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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: Si mo na17/12/2008 16:23:34
Ma nessuno pensa a domani??? Non si proprio nulla????

Da: Attendo17/12/2008 16:24:15
Ragazzi, il parere sulla seconda traccia (QUELLO DI ANONIMA) è fatto bene tranne che per un clamoroso errore sul finale: ma chi vi ha detto che sonstati condannati?????IL RICORSO PER CASSAZIONE E' UNA MEGA-STRONZATA!!

Da: salatorenero17/12/2008 16:24:16
qualcuno sa gli abbinamenti delle cda?

Da: A CHE PAGINA IL PARERE DI ANONIMA??17/12/2008 16:25:15
dov'è??

Da: TEO17/12/2008 16:26:05
sono gay

Da: INCASINATO17/12/2008 16:26:14
stiamo andando alla grande ragazzi!!!
Commenti a parte è questa la solidarietà e l'interscambio di cui avrebbero bisogno gli avvocati soprattutto sulle questioni concrete e non soltanto su quelle accademiche come queste!!!!
In bocca al lupo a tutti e continuate così!!!

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Da: DIO per GESU CRISTO e per la MADONNA17/12/2008 16:27:01
ALLORA CI SIAMO TUTTI...MANCANO SOLO L'ANGELI IN COLONNA!!!

Da: TEO HA FATTO OUTING17/12/2008 16:27:03
COMPLIMENTI.

Da: elsa17/12/2008 16:27:41
ciao Taty hai avuto il parere completo della prima traccia, sono appena rientrata.
Grazie.

Da: Marcoxxx17/12/2008 16:28:04
com'è venuto fuori che teo è gay?

Da: Teo17/12/2008 16:30:26
perchè lo pijo ar culo

Da: LA MADONNA per il suo FIGLIOLO e per IDDIO17/12/2008 16:30:29
Ma per l'atto di domani, mi confermate trattarsi dell'ATTO DI DOLORE o no??

