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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: caponedotto17/12/2008 19:01:30
Che certezze hai sulla traccia di domani?

Da: ANONIMA SARDA17/12/2008 19:01:42
A NAPOLI FINITO......GRZ A DANIELA IL CUI PARERE HA SPOSATO MIO FRATELLO....A DOMANI

Da: baranello117/12/2008 19:07:54
arrivederci a domani

Da: giulia17/12/2008 19:08:30
grazie a tutti !!!!!!!!!

Da: spartacus17/12/2008 19:09:52
x schifata
secondo me sei una repressa e porti sfiga.... ma vai a gufare da un'altra parte!! cerchiamo solo di aiutare chi è in difficoltà! A chi non sta bene può lasciare il forum ed occuparsi di altro. con questo è tutto.
bell'amica che devi essere....

Da: SERPE PER ALESSANDRO17/12/2008 19:09:58
ALESSANDRO VEDI CHE AVEVO RAGIONE l'ART. 331 è ESPLICITAMENTE MENZIONATO NELLA SENTENZA 10375 del 2008!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Occhio lungo17/12/2008 19:10:23
Ma notizie su roma?

Da: che razza di copioni!17/12/2008 19:12:10
-) -) -)

Da: Lulù17/12/2008 19:13:15
ma l'atto penale????? dite qualcosa! non parlate solo di opp a decreto ingiuntivo.

Da: luana17/12/2008 19:13:21
troppo che non esce un atto di appello!!!!!!!

Da: mariella17/12/2008 19:13:34
che farsa!

Da: immax17/12/2008 19:16:50
a napoli hanno finito stanno uscendo grazie a tutti

Da: SERPE PER ALESSANDRO17/12/2008 19:17:28
ALESANDRO VORREI UNA CONSIDERAZIONE sull'importanza  dell'art.331codice penale che è espressamente citata dalla sentenza 10735 del 2008!!!!!!!!!

Da: Occhio lungo17/12/2008 19:18:40
Roma non si sa nulla?

Da: fra17/12/2008 19:20:20
a catania è stato uno spasso, c'erano 5 avvocati, 1 commissario esterno e neanche un poliziotto...GRAZIE! Grazie allo Stato che ha permesso che al mio vicino di banco arrivasse in direttissima il parere di penale n.2 svolto in maniera ineccepebile, redatto al computer e stampato con stampante laserjet...che ovviamente non ha passato ai colleghi! Grazie.

Da: cla17/12/2008 19:20:49
ciao ragazzi, io rappresento uno dei tanti"aiutini da casa", volevo ringraziarvi di cuore per il vostrol avoro. Anche se oggi tanti si sono persi in chiacchiere, è stato interessante seguirvi. l'aiuto non è servito  a molto perchè a qnt pare anche a  a salerno i controlli sono stati pittosto severi, cmq confido nella vostra presenza per domani. Grazie a tutti

Da: MISEGANO17/12/2008 19:25:21
Ma qualcuno ha idea di come cazz si faceva la traccia num 2???

io preso da autolesionismo l'ho fatta....

chi mi sa dire?

Da: manji17/12/2008 19:29:19
a milano sono stati meno severi.. pero in effetti è stata dura anche per chi fa penale..quel maledetto art 57...

Da: chicca17/12/2008 19:29:31
complimenti ragazzi ottimo lavoro per chi sostiene quest'esame assurdooooo

Da: angelosegato17/12/2008 19:30:26
per me era aberratio ictus

Da: castiglia17/12/2008 19:31:01
ciao... certezze sulle tracce degli atti?
a me vanno bene anche indizi :o)
pare si parli di opposizione o a decreto ingiuntivo o al precetto per civile...ma non so. la parte sostanziale invece...non si sa nulla?

Da: robbis17/12/2008 19:31:34
io ho motivato la mancata applicazione dell'esimiente del diritto di cronaca con il fatto che  il suo fondamento è la veridicità della notizia, cosa che non si verificava in questa ipotesi;non mi son dilungato sugli altri requisti dell'esimiente voi che avete fatto?
Io vi confesso che non facendo penale ho penato per fare il parere odierno

Da: De Magistris17/12/2008 19:34:04
probabilmente si tratterà di appello in materia di lavoro con riserva dei motivi

Da: manji17/12/2008 19:35:33
riporto a mio parere le conclusioni migliori del nostro amico MARCO se non erro...l art 57 era il punto piu delicato..

