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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: Rapinatore stanco | 17/12/2008 16:52:52 |
Scusate ma allora per domani ? chi fa il palo ? Cerchiamo di non divagare....mi raccomando X JAZZ lecce è in puglia...puoi scriverlo...versione certa ! X DALILA giusto....non facciamo casino eh...il forum serve anche per organizzarsi e che diamine | |
Da: elsa | 17/12/2008 16:53:56 |
haPer ale hai una sintesi di tutti i pareri fin'ora letti? | |
Da: LA MADONNA x DALILA | 17/12/2008 16:54:15 |
Ma di quale serietà vai blaterando????? Quella di scopiazzare e passar pareri sottobanco??...E cmq io rispetto tutti..ed ora il compito è terminato...quindi diventa serio anche lo scherzar in compagnia. GESUUUUUUUUUU abbassa la temperatura dell'alito del Bue sennò me toccherà pagà il doppio de gasssss.... | |
Da: Bue e Asinello alias Provvidenza alias Gesù | 17/12/2008 16:54:35 |
Prima vi ho postato lo svolgimentodi un parere poi mi sono divertito un pò con l'unico fine di regalare qualce risata. Adesso basta. Abbiamo anche esagerato. Io per primo. Peò ci siamo divertiti ovvero come si dice a Napoli abbiamo pariato. Ridivento serio. A domani allora, se posso vi aiuto. Ad majora. | |
Da: Swing | 17/12/2008 16:54:38 |
...non era complessa la domanda, volevo solo saper a che punto stanno a lecce..qualcuno può dirmelo? | |
Da: Consegna Napoli | 17/12/2008 16:55:13 |
A che ora è prevista la consegna a Napoli? | |
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Da: manu | 17/12/2008 16:55:17 |
a reggio a che ora devono uscire? | |
Da: elsa | 17/12/2008 16:55:19 |
Per Ale: specifico della prima traccia. | |
Da: immax | 17/12/2008 16:55:41 |
Parere di diritto penale. Seconda traccia. La trattazione del parere in esame richiede la preliminare disamina dei delitti contro lâonore, in particolar modo lâindividuazione degli elementi caratterizzanti la fattispecie incriminatrice della diffamazione e della correlata violazione dellâobbligo di controllo da parte del direttore responsabile. # Il parere in esame concerne la notizia e le immagini di repertorio, assunte non veritiere, trasmesse dal giornalista di una emittente televisiva di rilievo che riferisce che un preside del liceo cittadino, occupato dagli studenti, avrebbe rilasciato una dichiarazione in base alla quale non avrebbe richiesto lo sgombero coattivo da parte della polizia.# Il fatto storico prospettato dal parere può essere sussunto nel reato di diffamazione ex art. 595 cod. pen. (libro II âdei delitti in particolareâ, titolo XII âdei delitti contro la personaâ, capo II âdei delitti contro lâonoreâ).# In particolare risponde del reato di cui al lâart. 595 cod. pen. chi, fuori dei casi indicati dal precedente art. 594 cod. pen. (ingiuria), comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona non presente.# Il reato di diffamazione concerne la tutela dellâonore inteso, in generale, come stato o sentimento personale, indipendente dal mondo esteriore e che attiene strettamente allâindividualità privata della persona. Lâonore, ritenuto un bene giuridico di fondamentale importanza e tutelato dallâart. 3 della Costituzione, presuppone due aspetti fondamentali: quello oggettivo, ossia la cosiddetta reputazione, tutelato dal delitto di diffamazione, inteso quale stima e considerazione di cui si gode in un contesto sociale, e quello soggettivo, tutelato dal delitto di ingiuria, il sentimento che ciascuno ha della propria dignità morale. # Dal punto di vista della teoria generale, il delitto di diffamazione viene considerato un reato comune, che può essere commesso da chiunque; di mera condotta, in quanto si perfeziona con la semplice esecuzione dellâazione illecita; a forma libera, in quanto è possibile compierlo con qualunque condotta idonea al raggiungimento dello scopo. # Lâelemento oggettivo del reato in esame consiste in una condotta caratterizzata dallâassenza dellâoffeso, che si trova nellâimpossibilità di giustificarsi ed eventualmente rispondere della stessa; lâoffesa allâaltrui reputazione, intesa come lâidoneità della notizia a cagionare una effettiva lesione alla reputazione della parte lesa; ed, infine, la comunicazione ad una molteplicità di persone.