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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: je17/12/2008 13:30:16
ma non sono schermati i padigliono?come li mandate

Da: alessandro17/12/2008 13:30:21
a mio modesto parere si, di più non si riesce a trovare

Da: antonio 97917/12/2008 13:31:09
QUALCOSA SULLA SENTENZA 15594 DEL 2004 GRAZIE

Da: Ermenegildo17/12/2008 13:31:25
io nn sono quello di ieri

Da: sara..17/12/2008 13:32:29
ma 6 UN AVVOCATO??

Da: Ciccio17/12/2008 13:32:31
x anonima  e elsa

questa cazzo di sentenza 34717  si deve usare? perchè non si trova da nessuna parte

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Da: AVVISO AI NAVIGANTI17/12/2008 13:32:33
ANTO, NON C'è SU IURIS DATA

Da: dada17/12/2008 13:32:37
Alessandro,il parere di Daniela è Approvato?Gerry Scotti direbbe:l'accendiamo?

Da: X TUTTI17/12/2008 13:32:48
ma a mangiare non ci va nessuno????????????

Da: dada17/12/2008 13:33:12
Ma ke vuoi mangià!

Da: sara..17/12/2008 13:33:32
AAA CERCASI AVVOCATO URGENTEMENTE X SVOLGERE IL PARERE DELLA 1 TRACCIA! GRAZIE

Da: antonio 97917/12/2008 13:33:40
avviso ai naviganti....dove la posso trovare porco monte

Da: mario17/12/2008 13:33:59
io tramite email e poi lo legge col telefonino

Da: dada17/12/2008 13:34:10
Sara,ma non ti garba?

Da: xxxx17/12/2008 13:34:19
il parere sulla prima traccia si può avere????vi pregoooooooooo

Da: xxxx17/12/2008 13:34:23
il parere sulla prima traccia si può avere????vi pregoooooooooo

Da: stef17/12/2008 13:34:24
brava dada ke vuoi mangià

Da: sara..17/12/2008 13:35:09
X DADA: COSA NN MI GARBA?

Da: alessandro17/12/2008 13:35:19
accendiamola!
e possiamo dire.... assafà finita!

