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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: sara..17/12/2008 14:17:44
premetto ke nn sono del mestiere: ma a me sembra ke sia quello di daniela, ke quello di anonima si concludano nello stesso modo!

Da: dada17/12/2008 14:18:18
Sara,hai deciso?

Da: antonio17/12/2008 14:18:45
finalmente qualcuno che mi segue...la sentenza che ho citato è solo l'ultima di un alunga serie...la fonte è nella legge del 1990....
siate precisi

Da: BAHH17/12/2008 14:18:57
SCUSATE MA IO PENSO CHE IL PARERE POSTATO A PAG. 152 CONTENGA DEI RIFERIMENTO TALI DA NON POTER ESSERE COPIATO COSI' COME SCRITTO!!!!

Da: sara..17/12/2008 14:19:34
dada io opto x quello di daniela, visto ke è stato letto anke da 1 avvocato, il mio dubbio sta nel significati di mettere 1 personalizzazione! te lo hai gia mandato?

Da: claudia17/12/2008 14:20:06
SI CONCLUDONO TUTTE NELLO STESSO MODO
NON PERDETE TEMPO
QUELLA DI DANIELA E' ESATTA MANDATELA

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Da: Alegna17/12/2008 14:20:23
ok allora dimmi, caro complimenti, dopo che uno si laurea nella più difficile università di italia, inizia a fare pratica e viene sballottato da uno studio all'altro perchè gli avvocati sono tutti dei fannulloni provinciali, finisce la pratica dopo essersi spaccato il culo, fa l'esame e i commissari dopo aver letto 1000 compiti si rompono le palle e chiudono i rubinetti non facendolo passare, NON è UNO SCANDALO??NON è UNO SCHIFO???cioè dimmi non è spaccarsi il culo questo? o per te spaccarsi il culo significa stare qui su questo forum a rompere le palle??!!

Da: sara..17/12/2008 14:20:26
x bah..quindi???invece di confondere suggerisci

Da: CIRO - II traccia utile17/12/2008 14:20:34
Mi sa che Tizio c'entra e come. Lasciate stare Mevio, concentratevi su Tizio. Ripeto Mevio è indifferente se scriminato o meno.
Il reato c'è ed è aberrante.
La domanda: Tizio risponde del reato aberrante? la risposta: SI

Su che basi? violazione di una posizione di garanzia; nesso causale, concorso di cause colpose indipendenti.

Sentenza: Cassazione penale , sez. IV , 14 novembre 2007 , n. 10795 (fattispecie in cui un medico, per non aver somministrato le medcine adatte, ha concorso colposamente nell'omicidio doloso commesso da un suo paziente non imputabile e psicotico che ha ucciso un inserviente di un ospedale)

RAGIONAMENTO:

- 1. Nesso di causalità:
"A questo punto si pone un ulteriore problema: che cosa avviene se ci si trova in presenza di concorso di cause colpose indipendenti ? Per natura e per definizione in questo caso non ci troviamo in presenza di un "concorso" di persone nel reato: tutte contribuiscono causalmente al verificarsi dell'evento ma gli atteggiamenti soggettivi non s'incontrano mai neppure sotto il profilo della consapevolezza dell'altrui partecipazione come invece avviene nella cooperazione colposa. In questi casi la concezione che si fonda sull'unitarietà del reato non è solo un dogma ma è proprio da ritenersi errata perchè alcun legame esiste, sotto il profilo soggettivo, tra le varie condotte anche se l'evento è unico.
Quando ci si trovi in presenza di cause colpose indipendenti l'applicabilità delle regole sul concorso di cause è espressamente prevista, sotto il profilo causale, dall'art. 41 c.p., il cui comma 3, prevede espressamente che questa disciplina si applichi anche quando la causa preesistente, simultanea o sopravvenuta consista nel fatto illecito altrui.
Ma proprio perchè le condotte sono indipendenti le medesime andranno autonomamente valutate e per ciascuna di esse andrà accertato se abbia fornito un contributo causale al verificarsi dell'evento e se la condotta causalmente efficiente sia caratterizzata dai requisiti tipici della colpa. In questi casi, proprio per l'indipendenza delle azioni, ogni condotta va separatamente individuata e, ciò che assume particolare rilievo per la soluzione del nostro problema, diviene irrilevante che uno o più dei contributi causali possa avere carattere doloso perchè la disciplina sulla causalità contenuta nel citato art. 41 c.p., riguarda sia i reati colposi che quelli dolosi."



