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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: gangano21/12/2009 16:02:53
per giurista e su questo siamo perfettamente d'accordo!!! uno poteva mettere il dubitativo o meno ma la soluzione era questa; quello che continuo a ripetere eè che non c'era alcun bisogno di infilarsi nella prescrizione o nell'analisi delle quantità soprattutto se non si è mai trattato la materia in maniera approfondita ; tutto qui

Da: tabelle21/12/2009 16:03:10
ma dove è possibile visionale queste famosissime tabelle???
me le linkate grazie

Da: gangano21/12/2009 16:04:29
per nuncio siamo d'accordo !

Da: percentuali?????????21/12/2009 16:05:14
leggo il forum da qualche gg e onestamente ne ho le pa..e piene  di gente che chiede le percentuali, ma vi rendete conto delle domande che formulate? maH

Da: gangano21/12/2009 16:09:26
per nuncio ifatti ho concluso: eventualmente, come ipotesi criminosa tutta da dimostrare, Sempronio potrà essere chiamato a rispondere della fattispecie di reato di cui all'art. 73 del dpr 309/90 per detenzione e traffico illeciti di sostanze stupefacenti; stop

non è che ho escluso la sua responsabilità, ci mancava latro ma ho lasciato il dubitativo, anche perchè se uno avesse dovuto approfondire la questione in un vero e proprio processo chi lo diceva che era stato sempronio a spacciare la dose che poi ha provocato insieme con l'alcoll la morte, l'altro assuntore?; per la detenzione ai fini di spaccio invece c'erano le prove alla luce del ritrovamento in casa dopo la perquisizione

Da: gangano21/12/2009 16:13:30
Italia. Ecco le quantita' della commissione del ministero

Cinquecento milligrammi di cannabis, 750 milligrammi di cocaina, 250 milligrammi di eroina, 750 milligrammi di MDMA (ecstasy), 500 milligrammi amfetamina e 150 microgrammi di Lsd: sono queste, secondo quanto anticipato all'agenzia Ansa, le quantità massime consentite per il consumo personale, stabilite dal governo.
Le quantità massime consentite oggi sono decisamente superiori alle "modiche quantità giornaliere" stabilite dalla precedente legge, la Iervolino-Vassalli, e anche a quanto prevedeva il ddl Fini, poi modificato fino alla legge attuale. La Iervolino-Vassalli consentiva infatti un massimo di 100 milligrammi di eroina, 150 di cocaina, mezzo grammo di cannabis, mezzo grammo di Mdma, altrettanto di amfetamina e 50 microgrammi di Lsd . Il ddl Fini, invece, prevedeva una soglia quantitativa di 200 mg di eroina, 500 mg di cocaina, 250 mg di cannabis, 300 mg di Mdma. Per amfetamina e Lsd le quantità erano le stesse della Iervolino-Vassalli.
Alle "soglie" di quantità massima detenibile, al di sopra delle quali scatta la denuncia penale, si è arrivati - è stato spiegato - partendo dalla "dose media singola", cioé "la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre, in un soggetto tollerante e dipendente, un effetto stupefacente o psicotropo". Questa dose media singola è stata quindi moltiplicata per un numero (il "moltiplicatore variabile"), individuato in base alle caratteristiche di ciascuna classe di sostanze, con particolare riguardo al "potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento della capacità psicomotoria".

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Da: nuncio21/12/2009 16:13:53
si gangano, non mettevo in dubbio la bontà delle tue conclusioni, anzi, sei stato anche più preciso!

Da: tabelle21/12/2009 16:21:26
qualcuno scrive col mio nome :( comunque potete vedere le tabelle nel codice penale, sono allegati al DPR 309/90, è la seconda tabella allegata, la prima indica il nome delle sostanze, la seconda le quantità. L'ultima modifica si è avuta con il DM del 2006 del Min. Turco.

Da: gangano21/12/2009 16:22:38
colui che abusa di eroina si fa anche 6-7 volte al giorno a 30 milligrammi alla volta

Da: tabelle21/12/2009 16:26:13
infatti il problema delle droghe come l'eroina è proprio questo, è necessaria una quantità sempre maggiore, ecco perchè è una droga che ti consuma. E' stata una vera piaga negli anni 80.

Da: aldebaran21/12/2009 16:31:35
per gangano...ti ringrazio per avermi cercato di risollevare quanto all'omissione degli interessi legali nell'atto di civile...ma, come dici tu, dipende dalla commissione, e per bologna che viene corretta da roma credo che questa omissione sia pane per i loro denti, considerando che mi ha detto che l'anno scorso i promossi erano il 23%. Vabbè, che dire, mi metto l'anima in pace...
buon natale a tutti, cerchiamo di scrollarci di dosso questi tre giorni del cavolo.

