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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: @bah19/10/2016 21:29:38
Come vuoi che si metta, non lo sai che li hanno mandati via?

Da: @@bah19/10/2016 21:45:05
In che senso li hanno mandati via?

Da: @@@bah19/10/2016 22:23:51
E' un eufemismo, credo, che vuol significare che li hanno mandati a fare là dove non batte mai il sole...

Da: Questo governo20/10/2016 00:17:31
ha commesso a mio parere un grosso errore e quando i nodi verranno al pettine e sarà fatta piena luce su importanti fatti sciattamente ignorati, avrà di che rammaricarsi dell'ottusità con cui è stata poi gestita in sede legislativa la querelle dei pendenti 2011.

Da: bannu 20/10/2016 07:11:21

- Messaggio eliminato -

Da: per @ Fiorella M.20/10/2016 07:15:55
Non mi pare di aver espresso giudizi. Comprendo che la materia e specialistica e vorrebbe informazioni migliori per essere compresa da chi tale specializzazione non possiede. Aspetto di leggere il provvedimento ed intanto ti dico che non bisogna confondere le sanzioni e gli interessi di mora che decorrono dal mancato pagamento del debito tributario accertato dagli uffici da quelle che gli uffici sono tenuti ad applicare nel momento dell'emissione dell'avviso di accertamento. Questi sono stati aumentati sarebbero dovute partire dal 2017, ma  la loro applicazione si è anticipata al 2016.

I dipendenti dell'Equitalia (dipendenti privati) verranno assorbiti dalle Agenzie dell'entrate ?


La riforma delle sanzioni tributarie dal 2016. Parte I

di Fabio Pauselli  Scarica in PDF
Il D.Lgs. n. 158/2015 ha riformato il sistema delle sanzioni amministrative tributarie, la cui efficacia, inizialmente postergata al 1° gennaio 2017, è stata anticipata dalla legge Stabilità 2016 al 1° gennaio 2016.

Le nuove disposizioni saranno, quindi, immediatamente applicabili da quest'anno, con piena operatività del favor rei. Il nuovo regime prevede, in generale, una riduzione del carico sanzionatorio fino alla metà del minimo della sanzione in presenza di circostanze che la rendono spropositata rispetto al fatto commesso. Di fatto non è più richiesto che le circostanze siano eccezionali. All'opposto, la sanzione è aumentata sino alla metà nei confronti di chi, nei 3 anni precedenti, è recidivo nel aver commesso violazioni della stessa indole, a meno che le stesse siano state oggetto di accertamento con adesione, mediazione o conciliazione giudiziale.

Importanti novità si rilevano anche in materia di cumulo giuridico e sospensione dei rimborsi. Dal 2016, infatti, il cumulo giuridico si renderà applicabile limitativamente al singolo tributo e al singolo periodo d'imposta, oltre che in caso di accertamento con adesione, anche in presenza di mediazione tributaria e conciliazione giudiziale. La sospensione dei rimborsi, invece, si renderà applicabile non più solo agli atti sanzionatori ma anche agli avvisi di accertamento.

Iniziamo ad analizzare le principali novità in materia, partendo dalle imposte sui redditi e dall'Irap.

In caso di omessa dichiarazione la sanzione varia dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di euro  250. In assenza d'imposte dovute la sanzione varia da euro  250 a euro  1.000. In presenza di redditi prodotti all'estero permane la consueta maggiorazione di 1/3 della sanzione. Se la dichiarazione è presentata entro il termine per l'invio di quella per l'anno successivo e comunque prima dell'inizio di un accertamento, la sanzione è dimezzata, e varia quindi dal 60% al 120% delle imposte, con un minimo di euro  200. In assenza di imposte, la sanzione andrà da un minimo di euro  150 ad un massimo di euro  500. Le sanzioni fisse applicabili quando non sono dovute imposte, possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

In presenza di dichiarazione infedele se è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Analoga sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se attribuite in sede di ritenuta alla fonte. La sanzione è aumentata dal 135% al 270% quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Per l'omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero, con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi, si applica ancora l'aumento di 1/3.  In assenza di documentazione falsa o raggiri, la sanzione è ridotta di 1/3 quando la maggiore imposta o il minor credito sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati, e comunque complessivamente inferiori a euro  30.000.