-2. Valutiamo quindi la condotta di Tizio: obbligo di garanzia. violato. norma di cautela mira adimpedire le consequenze che si sono verificate. colpa.

Da: nocciolina17/12/2008 14:21:01
ma c'è un parere completo x la I traccia che contenga :34717/07; 10735/08 ; lg 223/90???? dai mandatelo

Da: BAHH17/12/2008 14:21:28
IL PARERE A PAG. 152 CONTIENTE DEI RIFERIMENTI ALLA REALTA' IMPROPONIBILI IN SEDE DI ESAME SE NON CON IL RISCHIO DI BOCCIATURA SICURA, TIPO CITARE IL CASO CONCRETO DEL QUOTIDIANO "LEGGO"

Da: claudia17/12/2008 14:21:39
MANDATELO
POI I RAGAZZI IN AULA CHE SI SUPPONE ABBIANO STUDIATO SANNO COME PERSONALIZZARE VOI NON ABBIATE DUBBI QUELLA DI DANIELA L'HA LETTA UN PENALISTA ED E' PERFETTA

Da: antonella17/12/2008 14:22:30
c'è un parere completo sulla seconda traccia???
Qual'è più difficile secondo gli esperti?

Da: Katane17/12/2008 14:22:39
il msg di Daniela è a questo indirizzo:

http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=201&pag=152

Da: mario17/12/2008 14:23:03
La questione esposta nel caso prospettato richiede un preventivo esame del reato di diffamazione. Tale fattispecie, prevista dallâart. 595 c.p., inserita nel capo relativa ai delitti contro lâonore, consiste nel fatto di chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona non presente. Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è, quindi, la âreputazioneâ, intesa, normalmente, come il riflesso, in termini di considerazione sociale, dellâonorabilità. La dottrina ritiene che, mentre il bene giuridico tutelato nel delitto di ingiuria è lâopinione soggettiva che lâoffeso ha del proprio valore, quello tutelato dalla fattispecie dellâart. 595c.p. riguarda prevalentemente lâopinione sociale dellâonore della persona offesa dal reato. Lâelemento materiale consiste nella condotta di chi comunica una espressione offensiva dellâaltrui reputazione; dallâassenza dellâoffeso, che giustifica lâaggravato trattamento sanzionatorio stante lâimpossibilità per lui di difendersi; dalla presenza di più persone (la comunicazione deve raggiungerne almeno due ï¿" Cass. pen., sez. V, 17/3/1969).
In buona sostanza, la diffamazione, reato a forma libera come vedremo, si realizza in presenza di tre presupposti necessari:
1)lâassenza dellâoffeso, che gli impedisce di percepire lâespressione oltraggiosa;
2)lâoffesa riguardante lâaltrui reputazione;
3)la comunicazione a più persone.
Quanto, poi, alla natura dellâoffesa, essa può consistere tanto in comportamenti direttamente lesivi dellâonorabilità, quanto in espressioni o atti che possono essere oggettivamente non lesivi dellâaltrui reputazione, ma che lo diventano per le forme adottate. Infatti, possono acquisire rilievo diffamatorio anche le offese indirette (Cass. pen., sez. V, 3/3/1999), quando, ad esempio, la diffamazione è posta in essere con un fotomontaggio. Lâelemento soggettivo ovvero psicologico del reato in questione è costituito dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di comunicare a più persone espressioni o informazioni delle quali si conosce la valenza lesiva dellâaltrui reputazione. La fattispecie incriminatrice contempla, fra le altre, lâaggravante della commissione del fatto con il mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo pubblico (radio, televisione ed altro) ed anche quella dellâattribuzione di un fatto determinato, così come delineato nel quesito proposto. Il momento consumativo del reato è quello in cui si realizza la diffusione della propalazione offensiva al secondo fra i soggetti destinatari e presenti e, nel caso di diffusione a mezzo stampa e/o telematica, quando la diffusione del messaggio offensivo viene percepito da parte di soggeti diversi rispetto al soggetto agente o alla persona offesa (Cass. pen., sez. V, 17/11/2000). Ciò premesso, è bene ora illustrare brevemente i limiti del diritto di cronaca, che rappresenta un diritto pubblico soggettivo (art. 51 c.p. ï¿" esimente e causa di non punibilità), con quello della diffusione di notizie che potrebbero intaccare la reputazione altrui. La recente giurisprudenza della C.S. ha coerentemente affermato che: âLa diffamazione a mezzo stampa è scriminata ai sensi dellâart. 51 c.p. quale esercizio del diritto di cronaca e/o di critica, a sua volta profanazione del diritto consacrato dallâart. 21 cost., allorquando la notizia riportata sia veridica; vi sia un interesse pubblico alla sua diffusione; infine via sia continenza nel linguaggio utilizzatoâ ed ancora: âil limite della continenza, entro il quale deve svolgersi un corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, viene superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano, per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano, in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono: quando, cioè, al di là della offensività della notizia e della negativa sua valutazione, si risolvano in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferisconoâ. Ciò posto, occorre, infine, soffermarsi sullâaspetto della responsabilità ex art. 57 c.p. del direttore della rete televisiva che avrebbe dovuto esercitare il controllo del contenuto del servizio od impedirne la sua divulgazione televisiva. In ordine ad essa, secondo un maggioritario orientamento, si tratterebbe di unâipotesi di concorso colposo nel reato (doloso) commesso dallâautore della pubblicazione (nel nostro caso del servizio televisivo). In ogni caso, il direttore ha lâobbligo di controllo, derivante dalla sua posizione di preminenza, che si estrinseca nel potere di censura e nella facoltà di sostituzione, da cui deriverebbe la sua responsabilità. Orbene, nel caso proposto, pur non ricorrendo lâesimente dellâesercizio del diritto di cronaca, per invocare la quale deve esser categoricamente rispettato il limite della verità oggettiva (limite violato in quanto la notizia riportata era del tutto infedele). Peraltro, l'inattendibilità dell'informazione non costituisce di per sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di valenza lesiva della reputazione di una persona, valutata non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Orbene, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale. Essa attiene ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla sua funzione amministrativa, assunta nell'interesse pubblico, volta a sopire pericolose provocazioni ed ad allontanare il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico. Peraltro, al Preside non è attribuita un'attività di illecita inerzia, nè una illecita solidarietà con i giovani studenti, non si apprezza offesa di rilievo penale: l'assenza dell'elemento oggettivo del reato determina l'inesistenza dell'illecito contestato (Cass. pen., sez. V, 7/2/2008, n. 10735). In conclusione, sia il giornalista, sia il direttore potranno ricorrere in Cassazione invocando la loro assoluzione perché il fatto non sussiste




