>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
95465 messaggi, letto 4152656 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


ATTENZIONE!
Clicca qui per il SIMULATORE D'ESAME GRATUITO, con i 4000 QUIZ UFFICIALI della BANCA DATI, o per scaricare il SOFTWARE di esercitazione e Simulazione d'Esame per Windows!

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, ..., 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183 - Successiva >>

Da: Opin Sondi03/07/2019 10:24:44
L'esempio precedente dimostra che è possibilissimo organizzare incontri con le famiglie online, su un forum ad esempio.
Poi ci sarebbe anche il telefono, anche se è meglio online, su un forum come questo.

ANCHE GLI SCRUTINI SI POTREBBERO FARE ONLINE, IS CLEAR ?
BASTEREBBE AGGIUNGERE UN FORUM AL REGISTRO ELETTRONICO E SI POTREBBE BENISSIMO FARE TUTTO ONLINE! POTREBBERO VELOCIZZARSI I TEMPI!

Da: X Opin sondi 03/07/2019 10:27:06
Mi sa che sei solo un pigro. Vai a lavorare e non scassare

Da: X opin sondi 03/07/2019 10:27:52
Hai veramente rotto.......cambia mestiere

Da: X Tutti03/07/2019 10:30:26
Concorso per esami non è necessariamente sinonimo di meritocrazia (soprattutto in Italia.....), i fatti di cronaca lo dimostrano puntualmente. A questo punto, o abolizione dei concorsi pubblici o cambiare i metodi di selezione. Altrimenti, casini e ricorsi non finiranno mai!!!

Da: Opin Sondi03/07/2019 10:33:21
Sono docente di ruolo, laureato con 110 e lode e dicono che so spiegare benissimo, perché parli di cambiare mestiere? Io ho fatto proposte per migliorare le condizioni di lavoro, come ti permetti di dare del pigro a chi non conosci? PER ME CONSIGLI, SCRUTINI E INCONTRI CON LE FAMIGLIE POTREBBERO FARSI SOLO ONLINE!

Come stai discutendo qui sul forum, così potresti discutere con colleghi e genitori! Ad esempio,
"Prof, per me il voto che ha messo a quel ragazzo è troppo alto, non potrebbe abbassarlo, per una questione di giustizia verso i suoi compagni?"
A questa domanda potresti rispondere, scrivendo le tue ragioni.

Da: X Opin sondi 03/07/2019 10:37:43
Mr 110 e lode e il diritto alla riservatezza? Il confronto deve essere protetto e garantito ai sensi della normativa vigente. Ma per favore

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: X Tutti03/07/2019 10:39:50
Un voto che si dà ad un alunno a scuola è una cosa.
Un giudizio che si dà come offerta di lavoro è un'altra cosa. La discrezionalità di giudizio nei concorsi non dovrebbe esistere.

Da: Opin Sondi03/07/2019 10:43:14
Perché online non si potrebbe garantire la riservatezza?
La crittografia ellittica ha raggiunto livelli di sicurezza enormi;
anche le banche operano online e lì la sicurezza è ancora più importante di quanto venga detto in un consiglio o in un incontro.
Il registro elettronico non è riservato poi? Mica tutti possono accedere a tutto; basterebbe regolare gli accessi, con password o altre protezioni. Per me si può fare e questo dovrebbe essere il vero PNSD, che migliorerebbe molto il sistema scolastico italiano e potrebbe velocizzare di molto i tempi.

Da: CandidatoTipo03/07/2019 10:55:54
Le sentenze da appellare sono almeno 2
C'è anche questa fotocopia di quella già nota

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201906235&nomeFile=201908670_20.html&subDir=Provvedimenti

Da: X sopra  1  - 03/07/2019 10:56:57
Si farà la guerra a questa porcata. Questo è certo

Da: Il caso 03/07/2019 11:11:08
Non rimane che aspettare il consiglio di stato e poi finalmente sapremo!una cosa è certa qualsiasi decisione sarà presa scontenterà tutti e altri ricorsi!comunque i sindacati sono stati convocati stamattina con urgenza per discutere di questa sentenza e cercare una soluzione

Da: Chi l’ha visto? 03/07/2019 11:12:25
Scusatemi ma news freschissime che fine ha fatto?? Sono in pensiero per lui 😂😂😂😂

Da: Giustizia!!03/07/2019 11:14:12
a) sul piano più strettamente giuridico la Sezione ha di recente precisato che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte.

b) l'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici" con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso;

c) poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione.