La sanzione da dichiarazione infedele è ridotta di 1/3 quando l'infedeltà deriva dall'errata imputazione temporale, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. In assenza di danni per l'Erario, la violazione del principio della competenza fiscale sarà sanzionabile in misura fissa pari a euro  250.

In presenza di canone di locazione immobiliare a uso abitativo non dichiarato o dichiarato in misura inferiore a quella effettiva, se si è optato per la cedolare secca, le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione sono raddoppiate, potendo variare dal 240% al 480% dell'imposta in caso di omessa dichiarazione del canone oppure dal 180% al 360% in caso di infedele dichiarazione del medesimo. L'omessa denuncia delle situazioni che danno luogo ad aumenti del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni è punita con una sanzione da euro  250 a euro  2.000. Tale regime sanzionatorio non è applicabile alle locazioni stipulate nell'esercizio d'imprese, arti e professioni, riguardando esclusivamente i redditi fondiari.

In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento (c.d. transfer price), da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione per dichiarazione infedele non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria, in assenza della quale si renderà applicabile la sanzione per dichiarazione infedele.

Nei casi, ad esempio, di opzione per il consolidato fiscale, società non operative, aiuto alla crescita economica, interruzione tassazione di gruppo prima del triennio, partecipazioni acquisite per recupero crediti, la mancata indicazione in dichiarazione della mancata presentazione dell'interpello oppure dell'ottenimento di risposta negativa, è sanzionata in misura fissa da euro  2.000 a euro  21.000.

In materia di scomputo delle perdite, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite fiscali relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento e fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, intendendosi per tali quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento. In tal caso il contribuente dovrà presentare un'istanza entro il termine di proposizione del ricorso, i cui termini saranno sospesi per 60 giorni. Ricevuta l'istanza, l'Agenzia delle Entrate procederà al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni, e comunicherà l'esito entro 60 giorni al contribuente. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili, l'Amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede alla rettifica.

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Da: @@20/10/2016 07:53:57
e sti cazzi!!!

Da: Ooopss20/10/2016 17:25:46
che bel castello...è venuto giù
per il concorsetto i soldi non ci son più

Da: @ooopsss20/10/2016 17:31:02
E ora?

Da: @@ooopsss20/10/2016 17:49:34
E così svaniscono anche i progetti per il prossimo concorso a preside, sigh....

Da: Ho...20/10/2016 19:46:17
... notizie che il concorso e' stato stoppato.
Utilizzeranno altre soluzioni per sopperire ai vuoti...

Da: L''hanno di prova20/10/2016 20:04:25
Il concorso non e' stato stoppato.

E' in prova. Hahaha.

Da: ??? 20/10/2016 21:21:45
Altre soluzioni...? Ulteriori razionalizzazioni...ovvero fusioni...???

Da: fonte tecnica 20/10/2016 21:32:11
http://m.tecnicadellascuola.it/archivio/item/24691-giannini-concorso-presidi-coprira-tutti-i-posti-liberi-fino-al-2019-bando-per-2mila-posti.html

Da: @fonte tecnica 20/10/2016 21:40:48
Lo sapevo che il cds non avrebbe approvato quel regolamento anche perché già a una mente poco esperta come la mia in diversi punti aveva suscitato grandi perplessità. Una cosa è certa, nonostante le rassicurazioni poco rassicuranti della ministra,  cioè che questo concorso non servirà per le assunzioni 2017-18.

Da: xfonte tecnica 20/10/2016 22:00:25
Un regolamento scritto con i piedi meno male che esiste il cds

Da: Una... 20/10/2016 22:14:01
... grande presa per il culo!
Il bando ci vorrà del tempo!
Le reggenze le rimedieranno in altro modo!

Da: bah 20/10/2016 22:20:26
ma almeno sappiamo che ci sará!

Da: @bah20/10/2016 22:42:44
Ci sara' - un azzurro piu' intenso e un cielo piu' immenso.
Ci sara' - la tua ombra al mio fianco vestita di bianco.
Ci sara' - anche un modo piu' umano per dirsi ti amo di piu...

Da: Fiorella M. 20/10/2016 23:51:17
Mi hai chiamata capra  ma non possiamo piacere a tutti. Da come scrivi sei secondo me un avvocato tributarista, la laurea differenzia. Complimenti!

Da: Prrrrrrrrrrrr !21/10/2016 00:35:44
Concorsooooooooooooooooo .................. ppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!