# Inoltre, essendo un reato perseguibile a querela di parte, come peraltro emerge anche dalla traccia, si presuppone, perché si configuri, che il soggetto passivo sia venuto a conoscenza della offesa rivoltagli. # Per lâopinione dominante lâelemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico, previsto dalla norma incriminatrice (Cfr. Cass. Pen. 46299 del 2007). # La ratio della norma incriminatrice è evidente nelle ulteriori previsioni che aggravano la fattispecie di reato che sanzionano con maggior rigore la diffamazione mediante stampa o lâattribuzione di un fatto determinato. # La questione giuridica sottesa al parere in esame consiste nello stabilire se il giornalista sia responsabile del contenuto delle dichiarazioni che sarebbero state rese dal preside in occasione dellâoccupazione studentesca del liceo. A tale punto, stante la diffusione di notizie da parte del giornalista attraverso il mezzo televisivo, è opportuno precisare che assume rilievo la questione sullâoperatività della scriminante dellâesercizio del diritto di cui allâart. 51 c.p. in riferimento al diritto di cronaca, che rientra in quello più ampio di libera manifestazione di pensiero e di stampa sancito dallâart. 21 della Costituzione.# Affinchè sussista detta scriminante occorre individuare la ricorrenza di tre condizioni: la verità oggettiva o putativa della notizia riferita, lâinteresse pubblico alla conoscenza della notizia e la correttezza della forma espositiva. In tal senso una recente pronuncia della Cassazione ha sottolineato lâimportanza della veridicità e completezza della notizia riportata (Cfr. Cass. Pen. 15/01/2008 n. 14062). # Alla luce di tali considerazioni, avallate dalla giurisprudenza (Cfr. Cass. Pen. S. U. 30/05/2001 n. 37140), occorre indagare se, nel fatto in esame, ricorrano detti requisiti in quanto la mancanza anche di uno soltanto ne determina la non applicazione della scriminante e, di conseguenza, la sussistenza del reato. # Sul punto occorre rilevare che in un caso simile la recente giurisprudenza ha statuito che âNon integra gli estremi del delitto di diffamazione aggravato dall'uso del mezzo della stampa la pubblicazione su un quotidiano della notizia concernente la falsa attribuzione al responsabile di un istituto scolastico dell'asserzione che non avrebbe richiesto lo sgombero coattivo, da parte delle forze dell'ordine, dell'occupazione studentesca, considerato che si tratta di notizia priva di valenza offensiva e meramente attinente ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla funzione amministrativa del suddetto responsabile scolastico ed assunta nell'interesse pubblicoââ. . (Cfr Cass pen 07 febbraio 2008 n. 10735)â.# Pertanto, in applicazione del suesposto principio, potrebbe ritenersi che la condotta attribuita al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca, benché non rispondente al vero, non lede in alcun modo la sua dignità professionale, atteso che, da una parte, non ha rilevanza penale e rientra nella autonomia decisionale connessa alla sua funzione amministrativa svolta nellâinteresse pubblico, per evitare il rischio di ulteriori pericoli per le persone e le cose e nella prospettiva pacificatrice di liberare al più presto la scuola e riprendere lâattività scolastica.# In definitiva mancherebbe lâelemento oggettivo del reato con insussistenza dellâillecito contestato allâautore del servizio giornalistico. Sotto altro profilo occorre disquisire in merito alla responsabilità ex art. 57 cod. pen. del direttore del telegiornale. Detta norma rubricata âreati commessi con il mezzo della stampa periodicaâ (libro I âdei reati in generaleâ, titolo III âdel reatoâ, capo I âdel reato consumato e tentatoâ) prevede una fattispecie di reato omissivo improprio, autonoma rispetto a quella di diffamazione, che ne costituisce lâevento. Da una parte si potrebbe ritenere, stante lâinsussistenza della diffamazione in capo allâautore del servizio giornalistico, che tale reato non si configura. Tuttavia è assorbente lâulteriore considerazione che lâart. 