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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: ...20/12/2009 17:05:46
...

Da: gangano20/12/2009 17:06:03
per mariella
nel caso di morte o lesioni conseguenti all'assunzione di sostanze stupefacenti, dunque, la responsabilità per questi ulteriori eventi a carico di colui che le abbia illecitamente cedute potrà essere ravvisabile quando sia accertata la sussistenza, da un lato, di un nesso di causalità fra la cessione e l'evento morte o lesioni, non interrotto da fattori eccezionali sopravvenuti, e, da un altro lato, che l'evento non voluto sia comunque soggettivamente collegabile all'agente, ovvero sia a lui rimproverabile a titolo di colpa in concreto, valutata secondo i normali criteri di valutazione della colpa nei reati colposi. Occorrerà quindi che l'agente abbia violato una regola cautelare diversa dalla norma (della legge sugli stupefacenti) che incrimina il delitto base e che sia specificamente diretta a prevenire la morte o le lesioni personali. Occorrerà poi una valutazione positiva di prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento, compiuta ex ante, sulla base del comportamento che sarebbe stato tenuto da un omologo agente modello, tendendo peraltro conto di tutte le circostanze della concreta e reale situazione di fatto. Si dovrà pertanto verificare se dal punto di vista di un agente modello, nella situazione concreta, risultava prevedibile l'evento morte come conseguenza dell'assunzione, da parte di uno specifico soggetto, di una determinata dose di droga. È poi evidente che per agente modello non si deve intendere uno «spacciatore modello», ma una persona ragionevole, fornita, al pari dell'agente reale, di esperienza nel campo della cessione ed assunzione di sostanze stupefacenti e consapevole della natura e dei normali effetti della sostanza che cede. Lo spacciatore, pertanto, potrà ritenersi esente da colpa quando una attenta e prudente valutazione di tutte le circostanze del caso concreto non faccia prevedere l'evento morte o lesioni.

questa era una parte discorsiiva della sentenza, differente dalla piccola massima riportata sui codici, che ho potuto riportare perchè ce l'avevo dietro

Da: CDA CATANZARO CHIAMA CATANIA20/12/2009 17:14:21
peccato si....e per quanto riguarda il parere di civile sul testamento che mi dite da CATANIA?

solo il 65% hanno promosso? avevo sentito dire la percentuale si avvicinava a quella di catanzaro, ma a quanto pare noi siamo imbattibili quanto a clemenza!

Da: gangano20/12/2009 17:18:37
per mariella  anche la giuffrè non è perfettamente univoca nella soluzione quindi creo che i due nostri intendimenti possano essere ben valutati entrambi dalla commissione; ti allego la parte finale della giuffrè
A riguardo giova rammentare come il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non si riferisca solo all’ipotesi di un processo causale del tutto autonomo, ma anche al caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, caratterizzato da un’evoluzione causale completamente atipica, anomala ed eccezionale (Cfr.  Cassazione penale, sez. IV, sentenza 16 maggio 2006, n. 20272).

Tuttavia, considerate le conclusioni raggiunte dal medico legale non sembra potersi escludere, in ragione della contemporanea assunzione di sostanze alcoliche, un rapporto causale tra la cessione e la successiva morte del tossicodipendente.

Maggiori perplessità e, quindi, maggiori spazi per una strategia difensiva si aprono sul crinale psicologico, dovendo l’accusa fornire dimostrazione della sussistenza di quella prevedibilità concreta dell’evento più grave così come evidenziata nella pronuncia del 2009 delle Sezioni Unite.



Da: gangano20/12/2009 17:19:53
qualcuno sa le percentuali di promossi di catanzaro nel 2006 per cagliari

Da: CDA CATANZARO CHIAMA CATANIA20/12/2009 17:19:53
la mia paura è quella di aver lasciato il parere a metà dicendo che la condizione è illecita perchè limitativa della libertà di contrarre matrimonio e solo qualora abbia costituito l'unico motivo che ha indotto il testatore a disporre rende  nulla la dispozione.

qualche commissario di catania per caso ha detto di concludere così senza prendere una posizione?

