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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: from Brescia20/12/2009 19:18:26
...per favore qualcuno mi saprebbe dire indicativamente le percentuali della CDA di Messina...please!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: per chi chiedeva di catania..20/12/2009 19:38:30
il 65% ti pare poco? venite a fare l'esame a milano dove alla fine resta il 20% dei candidati iniziali.... spero che mettano l'esame ogni 3 anni e che diventi un esame nazionale, basta con queste schiere di avvocati dal sud

Da: XXX920/12/2009 19:48:05
nessuno di messina??? com è la commissione? quanto promuove???? ho fatto esame a brescia, senza particolari errori sperando di aver scritto bene

Da: x PERCENTUALE VENEZIA20/12/2009 19:53:50
gli ammessi furono il 34% se non ricordo male...

Da: lalla20/12/2009 19:56:47
quali sono le percentuali di venezia?

Da: andrea20/12/2009 19:57:23
per realista  hai visto anche tu nella soluzione del giuffrè c'è un errore tra grammi e milligrammi

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Da: gangano20/12/2009 20:02:08
per realista come hai visto nella soluzione giuffrè sull'interruzione del nesso causale o meno rimane piuttosto generico, esclusa naturalmente la colpa in concreto; infatti se non ci fosse stato l'alcool non avrebbe mai potuto morire l'assuntore con un piccola dose di droga e quindi il nesso causale tra spaccio e morte non si sarebbe realizzato per il semprlice motivo che la morte non  si sarebbe verificata
dal giuffrè

A riguardo giova rammentare come il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non si riferisca solo all’ipotesi di un processo causale del tutto autonomo, ma anche al caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, caratterizzato da un’evoluzione causale completamente atipica, anomala ed eccezionale (Cfr.  Cassazione penale, sez. IV, sentenza 16 maggio 2006, n. 20272).

Tuttavia, considerate le conclusioni raggiunte dal medico legale non sembra potersi escludere, in ragione della contemporanea assunzione di sostanze alcoliche, un rapporto causale tra la cessione e la successiva morte del tossicodipendente.

Maggiori perplessità e, quindi, maggiori spazi per una strategia difensiva si aprono sul crinale psicologico, dovendo l’accusa fornire dimostrazione della sussistenza di quella prevedibilità concreta dell’evento più grave così come evidenziata nella pronuncia del 2009 delle Sezioni Unite.

Da: gangano20/12/2009 20:03:20
come vedi dalla citazione rimane sul sembra ; comunque credo che poteva essere interpretato in emtrambi i modi!

Da: gangano20/12/2009 20:07:14
per cd catanzaro chiama catania 

sei tu che hai detto che a catanzaro della prescrizione non gliene fregava niente?

Da: tabelle x gangano20/12/2009 21:12:50
hai ragione sul discorso delle quantità, pensa che in altra parte del forum uno ha scritto che il commissario di Catania gli ha detto che 800 mg non sono niente!!!

Da: gangano20/12/2009 21:38:45
per tabella
io penso che tanto casino lo fanno gli stessi commissari!

Da: Beatrice7220/12/2009 21:44:27
Io ho parlato nel parere di civile sul testamento olografo che si profilava oltre che la nullità dela condizione sospensiva anche una sostituzione fedecommissoria che fuori dei casi previsti dalla legge è nulla (ho aggiunto questa considerazione per dire che oltre che annullare la disposizione per la illecità della conzione anche per questo motivo) .Non ho trovato riscontro in nessuna soluzione a voi risulta?

Da: tabelle x gangano20/12/2009 21:44:44
infatti io trovo gravissimo che i commissari abbiano detto così!!!

Da: gangano20/12/2009 21:44:53
sull'interruzione del nesso di cusalità tra condotta e evento per il parere di penale 1

Tale motivazione è del tutto logica e corretta. Questa Corte, pur recentemente ampliando l'incidenza della condotta colposa sopravvenuta, tale da interrompere il nesso di causalità, ha comunque ritenuto che "ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento (articolo 41 c.p., comma 2), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, giacchè, allora, la disposizione sarebbe pressochè inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause di cui all'articolo 41 c.p., comma 1. La norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta" (Cass. 26/10/2005 n. 1214).

