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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: ;-) | 17/12/2008 15:15:42 |
scusate ma le tracce non sono solo due??? | |
Da: .-.-.-.--. | 17/12/2008 15:16:57 |
non sono quattro? | |
Da: antonella | 17/12/2008 15:17:09 |
si sono due, appunto qual'è il parere sulla seconda??? | |
Da: Schifata | 17/12/2008 15:17:49 |
Da: bobby 17/12/2008 15.11.44 ....e pensare che sono diventata avvocato studiando, studiando,studiando, facendo la praticante-segretaria a zero euro per due anni e studiando ancora e tanto......Vuoi vedere che la vera stupida sono io??!! ---- Da: Complimenti 17/12/2008 15.13.51 No bobby siamo in due... ------ Tre. Fondiamo un club? | |
Da: antonella | 17/12/2008 15:17:59 |
chi ha il parere sulla secoda traccia????? | |
Da: GIOVANNA | 17/12/2008 15:18:53 |
LE REGOLA SI DEVONO RISPETTARE SE VALGONO PER TUTTI I LIVELLI , RUOLI, GERARCHIE, ISTITUTI , E ALTRO............. | |
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Da: Citrulo | 17/12/2008 15:18:57 |
pardon domani sono tre tracce oggi solo due. | |
Da: brava | 17/12/2008 15:19:02 |
secondo me: I traccia: giornalista e direttore stanno tranquilli il succo della questione è che pur non potendosi invocare l'esimente del diritto di cronaca, perché la notizia non corrisponde alla verità, nè giornalista né direttore possono essere condannati per diffamazione, perché manca l'elemento oggettivo della fattispecie...ossia il fatto non sussite. Infatti è elemento fondamentale l'offesa alla reputazione e all'onore della persona. In questo caso c'è la comunicazione a più persone, ma il fatto comunicato non è lesivo del bene proptetto. Infatti anche qualora il Preside avesse davvero rilasciato la dichiarazione di voler impedire lo sgombro coattivo del liceo, questa scelta sarebbe legittimamente rientrata nel merito di una scelta discrezionale del dirigente scolastico in esercizio dell'autonomia funzionale che gli è conferita per l'esercizio della sua funzione. La scelta non sarebbe stata inopportuna, ma in grado di evitare un aggravamento della situazione e capace di riportare al più presto alla ripresa delle lezioni, che sono il fine di pubblico interesse a cui la funzione e l'atonomia del preside sono primariamente volte. Per la seconda traccia mi pare un po' più complesso. in effettti l'ispettore aveva un dovere di garanzia e custodia del delinquente. Ma è stato preso in giro e di conseguenza ha liberato Caio che diceva di star male. C'è colpa in questo? Non si riscontrano sicuramente negligenza o imperizia. Forse però c'è stata un'imprudenza nel non aver meglio accertato che Caio stesse mentendo. Da questa colpa deriva la responsabilità di Tizio. Ma per cosa? Sicuramente per il ferimento del collega, che era nella stanza e che l'ispettore, a cui era affidata la custodia del delinquente, aveva il dovere di proteggere trattanendo Caio in Manette. Di questo Tizio può essere ritenuto responsabile, perchè la pericolosità del delinquente doveva far prevedere ed evitare che il delinquente potesse riappropriarsi dell'arma. Questo l'ispettore Tizio lo poteva evitare allontanado l'arma ed applicando le dovute cautele. C'è colpa e quindi responsabilità per il ferimento di Mevio perché l'evento era prevedibile ed evitabile, mettendo l'arma in un luogo sicuro. Ma l'uccisione dell'inserviente no. Quella non era prevedibile, perché nessuno poteva prevedere che quella persona, che prima non c'era, perché la traccia dice espressamente che rientrava in quel momento. Inoltre Nessuno poteva prevedere che Mevio avrebe risposto al fuoco e sbagliando mira colpisse la finestra e di conseguenza il povero passante. La previzione di questo fatto non era possibile in applicazione di normale diligenza ma solo di una straordinaria capacità di mettere insieme fatti tra loro improbabili. Pertanto, se non c'è colpa, non c'è responsabilità di Tizio per la morte del poveretto. Della seconda traccia non sono certa. Spero di raggiungere qualcuno e di poter aiutare. In bocca al lupo a tutti. Soffro con voi...anche se ho già dato. | |
Da: antonella | 17/12/2008 15:19:15 |
ma non avete nulla da fare di meglio??? Bene si vede che siete persone intelligenti se perdete il tempo a dare fastidio ed a criticare. | |
Da: assurdo | 17/12/2008 15:21:13 |
e pensa che a palermo quando ho atto io l'esame erano presenti dei rilevatori di segnali elettronici........ ma che colleghi ci saranno nel futuro? conoscete la deontologia?? ed il giuramento dinanzi la corte di appello???? siete dei truffatori e favoreggiatori scandalo da denuncia | |
Da: bobby | 17/12/2008 15:21:14 |
