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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: x antonella | 17/12/2008 15:34:49 |
invece di stare qui a chiedere aiuto potevi studiare! | |
Da: taty | 17/12/2008 15:35:31 |
mi date la soluzione esatta della prima traccia? | |
Da: per quelle deluse e schifate | 17/12/2008 15:35:46 |
per fondare i club c'è FACEBOOK comunque se posso vi do un consiglio: SCOPATE DI PIU'!!!! | |
Da: estraneo | 17/12/2008 15:35:47 |
bobby ma tu sei davvero convinto.. che avvenga tutto con un criterio di meritocrazia.. perche se cosi fosse io alzo le mani.. è che a sentire i piu .. chi l'ha passato e chi no.. il 90% di questo 'esame di abilitazione' è soggetto alla Fortuna.. e ripeto.. io parlo senza cognizione di causa vedendo il tutto da spettatore.. | |
Da: valy | 17/12/2008 15:36:04 |
RISPONDETE A GIORGIO ANCH IO LO VORREI SAPEREEE PER FAVORE | |
Da: antonella | 17/12/2008 15:36:24 |
mi sipace ma io di studiare ho studiato, ma sono un commercialista, non so tu chi sia; in quanto tale non sono in grado di fare un parere corretto in diritto penale. | |
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Da: antonio | 17/12/2008 15:36:32 |
non è applicabile al direttore del telegiornale.....l'art.30 della legge 223 del 90 non lo contempla tra i soggetti.....fate attenzione alla sentenza ed ai pareri, leggeteli con attenzione perchè al preside si contesta l'omissione........ | |
Da: rose | 17/12/2008 15:36:37 |
Qualcuno ha le conclusioni 1 traccia?differeziando la posizione del giornalista e quella del direttore ????? grazie | |
Da: Citrulo | 17/12/2008 15:37:51 |
Va bene facciamo continuare questo esame all'italiana, almeno cosi altri guadagni sopra questi poveretti che ogni anno vengono fatti fuori a questo esame. é una coltellata al cuore ricorrere a questi trucchi per superare questo odioso esame. Vedi come si pubblicizzano e i disperati pagano:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: XXXXXXXXXXXXXXXX nasce per offrire un servizio SEMPLICE ed EFFICACE a tutti coloro che, per i piu' svariati motivi, vedono sfumare ogni anno la possibilita' di esercitare liberamente la professione Legale. La decimazione alla quale siamo costretti ad assistere ogni anno ai vari esami di stato di sicuro non ci da una carica di entusiasmo... Quotidianamente sentiamo parlare i colleghi di "paradisi spagnoli" dove ottenere il titolo e' facile come sposarsi a Las Vegas... Tutto facile, ma girando sui forum si scopre che non e' cosi' e che la complicata burocrazia Italo-Spagnola spesso si blocca rendendo vano il lavoro di mesi e persi migliaglia di euro.....................................................e NOI PAGHIAMO!!!!!!!!!!! | |
Da: anonimo | 17/12/2008 15:38:29 |
..e come si fa a definirsi avvocati se si ha tanto tempo da perdere a dare lezioni di moralismo su un sito?ma va a lavorà và!se ci riesci! | |
Da: x antonella | 17/12/2008 15:39:10 |
se sei commercialista che ti frega del parere di penale? io sono avvocato e l'esame l'ho fatto e supearto con le mie forze. | |
Da: Mr.X x TUTTI "GLI STUDIOSI" | 17/12/2008 15:39:11 |