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Da: barese per aiuto20/12/2009 17:23:26
anche io ho fatto il tuo stesso errore soprattutto perche ho fatto il 702 bis e li la formuletta è diversa..se avessi fatto la citazione non mi sarebbe sfuggita..
sto pregando che col 702 ( essendo un atto che in italia p stato fatto da soli 2 tribunali) sfugga anche a loro o che capiscano che è stato un errore di distrazione in quanto, avendo usato una formula nuova, la riforma la conosco. però praticamente l'atto è nullo..eh vabbe oh vorrà dire che prenderem0 28 all'atto e 40 e 40 ai pareri!!!;););)

Da: CDA CATANZARO CHIAMA CATANIA20/12/2009 17:28:41
è errore grave aver scritto nel parere di penale che 800 mg di eroina è una quantità non indifferente? nn sapevo che fosse poco!!!

Da: barese per copione20/12/2009 17:30:44
MAGARI SARAI ANCHE PROMOSSO..MA SARAI UN AVVOCATO DI MERDA!!!! RICORDA CHE CHI COPIA CIUCCIO è E CIUCCIO RIMANE..
MI SPIACE MA CON GENTE COME TE NON SI PUO ESSRE SOLIDALE PERCHE SEMBRA CHE STAI FACENDO LA GUERRA PER 4.000 EURO AL MESE E INVECE NON HAI CAPITO CHE QUESTA è LA GUERRA DEI POVERI è SOLO UN'ABILITAZIONE E ANCHE SE DIVENTI AVV SEMPRE LA FAME FARAI...TU DI PIù PERCHE SEI UN INCOMPETENTE RISPETTO A TANTE PERSONE BRAVE E PREPARATE.
PS SCUSATE LO SFOGO

Da: gangano20/12/2009 17:35:01
800 miligrammi sono nenache un grammo overo due piccole dosi, non sono 800 grammi come qualcuno ha scritto

Da: gangano20/12/2009 17:37:57
comunque a livello di parere c'entra poco; l'importante era parlare del 586 e di escluderlo; qualche notizia sul art.73 ; spero che non ti sei infognato come qualcuno nelle ca...te della prescrizione che non c'entrava niente co lo svolgimento; anzi quelli di firenze l'hanno esclusa e chi si ritroveranno che ha dedicato spazio allo spaccio e alla prescrizionee poco al 586 li bocciano

Da: tabelle20/12/2009 17:55:22
800 mg di eroina sono tanti!!! ma le avete mai guardate le tabelle??? una dose singola sono 25 mg, il limite massimo per uso personale è 250 mg, vedete voi!! certo è grave non sapere consultare le tabelle degli stupefacenti e fare il parere sul DPR 309/90!!

Da: gangano20/12/2009 17:55:55
per cagliari sti c..zi!  circa l'81 % di ammessi; quindi la media di catanzaro negli ultimi 6 anni è del 83-84%; sei di cagliari?

Da: gangano20/12/2009 18:08:22
come ho detto molti hanno scambiato 800 grammi per 800 milligrammi e si sono persi nel casino non richiesto della prescrizione  e del comma 1 e 5 dell'art. 73; con la traccia c'entrava poco! la quantità non è eccezionale ma comunque tre volte superiore alla quantità ammessa per uso personale; una volta escluso l'art. 586 bastava concludere: eventualmente, come ipotesi tutta da dimostrare, sempronio potrà rispondere della fattispecie di reato di cui all'art. 73 dpr 309/90 per traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti

Da: Fabio20/12/2009 18:12:51
raga a torino hanno sollevato il problema del concorso formale tra art 73 1°comma e 73 1°comma bis...sono 2 reati distinti..

Da: rappresentante p.t. Hotel delle Rose20/12/2009 18:18:23
a me nessuno ci pensa????

Da: rappresentante p.t. Hotel delle Rose20/12/2009 18:20:52
mi hanno citato in giudizioooooooo

Da: Realista20/12/2009 18:23:58
gangano, io ho concluso esattamente come hai detto tu, limitandomi a rilevare che la modica quantità "potrebbe" portare all'applicazione dell'attenuante.
Anche a mio avviso la prescrizione non c'entrava una cippa lippa e mi fa piacere che Firenze lo abbia detto. Spero che anche Cagliari la pensi allo stesso modo.