Da: Messina20/12/2009 21:59:43
per from brescia: Festeggia, Messina promuove in media il 65%

Da: beatrice 7220/12/2009 22:28:27
la sostituzione fedecommissoria non mi pare sia attinente al parere; come l'hai argomentata -potrei sbagliarmi e in tal caso mi inchino al tuo ragionamento-

Da: smargiasso20/12/2009 23:12:04
beatrice!!! ti inchineresti anche sul mio "ragionamento"?!?!?!?!?!?hahaahhahahahahahahahaha

Da: Marco20/12/2009 23:42:25
800mg corrispondono a 0,8 grammi...ed infatti non sono niente e si applica il comma 5.

Da: senza speranze20/12/2009 23:51:10
Ragazzi che mi dite della commissione di Ancona?
ringrazio anticipatamente,

Tizio

Da: MARIA8021/12/2009 01:45:12
La mia cda sarà corretta da quella de L'Aquila. Qualche collega aquilano potrebbe dirmi quale indicazioni avete avuto sul parere del testamento? Lo avete concluso con una soluzione o avete lasciato aperte entrambe le prospettive? Per quanto riguarda l'atto di civile avete concluso chiedendo di accertare e dichiare il contratto sciolto ex 1463 e di condannare alla restituzione o avete inserito altro?  grazie mille

Da: giuliood21/12/2009 07:57:30
Sono un candidato barese, vorrei sapere la percentuale degli ammessi all'orale da parte della commissione di Torino negli anni precedenti. Grazie a chi vorrà rispondermi.

Da: marta21/12/2009 09:19:33
qualcuno sa dirmi come si comporta solitamente la commissione di bari????grazie

Da: stella per marta21/12/2009 09:35:22
2 anni fa bari corresse milano e fece passare oltre il 70% dei candidati.
I candidati della cda di milano ovviamente festeggiarono come se fosse stato l'anno fortunato, peccato che poi agli orali si ritrovarono davanti le commissioni milanesi, note per la loro severità, le quali pensarono bene di riportare la percentuale dei promossi intorno al 30-35%
Quell'anno passò alla storia per le domande che si sono sentite... da rabbrividire.
Questo però non credo sia il tuo caso, sei di roma? o napoli? non ricordo gli ABBINAMENTI.
comunque sii serena, bari ha le maniche larghe (larghissime)

Da: giulia21/12/2009 09:42:12

secono me nel parere 1 di penale il problema non era il nesso causale (l'assunzione di alcool non credo possa ritenersi causa di per sè sufficiente a produrre l'evento e quindi ad interrompere il nesso, il fatto che su due persone che abbiano assunto la droga uno ci sia rimasto secco e l'altro no secondo me non significa nulla. Magari il primo era un consumatore abituale, per l'altro invece l'organismo ha reagito diversamente...poi non so). secondo me due erano le cose da dire. le ss.uu. risolvono due contrasti (in realtà poi legati incindibilmente). il primo è quello dell'elemento soggettivo del 586 ( colpa in concreto). il secondo è quello relativo alle cessioni plurime (ed infatti la cassazione dice che se il fornitore non sapeva e non poteva sapere, non per sua colpa. che la droga veniva ceduta ad un terzo non può essere considerato responsabile per quello che accade a quest'ultimo). in sostanza io ho concluso dicendo che sempronio non era responsabile sia perchè non sapeva nè poteva sapere che tizio avrebbe ceduto la droga a caio (nè sapeva a chi cedeva la droga, magari è uno spacciatore che rifornisce solo persone che conosce come appunto era Tizio), sia per mancanza  di colpa in concreto (imprevedibilità che il terzo avrebbe assunto anche alcool che esalta effetti nocivi della droga).
quindi ho concluso dicendo che sarà chiamato eventualemnte a rispondere del 73 (di cui ho parlato all'inizio)...
mi girano solo perchè non ho fatto rfiemrento alle sent della corte costituzionale ed espressamente al principio di cui all'art. 27 cost....
ovv delle varie teorie succedutesi ho parlato...

quanto al copiare, direi che ci sono tre categorie di soggetti:
quelli che meritano, che prima o poi (senza copiare o spendere soldi inutili in pareri già svolti o fotocopie ridotte) ce la fanno;
quelli che copiano e possono farcela o meno (se non hai capacità o non sai scrivere a niente vale copiare)
quelli che non sanno manco copiare e ce la fanno a stento o non ce la fanno.

io confido sul fatto che il merito paga sempre, pur sapendo che in questi esami ci sono altre componenti che contano...