..ma santa peppa!!! Se uno vuole fare questa professione deve innanzitutto dimostrare di essere in grado di risolvere qualunque quesito gli venga proposto senza contare che in aula ci si ossono scambiare suggerimenti. La pappa pronta la prepara la mamma ai piccoli: hanno già le sentenze di riferimento e abbondante dottrina si tatta solo di elaborare delle frasi conun senso logico e pseudo completo!!! Se non riescono neanche in questo..... | |
Da: x tutti | 17/12/2008 15:21:21 |
Per i fondatori del club Ma lo sapete che con il decreto brunetta non si assumerà più nella PA? State a fare i moralisti per una prova/farsa utile solo a dare una abilitazione! E' chiaro che sarà il mercato a premiare i migliori! Che volete vedere laureati in legge che a trent'anni non possono esercitare a pieno perchè qualche svogliato commissario o si scoccia di correggere o semplicemente difende la casta? Mah, che stupidi moralismi! | |
Da: Lu | 17/12/2008 15:21:37 |
La questione esposta nel caso prospettato richiede un preventivo esame del reato di diffamazione. Tale fattispecie, prevista dallâart. 595 c.p., inserita nel capo relativa ai delitti contro lâonore, consiste nel fatto di chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona non presente. Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è, quindi, la âreputazioneâ, intesa, normalmente, come il riflesso, in termini di considerazione sociale, dellâonorabilità. La dottrina ritiene che, mentre il bene giuridico tutelato nel delitto di ingiuria è lâopinione soggettiva che lâoffeso ha del proprio valore, quello tutelato dalla fattispecie dellâart. 595c.p. riguarda prevalentemente lâopinione sociale dellâonore della persona offesa dal reato. Lâelemento materiale consiste nella condotta di chi comunica una espressione offensiva dellâaltrui reputazione; dallâassenza dellâoffeso, che giustifica lâaggravato trattamento sanzionatorio stante lâimpossibilità per lui di difendersi; dalla presenza di più persone (la comunicazione deve raggiungerne almeno due ï¿" Cass. pen., sez. V, 17/3/1969). In buona sostanza, la diffamazione, reato a forma libera come vedremo, si realizza in presenza di tre presupposti necessari: 1)lâassenza dellâoffeso, che gli impedisce di percepire lâespressione oltraggiosa; 2)lâoffesa riguardante lâaltrui reputazione; 3)la comunicazione a più persone. Quanto, poi, alla natura dellâoffesa, essa può consistere tanto in comportamenti direttamente lesivi dellâonorabilità, quanto in espressioni o atti che possono essere oggettivamente non lesivi dellâaltrui reputazione, ma che lo diventano per le forme adottate. Infatti, possono acquisire rilievo diffamatorio anche le offese indirette (Cass. pen., sez. V, 3/3/1999), quando, ad esempio, la diffamazione è posta in essere con un fotomontaggio. Lâelemento soggettivo ovvero psicologico del reato in questione è costituito dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di comunicare a più persone espressioni o informazioni delle quali si conosce la valenza lesiva dellâaltrui reputazione. La fattispecie incriminatrice contempla, fra le altre, lâaggravante della commissione del fatto con il mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo pubblico (radio, televisione ed altro) ed anche quella dellâattribuzione di un fatto determinato, così come delineato nel quesito proposto. Il momento consumativo del reato è quello in cui si realizza la diffusione della propalazione offensiva al secondo fra i soggetti destinatari e presenti e, nel caso di diffusione a mezzo stampa e/o telematica, quando la diffusione del messaggio offensivo viene percepito da parte di soggeti diversi rispetto al soggetto agente o alla persona offesa (Cass. pen., sez. V, 17/11/2000). Ciò premesso, è bene ora illustrare brevemente i limiti del diritto di cronaca, che rappresenta un diritto pubblico soggettivo (art. 51 c.p. ï¿" esimente e causa di non punibilità), con quello della diffusione di notizie che potrebbero intaccare la reputazione altrui. La recente giurisprudenza della C.S. ha coerentemente affermato che: âLa diffamazione a mezzo stampa è scriminata ai sensi dellâart. 51 c.p. quale esercizio del diritto di cronaca e/o di critica, a sua volta profanazione del diritto consacrato dallâart. 21 cost., allorquando la notizia riportata sia veridica; vi sia un interesse pubblico alla sua diffusione; infine via sia continenza nel linguaggio utilizzatoâ ed ancora: âil limite della continenza, entro il quale deve svolgersi un corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, viene superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano, per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano, in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono: quando, cioè, al di là della offensività della notizia e della negativa sua valutazione, si risolvano in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferisconoâ. Ciò posto, occorre, infine, soffermarsi sullâaspetto della responsabilità ex art. 57 c.p. del direttore della rete televisiva che avrebbe dovuto