57 c.p. prevede quale reato esclusivamente lâomesso controllo sulle pubblicazioni a mezzo stampa. Pertanto alla luce del divieto di applicazione analogica delle norme penali ex art. 14 delle preleggi al codice penale nonchè degli artt. 1 e 199 del codice penale, e 25 della Costituzione, non è possibile lâapplicazione della normativa in esame al caso di reato commesso a mezzo televisivo. In tal senso âIl reato di omesso controllo previsto dall'art. 57 c.p. è dettato esclusivamente per i reati commessi con il mezzo della "stampa" periodica e non può intendersi riferito anche alle trasmissioni radiofoniche e televisive. In proposito, il legislatore, nel disciplinare, con la l. 6 agosto 1990 n. 223, le trasmissioni radiofoniche o televisive, si è posto il problema, per il reato di diffamazione con l'attribuzione di un fatto determinato, della responsabilità omissiva, fuori dei casi di concorso nel reato principale, e lo ha risolto individuando i responsabili nelle seguenti categorie di persone (art. 30, comma 1, richiamato anche dal comma 4): "il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione". La precisa specificazione delle persone a cui deve attribuirsi la responsabilità penale non consente, quindi, interpretazioni analogiche o estensive, conseguendone che non è configurabile il reato di omesso controllo, perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, a carico del direttore della trasmissione televisiva, che non rientra tra i soggetti presi in considerazione dalla norma incriminatriceâ. (Cass pen 23 aprile 2008 n. 34717)#. In conclusione, avuto riguardo alle considerazioni svolte ed alla giurisprudenza richiamata, da una parte, l'assenza dell'elemento oggettivo del reato di diffamazione determina l'inesistenza dell'illecito contestato allâ autore del servizio giornalistico, perché il fatto non sussiste, dallâaltra, sia la mancanza dellâevento richiesto dalla fattispecie criminosa ex art. 57 c.p., nonché il divieto di analogia vigente in materia penale, comportano lâinsussistenza della responsabilità penale del direttore del telegiornale. | |
Da: carta carbone | 17/12/2008 16:55:53 |
heyyyyy....mi date news per domani??quake spia tra noi? | |
Da: alessandro | 17/12/2008 16:55:54 |
Il caso in esame presuppone una preventiva disamina del reato di diffamazione. Lâ ART 595 incrimina chi, al di fuori dei casi indicati dal precedente art. 594cp (ingiuria), comunicando con più persone offende lâ altrui reputazione. Oggetto di tutela del delitto di diffamazione è lâ altrui reputazione che la dottrina prevalente intende in senso oggettivo e, cioè, nel significato di stima sociale e considerazione di cui si gode allâ interno di un contesto sociale. A ciò si contrappone lâ onor in senso soggettivo inteso come il âsentimento del proprio valore socialeâ ed è rimesso allâapprezzamento dellâindividuo stesso. Lâ elemento oggettivo del reato in esame consta di 3 requisiti: 1)lâassenza dellâ offeso; 2)lâ offesa allâ altrui reputazione; 3) la comunicazione con più persone. Lâ assenza del soggetto passivo al momento dellâ azione criminosa consiste nellâ impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente lâ addebito diffamatorio e possa, quindi, difendersi dallâ addebito o ritorcere lâ offesa. Ciò determina la maggiore gravità del reato in esame. Il secondo requisito consiste nellâ offesa allâ altrui reputazione intendendo lâ offesa non già nel senso di lesione bensì come probabilità o possibilità che lâ uso di parole o atti destinati a ledere lâ onore provochi una effettiva lesione. La diffam, pertanto, è qualificata come reato di pericolo concreto essendo demandata di volta in volta al giudice lâ interpretazione della portata offensiva delle espressioni usate dallâ agente ed essendo sufficiente che tali espressioni determino anche solo il pericolo di lesione dellâ altrui reputazione. Infine, per aversi il requisito della comunicazione con più persone occorre che lâ agente renda partecipi dellâ addebito diffamatorio almeno due persone le quali siano state in grado di percepire lâ offesa e di comprenderne il significato. Il problema da affrontare, da sempre dibattuto in dottrina e giurisprudenza, è quello relativo alla operatività dellâ esimente dellâ esercizio del diritto ex art. 