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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: EMF10/10/2015 14:59:13
In effetti se si arriva al modello Aosta, saltano i direttori degli uupptt  (salvo forse che nelle Ddpp di rilevanti dimensioni).

Da: Spending10/10/2015 15:00:28
Si potrebbe pensare anche a 4/5 mila fancazzisti ... Quello sarebbe un gran risparmio .... Ma poi dir  pubblica rimarrebbe senza iscritti ... E chi tutelerebbe la legalità e  grandi evasori . Meglio lasciarli li , solozuione applichiamo l'Iva al 50% alle cialde del caffè ... Almeno rientriamo di una parte della spesa

Da: 10/10/2015 15:05:43
le pos ancora in essere e quindi da tagliare sono 107 (non ho controllato se comprensive del territorio) e forse quando si parla di 100-120 da sopprimere nel 2016 si parla di queste e non della spending

Da: x spending10/10/2015 15:13:00
l'ocse dice dice
1) rispetto ai 10 paesi più industrializzati gli impiegati pubblici in italia sono sotto la media

2) rispetto ai 10 paesi più industrializzati gli impiegati pubblici in italia percepiscono meno della media

3) rispetto ai 10 paesi più industrializzati i dirigenti pubblici in italia sono il doppio meno della media

4) rispetto ai 10 paesi più industrializzati i dirigenti pubblici in italia percepiscono tra il doppio e il triplo della media

leggi bene e trova dove stanno i fancazzisti. purtroppo questa media l'ocse non la fa.





Da: capra capreee10/10/2015 15:17:05
E' sufficiente andare in francia e parlare con un nostro omologo per capire quello che l' ocse dice da almeno 5 anni

Da: Junk Panena10/10/2015 15:17:12
Forse non è chiaro un punto: le 23 posizioni ex territorio declassato a pos è oggetto della prova di ieri sono state già considerate nella spending precedente (2013).... Ma ai senso di quella dell'anno scorso restano ULTERIORI circa 110 posti dirigenziali da tagliare entro il 2016... E anche se li vedere ancora disponibili nell'interpello x dirigenti di ruolo è proprio perché OGGI questi posti esistono, ma entro la fine del prossimo anno potrebbero essere oggetto di ulteriori tagli...

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Da: Non so nulla10/10/2015 15:17:19
Io invece penso che dopo che sara' conclusa la mobilità' per i dirigenti in carica ci sarà un ulteriore taglio di posizioni dirigenziali che a quel punto non verranno messe a concorso ne saranno oggetto di Pot... Il taglio potrebbe essere di ulteriori 200 posizioni... Infatti partendo dalle 800 posizioni degli scaricati, meno 200 pos, meno i 400 dirigenti annunciati dalla Orlandi da mettere a concorso, resta appunto un ulteriore taglio di 200 posizioni...

Da: Cerchio magico10/10/2015 15:27:04
Il cerchi magico... Perfetta descrizione. Sinceramente confido nella corte dei conti, come ai mafiosi, anche a "quelli del cerchio" importa solo il denaro. Tant'è che la ohara dell'ultima sentenza del consiglio di stato ha esultato per la possibilita(secondo lei) di sbloccare un concorso vecchio di 5 anni..senza prove e per COLLOQUIO. Fa niente che nelle 10 pagine precedenti diceva che il regolamento dell'agenzia era illegittimo e incostituzionale...accuse gravi. Ma tant'è... Era felice, si potevano piazzare 179 bandiere da far sventolare dove soffia il vento..

Da: x spending10/10/2015 15:33:05
fonte ragioneria dello stato per anno 2011

i dirigenti pubblici in italia sono 248.870

forse 4/5 mila fancazzisti è un dato ottimistico secondo me sono almeno 10 volte tanto.

Da: albinoa10/10/2015 16:24:43
Tornando alle pos controllo, da quello che tutti quanti mi dicono credo che la media sarà inferiore a quanto qualcuno ha scritto. Non c'è stato un solo candidato che mi abbia detto di aver fatto solo 2-3 errori. La media di capi team ed ex dirigenti è di 10 errori. I curiosoni ne hanno fatti almeno 20. Altri non si sbottonano ma hanno facce cadaveriche. A mio avviso la media sarà 29, corrispondente a 16 errori. 

Da: Andiamo bene!!!10/10/2015 16:45:37
Chi ha preparato le domande (mi riferisco per capo area controllo) nel silenzio della norma si è basato sull'orientamento della giurisprudenza:

L'autorizzazione del Procuratore non si estende all'abitazione della convivente

L'autorizzazione per l'accesso della Guardia di Finanza non si estende all'abitazione della convivente del contribuente. Il provvedimento legittima solo lo specifico accesso autorizzato dal P.M., sicché non è consentito agli Uffici finanziari accedere in altri luoghi.

