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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: x antonio17/12/2008 15:51:44
scusa io ho scritto al mio raga ke doveva citare l'ex l.223/1990 per escludere la resp del direttore. è scorretto?ti prego risp!!!

Da: dubbiosa17/12/2008 15:51:53
bravo marcoxxx! hai fatto davvero un buon lavoro... e voi ragazzi, occhio alla conclusione della prima traccia! il ricorso PER cassazione non c'entra nulla! è una mega ca**ata!

Da: ANONIMA17/12/2008 15:52:02
hai trovato? copiati pag. 158 quello mandato da Mario...che lo ha copiato da me......

Da: Rachel17/12/2008 15:52:27
Perfetto...il parere di Marcoxxx è quello che più si adatta alla traccia, complimenti!!

Da: Schifata17/12/2008 15:52:28
Per bobby
ti posso dire (anche perchè ho ancora le cicatrici addosso), che la cosa più importante per fare questo lavoro è saper scrivere bene: in un italiano corretto, scorrevole e con frasi semplici, corte e chiare. Ho sempre passato lo scritto senza avere raccomandazioni di nessuna sorta (il mio cognome è tra i più sconosciuti ed improbabili d'Italia); d'altronde, ti assicuro, su codici trovi tutto quello che serve. Se però non li sai usare.....sai, non è come leggere Topolino ..

------

Evidentemente abbiamo avuto un percorso simile.

E la cosa triste è che questo schifo non aiuta per nulla un processo di riforma meritocratica dell'accesso alla professione.

Anzi lo allontana di mille miglia.

Da: Advocaat17/12/2008 15:53:09
X Rachel.
Penso che il parere base vada bene.
E' però interessante la precisazione che fai, nel senso che almeno inizialmente, andrebbero distinte le due posizioni, nel senso che il direttore risponderebbe per la mancata omissione e l'autore del servizio per la potenziale diffamazione. Ma il risultato per il direttore é sempre lo stesso? Penso di sì, visto che manca l'elemento oggettivo nel comportamento del giornalista, o è responsabile per aver omesso il controllo su una notizia fasulla?
e per concludere: ho sentito che altri hanno parlato di consigliare ai due in ogni caso una rettifica? Ha senso? Eccesso di zelo?
grazie  

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Da: bobby17/12/2008 15:53:55
per quelle deluse e schifate                            17/12/2008 15.35.46
per fondare i club c'è FACEBOOK

comunque se posso vi do un consiglio:

SCOPATE DI PIU'!!!!



....La lingua batte dove il dente duole!!!

Da: Mr.X x X17/12/2008 15:54:03
Ciascuno ha i suoi percorsi nella vita, ma credo che l'esperienza comune insegni che le ingiustizie sono molteplici e a tutti i livelli, in Italia...

Se voi siete più capaci a sostenere l'ansia buon per voi, ma se qualcuno ha necessità di aiuto, a voi che vi frega???

Sai quanti chiedono supporto ora, pur meritando la promozione negli altri concorsi degli ultimi anni?

Non è una prova di Gruppo? L'esperienza comune dice il contrario...ho sentito cose assurde, di persone che han fatto il compito UGUALE in 10, e solo 3 sono passati!

Come lo spieghi?

Ah, scusa...ai tuoi tempi non succedevano queste cose, no???

Da: Moody17/12/2008 15:55:04
Quante polemiche..E' evidente che, voi che sparate sentenze sulla moralità dell' "aiutino", come lo chiamate, non avete la minima cognizione del meccanismo quindi meglio tacere su ciò che si non conosce abbastanza o a cui ci si avvicina con superficilità.

Da: BAHH17/12/2008 15:55:37
IO NON GIUDICO CHI DECIDE DI FARSI AIUTARE DURANTE QUESTA SCIAGURATA TRE GIORNI DI ESAME, MA LA MIA OPINONE E' CHE GLI AIUTI CHE ARRIVANO AI CANDIDATI DA QUESTI FORUM NON SERVONO A REALIZZARE UN ELABORATO CHE ABBIA MAGGIORI GARANZIE DI SUPERAMENTO DELLA PROVA.
IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LE SENTENZE TUTTI LE TROVANO, CHE LA SOLUZIONE TUTTI LA CENTRANO E CHE LA VERA DIFFERENZA TRA UN PARERE BUONO, SUFFICIENTE O INSUFFICIENTE LA FANNO LE MODALITA' DI ARGOMENTAZIONE, L'ITER LOGICO - GIURIDICO SEGUITO, LA PROPRIETA' DI LINGUAGGIO.
ELEMENTI SU CUI GLI AIUTI DEI FORUM NON POSSONO INCIDERE.