Da: gangano20/12/2009 18:29:30
per realista  ti dico come ho affrontato il discorso: diferenza tra il 586 e il 584, diferenza tra il 586 e il 575; teorie sul 586 negli anni fino alla sentenza del 2009, esclusione del 586 ; sul lo spaccio ho parlato soltanto sulla base del reato di cui all'art.586 e ho concluso come sopra

Da: Realista20/12/2009 18:32:57
Fabio, il concorso formale c'è (basta vedere la recente Sentenza n. 36523/2008)... ma la problematica degli stupefacenti non era il cuore del parere e, pertanto, credo dovesse essere appena accennata.

Da: Fabio x realista20/12/2009 18:40:25
Si si..infatti ho incentrato tutto sul 586 e in conclusione ho detto che rispondeva di spaccio e detenzione in concorso formale..niente prescrizione perche tanto il reato cmq nn ce!
la data l hanno messa per lart 2, 4°comma cp..per far capire che la legge sullo spaccio si e modificata e si applica quella piu favorevole!!

Da: Realista20/12/2009 18:43:01
gangano, io non sono partito direttamente con il 586 affrontanto le 3 teorie principali (nesso causale materiale, colpa per violazione del reato presupposto, colpa in concreto) per poi evidenziare la presa di posizione della corte costituzione nella sentenza n. 364/88 e, pertanto, per l'accettazione della teoria della prevedibilità in concreto.
Quindi, verifica del nesso causale materiale: 1) l'assunzione di droga è conditio sine qua non 2) l'assunzione di alcool e la cessione successiva non sono cause sopravvenute in grado di interrompere il nesso causale perchè non trattasi di decorsi causali anomali rispetto all'assunzione di droga (citazione delle relative sentenze a supporto).
Poi verifica della prevebilità in concreto, tenuto conto di tutte le circostanze conosciute e conoscibili. Esclusione della prevedibilità perchè Caio era di altro comune e non si era presentato con Tizio all'acquisto di droga.
Quindi, rapido accenno al reato di detenzione e spaccio di cui ho già parlato.

Da: gangano20/12/2009 18:45:15
qualcuno non mi ricordo chi ha scritto che a catanzaro non gli ne fregava un c..zo della prescrizione; chi era?

Da: Realista20/12/2009 18:47:12
fabio, secondo me la data l'hanno messa per sbaglio ....

Da: gangano20/12/2009 18:50:18
su per giù ho scritto come te; naturalment ho aggiunto che non era prevedibile la morte per assunzione contemporanea di alcool; la dose assunta era minima e la stessa assunta dal'amico; uno eè morto l'altro no; neanche un agente modello avrebbe potuto prevedere la morte per la miscela esplosiva di alcool e droga assunta da colui che poi è morto; sul nesso potevano esserci più teorie come riporta anche la soluzione data dlla giuffrè; nel snso che il nesso di causalità materiale a mio viso è stato interrotto da un fatore eccezionale , l'assunzione di alcool, altrimenti la morte no si sarebbe mai verificata; questo naturalmente in agiunta della mancanza di colpa cocreta in sempronio

Da: Realista20/12/2009 19:00:03
gangano ho messo anche io l'imprevedibilità dell'assunzione di alcool. Per quanto concerne il nesso causale, il nesso è interrotto quando avviene un decorso causale atipico e tale non può essere considerata l'assunzione di alcool che opera a livello di concausa. Comunque, ciò contava poco (vi sono effettivamente varie teorie) perchè il parere ovviamente verteva sull'esistenza dell'elemento soggettivo che, ovviamente, non c'è.

Da: rosaria20/12/2009 19:01:14
qualcuno ha notizie delle percentuali di promozione della Corte dell'Aquila?

Da: Realista20/12/2009 19:01:30
chi ha redatto la soluzione giuffrè ha assunto a sua volta sostanze stupefacenti :-)) considerato che ha confuso i grammi con i milligrammi.

Da: Realista20/12/2009 19:02:13
Rosaria, l'Aquila l'anno scorso ha corretto Genova promuovendone il 34%.

Da: PERCENTUALE VENEZIA20/12/2009 19:08:38
Qualcuno potrebbe gentilmente dirmi la percentusale che l'anno passato ha superato gli scritti a venezia?(corretta da firenze) grazie

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