Qua tutti studiano...oggi con le correzioni incrociate la situazione statisticamente è migliorata, perchè da quando vi siete abilitati voi a oggi si è passati dall'80 al 30-40% di promossi... Sarebbe bello se questo miglioramento fosse reale, poichè vorrebbe dire che i compiti vengono corretti in maniera adeguata...ma in realtà spesso il criterio è calligrafico, o numerico, o poco obiettivo... Vogliamo più equità e giustizia? Utilizziamo i test scritti con correzione automatica degli altri concorsi pubblici... Lì non si può barare...ma purtroppo non si può nemmeno dimostrare di saper scrivere... Ah, un'ultima cosa: se avete un cliente che ha una questione complessa, cari esimi avv., oltre a documentarvi con i testi, non chiedete parere ai colleghi??? Qui si cerca di confrontarsi dando un parere confermativo a chi non ha la piena lucidità e calma causa agitazione da esame...non è certo un modo per far passare chi non studia (che potrebbe tranquillamente copiare dal vicino di banco, anzichè scervellarsi e prendere da fuori la soluzione)...anche chi cerca conferme qui studia, si è fatto in 4 durante la pratica ed è una persona per bene....o lo siete più voi a vessare chi è in ansia? | |
Da: taty | 17/12/2008 15:40:06 |
grazie a tutti per avermi risposto... ieri vi ho aiutato | |
Da: anonima | 17/12/2008 15:40:34 |
per TATY.....copia il compito mandato da me...ANONIMA.....e vai tranquilla | |
Da: avv.irn | 17/12/2008 15:40:35 |
Antonio sono d'accordo con te....bisogna differenziare meglio la condotta ascrivibile al direttore e quella ascrivibile all'autore del servizio! | |
Da: Si mo na | 17/12/2008 15:41:01 |
..qualcuno sa qualcosa su gli atti di domani??? | |
Da: xxx | 17/12/2008 15:42:02 |
x taty ho letto che la soluzione esatta è a pag 152 | |
Da: x antonio | 17/12/2008 15:43:50 |
scusa io ho scritto al mio raga ke doveva citare l'ex l.223/1999 per escludere la resp del direttore. è scorretto?ti prego risp!!! | |
Da: bobby | 17/12/2008 15:43:52 |
bobby ma tu sei davvero convinto.. che avvenga tutto con un criterio di meritocrazia.. perche se cosi fosse io alzo le mani.. è che a sentire i piu .. chi l'ha passato e chi no.. il 90% di questo 'esame di abilitazione' è soggetto alla Fortuna.. e ripeto.. io parlo senza cognizione di causa vedendo il tutto da spettatore.. ti posso dire (anche perchè ho ancora le cicatrici addosso), che la cosa più importante per fare questo lavoro è saper scrivere bene: in un italiano corretto, scorrevole e con frasi semplici, corte e chiare. Ho sempre passato lo scritto senza avere raccomandazioni di nessuna sorta (il mio cognome è tra i più sconosciuti ed improbabili d'Italia); d'altronde, ti assicuro, su codici trovi tutto quello che serve. Se però non li sai usare.....sai, non è come leggere Topolino .... | |
Da: taty | 17/12/2008 15:44:02 |
x anonima grazie di cuore mi dici dove lo posso trovare? | |
Da: ANONIMA | 17/12/2008 15:44:16 |
VA BE' RAGAZZI ALLORA SAPETE CHE VI DICO......CHE HO SBAGLIATO A DARVI UNA MANO | |
Da: seipunti x MISTERX | 17/12/2008 15:44:49 |
Parole sante. Ma anche i quiz hanno una pecca, minore..ma pecca: alcuni sono già in possesso dello stampato con le caselle sbarrate per benino...per esperienza....cmq assicurano una perequazione nella correzione (automatizzata) degli elaborati dei comuni mortali, non più assoggettati all'arbitrio di un commissario che oggi nn ha voglia di leggere, oggi ne ha già letti tanti e s'è scocciato, oggi è nervoso perchè la moglie lo fa becco...e domani è il solo a lavorare perchè gli altri quattro che dovrebbero leggere e correggere il singolo elaborato sono a farsi gli affaracci loro. | |
Da: ANONIMA | 17/12/2008 15:44:59 |
ASPETTA TI MANDO IL NUMERO DI PAGINA | |
Da: Citrulo | 17/12/2008 15:46:38 |
ma la II TRACCIA NIENTE???????? | |
Da: marioprovvisorio | 17/12/2008 15:47:15 |
Ragazzi, il parere sulla seconda traccia (QUELLO DI ANONIMA) è fatto bene tranne che per un clamoroso errore sul finale: ma chi vi ha detto che sonstati condannati?????IL RICORSO PER CASSAZIONE E' UNA MEGA-STRONZATA!! | |
Da: BAHH | 17/12/2008 15:47:42 |