Da: DIO17/12/2008 16:31:19
O ANCHE ATTO DI FEDE

Da: TEO IPSE DIXIT17/12/2008 16:31:24

Da: santa Provvidenza17/12/2008 16:31:30
Il caso in esame presuppone una preventiva disamina del reato di diffamazione. Lâ ART 595 incrimina chi, al di fuori dei casi indicati dal precedente art. 594cp (ingiuria), comunicando con più persone offende lâ altrui reputazione. Oggetto di tutela del delitto di diffamazione è lâ altrui reputazione che la dottrina prevalente intende in senso oggettivo e, cioè, nel significato di stima sociale e considerazione di cui si gode allâ interno di un contesto sociale. A ciò si contrappone lâ onor in senso soggettivo inteso come il âsentimento del proprio valore socialeâ ed è rimesso allâapprezzamento dellâindividuo stesso. Lâ elemento oggettivo del reato in esame consta di 3 requisiti: 1) lâassenza dellâ offeso; 2) lâ offesa allâ altrui reputazione; 3) la comunicazione con più persone. Lâ assenza del soggetto passivo al momento dellâ azione criminosa consiste nellâ impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente lâ addebito diffamatorio e possa, quindi, difendersi dallâ addebito o ritorcere lâ offesa. Ciò determina la maggiore gravità del reato in esame. Il secondo requisito consiste nellâ offesa allâ altrui reputazione intendendo lâ offesa non già nel senso di lesione bensì come probabilità o possibilità che lâ uso di parole o atti destinati a ledere lâ onore provochi una effettiva lesione. La diffamazione, pertanto, è qualificata come reato di pericolo concreto essendo demandata di volta in volta al giudice lâ interpretazione della portata offensiva delle espressioni usate dallâ agente ed essendo sufficiente che tali espressioni determino anche solo il pericolo di lesione dellâ altrui reputazione. Infine, per aversi il requisito della comunicazione con più persone occorre che lâ agente renda partecipi dellâ addebito diffamatorio almeno due persone le quali siano state in grado di percepire lâ offesa e di comprenderne il significato. Il problema da affrontare, da sempre dibattuto in dottrina e giurisprudenza, è quello relativo alla operatività dellâ esimente dellâ esercizio del diritto ex art. 51 cp, sub specie di diritto di cronaca, rispetto alla condotta posta in essere dal giornalista il quale, nellâ esercizio della propria funzione istituzionale, informi la collettività su fatti storici obiettivamente lesivi della reputazione dei terzi, pur se rispondenti a verità. La giurisprudenza di Cass. ha elaborato taluni presupposti della scriminante in oggetto operanti alla stregua di veri e propri limiti interni e lâ assenza anche di uno solo rende in concreto non operativa la causa di giustificazione. La Corte ribadisce come il diritto di cronaca possa scriminare a condizione che ricorrano i tre noti requisiti: la verità della notizia propalata; lâinteresse pubblico alla sua conoscenza; la continenza formale nel momento espositivo. In primo luogo rileva la verità della notizia, non potendo meritare tutela la diffusione di notizie false o tendenziose, non risultando le stesse utili nellâeconomia del processo di formazione di una valida opinione presso la collettività. Il parametro della verità, utilizzato unitamente agli altri due ai fini della valutazione dellâefficacia scriminante del diritto di cronaca, esprime la necessità della corrispondenza al vero tra fatti accaduti e fatti narrati (verità obiettiva) ovvero, secondo un orientamento più attento alla dimensione operativa della valutazione, la verità legittimamente ritenuta o putativa della notizia, desumibile dalla diligenza impiegata dal professionista nelle ricerche di riscontro della verità dei fatti oggetto di narrazione (in tal senso Cass. pen., sez. un. pen. 30 giugno 1984, la famosa sentenza cosiddetta del âdecalogoâ, con la quale la Cassazione dettò, nel 1984, una serie di regole alle quali il giornalista avrebbe dovuto attenersi nellâesercizio della professione). In secondo luogo la Corte ha sempre sottolineato il rispetto del parametro della continenza formale da apprezzarsi alla stregua di corretta esposizione dei fatti oggetto di narrazione. Sul punto, lo si ricorda altrettanto velocemente, la giurisprudenza utilizza un differente metro di giudizio quante volte in luogo del diritto di cronaca si invochi quello di critica che, considerata la sua natura parziale ed orientata, non può che manifestarsi in veste meno ossequiosa del dato della continenza. Similmente può dirsi in relazione allâattività satirica, attesa la sua portata deformante dei fatti in una evidente logica caricaturale. Da ultimo, il dato della cd. pertinenza vale ad isolare in termini scriminanti tutte quelle diffusioni di notizie che rivestano agli occhi della pubblica opinione un certo interesse. Ovviamente non è necessaria una rilevanza indifferenziata nel senso che la questione interessi la collettività indistinta, potendo assumer pregio il riportar notizie, anche in ragione di un eventuale tecnicismo, a favore di ridotto numero di utenti. Il diritto di cronaca non esime dunque di per sé dal rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività. È vero che anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando possano desumersene elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini. Ma non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività. Eâ di rilevante importanza dare atto della scelta legislativa di evitare, nel rispetto del terzo comma dellâart. 21 Cost., forme preventive di autorizzazione alla stampa. Lâesigenza di garantire un controllo sul merito delle pubblicazioni viene dallâordinamento soddisfatta creando in capo ai soggetti che vedremo una peculiare posizione di garanzia. Lâart. 3 della legge n. 47 del 1948 pone lâobbligo per ogni stampato periodico di dotarsi e di indicare un direttore ed un vicedirettore responsabile. Costoro lâart. 57 c.p. chiama a rispondere, a titolo colposo, dellâillecito posto in essere in essere mezzo stampa. Per la stampa non periodica, secondo il disposto dellâart. 