In tema di accessi, ispezioni e verifiche da parte degli uffici finanziari dello Stato (e della Guardia di Finanza nell'esercizio dei compiti di collaborazione con detti uffici, ad essa demandati), l'autorizzazione all'accesso data dal Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 56, D.P.R. n. 633/1972, legittima solo lo specifico accesso in tal senso autorizzato; sicché in base ad essa non è consentito agli uffici finanziari accedere in altri luoghi ove si ritenga che l'abitazione debba essere individuata in via di fatto.

Questo il principio di diritto affermato dalla sentenza n. 4498 del 22 febbraio 2013, che si pone sulla stessa linea garantistica di altri recenti pronunce (in senso conforme, Cassazione Civile, Sezione Tributaria, 20 febbraio 2013, n. 4140, nonché Cassazione Civile, Sezione Tributaria, 19 ottobre 2012, n. 17957).

La Suprema Corte ha così rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR dell'Emilia Romagna, che aveva confermato la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Piacenza di accoglimento del ricorso proposto da un contribuente avverso tre avvisi di accertamento (per IRPEF 1995 e 1996, e per I.V.A. 1996) conseguenti ad un verbale della Guardia di Finanza di Piacenza redatto all'esito di un accesso presso un'abitazione privata. Il suo ricorso veniva accolto in quanto l'accesso era stato autorizzato dal Pubblico Ministero presso l'abitazione del contribuente e non anche presso l'abitazione della di lui convivente, ove era stato, in effetti, eseguito e dove era stata reperita la documentazione contabile riferita al contribuente.

Per i giudici di legittimità, in tema di accessi, ispezioni o verifiche da parte degli uffici finanziari dello Stato, l'autorizzazione all'accesso data dal P.M., ai sensi dell'art. 52, D.P.R. n. 633/1972, legittima solo lo specifico accesso in tale senso autorizzato; sicché, in base a tale autorizzazione, non è consentito agli Uffici finanziari accedere in altri luoghi ove si ritenga che l'abitazione debba esser individuata in via di fatto. La Cassazione rileva che l'art. 52 - reso applicabile anche ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi dal richiamo operato dall'art. 33, D.P.R. n. 600/1973 - pone l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica quale opportuno filtro preventivo all'azione accertativa tutte le volte in cui venga interessato il domicilio del contribuente. Questa previsione costituisce diretta attuazione dell'art. 14 Cost., ove si statuisce l'inviolabilità del domicilio e si consente l'effettuazione di ispezioni, perquisizioni e sequestri soltanto «nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale».

La Sezione Tributaria ribadisce che l'autorizzazione all'accesso domiciliare rappresenta un «indefettibile presupposto di validità dell'acquisizione probatoria conseguita con l'accesso», la cui mancanza produce l'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita in ossequio all'art. 24 della Costituzione, che si applica anche in materia tributaria. Ciò anche quando l'Amministrazione Finanziaria non abbia prodotto in giudizio la richiesta di accesso degli organi accertatori, cui sia stata correlata l'autorizzazione del Pubblico Ministero, è impedita la verifica dell'effettiva esistenza di gravi indizi a presidio dell'autorizzazione concessa (Cassazione Civile, Sezione Tributaria, 19 ottobre 2012, n. 17957).

Per la sentenza in rassegna, la disciplina dell'autorizzazione può essere oggetto soltanto di stretta interpretazione, perché è necessario circoscrivere al massimo la lesione del bene giuridico tutelato, vale a dire il domicilio, e, per suo tramite, la libertà personale dei consociati. Nel caso di specie, l'autorizzazione consentiva l'accesso ad un luogo specifico, mentre il materiale probatorio veniva raccolto in un altro luogo, a nulla rilevando il fatto che si trattasse di un'abitazione riferibile al contribuente in forza di un legame di convivenza more uxorio, come pacificamente riconosciuto dagli stessi interessati.