QUESTA è GIUSTA E DI CHI è

Da: gianlu per indignato17/12/2008 14:23:16
raga...ma per la prima traccia la sentenza da citare e solo la 10735...come nel parere pos pag 152

Da: Antoni@17/12/2008 14:24:09
E' possibile avere un commento della sentenza 10735?

Da: Mik17/12/2008 14:24:15
qualcuno sa rassicurarmi? ieri mia moglie ha consegnato il compito in bella mettendo una barra di traverso sui fogli lasciati in bianco. Lo possono annullare per "segno distintivo". Vi prego, rassicuratemi

Da: BAHH17/12/2008 14:24:36
GUARDA CHE IO NON SONO QUI PER ROMPERE I COGLIONI MA SOLO PER CURIOSARE, QUELLO CHE VOGLIO DIRE IO E' CHE CERTI TIPI DI AIUTO CHE DA QUI POSSONO ARRIVARE NON INCIDONO IN ALCUN MODO SUL SUPERAMENTO DELL'ESAME, IN QUANTO CIO' CHE LE COMMISSIONE VALUTA IN SEDE DI CORREZIONE E' ALTRO

Da: Paola17/12/2008 14:25:21
Io sono un avvocato. Non capisco come tu possa scrivere certe scemenze. Forse hai rimosso cosa vogliono dire i tre giorni di esame. Sei un maleducato ed un cafone.

Da: aiutooo17/12/2008 14:26:09
mi hanno detto che la sentenza 34717...non riescono a trovarla...i ragazzi che stanno facendo l'esame..cosa devo dirgli?