51 cp, sub specie di diritto di cronaca, rispetto alla condotta posta in essere dal giornalista il quale, nellâ esercizio della propria funzione istituzionale, informi la collettività su fatti storici obiettivamente lesivi della reputazione dei terzi, pur se rispondenti a verità. La giurisprudenza di Cass ha elaborato taluni presupposti della scriminante in oggetto operanti alla stregua di veri e propri limiti interni e lâ assenza anche di uno solo rende in concreto non operativa la causa di giustificazione. La Corte ribadisce come il diritto di cronaca possa scriminare a condizione che ricorrano i tre noti requisiti: la verità della notizia propalata; lâinteresse pubblico alla sua conoscenza; la continenza formale nel momento espositivo. In primo luogo rileva la verità della notizia, non potendo meritare tutela la diffusione di notizie false o tendenziose, non risultando le stesse utili nellâeconomia del processo di formazione di una valida opinione presso la collettività. Il parametro della verità, utilizzato unitamente agli altri due ai fini della valutazione dellâefficacia scriminante del diritto di cronaca, esprime la necessità della corrispondenza al vero tra fatti accaduti e fatti narrati (verità obiettiva) ovvero, secondo un orientamento più attento alla dimensione operativa della valutazione, la verità legittimamente ritenuta o putativa della notizia, desumibile dalla diligenza impiegata dal professionista nelle ricerche di riscontro della verità dei fatti oggetto di narrazione (in tal senso Cass. pen., sez. un. pen. 30 giugno 1984, la famosa sentenza cosiddetta del âdecalogoâ, con la quale la Cassazione dettò, nel 1984, una serie di regole alle quali il giornalista avrebbe dovuto attenersi nellâesercizio della professione). In secondo luogo la Corte ha sempre sottolineato il rispetto del parametro della continenza formale da apprezzarsi alla stregua di corretta esposizione dei fatti oggetto di narrazione. Sul punto, lo si ricorda altrettanto velocemente, la giurisprudenza utilizza un differente metro di giudizio quante volte in luogo del diritto di cronaca si invochi quello di critica che, considerata la sua natura parziale ed orientata, non può che manifestarsi in veste meno ossequiosa del dato della continenza. Similmente può dirsi in relazione allâattività satirica, attesa la sua portata deformante dei fatti in una evidente logica caricaturale. Da ultimo, il dato della cd. pertinenza vale ad isolare in termini scriminanti tutte quelle diffusioni di notizie che rivestano agli occhi della pubblica opinione un certo interesse. Ovviamente non è necessaria una rilevanza indifferenziata nel senso che la questione interessi la collettività indistinta, potendo assumer pregio il riportar notizie, anche in ragione di un eventuale tecnicismo, a favore di ridotto numero di utenti. Il diritto di cronaca non esime dunque di per sé dal rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività. È vero che anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando possano desumersene elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini. Ma non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività. Eâ di rilevante importanza dare atto della scelta legislativa di evitare, nel rispetto del terzo comma dellâart. 21 Cost., forme preventive di autorizzazione alla stampa. Lâesigenza di garantire un controllo sul merito delle pubblicazioni viene dallâordinamento soddisfatta creando in capo ai soggetti che vedremo una peculiare posizione di garanzia. Lâart. 3 della legge n. 47 del 1948 pone lâobbligo per ogni stampato periodico di dotarsi e di indicare un direttore ed un vicedirettore responsabile. Costoro lâart. 57 c.p. chiama a rispondere, a titolo colposo, dellâillecito posto in essere in essere mezzo stampa. Per la stampa non periodica, secondo il disposto dellâart. 57 bis c.p., responsabile risulterà lâeditore, a condizione che risulti ignoto o non imputabile lâautore materiale dellâarticolo, o lo stampatore, âse lâeditore non è indicato o non è imputabileâ. Lâoriginaria versione dellâart. 