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Da: carta carbone17/12/2008 17:08:50
x domani???...qualke fuga di notizie??

Da: giulia17/12/2008 17:09:05
ragazzi  notizie di napoli? a che ora hanno iniziato  e a che ora FINISCONO??

io temo questi controlli severi, ma secondo voi riescono a copiare???

io sono rimasta bloccata col computer tutta la mattina....!!!!!!!!!!sono molto in pensiero per mia sorella perchè l'ho potuta aiutare tardi...voi che dite?? ps grazie sempre a tutti i ragazzi che ci stanno aiutando, siete grandi!!

Da: sara..17/12/2008 17:09:12
hanno fatto quasi tutti la 1 traccia

Da: ALBERTO17/12/2008 17:09:40
LA SECONDA TRACCIA è IMPOSSIBILE...TROPPI DUBBI E DIVERGENZE

Da: LECCE17/12/2008 17:09:48
qualcuno sa a che punto sono a LECCEEE???

Da: x giulia17/12/2008 17:11:22
a napoli finiscono alle 18.30. tranqui ke si copia!

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Da: giasone17/12/2008 17:11:25
grazie a tutti di cuore

Da: sara..17/12/2008 17:11:35
X LECCE:NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...CAVOLO TRASMETTI ANSIA

Da: nicola17/12/2008 17:11:42
x sara: ti saluta la sofia.. bau bau

Da: pradeiro17/12/2008 17:11:47
in definitiva... Traccia e Parere...

TRACCIA 1

Da giorni nel liceo della città Alfa è in corso un'occupazione studentesca, accompagnata da forti polemiche. Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo.
Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina trasmette un servizio sull'evento .Mentre l'autore del servizio riferisce gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra l'altro, si vede il preside parlare al micorofono di un giornalista. L'autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo. In verità il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere. Arrabbiato per l'attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per diffamazione nei confronti dell'autore del servizio e del direttore del telegiornale. Quest'ultimo- asserisce il preside nella querela- aveva l'obbligo di impedire l'evento diffamatorio e, comunque, è responsabile a norma dell'art. 57 c.p.
Il direttore del telegiornale e l'autore del servizio giornalistico si recano insieme dall'Avvocato penalista e chiedono di conoscere quale è la situazione in cui versano.
Il candidato- assunte le vesti del legale- rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame

SVOLGIMENTO PARERE

Il caso in esame presuppone una preventiva disamina del reato di diffamazione.
Lâ ART 595 incrimina chi, al di fuori dei casi indicati dal precedente art. 594cp (ingiuria), comunicando con più persone offende lâ altrui reputazione.
Oggetto di tutela del delitto di diffamazione è lâ altrui reputazione che la dottrina prevalente intende in senso oggettivo e, cioè, nel significato di stima sociale e considerazione di cui si gode allâ interno di un contesto sociale. A ciò si contrappone lâ onor in senso soggettivo inteso come il âsentimento del proprio valore socialeâ ed è rimesso allâapprezzamento dellâindividuo stesso.
Lâ elemento oggettivo del reato in esame consta di 3 requisiti: 1)lâassenza dellâ offeso; 2)lâ offesa allâ altrui reputazione; 3) la comunicazione con più persone.
Lâ assenza del soggetto passivo al momento dellâ azione criminosa consiste nellâ impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente lâ addebito diffamatorio  e possa, quindi, difendersi dallâ addebito o ritorcere lâ offesa. Ciò determina la maggiore gravità del reato in esame.
Il secondo requisito consiste nellâ offesa allâ altrui reputazione intendendo lâ offesa non già nel senso di lesione bensì come probabilità o possibilità che lâ uso di parole o atti destinati a ledere lâ onore provochi una effettiva lesione. La diffam, pertanto, è qualificata come reato di pericolo concreto essendo demandata di volta in volta al giudice lâ interpretazione della portata offensiva delle espressioni usate dallâ agente ed essendo sufficiente che tali espressioni determino anche solo il pericolo di lesione dellâ altrui reputazione.
Infine, per aversi il requisito della comunicazione con più persone occorre che lâ agente renda partecipi dellâ addebito diffamatorio almeno due persone le quali siano state in grado di percepire lâ offesa e di comprenderne il significato.
Il problema da affrontare, da sempre dibattuto in dottrina e giurisprudenza, è quello relativo alla operatività dellâ esimente dellâ esercizio del diritto ex art. 51 cp, sub specie di diritto di cronaca, rispetto alla condotta posta in essere dal giornalista il quale, nellâ esercizio della propria funzione istituzionale, informi la collettività su fatti storici obiettivamente lesivi della reputazione dei terzi, pur se rispondenti a verità.
La giurisprudenza di Cass ha elaborato taluni presupposti della scriminante in oggetto operanti alla stregua di veri e propri limiti interni e lâ assenza anche di uno solo rende in concreto non operativa la causa di giustificazione. La Corte ribadisce come il diritto di cronaca possa scriminare a condizione che ricorrano i tre noti requisiti: la verità della notizia propalata; lâinteresse pubblico alla sua conoscenza; la continenza formale nel momento espositivo.
In primo luogo rileva la verità della notizia, non potendo meritare tutela la diffusione di notizie false o tendenziose, non risultando le stesse utili nellâeconomia del processo di formazione di una valida opinione presso la collettività. Il parametro della verità, utilizzato unitamente agli altri due ai fini della valutazione dellâefficacia scriminante del diritto di cronaca, esprime la necessità della corrispondenza al vero tra fatti accaduti e fatti narrati (verità obiettiva) ovvero, secondo un orientamento più attento alla dimensione operativa della valutazione, la verità legittimamente ritenuta o putativa della notizia, desumibile dalla diligenza impiegata dal professionista nelle ricerche di riscontro della verità dei fatti oggetto di narrazione (in tal senso Cass. pen., sez. un. pen. 30 giugno 1984, la famosa sentenza cosiddetta del âdecalogoâ, con la quale la Cassazione dettò, nel 1984, una serie di regole alle quali il giornalista avrebbe dovuto attenersi nellâesercizio della professione).
In secondo luogo la Corte ha sempre sottolineato il rispetto del parametro della continenza formale da apprezzarsi alla stregua di corretta esposizione dei fatti oggetto di narrazione. Sul punto, lo si ricorda altrettanto velocemente, la giurisprudenza utilizza un differente metro di giudizio quante volte in luogo del diritto di cronaca si invochi quello di critica che, considerata la sua natura parziale ed orientata, non può che manifestarsi in veste meno ossequiosa del dato della continenza. Similmente può dirsi in relazione allâattività satirica, attesa la sua portata deformante dei fatti in una evidente logica caricaturale.
Da ultimo, il dato della cd. pertinenza vale ad isolare in termini scriminanti tutte quelle diffusioni di notizie che rivestano agli occhi della pubblica opinione un certo interesse. Ovviamente non è necessaria una rilevanza indifferenziata nel senso che la questione interessi la collettività indistinta, potendo assumer pregio il riportar notizie, anche in ragione di un eventuale tecnicismo, a favore di ridotto numero di utenti.
Il diritto di cronaca non esime dunque di per sé dal rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività.
È vero che anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando possano desumersene elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini. Ma non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività.
Eâ di rilevante importanza dare atto della scelta legislativa di evitare, nel rispetto del terzo comma dellâart. 21 Cost., forme preventive di autorizzazione alla stampa. Lâesigenza di garantire un controllo sul merito delle pubblicazioni viene dallâordinamento soddisfatta creando in capo ai soggetti che vedremo una peculiare posizione di garanzia.
Lâart. 3 della legge n. 47 del 1948 pone lâobbligo per ogni stampato periodico di dotarsi e di indicare un direttore ed un vicedirettore responsabile. Costoro lâart. 57 c.p. chiama a rispondere, a titolo colposo, dellâillecito posto in essere in essere mezzo stampa. Per la stampa non periodica, secondo il disposto dellâart. 57 bis c.p., responsabile risulterà lâeditore, a condizione che risulti ignoto o non imputabile lâautore materiale dellâarticolo, o lo stampatore, âse lâeditore non è indicato o non è imputabileâ.