Da: ILLEGALE17/12/2008 13:35:20
QUESTO E'IL PARERE I TRACCIA
Per la risoluzione del caso prospettato è opportuno soffermarsi sui concetti di diffamazione e diritto di cronaca.
In base allâart. 595 del c.p., si ha diffamazione tutte le volte in cui taluno, âcomunicando con più persone, offende lâaltrui reputazioneâ, e non ricorra in concreto una fattispecie di ingiuria, laddove la reputazione non è altro che la considerazione dei terzi nella quale si riflette la dignità personale.
La diffamazione, pertanto, consiste in una manifestazione del pensiero, che rileva, ai fini della consumazione del reato, nella misura in cui lâespressione offensiva venga a conoscenza di unâaltra persona o comunque sia da altri percepita.
Lâoffesa è rivolta nei confronti della reputazione della persona che può essere lesa o messa in pericolo da chiunque attribuisca al soggetto interessato qualità o fatti in qualche modo disonoranti.
Tale offesa implica in concreto, ma non necessariamente, che la persona si senta colpita nel proprio onore e che ne risenta la sua reputazione in termini di perdita di stima. Ma, dal momento che si verte nel campo dei beni morali, non è facilmente accertabile se questi vengano lesi effettivamente ovvero solo potenzialmente.
Lâoffesa alla reputazione costituisce il nucleo della norma incriminatrice, che punisce chi cerca di scalfire e, in effetti, scalfisce la stima di cui taluno gode tra i consociati, ciò che costituisce il valore sociale della persona.
La ratio della norma è evidente nelle ulteriori previsioni che aggravano la fattispecie di reato in argomento, previsioni che sanzionano con maggiore rigore la diffamazione che avviene mediante la stampa o che consiste nellâattribuzione di un fatto determinato. È agevole notare che in presenza di tali circostanze aumenta lâidoneità offensiva della condotta posta in essere dallâagente e la reputazione dellâoffeso risente di un danno più grave.
Lâoffesa può essere arrecata con qualsiasi mezzo (ad esempio attraverso la stampa, la radio o la televisione) e con qualunque modalità idonea, sia attraverso lâattribuzione di un fatto determinato, sia semplicemente tramite insinuazioni.
Tra le cause di giustificazione comuni che si applicano generalmente alla diffamazione vi sono l'esercizio di un diritto, come appunto può essere il diritto di cronaca.
Sicché, in alcuni casi, è pacifico che i diritti della personalità del singolo possano legittimamente essere violati; ciò avviene soprattutto nellâesercizio del diritto di cronaca e soltanto se ricorrano determinate e specifiche condizioni; in mancanza di queste, ogni lesione di tali diritti deve ritenersi illegittima ed illecita.
Una nota sentenza della Corte di Cassazione n. 5259 del 1984 (c.d. sentenza decalogo), ha proprio statuito circa le necessarie condizioni la cui esistenza consentirebbe di valutare la configurabilità della c.d. esimente del diritto di cronaca.
La Suprema Corte ha statuito, infatti, che âlâesercizio della libertà di diffondere, attraverso la stampa, notizie e commenti è legittimo se concorrono le condizioni della utilità sociale dellâinformazione; della verità dei fatti esposti; e, infine, della forma civile dellâesposizione degli stessiâ.
Passando ora allâanalisi della fattispecie proposta, la stessa riguarda, appunto, il reato di diffamazione  per mezzo di una emittente televisiva locale, con riferimento  ai diritti di un dirigente scolastico il quale propone querela avverso lâautore di un servizio televisivo e del direttore dello stesso telegiornale invocando lâart. 57 c.p. relativo ai reati commessi con il mezzo della stampa.
Nel servizio si affermava, peraltro contrariamente al vero, che il Preside del Liceo della città di alfa aveva assicurato agli alunni, coccupanti i locali scolastici, che non avrebbe chiesto lo sgombero con lâintervento delle forze dell'ordine.
Nel caso di specie, di certo non ricorre lâesimente dellâesercizio del diritto di cronaca la quale richiede, alla luce di un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva, limite, in questo caso, violato poiché la notizia riportata dal telegiornale è risultata totalmente fasulla.
Tuttavia non sembra prospettabile la condanna per il reato ex art. 57 c.p., in quanto la Corte di Cassazione, di recente ha statuito che âl'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storicoâ (Cass. pen. - sez V â" n. 10735 del 10.03.2008).
Ora, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale, in quanto attinente a una sfera di autonomia decisionale connessa alla funzione amministrativa del Dirigente Scolastico, assunta nell'interesse pubblico e volta a sopire pericolose provocazioni, evitando il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico.
Né, d'altra parte, al Preside è attribuita un'attività di illecita inerzia, quale una omissione penalmente rilevante, né una illecita solidarietà con i giovani studenti.
Dunque, si conclude per l'assenza dell'elemento oggettivo del reato che determina conseguenzialmente  l'inesistenza dell'illecito contestato; pertanto, non sussiste il reato di diffamazione imputato dal querelante ai due querelati.
Ora, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale, in quanto attinente a una sfera di autonomia decisionale connessa alla funzione amministrativa del Dirigente Scolastico, assunta nell'interesse pubblico e volta a sopire pericolose provocazioni, evitando il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico.
Né, d'altra parte, al Preside è attribuita un'attività di illecita inerzia, quale una omissione penalmente rilevante, né una illecita solidarietà con i giovani studenti.
Dunque, si conclude per l'assenza dell'elemento oggettivo del reato che determina conseguenzialmente l'inesistenza dell'illecito contestato; pertanto, non sussiste il reato di diffamazione imputato dal querelante ai due querelati.


