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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: aiutooo | 17/12/2008 14:30:15 |
mi hanno detto che la sentenza 34717...non riescono a trovarla...i ragazzi che stanno facendo l'esame..cosa devo dirgli? | |
Da: fede | 17/12/2008 14:31:54 |
raga allora le solzioni definitive?????????'' mi risp qualcuno perfavore????? | |
Da: Alegna | 17/12/2008 14:32:00 |
appunto!allora che ti frega come si aiuta!tanto loro valutano la bella grafia no?e comunque quando parlo di avvocati non faccio di tutta l'erba un fascio.c'è anche gente per bene, poca, rara, cattedrali nel deserto ma c'è qualcuno grazie a dio.peccato che quel qualcuno non è capitato alla persona a me legata che sta sostenendo l'esame in questi giorni. se proprio dovete parlare di scandalo o di schifezze parlate dei medici che se li conosci fai la visita il giorno stesso, invece di aspettare tre anni per avere una visita dal senologo. | |
Da: Mari | 17/12/2008 14:33:32 |
i tre noti requisiti di cui parla daniela: la verità della notizia trapelata o propalata? | |
Da: cacchio | 17/12/2008 14:33:51 |
la 34717/2007 va citata??i ragazzi che stanno facendo l'esame non riescono a trovarla??ne siete sicuri de fatto che per completezza vada citata? | |
Da: pipi2008p | 17/12/2008 14:34:18 |
ma non dire stronzate è altissima la percentuale dei bocciati figli di avvocati passano quegli stronzi che preparano i concorsi e che non sanno neanche dov'è il tribunale,insomma passono solo quelli che non fanno pratica e che non si relazionano veramente sui casi reali | |
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Da: mammainapprensione | 17/12/2008 14:34:34 |
ma dall'interno si sa come stanno andando le cose so che ieri hanno cacciato + persone.... | |
Da: opss | 17/12/2008 14:34:57 |
ma lo sapete che hanno sgamato il sito?? | |
Da: SOLO PER AVVOCATO | 17/12/2008 14:35:58 |
la 34717/2007 va citata??i ragazzi che stanno facendo l'esame non riescono a trovarla??ne siete sicuri de fatto che per completezza vada citata? la 34717/2007 va citata??i ragazzi che stanno facendo l'esame non riescono a trovarla??ne siete sicuri de fatto che per completezza vada citata? la 34717/2007 va citata??i ragazzi che stanno facendo l'esame non riescono a trovarla??ne siete sicuri de fatto che per completezza vada citata? | |
Da: Silvio | 17/12/2008 14:36:28 |
Si sa qualcosa dell'atto di domani? | |
Da: Mari | 17/12/2008 14:36:38 |
No, io non la citerei la 34717 | |
Da: Rachel | 17/12/2008 14:36:58 |
Anch'io sono un avvocato e credo che il parere di Daniela possa andare bene, ma dite ai vs amici di sviscerare meglio il fatto e di diversificare, almeno inizialmente, le posizioni dell'autore del servizio (che può rispondere solo di diffamazione) e del direttore (che, invece, risponde della fattispecie di cui all'art. 57 c.p.)...anche se poi, alla fine ovviamente la conclusione è per entrambi la medesima!! In bocca al lupo | |
Da: Mari | 17/12/2008 14:37:12 |
i tre noti requisiti di cui parla daniela: la verità della notizia trapelata o propalata?io propalata non l'ho mai sentito | |
Da: Alegna | 17/12/2008 14:38:16 |
pipi io concordo con te!davvero.che sgamino il sito!allora domani faccio fare un video in aula durante l'esame.se si deve giocare a carte scoperte lo si deve fare da entrambe le parti. | |
Da: Un avvocato altrettanto alibito | 17/12/2008 14:39:49 |
Forse è il caso che i moralismi siano lasciati in studio o in tribunale. Lasiclali in pace. E' la RETE, AMICO!!!!!! | |
Da: :) | 17/12/2008 14:42:33 |
cmq....un grazie a tutti voi...che ci avete dato una mano....speriamo bene per tutti coloro che hanno fatto un praticantato...e si sono impegnati....non per coloro che invece si sono fatti mettere le firme...etc...etc...coloro che hanno solo il nome...etc...etc...!!secondo indiscrezioni...la situazione e scandalosa ovunque...sono piu controllati i test per entrare in medicina/farmacia...credetemi!! | |
Da: claudia | 17/12/2008 14:42:47 |
PROPALARE SIGNIFICA DIFFONDERE NOTIZIE CHE DOVREBBERO RIMANERE SEGRETE QUINDI E' IL TERMINE CORRETTO | |
Da: antonella | 17/12/2008 14:43:11 |
ma per la seconda traccia non c'è un parere da passare ai ragazzi??? | |
Da: mario | 17/12/2008 14:43:33 |