Lâoriginaria versione dellâart. 57 c.p., la cui ammissibilità a fronte del mutato contesto normativo trovava conferma attraverso le parole della Corte costituzionale, imputava sic et simpliciter, in assenza di un quid soggettivo, ai soggetti cennati la responsabilità degli eventi illeciti derivanti dallâattività giornalistica presieduta. 
Il successivo intervento legislativo del 1958 (l. 127) ha innovato la disposizione codicistica subordinandone lâoperare al ricorrere di un dato: lâaddebitabiità colposa del tutto. Solo in presenza di un deficit di attenzioni da parte del direttore responsabile potrà allo stesso rimproverarsi lâillecito commesso dallâautore dellâarticolo.
A dire il vero quanto esposto è stato a lungo oggetto di critica, avendo parte considerevole degli addetti ai lavori inteso riduttivamente lâinciso âa titolo di colpaâ previsto allâart. 57 c.p. come rilevante solamente in chiave meramente sanzionatoria, senza che implicasse un effettivo riscontro del coefficiente psicologico. Più opportunamente, si è ritenuto imprescindibile lâaccertamento in concreto della rimpoverabilità della condotta lesiva, sottolineandosi, dunque, la ricerca necessaria del requisito soggettivo prescritto, secondo le direttive di cui allâart. 43 c.p.
Rebus sic stantibus, le fattispecie previste agli artt. 57, 57 bis e 58 vanno intese come autonome forme di illecito la cui condotta si sostanzia nella mancata osservanza di regole cautelari (il non aver impedito la pubblicazione illecita) cui fa da pendant lâevento costituito dal reato commesso mezzo stampa. Non emerge, quindi, una forma di concorso di persone nel reato, sub specie di agevolazione colposa, ma un illecito del tutto distinto da quello effettivamente lesivo come può arguirsi tanto avendo riguardo alla clausola dâesordio dellâart. 57 c.p. (ââ fuori dai casi di concorsoââ), quanto dallâesegesi dellâart. 58 bis c.p. che, estendendo lâoperatività della condizione obiettiva di punibilità propria presentata direttamente a carico del direttore e del vicedirettore nei confronti dellâautore della pubblicazione, non può, ragionando a contrario, che dar per scontata lâassenza di una dimensione propriamente concorsuale.( Sez. V, sentenza  14 novembre 2007, n. 42067.)
Eâ importante analizzare, ai fini della risoluzione del caso in esame,altra recente sentenza della Cass. Pen relativa ad un caso che riguarda il reato di diffamazione a mezzo stampa.
Il caso in esame riguarda, infatti, un giornalista condannato dal Tribunale di Roma per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa per avere, nella sua veste di direttore responsabile del quotidiano "Leggo", consentito la pubblicazione di articolo redazionale in cui si affermava, peraltro contrariamente al vero, che il Preside di un Liceo di Roma aveva assicurato agli alunni che avevano occupato i locali scolastici che non avrebbe chiesto lo sgombero con lâintervento delle forze dell'ordine. La Corte d'Appello confermava la condanna. Avverso la sentenza di appello il giornalista ha promosso ricorso per Cassazione lamentando sia il mancato riconoscimento del diritto di cronaca, sia l'assenza di nota diffamatoria nell'affermazione di stampa obiettivamente non offensiva della reputazione del preposto all'istituto scolastico, poiché l'assicurazione di evitare lo sgombero coattivo da parte delle forse dell'ordine non si qualifica come illecito penale, potendosi qualificare anche come una mossa di buon senso protesa alla pacificazione degli animi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Infatti, la Corte ha  dichiarato  che, nel caso di specie, non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, la quale richiede, alla luce di un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva, limite violato poiché la notizia riportata dal pezzo redazionale è risultata infedele. Tuttavia, ha aggiunto la Corte, l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico.
Passando ora allâanalisi della fattispecie proposta, la stessa riguarda, appunto, il reato di diffamazione  per mezzo di una emittente televisiva locale, con riferimento  ai diritti di un dirigente scolastico il quale propone querela avverso lâautore di un servizio televisivo e del direttore dello stesso telegiornale invocando lâart. 57 c.p. relativo ai reati commessi con il mezzo della stampa.
Nel servizio si affermava, peraltro contrariamente al vero, che il Preside del Liceo della città di alfa aveva assicurato agli alunni, occupanti i locali scolastici, che non avrebbe chiesto lo sgombero con lâintervento delle forze dell'ordine.
Nel caso di specie, poiché la notizia riportata dal telegiornale è risultata totalmente fasulla non è possibile invocare lâesimente dellâesercizio del diritto di cronaca la quale richiede come sostenuto dalla giurisprudenza, la necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva.
L'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale, in quanto attinente a una sfera di autonomia decisionale connessa alla funzione amministrativa del Dirigente Scolastico, assunta nell'interesse pubblico e volta a sopire pericolose provocazioni, evitando il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico. Né, d'altra parte, al Preside è attribuita un'attività di illecita inerzia, quale una omissione penalmente rilevante, né una illecita solidarietà con i giovani studenti.
Tuttavia non sembra prospettabile la condanna per il reato ex art. 57 c.p., in quanto la Corte di Cassazione, di recente ha statuito che âl'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storicoâ (Cass. pen. - sez V â n. 10735 del 10.03.2008).