IO NON GIUDICO CHI DECIDE DI FARSI AIUTARE DURANTE QUESTA SCIGURATA TRE GIORNI DI ESAME, MA LA MIA OPINONE E' CHE GLI AIUTI CHE ARRIVANO AI CANDIDATI DA QUESTI FORUM NON SERVONO A REALIZZARE UN ELABORATO CHE ABBIA MAGGIORI GARANZIE DI SUPERAMENTO DELLA PROVA. IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LE SENTENZE TUTTI LE TROVANO, CHE LA SOLUZIONE TUTTI LA CENTRANO E CHE LA VERA DIFFERENZA TRA UN PARERE BUONO, SUFFICIENTE O INSUFFICIENTE LA FANNO LE MODALITA' DI ARGOMENTAZIONE, L'ITER LOGICO - GIURIDICO SEGUITO, LA PROPRIETA' DI LINGUAGGIO. ELEMENTI SU CUI GLI AIUTI DEI FORUM NON POSSONO INCIDERE. COSI' COME SULL'IMMENSA DOTEDI FORTUNA CHE SERVE PER SUPERARE QUEST'ESAME. CIAO E IN BOCCA AL LUPO A TUTTI!! | |
Da: ANONIMA | 17/12/2008 15:48:02 |
COPIATI QUELLO A PAG. 158....mandato da -mario- è il mio che ha copiato e l'unico che mi ha dato ragione. Di dove sei TATY? ciao ein bocca al lupo | |
Da: Marcoxxx | 17/12/2008 15:48:12 |
Spero di poter dare una mano a chi è in difficoltà!!! La questione prospettata richiede lâesame di più istituti giuridici: la valutazione dellâeventuale sussistenza del reato di diffamazione ex art. 595 c.p. anche a mezzo stampa ex art. 596 bis; della sussistenza o meno della scriminante codificata dellâart. 51 c.p. dellâesercizio del diritto, in particolare del diritto di cronaca che rientra in quello più ampio concernente la libera manifestazione di pensiero e di stampa sancito dallâart. 21 Cost; ed infine lâeventuale responsabilità del direttore del telegiornale ai sensi dellâart. 57 c.p. come conseguenza all'inosservanza dell'obbligo di controllo sul contenuto di un'intervista resa in una trasmissione televisiva da un terzo, come richiamato dalla traccia. Il reato di diffamazione è inserito nel capo relativo ai delitti contro lâonore e consiste nel fatto di chi comunicando con più soggetti, offende la reputazione di una persona non presente. La norma mira a tutelare lâinteresse del soggetto a che altri si astengano dallâemettere giudizi che possono offendere il suo onore, la stima di cui gode nella società, allâinterno di un contesto sociale, espressa attraverso ogni mezzo di comunicazione. La ratio della norma è evidente nelle ulteriori previsioni che aggravano la fattispecie di reato in argomento, previsioni che sanzionano con maggiore rigore prorpio la diffamazione che avviene mediante la stampa o che consiste nellâattribuzione di un fatto determinato. È agevole notare che in presenza di tali elementi aumenta lâidoneità offensiva della condotta posta in essere dallâagente e la reputazione dellâoffeso risente di un danno più grave. Lâoffesa può essere arrecata con qualsiasi mezzo ad esempio attraverso la stampa, la radio o la televisione ecc.. Lâelemento soggettivo del reato di diffamazione è il dolo consistente nella coscienza e volontà dellâazione diffamatoria. Lâagente deve rappresentarsi lâidoneità delle parole pronunciate o scritte ad offendere il decoro e lâonere del soggetto. La figura delittuosa in esame implica la presenza di tre elementi: 1) lâassenza dellâoffeso, infatti nella diffamazione lâoffeso non deve essere in grado di percepire lâespressione oltraggiosa. Elemento questo che rende la diffamazione più grave della fattispecie dâingiuria perchè il soggetto passivo non ha la possibilità di controbattere o di giustificare lâaddebito ricevuto; 2) lâoffesa deve riguardare lâaltrui reputazione: tale figura criminosa mira infatti a salvaguardare la reputazione di cui il soggetto gode nella società. Nel concetto di reputazione rientrano tutte le qualità morali, intellettuali, ecc...che concorrono a determinare la stima di cui un soggetto gode nel proprio ambiente sociale. 