Da: mario17/12/2008 14:26:19
La questione esposta nel caso prospettato richiede un preventivo esame del reato di diffamazione. Tale fattispecie, prevista dallâart. 595 c.p., inserita nel capo relativa ai delitti contro lâonore, consiste nel fatto di chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona non presente. Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è, quindi, la âreputazioneâ, intesa, normalmente, come il riflesso, in termini di considerazione sociale, dellâonorabilità. La dottrina ritiene che, mentre il bene giuridico tutelato nel delitto di ingiuria è lâopinione soggettiva che lâoffeso ha del proprio valore, quello tutelato dalla fattispecie dellâart. 595c.p. riguarda prevalentemente lâopinione sociale dellâonore della persona offesa dal reato. Lâelemento materiale consiste nella condotta di chi comunica una espressione offensiva dellâaltrui reputazione; dallâassenza dellâoffeso, che giustifica lâaggravato trattamento sanzionatorio stante lâimpossibilità per lui di difendersi; dalla presenza di più persone (la comunicazione deve raggiungerne almeno due ï¿" Cass. pen., sez. V, 17/3/1969).
In buona sostanza, la diffamazione, reato a forma libera come vedremo, si realizza in presenza di tre presupposti necessari:
1)lâassenza dellâoffeso, che gli impedisce di percepire lâespressione oltraggiosa;
2)lâoffesa riguardante lâaltrui reputazione;
3)la comunicazione a più persone.
Quanto, poi, alla natura dellâoffesa, essa può consistere tanto in comportamenti direttamente lesivi dellâonorabilità, quanto in espressioni o atti che possono essere oggettivamente non lesivi dellâaltrui reputazione, ma che lo diventano per le forme adottate. Infatti, possono acquisire rilievo diffamatorio anche le offese indirette (Cass. pen., sez. V, 3/3/1999), quando, ad esempio, la diffamazione è posta in essere con un fotomontaggio. Lâelemento soggettivo ovvero psicologico del reato in questione è costituito dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di comunicare a più persone espressioni o informazioni delle quali si conosce la valenza lesiva dellâaltrui reputazione. La fattispecie incriminatrice contempla, fra le altre, lâaggravante della commissione del fatto con il mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo pubblico (radio, televisione ed altro) ed anche quella dellâattribuzione di un fatto determinato, così come delineato nel quesito proposto. Il momento consumativo del reato è quello in cui si realizza la diffusione della propalazione offensiva al secondo fra i soggetti destinatari e presenti e, nel caso di diffusione a mezzo stampa e/o telematica, quando la diffusione del messaggio offensivo viene percepito da parte di soggeti diversi rispetto al soggetto agente o alla persona offesa (Cass. pen., sez. V, 17/11/2000). Ciò premesso, è bene ora illustrare brevemente i limiti del diritto di cronaca, che rappresenta un diritto pubblico soggettivo (art. 51 c.p. ï¿" esimente e causa di non punibilità), con quello della diffusione di notizie che potrebbero intaccare la reputazione altrui. La recente giurisprudenza della C.S. ha coerentemente affermato che: âLa diffamazione a mezzo stampa è scriminata ai sensi dellâart. 51 c.p. quale esercizio del diritto di cronaca e/o di critica, a sua volta profanazione del diritto consacrato dallâart. 21 cost., allorquando la notizia riportata sia veridica; vi sia un interesse pubblico alla sua diffusione; infine via sia continenza nel linguaggio utilizzatoâ ed ancora: âil limite della continenza, entro il quale deve svolgersi un corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, viene superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano, per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano, in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono: quando, cioè, al di là della offensività della notizia e della negativa sua valutazione, si risolvano in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferisconoâ. Ciò posto, occorre, infine, soffermarsi sullâaspetto della responsabilità ex art. 57 c.p. del direttore della rete televisiva che avrebbe dovuto esercitare il controllo del contenuto del servizio od impedirne la sua divulgazione televisiva. In ordine ad essa, secondo un maggioritario orientamento, si tratterebbe di unâipotesi di concorso colposo nel reato (doloso) commesso dallâautore della pubblicazione (nel nostro caso del servizio televisivo). In ogni caso, il direttore ha lâobbligo di controllo, derivante dalla sua posizione di preminenza, che si estrinseca nel potere di censura e nella facoltà di sostituzione, da cui deriverebbe la sua responsabilità. Orbene, nel caso proposto, pur non ricorrendo lâesimente dellâesercizio del diritto di cronaca, per invocare la quale deve esser categoricamente rispettato il limite della verità oggettiva (limite violato in quanto la notizia riportata era del tutto infedele). Peraltro, l'inattendibilità dell'informazione non costituisce di per sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di valenza lesiva della reputazione di una persona, valutata non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Orbene, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale. Essa attiene ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla sua funzione amministrativa, assunta nell'interesse pubblico, volta a sopire pericolose provocazioni ed ad allontanare il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico. Peraltro, al Preside non è attribuita un'attività di illecita inerzia, nè una illecita solidarietà con i giovani studenti, non si apprezza offesa di rilievo penale: l'assenza dell'elemento oggettivo del reato determina l'inesistenza dell'illecito contestato (Cass. pen., sez. V, 7/2/2008, n. 10735). In conclusione, sia il giornalista, sia il direttore potranno ricorrere in Cassazione invocando la loro assoluzione perché il fatto non sussiste



