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Da: giurista napoletano21/12/2009 15:36:22
io nel parere di penale, oltre ad escludere l'applicabilità dell'art 586, ho precisato che sempronio sarà perseguibile, soltanto per il reato di cui all’>art.73 D.p.r. n.309/’90, eventualmente prescirtto se rientra nel V comma.
la precisazione sulla prescrizione è fuori luogo secondo voi?
ho citato la prescrizione solo in questo brevissimo inciso.

Da: x gangano da giurista napoletano21/12/2009 15:38:06
la quantità di droga era elevata? stiamo pur sempre parlando di 800 mg, vale a dire, 0,8 g, vale a dire nemmeno un grammo.
c'è più polvere sulla mia scrivania, che in quelle bustine

Da: giuliood21/12/2009 15:38:47
gangano, attenzione, la quantità di droga era di 800 mg., pari a 0,8 grammi.

Da: gangano21/12/2009 15:40:03
per giurista in tal senso secondo me non hai fatto danno anzi; io per la parte della spaccio ho messo: eventualmente, come ipotesi criminosa tutta da dimostrare, Sempronio potrà essere chiamato a rispondere della fattispecie di reato di cui all'art. 73 del dpr 309/90 per detenzione e traffico illeciti di sostanze stupefacenti; stop

Da: gangano21/12/2009 15:41:47
per giuliood la quantità è alta: considera che una dose è di 15 milligrammi e la quantità detentiva ammessa è di 250 milligrammi, quindi sempronio aveva più di tre volte il consentito e circa 50 dosi!

Da: gangano21/12/2009 15:43:12
ragazzi guardate che l'eroina è una cosa e la cocaina è un'altra; non avete letto le tabelle alla luce della recente riforma?

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Da: barese21/12/2009 15:43:14
guardate che nel parere di penale se applicavate l'ipotesi del 71 1 comma non era ancora prescritto.
se applicavate il 5 comma quello non rientra nel conteggio della prescrizione perchè un'attenuante (art. 157 c.p.)
la prescrizione andava chiesta SOLO IN SUBORDINE per il 586! era prescritto!

Da: giuliood21/12/2009 15:43:48
Quindi non ritieni fosse applicabile il 5° comma dell'art 73?

Da: pallino21/12/2009 15:44:02
secondo voi non mettere nella procura alle liti l'elezione di domicilio della parte presso l'avv.....è motivo di invalidità dell'atto e soprattutto possono bocciare per questa mancanza??

Da: barese21/12/2009 15:45:54
scusate 73!

Da: gangano21/12/2009 15:46:01
il 5° comma non era applicabile , comunque non è che sia determinante per la soluzione; per questo ho detto di non addentrarsi su una vicenda che c'entrva poco con il fulcro del parere a ldilà naturalemente di ciò che serviva per poter parlare del 586

Da: giuliood21/12/2009 15:48:09
Di quante pagine avete scritto gli elaborati?

Da: ginho21/12/2009 15:48:26
dovete considerare che le tabelle sono entrate in vigore a partire dal 2006
prima nn erano questi i valori.
quindi si poteva chiedere il Vc in virtù di quanto previsto dall'art.2 c.IV cp

Da: gangano21/12/2009 15:48:35
considerate che circa 35 milligrammi di eroina sono una overdose! molti hanno fatto confusione perchè non conoscevano le tabelle ed anche un carabinieri che dava l'esame ci ha confermato la buona quantità di droga trovata in 880 milligrammi di eroina

Da: nuncio21/12/2009 15:49:57
mi state facendo venure dubbi!
Io ho scritto che, seppur la quantità di stupefacente era minima, tuttavia, essendo stati ritrovati a casa del Sempronio anche il bilancino etc..., allora ciò, poteva far dedurre che la sostanza non fosse destinata unicamente all'uso personale!
Sbaglio?

Da: gangano21/12/2009 15:52:45
comunque questi sono elementti poco importanti, sull'argomwento bastava rimanere un poco evasini senza perdere tempo in prescrizioni che non c'entravano nulla; la traccia è stata presa dalla sentenza così come era copiata di netto hanno cambiato solo la data di 5 anni che non comporta nulla e la quantità da 875 a 800 perchè solitamente vengono modificati alcuni elementi per non far vedere che è tutto uguale; in poche parole la data era fuori dal contesto del parere e non doveva per forza portare a qualcosa; era uno di quegli elementi che al corso specialistico di dicono di non tenere in considerazione in quanto elementi fuorvianti.