d

Da: tweety1821/12/2009 09:55:53
ciao giulia, finalmente trovo una persona che ha parlato dell'art. 73 all'inizio e non alla fine del parere. Anch'io ho fatto così, ragionando in tal senso: prima occorre verificare se vi sono gli elementi dei reati di cessione e detenzione illecita, poi occorre verificare se lo spacciatore possa essere considerato responsabile della morte dell'assuntore. Insomma, doveva esservi il reato di base doloso per poter poi argomentare sull'art. 586 c.p.

per il nesso causale, io ne ho parlato, ma non so se ho fatto bene. per quanto concerne il riferimento all'art. 27 cost., non ti preoccupare, sicuramente era meglio indicarlo, ma non credo assolutamente che la valutazione del parere possa essere pregiudicata da questo aspetto. tranquilla.

Da: Realista21/12/2009 10:19:26
Gangano, premesso nuovamente che la problematica è assolutamente marginale relativamente all'economia dell'elaborato, ti evidenzio che l'assunzione di alcool e la cessione successiva della sostanza stupefacente non possono considerarsi decorsi causali eccezionali ed imprevedibili rispetto all'assunzione di droga.
E' per tale motivo che l'alcool opera a livello di concausa (come esposto anche nel referto medico) e non alla stregua di circostanza sovravvenuta tale da recidere il nesso causale.

In ogni caso, ogni opinione è valida purchè adeguatamente motivata e, comunque, ogni problema viene successivamente spazzato via dalla carenza dell'elemento soggettivo.

Da: qwo21/12/2009 10:39:31
mi dite la percentuale di lecce??

Da: gangano21/12/2009 10:59:48
per realista ci sono almeno sette sentenze dal 2002 al 2007 che dichiarano chiaramente l'estensione della concausa da sola determinante nell'evento anche ai casi in cui l'evento precedente non si sarebbe comunque verificato; infatti l'vento morte non si sarebbe verificato solo con l'assunzione di una piccola dose di droga se non fosse stata aggiunta l'assunzione temporanea dell'alcool; è chiaro poic he comunque l'evento morte non era attribuibile per manacanza del colpa in concreto! la stessa giuffrè la scia aperte tutte due le porte poichè in tema di interruzion del nesso causale ci sono sentenze contrastanti; me lo ha confermato ieri anche un magistrato

Da: Realista21/12/2009 11:12:25
gangano, l'operatività dell'art. 41 comma 2 è uno degli aspetti più controversi del diritto penale (Cfr Findaca-Musco) e, pertanto, è ovvio che vi siano pareri contrastanti.
E' opinione abbastanza consolidata che tale eventualità possa operare nei casi di percorso causale non completamente avulsa antecedente, ma deve trattarsi di un decorso eccezionale, atipico ed assolutamente imprevedibile (in astratto) rispetto al regolare decorso causale.
Ecco cosa rappresenta la recentissima sentenza 26020/2009:

"Per concludere che per l'imputazione oggettiva dell'evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo: quello positivo "è che l'uomo con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato; il negativo è che il risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali (rarissimi). Soltanto quando concorrono queste due condizioni l'uomo può considerarsi autore dell'evento".
Perchè possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità (o la sua interruzione come altrimenti si dice) si deve dunque trattare, secondo questa ricostruzione, di un percorso causale ricollegato all'azione (od omissione) dell'agente ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta"

L'assunzione di alcool è evoluzione assolutamente atipica, di natura eccezionale ed imprevedibile rispetto all'assunzione di droga??
A mio avviso la risposta è (palesemente) negativa ma rispetto che la pensa diversamente.

Da: gangano21/12/2009 11:29:25
per realista non è che voglio essere noioso ma la sentenza del 2009 l'ho vista anche io ma non è a sezioni unite e quindi non chiude il contrasto esistente; quando poi il medico legale parla di morte dovuta a narcotismo accentuato dall'uso della droga implicitamente esclude che la morte si sarebbe verificata solo e soltanto con il narcostismo; anche perchè non ci sono elementiulteriori della traccia per capire le condizioni di salute di quello che è morto; a mio parere l'assunzione contemporanea di alcool rappresenta un fatto eccezionale ed imprevedibile sicuramente ma anche detrminante per la morte dell'assuntore che non si sarebbe in alcun modo verificata con la sola assunzione di una dose minima di droga; comunque non credo che i commissari si mettano a bocciare per una diversa interpretazione oltre natualemnete all'elemento base che era la mancanza di colpa in concreto sullo spacciatore

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