ALLORA MI DITE SE QUESTA VA BENE?

Da: sara..17/12/2008 14:26:59
paola, visto ke 6 1 avvocato va bene il parere a pag 152???grazie è urgente

Da: Erika17/12/2008 14:27:05
potete per favore indicare qualche riferimento in ordine alla seconda traccia? grazie

Da: Luca17/12/2008 14:27:46
alegna vedo che tu ti stai spaccando il culo.....

Da: help!!!17/12/2008 14:28:10
sentenza 34717.....mandatela per favore!!

Da: claudia17/12/2008 14:29:08
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 7 febbraio ï¿ï¿" 10 marzo 2008, n. 10735

(Presidente Nardi ï¿ï¿" Relatore Sandrelli)

Fatto

G. R. è stato condannato con sentenza 21.6.2005 del Tribunale di Roma per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa per avere - nella sua veste di direttore responsabile del quotidiano "Leggo" - consentito la pubblicazione di articolo redazionale in cui si affermava - contrariamente al vero - che il Preside del liceo "Tasso" di Roma aveva assicurato "ai ragazzi che non chiederà lo sgombero delle forse dell'ordine". La Corte d'Appello della Capitale confermava il 5.2.2007 la condanna.

Ricorre la difesa del R. dolendosi sia del mancato riconoscimento del diritto di cronaca, sia dell'assenza di nota diffamatoria nell'affermazione di stampa obiettivamente non offensiva la reputazione del preposto all'istituto scolastico, poiché l'assicurazione di evitare lo sgombero coattivo da parte delle forse dell'ordine non si qualifica come illecito penale e, segnatamente, come violazione dell'art. 331 c.p. e potendosi qualificare anche come una mossa di buon senso protesa alla pacificazione degli animi.

Diritto

Non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, la quale pretende - secondo costantissimo orientamento di questa Corte - l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva, limite violato poiché la notizia riportata dal pezzo redazionale è risultata infedele (né, al riguardo, il ricorrente esprime diversa opinione).

Peraltro, l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico.

Orbene, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale.

Essa attiene ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla sua funzione amministrativa, assunta nell'interesse pubblico, volta a sopire pericolose provocazioni ed ad allontanare il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico.

Né, d'altra parte, al Preside è attribuita un'attività di illecita inerzia (quale una omissione penalmente rilevante) né una illecita solidarietà con i giovani studenti, non si apprezza offesa di rilievo penale: l'assenza dell'elemento oggettivo del reato determina l'inesistenza dell'illecito contestato al ricorrente: pertanto la sentenza viene annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Da: aiutooo17/12/2008 14:29:09
mi hanno detto che la sentenza 34717...non riescono a trovarla...i ragazzi che stanno facendo l'esame..cosa devo dirgli?

Da: BAHH17/12/2008 14:29:50
BAHH!!

Da: Alegna17/12/2008 14:30:13
appunto!allora che ti frega come si aiuta!tanto loro valutano la bella grafia no?e comunque quando parlo di avvocati non faccio di tutta l'erba un fascio.c'è anche gente per bene, poca, rara, cattedrali nel deserto ma c'è qualcuno grazie a dio.peccato che quel qualcuno non è capitato alla persona a me legata che sta sostenendo l'esame in questi giorni. se proprio dovete parlare di scandalo o di schifezze parlate dei medici che se li conosci fai la visita il giorno stesso, invece di aspettare tre anni per avere una visita dal senologo.

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