3) La comunicazione con più persone: ossia la divulgazione effettuata con qualsiasi mezzo ad almeno due persone, del fatto lesivo, che deve essere percepito come tale. Tuttavia nel reato di diffamazione a mezzo stampa o televisione può trovare applicazione la causa di giustificazione dellâesercizio del diritto, quali il diritto di cronoca e di critica. Soffermandoci sul dirtto di cronaca giornalistica, ricordiamo che esso è un diritto che rientra in quello più ampio dellâart. 21 della Costituzione. La presenza del diritto di cronaca può essere invocato quale causa di giustificazione solo entro precisi limiti rimarcati ampiamente dalla giurisprudenza che possiamo riassumere nel modo seguente: 1) âverità della notiziaâ, non potendo meritare tutela la diffusione di notizie false o tendenziose, non risultando, queste utili nellâeconomia del processo di formazione di una valida opinione presso la collettività; 2) âpertinenzaâ ossia che esista quindi un interesse pubblico alla divulgazione della notizia in relazione alla sua oggettiva rilevanza per la collettività; 3) âcontinenzaâ ovvero che lâinformazione si mantenga nei limiti dellâobiettività, dei fatti oggetto di narrazione, quale corretta esposizione dei fatti medesimi; Il diritto di cronaca non esime dunque di per sé dal rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività Lâart. 57 c.p., nella formulazione introdotta dalla legge n. 127/1958, configura un reato autonomo e non riconducibile alle logiche del concorso di persone; un reato proprio, ossia posto in essere solamente dai soggetti indicati nella norma, punibile per colpa (la legge citata ha introdotto lâinciso a titolo colposo, allontanando la previsione dalle logiche della responsabilità oggettiva) che si perfeziona quante volte il direttore (ma anche il vicedirettore responsabile) ometta di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati. In astratto quindi della pubblicazione di un articolo diffamatorio, risponderanno tanto il direttore responsabile quanto lâautore materiale dellâarticolo: precisamente il primo viene chiamato a rispondere per un fatto proprio di natura omissiva; il secondo, invece, per la specifica ipotesi di reato posta in essere (quella di cui allâart. 595 c.p. nel caso di specie). Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha ritenuto non configurabile il reato di cui allâart. 57, in capo al direttore del giornale, quante volte quello presupposto (la diffamazione quasi sempre) non risultava integrato per la sussistenza di una causa di giustificazione o per difetto del requisito psicologico richiesto. Passando ora allâanalisi della fattispecie proposta, la stessa riguarda, appunto, il reato di diffamazione per mezzo di una emittente televisiva locale, con riferimento ai diritti di un dirigente scolastico il quale querela lâautore di un servizio televisivo e il direttore dello stesso telegiornale invocando lâart. 57 c.p. Nel servizio diffuso si affermava, peraltro, contrariamente al vero, che il Preside del Liceo della città Alfa aveva dichiarato che, a seguito di unâoccupazione studentesca dellâedificio scolastico, non avrebbe chiesto lo sgombero coattivo con lâintervento delle forze dell'ordine di polizia. Nel caso di specie, di certo non ricorre lâesimente dellâesercizio del diritto di cronaca la quale richiede, alla luce di quanto sopra esposto e di un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva della notizia, limite, in questo caso, violato poiché la notizia riportata dal telegiornale è risultata totalmente infedele. Tuttavia non sembra prospettabile la condanna per il reato di diffamazione, in