Da: perlesame: vedete se va bene17/12/2008 13:35:33
guardate questa sentenza che esclude lâapplicabilità dell'art 57 alle trasmissioni televisive. Il reato di omesso controllo previsto dall'art. 57 c.p. è dettato esclusivamente per i reati commessi con il mezzo della "stampa" periodica e non può intendersi riferito anche alle trasmissioni radiofoniche e televisive. In proposito, il legislatore, nel disciplinare, con la l. 6 agosto 1990 n. 223, le trasmissioni radiofoniche o televisive, si è posto il problema, per il reato di diffamazione con l'attribuzione di un fatto determinato, della responsabilità omissiva, fuori dei casi di concorso nel reato principale, e lo ha risolto individuando i responsabili nelle seguenti categorie di persone (art. 30, comma 1, richiamato anche dal comma 4): "il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione". La precisa specificazione delle persone a cui deve attribuirsi la responsabilità penale non consente, quindi, interpretazioni analogiche o estensive, conseguendone che non è configurabile il reato di omesso controllo, perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, a carico del direttore della trasmissione televisiva, che non rientra tra i soggetti presi in considerazione dalla norma incriminatrice.

Cassazione penale , sez. II, 23 aprile 2008, n. 34717

Da: giudice17/12/2008 13:35:34
CIAO RAGAZZI! PER FAVORE IL PARERE SULLA TRACCIA 2!!!!!!!!!!!

Da: ALBERTO17/12/2008 13:35:40
PER FAVORE SIGNORI CARI VOGLIAMO AIUTARE I NOSTRI AMICI???
POICHE' C'E' MOLTA CONFUSIONE PER FAVORE SU POST VOGLIAMO METTERE LA SOLUZIONE DELLA PRIMA TRACCIA???? DALL'INIZIO DEL COMPITO FINO ALLA CONCLUSIONE. GRAZIE

Da: Carmelo17/12/2008 13:36:05
Ragazzi stiamo calmi! Facciamo un riassunto:
1) La sentenza da usare è solamente la 10735 o anche la 15594 e la 34717?
2) Il parere redatto da Daniela e Alessandro puo' essere considerato esatto e concluso?

Da: alessandro17/12/2008 13:36:12
ma fate la traccia 1 che è risolta!

Da: Citrulo17/12/2008 13:36:24
ma alle altre tracce non da nessuno parere?

Da: X TUTTI17/12/2008 13:36:49
IO VI CONSIGLIO DI ANDARE A MANGIARE TANTO COSI' NON AIUTATE NESSUNO...