...
In capo al Direttore del telegiornale, poi, non potrebbe essere mosso un addebito ex art. 57 c.p. in quanto non sussiste oggettivamente il reato base, ossia la diffamazione. In ogni caso mancherebbe quindi il reato presupposto sul quale poi calcolare la pena.
Altresì non sembra prospettabile neanche la sussistenza del  reato ex art. 57 c.p., in capo al direttore del telegiornale in quanto la Corte di Cassazione, di recente ha statuito applicando il principio di stretta legalità, dal quale discende la delimitazione, anche sotto il profilo soggettivo, della fattispecie incriminatrice in oggetto che la stessa norma è dettata esclusivamente per i reati commessi col mezzo della stampa periodica e non può intendersi riferito anche alla trasmissioni radiofoniche e televisive.
A voler approfondire ulteriormente possiamo ricordare che il legislatore posteriore all’introduzione dell’art 57 bis, nell'emettere la L. 6 agosto 1990, n. 223, si è posto all'evidenza il problema della responsabilità omissiva, fuori dei casi di concorso nel reato principale, proprio per il reato di diffamazione con l'attribuzione di un fatto determinato (oltre che per le trasmissioni con carattere di oscenità e quelle ex comma 2) e lo ha risolto individuando i responsabili nelle seguenti categorie di persone (art. 30, comma 1, richiamato anche dal comma 4) sempre della medesima legge: "il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione".La precisa specificazione delle persone a cui deve attribuirsi la responsabilità penale non consente interpretazioni analogiche, nè estensive che si risolverebbero in un indebito ampliamento della norma penale.
Nel caso di specie quindi si conclude, per tutti i motivi e le ragioni esposte, per un’insussistenza dei reati in capo all’autore del servizio televisivo ed al direttore del telegiornale in oggetto.


Da: mario17/12/2008 19:35:36
cla a salerno c'era la mia ragazza e il palmare lo ha portato..infatti grazie all aiuto di daniela e altri le ho mandato il compito tramite e mail

Da: Azzeccagarbugli17/12/2008 19:37:15
x domani

Tizio e Caio stipulano tra loro un contratto di fornitura di merce, per un valore  totale di Euro 50.000,00.
Caio, parte fornitrice, effettua le prime due consegne senza riceverne il corrispettivo.
In data ________ il Sig. Caio chiede ed ottiene dal Giudice di Pace di_________ingiunzione per Euro 2.000,00 oltre accessori, a carico del Sig. Tizio, a titolo di pagamento della prima fornitura effettuata.
In data _________il medesimo ufficio del Giudice di Pace intima nuovamente al Sig. Tizio il pagamento della somma di Euro 2.500,00 a titolo di pagamento della seconda fornitura.
A parere di Caio, infatti, ricorrevano, nella specie, tanti distinti contratti di vendita, quante risultavano le forniture da effettuare.
Per questi motivi procedeva alla richiesta di adempimento di diversi crediti.
Ricevuto il secondo decreto ingiuntivo, questa volta il Sig. Tizio decide di rivolgersi ad un legale, per tutelare le proprie ragioni, id est il diritto ad una richiesta unitaria di pagamento ai fini dell’adempimento del contratto.
Si rediga l’atto più appropriato al caso in esame nell’interesse di Tizio.

Da: speranza17/12/2008 19:38:20
Ma non vi vergognate di diventare dei pessimi professionisti? Questo via vai di tracce è ridicolo..........Spero proprio che un domani nessun cliente debba incappare nel vostro studio legale

Da: alessandro17/12/2008 19:39:26
qualcuno mi aiuti..cerco le tracce dell'esame di penale

Da: manji17/12/2008 19:40:59
X sPERANZA... perche dovremmo vergognarci???

Da: iron7717/12/2008 19:41:25
quindi???atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo?? ma su tutti e due o solo su uno?e quale?

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