Sul piano delle conseguenze pratiche della decisione in commento, la decisione della Suprema Corte si pone in linea di continuità con la coeva sentenza 20 febbraio 2013, n. 4140, nella quale l'autorizzazione del P.M. è stata ritenuta necessaria anche nel caso di continuità tra abitazione e locali commerciali. Nel caso di specie, in particolare, l'accesso era avvenuto presso i locali di un opificio, sede dell'impresa, comunicanti, ma distinti, con l'abitazione familiare. Anche in caso di destinazione ad uso promiscuo per la Cassazione è comunque necessaria l'autorizzazione all'accesso da parte del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto IVA (sebbene non essendo richiesta anche la presenza di gravi indizi di violazioni di norme del medesimo decreto, secondo quanto invece stabilito dal comma 2 della disposizione de qua, allo specifico fine di reperire, in locali diversi da quelli destinati all'attività d'impresa, libri, registri, documenti e scritture).

La giurisprudenza tributaria di merito, infine, ha precisato che l'autorizzazione prevista dall'art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 può essere motivata per relationem. Quanto al requisito motivazionale, l'apprezzamento della gravità degli indizi è esternabile anche in modo sintetico, oppure indiretto, tramite riferimento ai dati allegati dall'autorità richiedente (CTP L'Aquila, 3 luglio 2012, n. 87). In ogni caso, l'atto autorizzativo concesso dal competente Magistrato per l'accesso del domicilio del contribuente è sindacabile dal giudice tributario (Consiglio di Stato, 5 dicembre 2008, nonché CTR Puglia, 19 marzo 2010, n. 17).

Da: Milite x albinoa10/10/2015 16:48:32
Albinoa posso chiederti quali siano i dati di riferimento? cioè di quale regione? Ti dirò, forse io mi son buttato troppo in alto come media, forse tu sei troppo sotto, magari la verità sta nel mezzo.
Se la media è 29 come dici tu, si passa con 32 punti, ovvero 13 errori. Mi sembra un pò troppo...
Magari con una media di 35, corrispondente a 11 risposte sbagliate, si passa con 38,5, ovvero fino a 8 errori... mi pare più credibile, ma son tutte previsioni molto vaghe... :)

Da: effetre 10/10/2015 17:00:21
Io lo avevo già scritto, ma ribadisco, nel mio caso parlo di 143 partecipanti, Toscana, con risultati dichiaratamente buoni - ma poi vai a vedere la realtà. Hanno fatto male, pare, alcuni ex incaricati. Comunque, a braccio e a occhio, e dalle varie voci messe insieme, nella nostra aula un 30% di semplici curiosi si può ipotizzare che ci fossero.

Da: ex cfl10/10/2015 18:27:55
Ma la domanda sulla Vd Panama come andava risposta?

Da: albinoa10/10/2015 18:36:10
Campania

Da: x andiamo bene!!!10/10/2015 18:41:10
hai perfettamente ragione.  La domanda sull'accesso domiciliare se la potevano risparmiare atteso che non mi pare intelligente testare la validità di un candidato solo sull'orientamento (secondo me assolutamente discutibile) giurisprudenziale in assenza di norme chiare.
Ps: ma poi tutti che criticano gli ex incaricati. Ma vogliamo parlare anche dei capi team e dei capi area non dirigenziali. Si sono presentati in massa a queste prove. Alcuni di loro sicuramente la supereranno egregiamente e, in tal caso, si meritano una pos. Ma coloro che non superano il test dovrebbero vergognarsi ed avere il coraggio, loro o chi li ha nominati, di dimettersi. Dico questo perchè, almeno per quella che è l'esperienza delle DP che conosco io, ci sono capi team impresentabili....
Riflettete gente, riflettete!!!

Da: x andiamo bene!!!10/10/2015 18:51:40
Poi potevano, secondo me, attribuire punteggi differenti a seconda dell'importanza della domanda. Badate bene, non della difficoltà: una domanda può essere ostica solo perchè l'argomento su cui verte lo conoscono quattro sfigati della DC ACC, ma non essere importante per il bagaglio culturale che si chiede ad un capo area dell'Ufficio Controlli.
A proposito di bagaglio culturale che deve avere un futuro capo area: completamente dimenticate la riscossione, istituti caratteristici dell'accertamento quali il consolidato, gli IAS, la fiscalità internazionale delle imprese, stabili organizzazioni, operazioni straordinarie....
In compenso inseriscono domande su studi di settore che non interessano più a nessuno (forse ai quattro sfigati della DC ACC!?!).
Si poteva fare di meglio....

Da: 10/10/2015 18:51:45
la riduzione che intendono fare nel 2016 riguarda il rapporto dirigenti dipendenti che deve passare da 1 a 40 (ottenuto dopo la spending) a 1:44. in sostanza altra riduzione del 10%
e anche questa riguarderà posizioni di 4 fascia che diventeranno p.o

di conseguenza le p.o. eccedenti di questa selezione scorreranno.

questo è uno dei motivi della pastorellata della media.