La questione esposta nel caso prospettato richiede un preventivo esame del reato di diffamazione. Tale fattispecie, prevista dallâart. 595 c.p., inserita nel capo relativa ai delitti contro lâonore, consiste nel fatto di chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona non presente. Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è, quindi, la âreputazioneâ, intesa, normalmente, come il riflesso, in termini di considerazione sociale, dellâonorabilità. La dottrina ritiene che, mentre il bene giuridico tutelato nel delitto di ingiuria è lâopinione soggettiva che lâoffeso ha del proprio valore, quello tutelato dalla fattispecie dellâart. 595c.p. riguarda prevalentemente lâopinione sociale dellâonore della persona offesa dal reato. Lâelemento materiale consiste nella condotta di chi comunica una espressione offensiva dellâaltrui reputazione; dallâassenza dellâoffeso, che giustifica lâaggravato trattamento sanzionatorio stante lâimpossibilità per lui di difendersi; dalla presenza di più persone (la comunicazione deve raggiungerne almeno due ï¿¿ï¿" Cass. pen., sez. V, 17/3/1969). In buona sostanza, la diffamazione, reato a forma libera come vedremo, si realizza in presenza di tre presupposti necessari: 1)lâassenza dellâoffeso, che gli impedisce di percepire lâespressione oltraggiosa; 2)lâoffesa riguardante lâaltrui reputazione; 3)la comunicazione a più persone. Quanto, poi, alla natura dellâoffesa, essa può consistere tanto in comportamenti direttamente lesivi dellâonorabilità, quanto in espressioni o atti che possono essere oggettivamente non lesivi dellâaltrui reputazione, ma che lo diventano per le forme adottate. Infatti, possono acquisire rilievo diffamatorio anche le offese indirette (Cass. pen., sez. V, 3/3/1999), quando, ad esempio, la diffamazione è posta in essere con un fotomontaggio. Lâelemento soggettivo ovvero psicologico del reato in questione è costituito dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di comunicare a più persone espressioni o informazioni delle quali si conosce la valenza lesiva dellâaltrui reputazione. La fattispecie incriminatrice contempla, fra le altre, lâaggravante della commissione del fatto con il mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo pubblico (radio, televisione ed altro) ed anche quella dellâattribuzione di un fatto determinato, così come delineato nel quesito proposto. Il momento consumativo del reato è quello in cui si realizza la diffusione della propalazione offensiva al secondo fra i soggetti destinatari e presenti e, nel caso di diffusione a mezzo stampa e/o telematica, quando la diffusione del messaggio offensivo viene percepito da parte di soggeti diversi rispetto al soggetto agente o alla persona offesa (Cass. pen., sez. V, 17/11/2000). Ciò premesso, è bene ora illustrare brevemente i limiti del diritto di cronaca, che rappresenta un diritto pubblico soggettivo (art. 51 c.p. ï¿¿ï¿" esimente e causa di non punibilità), con quello della diffusione di notizie che potrebbero intaccare la reputazione altrui. La recente giurisprudenza della C.S. ha coerentemente affermato che: âLa diffamazione a mezzo stampa è scriminata ai sensi dellâart. 51 c.p. quale esercizio del diritto di cronaca e/o di critica, a sua volta profanazione del diritto consacrato dallâart. 21 cost., allorquando la notizia riportata sia veridica; vi sia un interesse pubblico alla sua diffusione; infine via sia continenza nel linguaggio utilizzatoâ ed ancora: âil limite della continenza, entro il quale deve svolgersi un corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, viene superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano, per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano, in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono: quando, cioè, al di là della offensività della notizia e della negativa sua valutazione, si risolvano in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferisconoâ. Ciò posto, occorre, infine, soffermarsi sullâaspetto della responsabilità ex art. 57 c.p. del direttore della rete televisiva che avrebbe dovuto esercitare il controllo del contenuto del servizio od impedirne la sua divulgazione televisiva. In ordine ad essa, secondo un maggioritario orientamento, si tratterebbe di unâipotesi di concorso colposo nel reato (doloso) commesso dallâautore della pubblicazione (nel nostro caso del servizio televisivo). In ogni caso, il direttore ha lâobbligo di controllo, derivante dalla sua posizione di preminenza, che si estrinseca nel potere di censura e nella facoltà di sostituzione, da cui deriverebbe la sua responsabilità. Orbene, nel caso proposto, pur non ricorrendo lâesimente dellâesercizio del diritto di cronaca, per invocare la quale deve esser categoricamente rispettato il limite della verità oggettiva (limite violato in quanto la notizia riportata era del tutto infedele). Peraltro, l'inattendibilità dell'informazione non costituisce di per sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di valenza lesiva della reputazione di una persona, valutata non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Orbene, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale. Essa