57 c.p., la cui ammissibilità a fronte del mutato contesto normativo trovava conferma attraverso le parole della Corte costituzionale, imputava sic et simpliciter, in assenza di un quid soggettivo, ai soggetti cennati la responsabilità degli eventi illeciti derivanti dallâattività giornalistica presieduta. Il successivo intervento legislativo del 1958 (l. 127) ha innovato la disposizione codicistica subordinandone lâoperare al ricorrere di un dato: lâaddebitabiità colposa del tutto. Solo in presenza di un deficit di attenzioni da parte del direttore responsabile potrà allo stesso rimproverarsi lâillecito commesso dallâautore dellâarticolo. A dire il vero quanto esposto è stato a lungo oggetto di critica, avendo parte considerevole degli addetti ai lavori inteso riduttivamente lâinciso âa titolo di colpaâ previsto allâart. 57 c.p. come rilevante solamente in chiave meramente sanzionatoria, senza che implicasse un effettivo riscontro del coefficiente psicologico. Più opportunamente, si è ritenuto imprescindibile lâaccertamento in concreto della rimpoverabilità della condotta lesiva, sottolineandosi, dunque, la ricerca necessaria del requisito soggettivo prescritto, secondo le direttive di cui allâart. 43 c.p. Rebus sic stantibus, le fattispecie previste agli artt. 57, 57 bis e 58 vanno intese come autonome forme di illecito la cui condotta si sostanzia nella mancata osservanza di regole cautelari (il non aver impedito la pubblicazione illecita) cui fa da pendant lâevento costituito dal reato commesso mezzo stampa. Non emerge, quindi, una forma di concorso di persone nel reato, sub specie di agevolazione colposa, ma un illecito del tutto distinto da quello effettivamente lesivo come può arguirsi tanto avendo riguardo alla clausola dâesordio dellâart. 57 c.p. (ââ fuori dai casi di concorsoââ), quanto dallâesegesi dellâart. 58 bis c.p. che, estendendo lâoperatività della condizione obiettiva di punibilità propria presentata direttamente a carico del direttore e del vicedirettore nei confronti dellâautore della pubblicazione, non può, ragionando a contrario, che dar per scontata lâassenza di una dimensione propriamente concorsuale.( Sez. V, sentenza 14 novembre 2007, n. 42067.) Eâ importante analizzare, ai fini della risoluzione del caso in esame,altra recente sentenza della Cass. Pen relativa ad un caso che riguarda il reato di diffamazione a mezzo stampa. Il caso in esame riguarda, infatti, un giornalista condannato dal Tribunale di Roma per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa per avere, nella sua veste di direttore responsabile del quotidiano "Leggo", consentito la pubblicazione di articolo redazionale in cui si affermava, peraltro contrariamente al vero, che il Preside di un Liceo di Roma aveva assicurato agli alunni che avevano occupato i locali scolastici che non avrebbe chiesto lo sgombero con lâintervento delle forze dell'ordine. La Corte d'Appello confermava la condanna. Avverso la sentenza di appello il giornalista ha promosso ricorso per Cassazione lamentando sia il mancato riconoscimento del diritto di cronaca, sia l'assenza di nota diffamatoria nell'affermazione di stampa obiettivamente non offensiva della reputazione del preposto all'istituto scolastico, poiché l'assicurazione di evitare lo sgombero coattivo da parte delle forse dell'ordine non si qualifica come illecito penale, potendosi qualificare anche come una mossa di buon senso protesa alla pacificazione degli animi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Infatti, la Corte ha dichiarato che, nel caso di specie, non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, la quale richiede, alla luce di un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva, limite violato poiché la notizia riportata dal pezzo redazionale è risultata infedele. Tuttavia, ha aggiunto la Corte, l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Passando ora allâanalisi della fattispecie proposta, la stessa riguarda, appunto, il reato di diffamazione per mezzo di una emittente televisiva locale, con riferimento ai diritti di un dirigente scolastico il quale propone querela avverso lâautore di un servizio televisivo e del direttore dello stesso telegiornale invocando lâart. 