57 bis c.p., responsabile risulterà lâeditore, a condizione che risulti ignoto o non imputabile lâautore materiale dellâarticolo, o lo stampatore, âse lâeditore non è indicato o non è imputabileâ. Lâoriginaria versione dellâart. 57 c.p., la cui ammissibilità a fronte del mutato contesto normativo trovava conferma attraverso le parole della Corte costituzionale, imputava sic et simpliciter, in assenza di un quid soggettivo, ai soggetti cennati la responsabilità degli eventi illeciti derivanti dallâattività giornalistica presieduta. Il successivo intervento legislativo del 1958 (l. 127) ha innovato la disposizione codicistica subordinandone lâoperare al ricorrere di un dato: lâaddebitabiità colposa del tutto. Solo in presenza di un deficit di attenzioni da parte del direttore responsabile potrà allo stesso rimproverarsi lâillecito commesso dallâautore dellâarticolo. A dire il vero quanto esposto è stato a lungo oggetto di critica, avendo parte considerevole degli addetti ai lavori inteso riduttivamente lâinciso âa titolo di colpaâ previsto allâart. 57 c.p. come rilevante solamente in chiave meramente sanzionatoria, senza che implicasse un effettivo riscontro del coefficiente psicologico. Più opportunamente, si è ritenuto imprescindibile lâaccertamento in concreto della rimpoverabilità della condotta lesiva, sottolineandosi, dunque, la ricerca necessaria del requisito soggettivo prescritto, secondo le direttive di cui allâart. 43 c.p. Rebus sic stantibus, le fattispecie previste agli artt. 57, 57 bis e 58 vanno intese come autonome forme di illecito la cui condotta si sostanzia nella mancata osservanza di regole cautelari (il non aver impedito la pubblicazione illecita) cui fa da pendant lâevento costituito dal reato commesso mezzo stampa. Non emerge, quindi, una forma di concorso di persone nel reato, sub specie di agevolazione colposa, ma un illecito del tutto distinto da quello effettivamente lesivo come può arguirsi tanto avendo riguardo alla clausola dâesordio dellâart. 57 c.p. (ââ fuori dai casi di concorsoââ), quanto dallâesegesi dellâart. 58 bis c.p. che, estendendo lâoperatività della condizione obiettiva di punibilità propria presentata direttamente a carico del direttore e del vicedirettore nei confronti dellâautore della pubblicazione, non può, ragionando a contrario, che dar per scontata lâassenza di una dimensione propriamente concorsuale.( Sez. V, sentenza 14 novembre 2007, n. 42067.) Eâ importante analizzare, ai fini della risoluzione del caso in esame,altra recente sentenza della Cass. Pen relativa ad un caso che riguarda il reato di diffamazione a mezzo stampa. Il caso in esame riguarda, infatti, un giornalista condannato dal Tribunale di Roma per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa per avere, nella sua veste di direttore responsabile del quotidiano "Leggo", consentito la pubblicazione di articolo redazionale in cui si affermava, peraltro contrariamente al vero, che il Preside di un Liceo di Roma aveva assicurato agli alunni che avevano occupato i locali scolastici che non avrebbe chiesto lo sgombero con lâintervento delle forze dell'ordine. La Corte d'Appello confermava la condanna. Avverso la sentenza di appello il giornalista ha promosso ricorso per Cassazione lamentando sia il mancato riconoscimento del diritto di cronaca, sia l'assenza di nota diffamatoria nell'affermazione di stampa obiettivamente non offensiva della reputazione del preposto all'istituto scolastico, poiché l'assicurazione di evitare lo sgombero coattivo da parte delle forse dell'ordine non si qualifica come illecito penale, potendosi qualificare anche come una mossa di buon senso protesa alla pacificazione degli animi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Infatti, la Corte ha dichiarato che, nel caso di specie, non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, la quale richiede, alla luce di un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva, limite violato poiché la notizia riportata dal pezzo redazionale è risultata infedele. Tuttavia, ha aggiunto la Corte, l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico.  Passando ora allâanalisi della fattispecie proposta, la stessa riguarda, appunto, il reato di diffamazione per mezzo di una emittente televisiva locale, con riferimento ai diritti di un dirigente scolastico il quale propone querela avverso lâautore di un servizio televisivo e del direttore dello stesso telegiornale invocando lâart. 57 c.p. relativo ai reati commessi con il mezzo della stampa. Nel servizio si affermava, peraltro contrariamente al vero, che il Preside del Liceo della città di alfa aveva assicurato agli alunni, occupanti i locali scolastici, che non avrebbe chiesto lo sgombero con lâintervento delle forze dell'ordine.  Nel caso di specie, poiché la notizia riportata dal telegiornale è risultata totalmente fasulla non è possibile invocare lâesimente dellâesercizio del diritto di cronaca la quale richiede come sostenuto dalla giurisprudenza, la necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva. L'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale, in quanto attinente a una sfera di autonomia decisionale connessa alla funzione amministrativa del Dirigente Scolastico, assunta nell'interesse pubblico e volta a sopire pericolose provocazioni, evitando il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico. Né, d'altra parte, al Preside è attribuita un'attività di illecita inerzia, quale una omissione penalmente rilevante, né una illecita solidarietà con i giovani studenti. Tuttavia non sembra prospettabile la condanna per il reato ex art. 57 c.p., in quanto la Corte di Cassazione, di recente ha statuito che âl'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storicoâ (Cass. pen. - sez V n. 10735 del 10.03.2008). Dunque, si conclude per l'assenza dell'elemento oggettivo del reato che determina diconseguenza l'inesistenza dell'illecito contestato; pertanto, non sussiste il reato di diffamazione imputato dal querelante ai due querelati