Poveri illusiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ....................... ppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!

Ma forse quest'ultima pernacchia non è diretta contro nessuno , perchè gente tanto fessacchiotta da credere ancora al concorso non penso che ce ne sia . Quante volte vi avevo detto che vi stavano prendendo per il c... , e non ci credevate ?

Da: Ma se una pendenza del 201121/10/2016 01:00:11
è riteunta, a distanza di ben quattro anni, un evento naturale, non è innaturale che diventino pendenti ricorsi che tali non sarebbero stati dal momento che nei quasi dieci anni di giudizio sarebbe intervenuta una sentenza definitiva?  Le tiriamo fuori queste carte o si spera che, passando il tempo, ci si dimentichi di questa grande ingiustizia nei confronti non solo dei pendenti del 2011 ma anche di coloro che, utililmente collocati nelle graduatorie di merito dell'ultimo concorso, sono ancora in attesa di nomina? Ci sarà pure un giudice a Berlino!

Da: bannu 21/10/2016 06:48:53

- Messaggio eliminato -

Da: Ma 21/10/2016 07:55:09
Perché  non hanno accettato  di andare fuori come hanno fatto i Pendenti. ..quella graduatoria doveva decadere da molto , il bando non prevedeva la graduatoria ad esaurimento...poverin i super raccomandati aspettano il posto sotto casa e se la prendono con i Pendenti

Da: Ma 21/10/2016 07:55:32
Perché  non hanno accettato  di andare fuori come hanno fatto i Pendenti. ..quella graduatoria doveva decadere da molto , il bando non prevedeva la graduatoria ad esaurimento...poverin i super raccomandati aspettano il posto sotto casa e se la prendono con i Pendenti

Da: e tu perchè21/10/2016 07:57:35
li sostieni ?

Da: @  Fiorella M.21/10/2016 09:12:43
Posso dirti che farnetichi, potrei mandarti al quel paese, di certo non ti chiamerei capra come tu vorresti affermare.

Da: Infatti 21/10/2016 09:58:31
In Campania non solo sapevano prima di tutti i test e le tracce e le domande ma anche che la graduatoria sarebbe diventata ad esaurimento ed interregionale.  Non so chi sia quest'essere Luciferino che ha programmato tutto ciò so solo che avrà due palle tante così che gli sfregano per terra.  Complimenti vivissimi e sinceri alla Campania che felix era e felix è. Come fregate voi nessuno nemmeno i siculi


Da: bah 21/10/2016 10:53:29
l'Italia é una Repubblica fondata sui ricorsi.Questo dei pendenti assunti é diventato un precedente paralizzante. @infatti, i siculi non é detto che abbiano santi in paradiso sol perché siculi,vedi caso Lombardia, quindi calmino coi luoghi comuni

Da: Un anno di attesa e 21/10/2016 11:21:04
alcuni pendenti sono già riemtrati a casa e gli altri lo faranno presumibilmente l'anno prossimo, laddove, come sembra, venga revocato il vincolo triennale, senza considerare che la norma prevedeva che andassero in coda alle graduatorie del 2011, laddove invece ad anno scolastico 2015/2016 iniziato, per I pendenti di alcune regioni i posti furono disposti con apposito decreto senza alcune coda anzi scavalcando i concorrenti del 2011. Certo c'era il "sacrificio" di andare fuori regione ma credo che alla base ci fosse l'esigenza di non esasperare troppo gli animi, specialmente di coloro che avendo superato il concorso, bandito quattro anni prima, erano ancora in attesa di nomina, laddove le nomine per i cosiddetti pendenti avvennero con una rapidità  mai vista se solo si pensi che la legge 107 era stata varata a luglio e le nomine, per alcune regioni, furono fatte a ottobre, avendo organizzato sia i corsi intensivi che le prove finali, il tutto dunque in appena tre mesi, quando solo per varare un bando di concorso occorrono anni. Non sarà stato neppure un caso che il primo corso intensivo con relativa prova scritta dei campani si sia svolto presso la sede dell'USR dell'Abruzzo. Si aggiunga che a tutt'oggi, benché sia passato un anno, non è ancora stato chiarito, nonostante interrogazioni e richieste di visione degli atti, che allo stato non risultano ancora esibiti, se tutte quelle pendenze rispettassero le previsioni di legge, cosa che auspichiamo possa avvenire in tempi rapidi.

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