Da: Realista21/12/2009 16:33:50
Ragazzi, premesso ancora una volta che il problema della prescrizione non c'entrava nulla, va affermato che gli 800 mg sono una quantità elevata per l'eventuale uso personale (nel senso che la escludono sicuramente) ma sono una modica quantità per lo spaccio.
L'attenuante, in astratto, si poteva ottenere (e lo conferma una penalista che mi ha detto che spesso ha ottenuto in giudizio quella attenuante con 150 grammi (ripeto grammi) di sostanza stupefacente.

Da: per realista21/12/2009 16:36:41
ma l'attenuante non è decisiva ai fini della prescrizione? cioè se il reato rientra nel comma V, non si prescrive in meno anni?

Da: pallino21/12/2009 16:37:07
c'è qualcuno che sa dirmi se non aver inserito l'elezione di domicilio nella procura e motivo di invalidità della stessa e sopprattutto se bocciano per questa mancanza????PLEASE QALCUNO MI RISPONDAAAAA!!!GRAZI

Da: Realista21/12/2009 16:37:12
Gangano, per quanto concerne il rapporto di coniugio, facevo riferimento non alla risoluzione del contratto ma alla eventuale legittimazione attiva per l'intera somma.

Da: Realista21/12/2009 16:38:35
L'attenuante, a mio avviso, NON è comunque decisiva per la prescrizione perchè trattasi, appunto, di una circostanza ad effetto speciale e non di un titolo autonomo di reato.

Da: per realista21/12/2009 16:41:13
essendo esplicitamente prevista però , potrebbe essere classificata come un titolo autonomo di reato e non come circostanza ad effetto speciale.

Da: gangano21/12/2009 16:41:36
per realista non avevo capito

Da: gangano21/12/2009 16:44:35
per pallino, dipende dalla commissione, certamente se uno non indica il domicilio presso lo studio dell'avvocato o presso l'abitazione gli atti dove vengono mandati! tra l'altro nell'atto iniziale va scritto giusta procura in calce all'atto e più volte compare nell'atto di citazione, reppresentato, difeso e domiciliato;

Da: avvocato catanzaro21/12/2009 16:48:27
sei solo invidiosa e ti assicuro non ti farà bene

Da: Realista21/12/2009 16:49:21
per giurisprudenza consolidata e pacifica l'art. 5 è una circostanza attenuante ad effetto speciale e non un titolo autonomo di reato. Su questo punto non c'è discussione .... la prescrizione non c'era e non c'entrava nulla ... è tutta colpa del babbeo che ha redatto le tracce (lui e le sue maledette rose) ... così è deciso .. la seduta è tolta!! :-))

Da: per avv catanzaro21/12/2009 16:51:17
con chi ce l'hai?

Da: Realista21/12/2009 16:51:44
ovviamente intendevo "il comma 5"

Da: nicolas21/12/2009 16:55:48
Scusate, nell'atto di civile, è giusto chiedere, oltre alla restituzione della somma versata, anche gli interessi moratori dalla domanda giudiziale? Dalla domanda giudiziale perchè siamo in materia di indebito oggettivo ed il debitore era in buona fede. Ho cannato? Grazie

Da: Agno21/12/2009 16:59:41
Dalla domanda giudiziale è giusto....ma non lo è chiedere gli interessi moratori, in quanto si possono chiedere solo fra imprese, e caia non è un'impresa. Avresti dovuto chiedere i semplici interessi legali...
Io invece volevo chiedere: si poteva fare il 702 bis?

Da: per realista21/12/2009 17:02:13
in Italia vige il principio del favor rei, la nuova disciplina della prescrizione del reato di cui all'art. 157 co prevede che le circostanze aggravanti ed attenuanti comuni non incidano sul termine di prescrizione (in precedenza , in vece in caso di aggravanti si doveva aver riguardo all'aumento massimo di pena per ess previsto e in caso di attenuanti, alla diminuzione minima di pena)..il reato è stato commesso nel 2000.

Da: x Agno21/12/2009 17:02:25
Ma non è vero, non parlo di interessi di mora, parlo di interesi moratori ex art. 1224 in materia di obbligazioni pecuniarie. In molti fanno confusione

Da: pallino21/12/2009 17:07:37
in realta io ho trovato giurisprudenza che dice che l'elezione di domicilio non è elemento essenziale della procura e che mancando le notifiche si faranno in cancelleria...perchè è suffiiciente l'elezione di domicilio dell'avvocato ma temo che in sede di esame possa essere motivo di bocciatura!!!ufffiiii

Da: x Agno21/12/2009 17:08:05
Gli interessi legali possono essere moratori o corrispettivi. In caso di ritardo nel pagamento di parla di interessi legali moratori. O sbaglio?

Da: gangano21/12/2009 17:14:30
qualcuno si ricorda la percentuale di ammessi di palermo per l'esame scritto 2008 corretti entro metà 2009 da catanzaro: ho letto circa l'81% vi risulta?

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