Da: ANONIMA17/12/2008 13:37:23
La questione esposta nel caso prospettato richiede un preventivo esame del reato di diffamazione. Tale fattispecie, prevista dallâart. 595 c.p., inserita nel capo relativa ai delitti contro lâonore, consiste nel fatto di chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona non presente. Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è, quindi, la âreputazioneâ, intesa, normalmente, come il riflesso, in termini di considerazione sociale, dellâonorabilità. La dottrina ritiene che, mentre il bene giuridico tutelato nel delitto di ingiuria è lâopinione soggettiva che lâoffeso ha del proprio valore, quello tutelato dalla fattispecie dellâart. 595c.p. riguarda prevalentemente lâopinione sociale dellâonore della persona offesa dal reato. Lâelemento materiale consiste nella condotta di chi comunica una espressione offensiva dellâaltrui reputazione; dallâassenza dellâoffeso, che giustifica lâaggravato trattamento sanzionatorio stante lâimpossibilità per lui di difendersi; dalla presenza di più persone (la comunicazione deve raggiungerne almeno due â" Cass. pen., sez. V, 17/3/1969).
In buona sostanza, la diffamazione, reato a forma libera come vedremo, si realizza in presenza di tre presupposti necessari:
1)lâassenza dellâoffeso, che gli impedisce di percepire lâespressione oltraggiosa;
2)lâoffesa riguardante lâaltrui reputazione;
3)la comunicazione a più persone.
Quanto, poi, alla natura dellâoffesa, essa può consistere tanto in comportamenti direttamente lesivi dellâonorabilità, quanto in espressioni o atti che possono essere oggettivamente non lesivi dellâaltrui reputazione, ma che lo diventano per le forme adottate. Infatti, possono acquisire rilievo diffamatorio anche le offese indirette (Cass. pen., sez. V, 3/3/1999), quando, ad esempio, la diffamazione è posta in essere con un fotomontaggio. Lâelemento soggettivo ovvero psicologico del reato in questione è costituito dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di comunicare a più persone espressioni o informazioni delle quali si conosce la valenza lesiva dellâaltrui reputazione. La fattispecie incriminatrice contempla, fra le altre, lâaggravante della commissione del fatto con il mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo pubblico (radio, televisione ed altro) ed anche quella dellâattribuzione di un fatto determinato, così come delineato nel quesito proposto. Il momento consumativo del reato è quello in cui si realizza la diffusione della propalazione offensiva al secondo fra i soggetti destinatari e presenti e, nel caso di diffusione a mezzo stampa e/o telematica, quando la diffusione del messaggio offensivo viene percepito da parte di soggeti diversi rispetto al soggetto agente o alla persona offesa (Cass. pen., sez. V, 17/11/2000). Ciò premesso, è bene ora illustrare brevemente i limiti del diritto di cronaca, che rappresenta un diritto pubblico soggettivo (art. 51 c.p. â" esimente e causa di non punibilità), con quello della diffusione di notizie che potrebbero intaccare la reputazione altrui. La recente giurisprudenza della C.S. ha coerentemente affermato che: âLa diffamazione a mezzo stampa è scriminata ai sensi dellâart. 51 c.p. quale esercizio del diritto di cronaca e/o di critica, a sua volta profanazione del diritto consacrato dallâart. 21 cost., allorquando la notizia riportata sia veridica; vi sia un interesse pubblico alla sua diffusione; infine via sia continenza nel linguaggio utilizzatoâ ed ancora: âil limite della continenza, entro il quale deve svolgersi un corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, viene superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano, per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano, in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono: quando, cioè, al di là della offensività della notizia e della negativa sua valutazione, si risolvano in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferisconoâ. Ciò posto, occorre, infine, soffermarsi sullâaspetto della responsabilità ex art. 57 c.p. del direttore della rete televisiva che avrebbe dovuto esercitare il controllo del contenuto del servizio od impedirne la sua divulgazione televisiva. In ordine ad essa, secondo un maggioritario orientamento, si tratterebbe di unâipotesi di concorso colposo nel reato (doloso) commesso dallâautore della pubblicazione (nel nostro caso del servizio televisivo). In ogni caso, il direttore ha lâobbligo di controllo, derivante dalla sua posizione di preminenza, che si estrinseca nel potere di censura e nella facoltà di sostituzione, da cui deriverebbe la sua responsabilità. Orbene, nel caso proposto, pur non ricorrendo lâesimente dellâesercizio del diritto di cronaca, per invocare la quale deve esser categoricamente rispettato il limite della verità oggettiva (limite violato in quanto la notizia riportata era del tutto infedele). Peraltro, l'inattendibilità dell'informazione non costituisce di per sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di valenza lesiva della reputazione di una persona, valutata non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Orbene, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale. Essa attiene ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla sua funzione amministrativa, assunta nell'interesse pubblico, volta a sopire pericolose provocazioni ed ad allontanare il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico. Peraltro, al Preside non è attribuita un'attività di illecita inerzia, nè una illecita solidarietà con i giovani studenti, non si apprezza offesa di rilievo penale: l'assenza dell'elemento oggettivo del reato determina l'inesistenza dell'illecito contestato (Cass. pen., sez. V, 7/2/2008, n. 10735). In conclusione, sia il giornalista, sia il direttore potranno ricorrere in Cassazione invocando la loro assoluzione perché il fatto non sussiste.


RAGAZZI SE VOLETE COPIATEVI QUESTA...E' UNA DELLE MIGLIORI

Da: valeAV17/12/2008 13:37:48
Cassazione penale,  Sez. V,  14 dicembre 2007  n. 2146: Nel caso di uccisione di persona diversa da quella che si intendeva solo percuotere o ferire, si configura l'omicidio preterintenzionale. Ciò ai sensi dell'art. 82 c.p., poiché l'agente deve rispondere a titolo di dolo come se avesse commesso l'atto di lesioni in danno di persona diversa e quindi - in applicazione dell'art. 584 c.p. - è chiamato a rispondere dell'evento morte derivato dall'atto violento.

Da: X TUTTI17/12/2008 13:37:53
NON POTRETE MAI POSTARE UN PARERE COMPLETO ED ESAURIENTE SUL FORUM...

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