Dunque, si conclude per l'assenza dell'elemento oggettivo del reato che determina diconseguenza  l'inesistenza dell'illecito contestato; pertanto, non sussiste il reato di diffamazione imputato dal querelante ai due querelati.

Da: aiutoooooo17/12/2008 17:12:15
Ragazzi per domani ci sono notizie? per favore risp.

Da: sara..17/12/2008 17:12:20
SARA RISP: BAUBAU

Da: fabri17/12/2008 17:12:31
a milano hanno finito.... problemi per la sentenza 2008 della prima per chi nn l'aveva nei codici

Da: elsa17/12/2008 17:12:53
mi sapete dire se a napoli hanno dettato le sentenze così come hanno fatto a bari?

Da: gix17/12/2008 17:13:05
Scusate ma la scriminante putativa in relazione al fatto giornalistico ritenuto erroneamente vero nonnostante la diligente ricerca della notizia?

Da: mario17/12/2008 17:13:50
sapete di salerno a che punto sono?

Da: Giuseppe17/12/2008 17:16:10
A che ora consegna Napoli???

Da: CODICI17/12/2008 17:17:14
in quali codici non c'era la sentenza 2008 della prima traccia?

Da: giulia17/12/2008 17:18:58
grazie per l'info!

ps io non ci capisco nulla di legge, ho mandato il parere di daniela pag 105, è corretto? alessandro aveva detto che è quella giusta,ma per capire velocemente non ho potuto approfondire, e ne ho visti parecchi di post..

Da: dalila17/12/2008 17:19:54
staranno x finire un pò in tutte le sedi dato che intorno alle undici avranno iniziato.. cmq qualk notizia x domani????
grazie a tutti i raga che oggi come me hanno contribuito...

Da: sara..17/12/2008 17:20:37
QUANDO SI CERCA AIUTO,BISOGNA ANCHE DARLO!!!TATY DA ME E SPERO KE GLI ALTRI SIANO SOLIDALI CN ME A NN DARE INFORMAZIONI DOMANI A KI QUESTA MATTINA è STATO EGOISTA...

Da: x giulia17/12/2008 17:21:16
di nulla!cmq sì, il parere ke le hai mandato è corretto!anke io ho mandato quello di daniela

Da: mammainapprensione17/12/2008 17:24:11
appello da una mamma votata alla tecnologia
a tutti i ragazzi (alessandro daniela ecc )che si sono dati da fare in questi 2 giorni un ulterire sforzo per domani
ps. ho letto di un gruppo che comunica tramite msn sono architetto se esce la d.i.a posso apportare un contributo tecnico

Da: pipi2008p17/12/2008 17:24:28
ciao giulia a napoi sono entrati se non sbaglio intorno alle 10:00 10:15

Da: Mr.X x TUTTI17/12/2008 17:24:55
Ma come Caspio li avete mandati sti pareri???

Mah...io mi sono informato per stare tranquillo e capire cosa dire se venivo contattato, ma mandare tutto il parere come si fa?

Non mi hanno telefonato da Napoli perchè impossibilitati causa controlli...e voi che avete mandato?

Da: EXVOTO17/12/2008 17:24:55
DOVE TROVO IL PARERE DI MARCO PER CONFRONTO COL MIO
GRAZIE -
MI RACCOMANDO DOMANI TUTTI UNITI

Da: barese doc17/12/2008 17:25:39
Ragazzi scusate per domani che si dice? Tracce papabili? Io negli atti sono impedito aiutatimi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: sara..17/12/2008 17:25:47
X MAMMAINAPPRENSIONE SI C'è KI COMUNICA TRAMITE MSN MA NN AIUTA GLI ALTRI

Da: mary17/12/2008 17:28:01
ho controllato. la sentenza 10735 è anche sul codice neldiritto di roberto garofoli

Da: elsa17/12/2008 17:28:04
Caspita se ci sono i controlli, attenzione. Tra l'altro a Roma hanno ritirato i codici con la sentenza risolutiva.

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