esercitare il controllo del contenuto del servizio od impedirne la sua divulgazione televisiva. In ordine ad essa, secondo un maggioritario orientamento, si tratterebbe di unâipotesi di concorso colposo nel reato (doloso) commesso dallâautore della pubblicazione (nel nostro caso del servizio televisivo). In ogni caso, il direttore ha lâobbligo di controllo, derivante dalla sua posizione di preminenza, che si estrinseca nel potere di censura e nella facoltà di sostituzione, da cui deriverebbe la sua responsabilità. Orbene, nel caso proposto, pur non ricorrendo lâesimente dellâesercizio del diritto di cronaca, per invocare la quale deve esser categoricamente rispettato il limite della verità oggettiva (limite violato in quanto la notizia riportata era del tutto infedele). Peraltro, l'inattendibilità dell'informazione non costituisce di per sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di valenza lesiva della reputazione di una persona, valutata non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Orbene, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale. Essa attiene ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla sua funzione amministrativa, assunta nell'interesse pubblico, volta a sopire pericolose provocazioni ed ad allontanare il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico. Peraltro, al Preside non è attribuita un'attività di illecita inerzia, nè una illecita solidarietà con i giovani studenti, non si apprezza offesa di rilievo penale: l'assenza dell'elemento oggettivo del reato determina l'inesistenza dell'illecito contestato (Cass. pen., sez. V, 7/2/2008, n. 10735). In conclusione, sia il giornalista, sia il direttore potranno ricorrere in Cassazione invocando la loro assoluzione perché il fatto non sussiste. !!!!! Attenzione a questo parere postato non molto tempo fa, ha imprecisione, cavolata nell'ultima parte, in merito al ricorso in cassazione, mentre il parere a pag, 152 è ritenuto buona da modellare secondo il mio dominus | |
Da: antonella | 17/12/2008 15:23:25 |
ma la seconda traccia nessuno l'ha svolta???? AIUTO!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: anonima | 17/12/2008 15:24:21 |
quella che vi ho mandato è ottima, fatta da un avvocato......abbiate fiducia | |
Da: antonella | 17/12/2008 15:25:02 |
ma la secoda traccia????????????????? | |
Da: x tutti i "santi" ed i "puri" moralisti | 17/12/2008 15:26:10 |
Per favore lasciate stare noi terribili peccatori copioni, malefici, dramma del mondo, al nostro amaro destino e andate a diffondere il verbo da un'altra parte.. o penseremo ke siete solo impeganti a disturbare il sito perchè, talmente ignoranti, da temere il nascere di nuovi colleghi!!! | |
Da: GIOVANNA | 17/12/2008 15:27:02 |
PER CHI LO SA' BISOGNA INSERIRE NELLA PRIMA TRACCIA LA SENTENZA N.34717 DEL 2008 | |
Da: Pinguino innamorato | 17/12/2008 15:27:22 |
Spero che la mia pinguina sia calma e stia scrivendo per bene il suo parere! | |
Da: dalila | 17/12/2008 15:28:02 |
allora??il parere della seconda traccia è stato già elaborato da qualkunoo???? | |
Da: dubbiosa | 17/12/2008 15:28:22 |
vi è sorto il dubbio che non debbano ricorrere in cassazione, ma che sia il pm a chiedere l'archiviazione, se non addirittura che il processo di primo grado, se mai si incardinasse, si concluderebbe ipso facto con una assoluzione? non scrivete stupidaggini: rischiate la bocciatura!!!! | |
Da: bobby | 17/12/2008 15:28:44 |
....ti piacerebbe vero? Come si fa a temere qualcuno che, qualora si scarichino le pile, va in standby? | |
Da: antonella | 17/12/2008 15:28:45 |
mi dite qualcosa sulla secnda traccia???? AIUTOOOOOO. almeno rispondetemi qualcosa | |
Da: per mik | 17/12/2008 15:29:22 |
certo che è un segno distintivo. tua moglie è matta?cosa le è venuto in mente? 2 anni fa una mia collega è stata bocciata per la stessa ragione | |
Da: Pinguino innamorato | 17/12/2008 15:29:55 |
Imboccallùpo pinguina, ti amo!!! | |
Da: Citrulo | 17/12/2008 15:31:20 |
HELP ME II TRACCIA!!! | |
Da: mario | 17/12/2008 15:31:32 |
anonima la tua a che pag è? | |
Da: Giorgio | 17/12/2008 15:32:37 |
Due domande: 1) qualcuno ha appurato se la sent. 10735/2008 e presente i qualche codice annotato; 2) l'art 57 c.p. e, in generale, la diffamazione a mezzo stampa e applicabile anche nel caso di un servizio televisivo? Grazie!!!!! | |
Da: an | 17/12/2008 15:32:50 |
il riassunto di "Brava" è molto esauriente. ha colto in poche righe la ratio della sentenza di Cassazione e l'ha riferita in modo esemplare al caso specifico. Sviluppate il parere sulla base delle sue indicazioni e seguendo lo stesso iter logico. | |
Da: antonella | 17/12/2008 15:34:42 |
ma c'è qualcuno che sa dirmi qualcosa sul parere della seconda traccia???? Vi prego aiutatemi famemi sapere qualcosa | |
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