COSI' COME SULL'IMMENSA DOTE DI FORTUNA CHE SERVE PER SUPERARE QUEST'ESAME.

CIAO E IN BOCCA AL LUPO A TUTTI!!

Da: marioprovvisorio17/12/2008 15:56:12
Ragazzi, il parere sulla seconda traccia (QUELLO DI ANONIMA) è fatto bene tranne che per un clamoroso errore sul finale: ma chi vi ha detto che sonstati condannati?????IL RICORSO PER CASSAZIONE E' UNA MEGA-STRONZATA!!

Da: nannina17/12/2008 15:57:18
Ragazzi non bisticciate vi prego...che quì la situazione è già abbastanza tragica!!!
OK?
Abbiate bontà...

Da: Citrulo17/12/2008 15:57:27
Va bene facciamo continuare questo esame all'italiana, almeno cosi altri guadagni sopra questi poveretti che ogni anno vengono fatti fuori a questo esame. é una coltellata al cuore ricorrere a questi trucchi per superare questo odioso esame. Vedi come si pubblicizzano e i disperati pagano::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

XXXXXXXXXXXXXXXX nasce per offrire un servizio SEMPLICE ed EFFICACE a tutti coloro che, per i piu' svariati motivi, vedono sfumare ogni anno la possibilita' di esercitare liberamente la professione Legale. La decimazione alla quale siamo costretti ad assistere ogni anno ai vari esami di stato di sicuro non ci da una carica di entusiasmo... Quotidianamente sentiamo parlare i colleghi di "paradisi spagnoli" dove ottenere il titolo e' facile come sposarsi a Las Vegas... Tutto facile, ma girando sui forum si scopre che non e' cosi' e che la complicata burocrazia Italo-Spagnola spesso si blocca rendendo vano il lavoro di mesi e persi migliaglia di euro.....................................................e NOI PAGHIAMO!!!!!!!!!!!

Da: aspiranteavvocato17/12/2008 15:58:16
Ma gli abbinamenti delle 'orti di appello si 'onoscono di già'? Catanzaro da chi è corretta?

Da: Rachel17/12/2008 15:58:27
Advocaat, nella pagina precedente il parere di marcoxxx centra in pieno quello che intendevo dire!!
Le conclusioni, poi, sono importantissime, perciò vanno redatte in maniera chiara e dettagliata.
Sulla rettifica, consiglierei di chiedere ai commissari presenti se può considerarsi un di più inutile!!

Da: estraneo17/12/2008 15:58:49
per bobby.. ma credo che stiamo dicendo la stessa cosa.. vuoi mettere un avv che continua a perdere le cause perche non sa scrivere??? quanti clienti può avere?? ripeto che 'secondo me' è questo esame di abilitazione che è una farsa non sono qui a giudicare chi studia e chi non studia o i soliti furbetti ... che non mi sono per nulla simpatici!!!!

Da: GESù17/12/2008 15:59:45
CHE DIO VI AIUTI

Da: DIO17/12/2008 16:01:03
ragazzi basta!
chi non gli interessa il forum se ne vada e non faccia apprezzamenti.
ci sono persone che si stanno dannando l'anima e stanno perdendo la vista per fare questi pareri perchè offenderli e denigrarli.? tantopiù che il loro aiuto ci servirà anche domani per l'atto.

se sapete qualche info indiscrezione sulle tracce per gli atti di domani postate, postatene tutti

Da: ballerina17/12/2008 16:01:23
Innanzitutto un sentito ringraziamento a quanti si sono messi a disposizione per elaborare i pareri ed aiutare i poveretti rinchiusi per circa 12 ore!
vorrei dire che anche io sono "figlia di papà"(in quanto figlia di un avv, così mi definireste) ma ho fatto l'esame 4 volte! il che a riprova che non è tutto vero quel che si dice.
volevo anche dire che questo ESAME DI ABILITAZIONE (che, quindi , come tale, non è soggetto all'assegnazione di POSTI, come nel caso dei concorsi) è una vera farsa.
i miei compiti sono stati elaborati (come succede dapperttutto) in coppia con qualcuno e i miei sono stati valutati 25 e quelli dell'altra persona in 40!!! (vale a dire una media del 5 e del 8!!!)
quindi c'è effettivamente qualcosa che non va...potrei capire se il mio fosse valutato 29 (il minimo per passare è 30) e l'altro  31 / 32...ma uno scarto di 15 punti no!
comunque ho fonti (gente che corregge) che mi conferma che le correzioni avvengono a "pacchi": pacco promossi, pacco bocciati....se questa non è una vergogna!
beh...se ci pensate ogni commissione dovrebbe leggere migliaia di compiti: ad es a NApoli l'anno scorso eravamo crca 8.000, 8.000 x 3 compiti sono LA BELLEZZA DI 24.000 COMPITI!!!!!!
SECONDO VOI LI LEGGONO?.........