Da: effenove10/10/2015 19:15:30
qualcuno sa niente sulla data del responso quiz pos?

Da: capra capreee10/10/2015 19:23:57
I capi team e i capi area n.d. indovinate chi li ha "scelti" (meglio dire segnalati a chi doveva nominarli).

Da: x ex cfl10/10/2015 21:27:40
doveva rilasciare waiver all'istituto panamense.
qualcuno si ricorda invece la domanda sull'impresa estera con o senza (non ricordo) stabile organizzazione?

Da: x effenove10/10/2015 21:38:54
no, ma spero già lunedì. Forse i romani sono più informati

Da: Sul questionario10/10/2015 21:43:42
la risposta su panama corretta era:
- non si applica raddoppio ma ci vuole il waiver

Quella sulla stabile organizzazione, la risposta corretta credo fosse: nessuna violazione contestabile. Ciò in quanto la S.O. in Italia di un soggetto estero, è in tutto e per tutto come se fosse un soggetto italiano.

Qualcuno ha fatto delle considerazioni sulle domande:
beh in effetti sono punti di vista validi, si poteva riflettere su punti diversi per domande diverse.
Quanto al bilanciamento degli argomenti, beh difficile far entrare tutto.
Loro hanno preferito focalizzarsi sugli "istituti", visti trasversalmente, almeno in un certo numero di domande.
Certo, se a Roma c'è una media molto superiore a quella nazionale, ci dovremmo fare delle domande.
Ma al momento non farei alcun processo alle intenzioni.

Da: Partecipante10/10/2015 23:29:30
Scusami la domanda sulla stabile, la risposta corretta era che l IVA va contesta sulla stabile, era una cessione nazione

Da: decaduto10/10/2015 23:36:48
Qualcuno ha una stima attendibile o logica del punteggio medio delle pos per il terrioriale?

Da: Ut11/10/2015 00:21:33
X decaduto
Non mi  pare facilmente immaginabile. Le domande erano di argomenti molto vari e spesso molto specifiche. Non mi stupirei se ci fosse una media di 10/15 errori.

Da: x partecipante11/10/2015 00:24:56
partecipante siamo d'accordo sul fatto che era una cessione nazionale.
la domanda diceva (formulata in modo poco chiaro) che la GDF contestava al contribuente (senza specificare se si riferisse alla S.O. o al cessionario italiano, ma suppongo a quest'ultimo) l'applicazione dell'Iva da parte della S.O.
Da ciò ho dedotto che la S.O. HA APPLICATO L'IVA, ma la GdF contesta all'imprenditore italiano tale circostanza, in quanto, secondo la Gdf, eravamo in presenza di op.ne intracomunitaria.
Pertanto se le premesse sono giuste, la risposta esatta era "nessuna contestazione va fatta". Anche perchè mi pare che le altre due risposte si auto-escludessero.
Bisognerebbe avere il testo per essere sicuri, ma da noi quelli con cui ho parlato abbiam dato tutti questa interpretazione. Ripeto fondamentale che le altre due risposte contenevano indicazioni non corrette. Quindi ci potevi arrivare anche per esclusione.

Da: x partecipante -bis11/10/2015 00:27:47
non mi pare infine che tra le risposte possibili ci fosse l'opzione
"l'iva va contestata alla stabile org.ne".
però non ricordo le altre risposte, ma in base al ragionamento che avevo fatto, mi sarei ricordato una risposta del genere.

Da: stabile organizzazione11/10/2015 01:17:38
la domanda sulla stabile organizzazione riguardava l'iva, in particolare il paese di imponibilità in ipotesi di cessione da parte di società francese a società italiana, mediante stabile organizzazione in Italia (è imponibile in Italia in quanto la stabile organizzazione è soggetto passivo IVA, perlomeno nei rapporti verso l'esterno). Se non ricordo male nel testo della domanda si parlava di rilievo dei verificatori che avevano recuperato l'IVA alla società francese e si chiedeva se il rilievo era corretto. La risposta esatta, vado sempre a memoria, era la lettera b ("no, l'Iva è dovuta dalla stabile organizzazione").

Da: barretta11/10/2015 01:24:11
una delle tre alternative era
"l'iva va pagata dal rappresentante fiscale in italia della società francese".
o qualcosa del genere.
Evidentemente questa era l'alternativa errata, mi pare che fosse la seconda.
La prima ricordavo qualcosa tipo
"rilievo non corretto, nessuna contestazione dovuta".
ma forse ricordo male.
C'è qualcuno che si ricorda tutte e tre le opzioni di risposta?

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