attiene ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla sua funzione amministrativa, assunta nell'interesse pubblico, volta a sopire pericolose provocazioni ed ad allontanare il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico. Peraltro, al Preside non è attribuita un'attività di illecita inerzia, nè una illecita solidarietà con i giovani studenti, non si apprezza offesa di rilievo penale: l'assenza dell'elemento oggettivo del reato determina l'inesistenza dell'illecito contestato (Cass. pen., sez. V, 7/2/2008, n. 10735). In conclusione, sia il giornalista, sia il direttore potranno ricorrere in Cassazione invocando la loro assoluzione perché il fatto non sussiste ALLORA MI DITE SE QUESTA VA BENE? | |
Da: !! | 17/12/2008 14:43:39 |
la 10735/2008 nn c'è sui codici commentati 2008, mentra la 34717 c'è | |
Da: Alegna | 17/12/2008 14:44:56 |
lasciateci in pace che qui c'è gente onesta che magari la vita davvero se l'è sudata in tutto e per tutto, che ha avuto problemi di famiglia o di salute, e che comunque è sempre andata avanti con le sue forze.se tolgono l'esame tutto ciò finisce, ma fino a quando si farà sta barzelletta le cose andranno così e, sinceramente, questa è la cosa più onesta che si fa perchè non si danneggia nessuno, non si fa del male a nessuno e non si agisce in maniera subdola, visto che tutti sanno ciò che accade. | |
Da: boh | 17/12/2008 14:44:59 |
c'è una sentenza per la II traccia?? | |
Da: MariX claudia | 17/12/2008 14:46:05 |
Grazie mille! | |
Da: claudia | 17/12/2008 14:48:16 |
LA SENTENZA 34717 NON DEVE ESSERE CITATA AI FINI DELLA RISOLUZIONE DEL COMPITO E' NECESSARIA L'ALTRA QUINDI NIENTE PARANOIE RAGAZZI UN SALUTO A TUTTI | |
Da: sser | 17/12/2008 14:48:45 |
Avvocatura/ Ecco le due tracce del tema di diritto penale con le sentenze Mercoledí 17.12.2008 12:24 Esame di avvocatura. Ecco le tracce del compito di diritto penale, con tanto di sentenze nelle mani di Affari da questa mattina. La prima traccia: Da giorni nel liceo della città Alfa è in corso un'occupazione studentesca, accompagnata da forti polemiche. Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo. Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina trasmette un servizio sull'evento .Mentre l'autore del servizio riferisce gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra l'altro, si vede il preside parlare al micorofono di un giornalista. L'autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo. In verità il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere. Arrabbiato per l'attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per diffamazione nei confronti dell dell'autore del servizio e del direttore del telegiornale. Quest'ultimo- asserisce il preside nella querela- aveva l'obbligo di impedire l'evento diffamatorio e, comunque, è responsabile a norma dell'art. 57 c.p. Il direttore del telegiornale e l'autore del servizio giornalistico si recano insieme dall'Avvocato penalista e chiedono di conoscere quale è la situazione in cui versano. Il candidato- assunte le vesti del legale- rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame. Questa la sentenza di riferimento: (Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 2 aprile 2004, n.15595: Diffamazione a mezzo stampa e diritto di cronaca giornalistica). La II traccia: L ispettore tizio tiene a bada, ammanettato, il pericoloso bandito caio nel salone della villa dove si era nascosto, dopo averlo disarmato ed arrestato poco prima insieme con i colleghi sempronio e mevio. Costoro, intanto,fruganano tra gli oggetti della stanza alla ricerca di armi e documenti. Caio improvvisamente asserisce di sentirsi male e vuole stendersi sul divano. Tizio, sicuro di se, libera caio dalle manette, supponendo di essere in grado di tenerlo sotto controllo. Caio, tuttavia, repentinamente spintona tizio, facendogli perdere l equilibrio ed impossessandosi della sua pistola, quindi spara all indirizzo di sempronio e mevio. Quest ultimo,pur ferito lievemente ad una gamba, reagisce uccidendo il bandito nel corso del conflitto a fuoco. Purtroppo, un proiettile sparato da mevio fora il vetro di una finestra che affaccia sul giardino e colpisce mortalmente al capo un giovane inserviente,che, di ritorno a casa, si accingeva a bussare alla porta. Tizio si reca all avvocato penalista e chiede di conoscere qual è la situazione in cui versa. Il candidato-assunte le vesti del legale-rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame. | |
Da: ivo | 17/12/2008 14:49:08 |
alessandro.................domani ci sei? | |
Da: Schifata | 17/12/2008 14:49:28 |