Da: MISTER LEE17/12/2008 16:01:27
La redazione del parere richiesto richiede in primis, anche in ossequio alla traccia, di percorrere sia pur brevemente la struttura del reato di diffamazione, in particolare quello aggravato col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

Previsto nei âdelitti contro lâonoreâ lâarticolo 595 del codice penale è a presidio della c.d. reputazione intesa come opinione sociale dellâonore di una persona, laddove, giova sottolineare, nel reato di ingiuria è insito il concetto di onore inteso come opinione soggettiva che il soggetto ha del proprio valore.

Più in particolare lâ oggetto della tutela penale del delitto di diffamazione è l'interesse dello stato all'integrità morale della persona: il bene giuridico, la reputazione dell'uomo,  altro non è se non la stima diffusa nell'ambiente sociale, l'opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro, ovvero è un sentimento limitato dall'idea di ciò che, per la comune opinione, è socialmente esigibile da tutti in un dato momento storico.

Unâinteressante nozione della reputazione viene data da una sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 14/06/90 ove si legge che: âla reputazione viene tutelata tanto come stima che una persona si è conquistata presso gli altri, quanto come rispetto sociale minimo cui ogni persona ha diritto indipendentemente dalla buona o cattiva fama che derivi dalla sua condottaâ.

Il delitto di diffamazione si caratterizza per essere un reato  comune, di dolo generico non essendo necessaria lâintenzione di offendere la reputazione della persona c.d. animus denigrandi, essendo sufficiente la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere lâaltrui reputazione.

Giurisprudenza e Dottrina concordano nel ritenere il reato de quo di mero pericolo non richiedendosi un effettivo pregiudizio per la reputazione del soggetto passivo, nonché nel delinearlo come reato istantaneo che si consuma con la comunicazione a più persone lesiva della reputazione.

Acutamente è stato sostenuto che le comunicazioni ulteriori rilevano unicamente sotto il profilo della gravità del reato per il maggior danno che ne deriva.

Costituisce unâipotesi aggravata circostanza che lâoffesa venga arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, nella cui nozione rientra di certo una trasmissione televisiva.

La ratio di questâaggravante sta nel fatto che il mezzo di comunicazione usato importa una maggiore divulgazione dellâaddebito disonorante e, quindi, determina un maggior danno.

Il reato di diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità è direttamente collegato, come attesta lâesperienza quotidiana, con lâesimente dellâesercizio del diritto di cronaca che, come noto, è un diritto pubblico soggettivo che rientra nel diritto alla libera manifestazione del pensiero e di stampa sancito dallâart. 21 Cost.

Non sarà, pertanto, punibile la condotta diffamatoria di un soggetto posta in essere alla presenza del diritto di cronaca per effetto dellâesimente di cui allâart. 51 c.p; questâultimo trova la sua ragione nella considerazione che sarebbe logicamente contraddittorio che da un lato una norma concedesse un potere di agire e, dallâaltro, ne sanzionasse penalmente lâesercizio.

Al fine di trovare un equilibrio tra la tutela penale da un lato e il diritto di cronaca, la giurisprudenza con lâausilio della migliore dottrina ha enucleato le condizioni a partire dalle quali la condotta del giornalista può dirsi scriminata.

La notizia pubblicata deve essere vera o, quantomeno, seriamente accertata; deve esistere un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti in relazione alla rilevanza degli stessi per la collettività e per la formazione della pubblica opinione; siano rispettati i limiti dellâobiettività e della continenza senza che si travalichi da unâesposizione e da una critica civile anche se vivace.

Nel caso di specie lâautore del servizio del telegiornale riferisce, falsamente, che il preside del liceo occupato ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo occupato.

La condotta del giornalista seppur non deontologicamente corretta, non può essere censurata in sede penale.

Ed invero, , l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale. Essa attiene ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla sua funzione amministrativa, assunta nell'interesse pubblico, volta a sopire pericolose provocazioni ed ad allontanare il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico.

In tali sensi si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza del 10/03/08 n. 10735 che, in un caso di diffamazione a mezzo stampa, ha annullato senza rinvio la condanna di un direttore responsabile di un quotidiano osservando che: âl'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sè offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storicoâ.