Da: Moody17/12/2008 16:31:39
Io ormai ho dato, le mie amiche staranno quasi uscendo a quest'ora, ma vorrei capire meglio la questione della sent. della C. Cost. In conclusione...?

Da: MOODY HA DATO17/12/2008 16:33:00
Ma non sarebbe meglio la dessero le tue amice che stanno or ora uscendo??????

Da: X DOMANI???17/12/2008 16:33:15
QUALCOSA PER DOMANI?

Da: TEO17/12/2008 16:33:54
MARCOXXX MA TU SEI FIDANZATO? SAI COM'è...

Da: giada17/12/2008 16:33:58
ragazzi..meglio il parere di daniela, di marcoxxx o di mr lee?grazie!

Da: Per incasinato...17/12/2008 16:34:12
Hai ragione !!!

Basta rimanere inerti...contro le banche che ci oberano di interessi organizziamoci e RAPINIAMOLE !!!

Se poi vogliono proprio rompere...che smettano di chiedere gli interessi..e che diamine !

Questa italietta dove rapinano solo i rapinatori figli di rapinatori ci ha stufato !!! Rapine per tutti

e per domani ? chi ci fa da palo ?

Da: elena17/12/2008 16:34:27
sono la ragazza di teo...vi assicuro che è un bel torello...

Da: MADONNA x DIO e GESU17/12/2008 16:34:28
L'importante che domani non esca un ATTO IMPURO.

Da: Citrulo17/12/2008 16:34:40
Scusate ma la seconda traccia non l'ha fatta nessuno?

Da: Marcoxxx17/12/2008 16:36:01
si son fidanzato!!! più che altro...per domani non si riesce a sapere che atto di civile sarà dettato???

Da: Moody17/12/2008 16:36:27
Beh ti farebbero sicuramente un piacere ma non penso che siano disponibili..qualcuno mi dice di questa sent. Cost. per favore?

Da: PER LA FIDANZATADEL TORELLO17/12/2008 16:36:39
ELENA, scordatelo.....oramai TEO dona le sue grazie ad irsuti individui.

Da: DIO17/12/2008 16:37:11
TEO E' STATO MIRACOLATO!!!

NON LO PRENDE PIU'!!!

ALLELUJA!!!

L'HA VISTA ALLA MADONNA!!!

Da: TEO17/12/2008 16:37:28
VI PREGO HO BISOGNO DI VOI..................

Da: PER DIO e PER LA MADONNA17/12/2008 16:39:08
TUTTI GLI ANGELI IN COLONNA.
LA MADONNA PEDALAVA
POR.. DIO COME SUDAVA

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