Da: mammainapprensione 17/12/2008 14.34.34 ma dall'interno si sa come stanno andando le cose so che ieri hanno cacciato + persone.... ------ Gentile Signora, stia tranquilla. Basta vedere lo scempio che succede qui per comprendere che non è affatto facile farsi espellere. Più semplice è elaborare un buon parere con l'aiuto dei codici ammessi, e bene usando il tempo a disposizione (ossia lasciando perdere inutili e pericolosi suggerimenti informatici). Sono certa che suo/a figlio/a farà un ottimo parere, e che a quest'ora starà tirando le somme conclusive in brutta sgranocchiando qualcosa, e SENZA cellulari, palmari, libri abusivi, etc. In bocca al lupo. | |
Da: estraneo | 17/12/2008 14:50:39 |
davo uno sguardo per pura curiosita visto il gran baccano messo in piedi da questo esame.. premetto che non ho nulla contro nessuno ma io credo profondamente che il giorno in cui ci si potra confrontare sulle 'professionalita e capacità ' delle persone.. siano esse avv.. ing.. dott. prof.. allora forse potremmo discutere sul merito di certe cose.. E' indubbio che uno che ha studiato.. e si è laureato a mio modesto parere deve poter svolgere e non subire le vessazioni che comportano questo tipo di prove e il praticantato (brrr quando si sente a cosa sono sottoposti questi giovani.. viene in mente.. dove sono i sindacati???) Che sia la 'strada' a formare i futuri professionisti e non queste farse atte a mantenere in piedi delle 'caste' ... detto cio in bocca al lupo a tutti.. | |
Da: Rachel | 17/12/2008 14:51:32 |
Per capirci meglio: Lâart. 57 c.p., nella formulazione introdotta dalla legge n. 127/1958, configura un reato autonomo e non riconducibile alle logiche del concorso di persone (la fattispecie delittuosa rimane distinta anche dal reato presupposto commesso a mezzo stampa, come evincibile dalla clausola introduttiva della disposizione), proprio (solamente i soggetti indicati nella norma possono porre in essere lâillecito de quo), punibile per colpa (la legge citata ha introdotto lâinciso a titolo colposo, allontanando la previsione dalle logiche della responsabilità oggettiva) che si perfeziona quante volte il direttore (ma anche il vicedirettore responsabile) ometta di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati. Della pubblicazione di un articolo diffamatorio, pertanto, risponderanno tanto il direttore responsabile quanto lâautore materiale del pezzo: il primo viene chiamato a rispondere per un fatto proprio di natura omissiva; il secondo, invece, per la specifica ipotesi di reato posta in essere (quella di cui allâart. 595 c.p. nel caso di specie). Tornando al dato materiale della fattispecie, va osservato come in seno alla stessa si inserisce, quale elemento costitutivo del reato (ci si riferisce allâinciso quando un reato eâ commesso), un delitto differente (la diffamazione ad esempio) che ne rappresenta in altri termini un imprescindibile presupposto. Da sempre gli addetti ai lavori si interrogano sul corretto modo di intendere allâinterno dellâart. 57 c.p. il cd. delitto presupposto. Due le nozioni cui si eâ fatto riferimento nel corso degli anni. Da un lato eâ possibile concepire il termine reato in senso atecnico, come torto obiettivo, alla stregua di mero fatto materiale corrispondente ad una fattispecie di parte speciale. Dallâaltro, lâespressione, probabilmente in uno spirito di maggior sintonia con la lettera e la ratio della norma, viene intesa in modo tecnico nel senso di illecito perfezionato, con la conseguenza che risulterà integrato il reato di cui allâart. 57 c.p. solamente in presenza di un delitto presupposto tipico, antigiuridico e colpevole. Negli ultimi anni, la giurisprudenza sembra orientata verso la seconda delle nozioni esposte, giungendo coerentemente a ritenere non configurabile il reato di cui allâart. 57 quante volte quello presupposto (la diffamazione quasi sempre) non risultava integrato per la sussistenza di una causa di giustificazione (Cassazione penale sez. V, sentenza 4 marzo 2005, n. 15001) o per difetto del requisito psicologico (Cassazione penale, Sez. V, sentenza 26 febbraio 2003 n. 19827). Nel caso de quo si esclude la sussistenza del reato in parola, per quanto attiene alla posizione del direttore, pure in mancanza dell'elemento oggettivo del reato di diffamazione. Sulla posizione dell'autore del reato va benissmo quanto scritto da Daniela, la quale ha riportato le ultime sentenze della Suprema Corte. | |
Da: AIUTO | 17/12/2008 14:51:46 |
PER LA TRACCIA 1: Il direttore del telegiornale non è impitabile per diffamazione perchè il fatto non sussiste. Tuttavia, ai sensi dell'art. 57 c.p. è comunque responsabile per omesso controllo, dal momento che ha consentito la divulgazione di una notizia falsa. | |
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