quanto l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sé offesa all'altrui reputazione. Per configurare il reato di diffamazione occorre che la notizia comporti necessariamente una lesione delle qualità morali, intellettuali o professionali del dirigente scolastico in esame, valutato non già secondo la considerazione dello stesso, ma in conformità del contesto sociale in cui viviamo. La notizia attribuita falsamente al Preside dellâisituto scolastico di non voler far ricorso alla forza pubblica non è lesiva della sua dignità professionale in quanto volta ad evitare pericolose provocazioni o allontanare maggiori pericoli per le persone e per le cose, nella prospettiva di risolvere bonariamente ed al più presto lo stato di agitazione creatosi e quindi riprendere le normali attività scolastiche. In capo al Direttore del telegiornale, poi, non potrebbe essere mosso un addebito ex art. 57 c.p. in quanto non sussiste oggettivamente il reato base, ossia la diffamazione. In ogni caso mancherebbe quindi il reato presupposto sul quale poi calcolare la pena. Altresì non sembra prospettabile neanche la sussistenza del reato ex art. 57 c.p., in capo al direttore del telegiornale in quanto la Corte di Cassazione, di recente ha statuito applicando il principio di stretta legalità, dal quale discende la delimitazione, anche sotto il profilo soggettivo, della fattispecie incriminatrice in oggetto che la stessa norma è dettata esclusivamente per i reati commessi col mezzo della stampa periodica e non può intendersi riferito anche alla trasmissioni radiofoniche e televisive. A voler approfondire ulteriormente possiamo ricordare che il legislatore posteriore allâintroduzione dellâart 57 bis, nell'emettere la L. 6 agosto 1990, n. 223, si è posto all'evidenza il problema della responsabilità omissiva, fuori dei casi di concorso nel reato principale, proprio per il reato di diffamazione con l'attribuzione di un fatto determinato (oltre che per le trasmissioni con carattere di oscenità e quelle ex comma 2) e lo ha risolto individuando i responsabili nelle seguenti categorie di persone (art. 30, comma 1, richiamato anche dal comma 4) sempre della medesima legge: "il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione".La precisa specificazione delle persone a cui deve attribuirsi la responsabilità penale non consente interpretazioni analogiche, nè estensive che si risolverebbero in un indebito ampliamento della norma penale. Nel caso di specie quindi si conclude, per tutti i motivi e le ragioni esposte, per unâinsussistenza dei reati in capo allâautore del servizio televisivo ed al direttore del telegiornale in oggetto. | |
Da: Mr.X x seipunti | 17/12/2008 15:49:03 |
Guarda, che io sappia nemmeno il Ministro competente, oggi, potrebbe avere tale scheda... Comunque sì, la mia proposta era volta più che altro a tutelare i COMUNI MORTALI ACCANTO AI FIGLI DI PAPA', visto che PRIMA dei figli di papà in Italia oggi è difficile ricevere tutela... Però almeno così ogni 2-3 figli di papà passano anche 6-7 comuni mortali... | |
Da: x x tutti gli studiosi | 17/12/2008 15:49:12 |
Mi dispiace contraddirdti ma anche noi studiosi siamo passati per questo stato d'ansia... diversamente non si tratterebbe di un esame personale ma di una prova di gruppo.. quanto anl confronto con gli altri è giustissimo quando ognuno apporta il suo contributo e non quando chiede una soluzione, quale che sia già pronta! p.s. l'ansia e la tensione fanno parte di tutte le prove della vita ed e bene abituarvisie comunque cercare di superarle da soli. | |
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