57 c.p. relativo ai reati commessi con il mezzo della stampa. Nel servizio si affermava, peraltro contrariamente al vero, che il Preside del Liceo della città di alfa aveva assicurato agli alunni, occupanti i locali scolastici, che non avrebbe chiesto lo sgombero con lâintervento delle forze dell'ordine. Nel caso di specie, poiché la notizia riportata dal telegiornale è risultata totalmente fasulla non è possibile invocare lâesimente dellâesercizio del diritto di cronaca la quale richiede come sostenuto dalla giurisprudenza, la necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva. L'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale, in quanto attinente a una sfera di autonomia decisionale connessa alla funzione amministrativa del Dirigente Scolastico, assunta nell'interesse pubblico e volta a sopire pericolose provocazioni, evitando il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico. Né, d'altra parte, al Preside è attribuita un'attività di illecita inerzia, quale una omissione penalmente rilevante, né una illecita solidarietà con i giovani studenti. Tuttavia non sembra prospettabile la condanna per il reato ex art. 57 c.p., in quanto la Corte di Cassazione, di recente ha statuito che âl'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storicoâ (Cass. pen. - sez V â n. 10735 del 10.03.2008). Dunque, si conclude per l'assenza dell'elemento oggettivo del reato che determina diconseguenza l'inesistenza dell'illecito contestato; pertanto, non sussiste il reato di diffamazione imputato dal querelante ai due querelati. | |
Da: PER ELENA LA DANTE A TUTTI | 17/12/2008 16:56:03 |
MI PRENOTO PER FESTEGGIARE. Fammi sapere. Tuo, Sigfrid. | |
Da: LA MADONNA | 17/12/2008 16:58:08 |
Ciao Geu', Bue, asinello, divina provvidenza....a domani | |
Da: Kratos | 17/12/2008 16:58:10 |
a bari hanno dettato anche la sentenza 34717. Successe cose turche... ragazzi espulsi riammessi se facevano le spie su chi copiava... espulso un figlio di un avvocato presente in commissione. roba da pazzi. | |
Da: elsa | 17/12/2008 16:58:32 |
Ad Immax: ma non confondere le tracce questa è la prima e non seconda traccia. | |
Da: Bue e Asinello alias Provvidenza alias Ges | 17/12/2008 16:59:28 |
Ciao Madonna a domani così "pariamo" ancora dopo aver aiutato le pecorelle smarrite. (basta però altrimenti nonmi fermo più...!) | |
Da: TEO | 17/12/2008 16:59:44 |
visto che nessuno me LO da io vado via...ovviamente con la mia coda (codina purtroppo)tra le gambe. ciao belli | |
Da: immax | 17/12/2008 17:00:00 |
breve e conciso | |
Da: assurdo | 17/12/2008 17:00:28 |
così come si evince da questo forum l'esame è troppo permissimo semplicemente assurdo | |
Da: manu | 17/12/2008 17:00:57 |
ma non dovrebbero essere a buon punto?? notizie? quando si finisce a palermo? | |
Da: sara.. | 17/12/2008 17:01:01 |
x alessandro: domani mattina ci 6??? cmq 6 stato grande, insieme a daniela... invece è successo un pò di casino su msn xkè c'era 1 talpa che distribuiva i pareri, e gli altri nn volevano, quindi anche se io nn centravo nulla hanno escluso pure me dal gruppo..e certi opportunisti tra questi una certa taty che prima chiede l'aiuto di tutti poi sparisce..mah! x fortuna c'è gente come te ed altri che ci salvano!!!!grazie di cuore!!!! confido in te anche domani | |
Da: STUDIO AD AMERI | 17/12/2008 17:01:01 |
Enrico, se non ci sono aggiornamenti nel punteggio da Napoli , Udine diventa campo principale. A seguire Bari, Roma e Licata. Vai Ciotti.... | |
Da: DIO | 17/12/2008 17:02:12 |
ciao a tutti sarivedemio domani seri per gli ATTI | |
Da: lilli | 17/12/2008 17:02:36 |
io nn sono andata quest'anno troppo depressa..... | |
Da: boh | 17/12/2008 17:03:07 |
sulla seconda traccia nada de nada??? | |
Da: pradeiro | 17/12/2008 17:03:40 |
questo è il parere svolto sulla I Traccia... vero? | |
Da: NESSUNO HA SVOLTO LA SECONDA??? | 17/12/2008 17:05:02 |
?? | |
Da: saimon | 17/12/2008 17:07:49 |
Ma sugli atti di domani? che si dice?? | |
Da: LECCE | 17/12/2008 17:08:06 |
a che punto stanno a Lecce?qualcuno lo sa?per favore!!! | |
Da: mariella | 17/12/2008 17:08:44 |
io mi chiedo come si faccia a copiare! Assurdo, possibile che non ci siano controlli seri? | |
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