Da: x nuncio da giurista napoletano21/12/2009 15:52:49
no Nuncio non sbagli, che sempronio fosse uno spacciatore, è cosa certa

Da: x nuncio da giurista napoletano21/12/2009 15:52:52
no Nuncio non sbagli, che sempronio fosse uno spacciatore, è cosa certa

Da: gangano21/12/2009 15:54:24
per nuncio  tu difendi lo spacciatore non il pubblico ministero; essendo certo che spacciava non potevi entrare più di tanto nella vicenda se non :"eventualmente, come ipotesi criminosa tutta da dimostrare, Sempronio potrà essere chiamato a rispondere della fattispecie di reato di cui all'art. 73 del dpr 309/90 per detenzione e traffico illeciti di sostanze stupefacenti"; stop

Da: tabelle21/12/2009 15:55:21
gangano ha assolutamente ragione, andatate a vedervi le tabelle!! Col cavolo che c'è più polvere sulla scrivania, non è hce serve un quintale di droga, anzi, ce ne vuole pochissima! La quantità di droga che aveva era più di 3 volte del massimo consentito per uso personale quindi col cavolo che era uso personale, in più il bilancio e la sostanza per tagliare sono elementi che univocamente portano allo spaccio. Non dovevate mettervi a fare pareri sul DPR se non avete mai trattato un caso in studio, è materia pericolosa, specie se i commissari mettono fuori pista e chi fa i compiti fa un PARERE SU MATERIA REGOLATA DAL CODICE PENALE solo in parte....

Da: tabelle21/12/2009 15:56:31
X nuncio: ti auguro di cuore di averlo passato, sei preparato e lo meriti.

Da: xgangano da giurista napoletano21/12/2009 15:56:31
no gangano, con il parere non si difende nessuno, il parere deve essere oggettivo.

Da: nuncio21/12/2009 15:58:14
X giurista : ed infatti penso che in fiondo sia stato superfluo anche soffermarsi sulla responsabilità del Sempronio in ordine allo spaccio di stupefacenti, in quanto la traccia lo dava per scontato; diversamente, tutto ciò che si era detto, nello svolgimento del parere, circa la morte o lesioni in conseguenza di altro delitto veniva  a cadere! Cioè, si dava per presupposto il delitto base: la cessione ( o spaccio) di sostanze stupefacenti.

Da: gangano21/12/2009 15:58:23
per tabelle  infatti per questo era pericoloso entrare in ambiti sconosciuti,  persino agli stessi commissari; come ho detto qualche commissario pensava che si trattasse addirittura di 800 grammi!

Da: tabelle21/12/2009 15:58:32
x giurista napoletano

Eh no caro, "assunte le vesti del legale di Sempronio"... i pareri pro veritatae sono scritti in modo diverso... il parere non deve essere oggettivo, ma del difensore, è ovvio che non puoi inventare l'assurdo o negare l'evidenza, ma tu devi fare l'interesse del tuo cliente, non sei il PM

Da: tabelle21/12/2009 15:58:43
x giurista napoletano

Eh no caro, "assunte le vesti del legale di Sempronio"... i pareri pro veritatae sono scritti in modo diverso... il parere non deve essere oggettivo, ma del difensore, è ovvio che non puoi inventare l'assurdo o negare l'evidenza, ma tu devi fare l'interesse del tuo cliente, non sei il PM

Da: gangano21/12/2009 16:00:02
per giurista certo che devi essere obbiettivo ma assumi le vesti dell'avvocato di... non di pubblica accusa!

Da: xgangano da giurista napoletano21/12/2009 16:00:52
infatti gangano, sulla base dell'evidenza sempronio non rispondeva del 586, ma rispondeva al 100% del  reato di cui all'art. 73 del dpr 309/90. non c'era un bel niente da dimostrare.

Da: nuncio21/12/2009 16:01:04
In bocca al lupo anche a te "tabelle"
:)


X Gangano: ciò che dici è vero, epperò, ripeto, il fatto che Sempronio fosse spacciatore era SCONTATO: altrimenti, perchè si sarebbe dovuto parlare del 586 c.p.?

Da: Fab21/12/2009 16:02:18
Chi conosce la percentuale dei promossi della Commissione di Salerno degli ultimi anni?

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