dalla Corte di cassazione, nella sentenza n. 25017/2015. Quando la delega per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento non riporta il nominativo del delegato (c.d. delega in bianco), riferendosi genericamente alle cariche rivestite dai funzionari delegati (capo team, capo area, ecc.), detta situazione integra un profilo di invalidità dell'atto impositivo, comportandone l'annullamento. In tal senso, spiegano gli ermellini, non può invocarsi alcuna sanatoria e, in particolare, non è applicabile la disposizione recata dall'articolo 21-opties, comma 2, della Legge n.241/90, secondo cui �«non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato�». Ciò perché, in primis, il citato articolo 21-opties non appare direttamente applicabile al diritto tributario e, nondimeno, ogni nullità tributaria, a differenza di quanto avviene in diritto amministrativo, discende o da una specifica indicazione della legge, che ha valutato la gravità della violazione, o dalla violazione di un qualche principio fondamentale dell'ordinamento.

Deve ricordarsi che il difetto di delega si traduce in difetto di qualifica del funzionario che sottoscrive l'atto impositivo; ciò dunque, va valutato in relazione al fatto che l'accertamento tributario sia certamente un atto complesso, la cui emissione richieda una specifica capacità tecnica che è lecito aspettarsi da un funzionario di alto rango gerarchico. Esprimendo queste valutazioni, la Cassazione ha cassato, con rinvio, la sentenza della Ctr Sicilia impugnata dal contribuente, nella quale il giudice di seconde cure aveva valutato come irrilevante l'eccepito vizio di sottoscrizione, ritenendo applicabile il principio della conservazione dell'atto amministrativo.

Questa e altre sentenze tributarie nella Selezione pubblicata su ItaliaOggi Sette in edicola dal 11 gennaio 2016

Da: Junk Panena 12/01/2016 09:09:49
Il raggiungimento del "quorum" da parte di Dirpubblica per il ricorso sulle POT è un vero e proprio BASTONE NEL CULO degli illegali-incostituzionali-illegittimi

Da: anti-antares x junk panena 12/01/2016 10:52:01
Grande, dirpubblica!

Da: Ma perché12/01/2016 10:55:18
Non danno un incarico art.19 comma 6 a Barra Giancarlo?
Lo meriterebbe per preparazione e sagacia

Da: Inae12/01/2016 11:50:56
Ripeto, ora versate per impugnare tutti gli altri bandi....., l'avvocato ringrazia

Da: Quarto 12/01/2016 12:52:52
Ma visto che Di Maio era informato, non dovrebbe essere espulso anche lui?

Da: Junk Panena 12/01/2016 13:02:53
per Inae: per le dogane faremo un'impugnazione collettiva di tutti i bandi... e denunceremo i vertici di entrambe le agenzie per abuso d'atti d'ufficio in ordine sia alle nuove POS entrate, sia ai 19, c. 6 usciti ieri sia per le POT dogane

Da: Ma perché12/01/2016 14:11:34
Non danno un incarico art.19 comma 6 a Barra Giancarlo?
Lo meriterebbe per preparazione e sagacia

Da: Studio Carmine12/01/2016 15:19:26
Contributo minimo di 50,00 euro moltiplicato per 40.000 dipendenti, fanno 2 milioni di euro che moltiplicato per una decina di ricorsi fanno 20 milioni di euro.
Grazie Giancarlo ... comunque vada, sarà un successo!

Da: Ciao12/01/2016 15:21:23
Quindi secondo te hanno versato tutti i dipendenti?
In effetti sarebbe giusto!
E quindi secondo te qualcuno si è fregato i soldi?

Da: Pastorello12/01/2016 15:25:37
Comunque Barra non so se meriterebbe un incarico, quando glielo offrirono per comprarlo rifiutò.
Di sicuro questa classe dirigente non merita di essere chiamata così visto che prova hanno dato di fronteggiare problemi futuri creare un buon clima di lavoro e prevedere evento negativi. Chissà se hanno mai letto la Bibbia del dirigente che usano per fare i teatrini ai colloqui per gli interpelli!

Da: digaoo12/01/2016 15:29:38
oramai la strategia è quella di indire bandi per 1-2 posti allo scopo di rendere difficoltosa l'azione impugnatrice...che menti geniali questi dell'AE :)

Da: Tutti inattendibili 12/01/2016 16:28:52
Non ho mai nutrito molta simpatia per i sindacati ed i sindacalisti, ma non capisco questi attacchi puerili a Barra.
Attacchi peraltro che rientrano perfettamente in uno dei tre sport preferiti dagli italiani medi: il benaltrismo. Che si affianca al leccaculismo e al salto sul caro del vincitore, discipline praticate a livelli mondiali da molti nostri connazionali.
Nelle precedenti 538 pagine Barra è stato accusato d'invidia per non essere rientrato tra i 999 dirigenti del concorso degli anni '90....ok....E allora?
Cosa c'entra tutto questo con l'illegittimità degli incarichi dirigenziali e con l'azione contro le POS/POT?
Pare quasi che qui qualcuno, folgorato sulla via di Damasco, inizi ad urlare "chi è senza peccato scagli la prima pietra!!!". Giusto, ma anche se così fosse l'invidia di Barra starebbe al guardare il culo di una donna (non desiderare la donna d'altri) come l'illegittimità degli incarichi sta a scaricare un caricatore di una calibro 9 nella pancia di un povero cristo (non uccidere).
Cercare di delegittimare Barra e Dirpubblica per sviare l'attenzione dalla sentenza n 37 è veramente triste ed ipocrita.
Ma se queste sono le armi che vi sono rimaste non ci sono problemi, proseguite pure. Ma siete davvero alla frutta.

Da: La strada nei campi che prende forma12/01/2016 16:55:25
Si ritorna al vecchio sistema in tutto. Più che aggiramento, qui c'è una violazione diretta della Sentenza 37/2015.


Da: Nanà12/01/2016 18:04:59
Delle nuove pot che assegneranno solo con la valutazione del curriculum che ne pensate? Impugnerete anche queste?

Da: paese di pulcinella12/01/2016 18:06:03
..solo in Italia è possibile lo schifo che si verifica nelle agenzie Fiscali!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ma non può durare in eterno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: 17512/01/2016 19:06:06
Secondo me adesso che riparte il concorso a 175 a Barra e a qualcuno che scrive qui gli viene un coccolone

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