Portato lesivo non riscontrato dai Supremi Giudici nella condotta falsamente addebitata dallâ articolo del giornalista al preside.

Quanto alla posizione del direttore del telegiornale le considerazioni rassegnate portano ad escludere, naturalmente, ogni responsabilità.

Alla medesima considerazione può giungersi per altra via.

È noto invero che lâart. 57 c.p. non si applica nei confronti del direttore responsabile di testate diverse da quelle ivi contemplate, né è ovviamente possibile applicare analogicamente giacchè si incorrerebbe nella violazione del divieto di analogia in malam partem, cardine del diritto penale.

Manca, pertanto, nel nostro ordinamento la previsione diretta della responsabilità per omesso controllo a carico dei soggetti posti al vertice della testata televisiva i quali, ove ricorrano i presupposti, potranno rispondere del reato di diffamazione in concorso con il soggetto agente.

Lâesistenza di una forma di responsabilità del direttore di stampa prevista esplicitamente dallâart. 57 c.p. porta, ex adverso, ad escludere che possa rispondere a titolo omissivo il direttore di un telegiornale.

In tali sensi si è, altresì, espressa la Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione II sez. 23/04/08 n. 34717.

Peraltro di tale discrasia si è occupata anche Corte Costituzionale che nellâordinanza n. 168 del 1982 ha ritenuto non fondata la questione poiché la disparità di trattamento non è priva di ragionevolezza, essendo giustificata dalle peculiari caratteristiche della stampa che: ânon ha cessato di profilarsi quale più pericoloso veicolo di diffamazione rispetto ad altri mezzi di pubblicitàâ.

Per le considerazioni svolte può ritenersi che lâautore del servizio e il direttore possono andare esenti da responsabilità penale.

Da: X Mr.X17/12/2008 16:01:28
E tu chi sei per parlare dei miei tempi??? l'esame l'ho sostenuto 'solo' tre anni fa e di concorsi ne sto facendo anch'io ma se a qualcuno i principi mancano devo forse abbassarmi a quel livello, non dico di non aiutare, ma c'è qualcuno che non fa nemmeno un minimo sforzo e poi ricordati che in un concorso quello che tu hai aiutato potrebbe essere avanti a te in graduatoria....lo aiuteresti ancora?? ma dai, basta                                                                                                  coi moralismi.                                                                                                                                                                   

Da: Moody17/12/2008 16:02:00
BAHH non ti viene in mente che magari i forum servono anche ad aiutare chi da casa o da studio sta sostenendo quelli che son dentro a partecipare a questa buffonata di finto esame??..Il sistema non funziona? E noi ci adeguiamo andandogli contro finchè non capiscono che se sono seri loro siamo seri tutti..se no che giugnla sia. Ecco il concetto.

Da: anonimo17/12/2008 16:02:09
speriamo almeno questa volta

Da: taty17/12/2008 16:03:36
grazie di tutto anonima.. sei molto disponibile e gentile

Da: ANONIMA17/12/2008 16:03:58
per TATY ascolta.....l'ultima parte sul ticorso in cassazione, hanno ragione, non metterlo.....ho riguardato il tutto......non bisogna fare nessun ricorso in cassazione.
scusami.....a volte capita....spero di aver fatto in tempo.

Da: boh17/12/2008 16:04:13
scusate ma sulla II traccia???????????????????

Da: DIO17/12/2008 16:05:17
CHE DIO VE FURMINI MORALISTI DEL CAZZO
AIUTIAMO TUTTI A PASSARE, AVVOCATI PER TUTTI!!!!!!!!

Da: cvfg17/12/2008 16:06:40
va bene ma ora che avete finito con le masturbazioni mentali, attacchiamo con gli atti di domani

Da: ANONIMA17/12/2008 16:07:02
Dunque, si conclude per l'assenza dell'elemento oggettivo del reato che determina conseguenzialmente l'inesistenza dell'illecito contestato; pertanto, non sussiste il reato di diffamazione imputato dal querelante ai due querelati.

SCRIVI QUESTA CONCLUSIONE-   PER TATY -

Da: perplesso17/12/2008 16:07:27
circa la I traccia c'è una questione che mi rende perplesso: si menziona espressamente l'articolo 57 cp. "Comunque responsabile".

ora, posto che l'evento diffamatorio ex 595 cp non c'è, mi pongo la questione: ma l'articolo 57 cp sarebbe applicabile? Il telegiornale è una stampa periodica ex 57 cp?
Io ho trovato una sentenza della corte costituzionale n. 42 del 20.01.1977 che dice di no, ma è appunto una sentenza vecchia (solo che non ne ho trovate di più recenti).
Suggerimenti?

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