Giova rimarcare che ilMiur nelle relazioni di servizio versate ina ti non ha contestato che alla riunione plenaria del 25 gennaio 2019 abbiano preso parte il Dott. Marcucci e le dottoresse Davoli e Busceti, componenti che versano in palese situazione di incompatibilità e che pertanto non potevano essere nominati membri del consesso concorsuale.

c.1) in ossequio all'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 i soggetti che rivestono cariche politiche elettive non possono prendere parte a commissioni esaminatrici di pubblici concorsi, conseguendone che il Dott. Marcucci, in quanto Sindaco (nella specie, de Comune di Alvignano - CE-) non poteva far parte della commissione;

c.2) la situazione di incompatibilità è idonea a vulnerare non soltanto l'attività valutazionale di correzione degli elaborati ma a monte anche quella prodromica e preliminare di elaborazione dei criteri, atteso che ove al collegio prendano parte soggetti che abbiano tenuto corsi di preparazione al concorso per cui è causa, non può escludersi che i predetti criteri o indicatori siano stati elaborati in considerazione del contenuto di siffatti corsi, delle relative metodologie e dei livelli di apprendimento conseguiti dai discenti. Ragion per cui ne risulta minata la imparzialità ed equanimità di giudizio che deve per Costituzione informare l'attività di un organismo valutatore in diretta derivazione dei canoni di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

d) ne discende ulteriormente che la complessiva delineata illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in tale ottica affermato il principio che "del resto la ratio dell'incompatibilità stabilita dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 96/2016 risiede nell'esigenza di evitare che i candidati che hanno seguito corsi di preparazione al concorso possano risultare avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).

[...]

IL RICORSO VA ACCOLTO A SEGUITO DELLA RICONOSCIUTA FONDATEZZA DELLA DOGLIANZA CHE HA CONTESTATO LA LEGITTIMITÀ DELL'OPERATO DELLA COMMISSIONE PLENARIA NELLA SEDUTA IN CUI SONO STATI FISSATI I CRITERI DI VALUTAZIONE, CON CONSEGUENTE ANNULLAMENTO IN TOTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE IN QUESTIONE.

Da: Convocati i sindacati?03/07/2019 11:15:09
Poveri noi. Finora i sindacatti hanno appoggiato i ricorsisti.

Da: Risp @Il Caso03/07/2019 11:17:34
I sindacati convocati.....terrore allora (per tutti!)
Se mettono in mezzo i sindacati non si sa cosa ne verrà fuori!!
Unico provvedimento "equo" potrebbe essere quello di ammettere agli orali tutti i ricorrenti senza considerare in alcun modo la prova scritta e formulare poi la relativa graduatoria (la commissione degli orali non dovrebbe minimamente conoscere i risultati della prova scritta per non essere minimamente influenzata).
Questa unica soluzione "politica"; altrimenti da capo la prova scritta e tabula rasa dei vertici MIUR

Da: No la Cgil no. 03/07/2019 11:19:03
http://m.flcgil.it/scuola/dirigenti/concorso-dirigenti-scolastici-attesa-sentenza-tar-annulla-procedura.flc

Da: Silurato  1  - 03/07/2019 11:20:20
Ho 75 allo scritto 80 all orale 20 di titoli pensate che arrivo tra i primi 100 a sceglere la sede,

Da: @Convocati i sindacati?03/07/2019 11:20:39
I sindacati, a ben vedere, non hanno mai supportato i ricorsisti....anzi il contrario, altrimenti se avessero dato voce alle legittime pretese di trasparenza ed imparzialità richieste da chi legittimamente ha esperito il ricorso non saremmo arrivati a questo punto!

Da: X silurato 03/07/2019 11:24:26
No caro. Resti voi tuoi alunni quest'anno

Da: 😀  1  - 03/07/2019 11:24:32
È inutile che lesinate soluzioni politiche cari colleghi e scrivete letterine di Natale  Per impietosire il ministro.La magistratura ha reso giustizia su un concorso partito male. RASSEGNATEVI  anche questa soluzione di  appellare questa sentenza é solo un paliativo che genererà altri contenziosi e non porterà a nulla. Oramai è andata così il Miur ne deve prendere atto e iniziare una nuova pagina.  Rifare il concorso cambiare i criteri concorsuali e affidare le dirigenze a persone preparate  scelte  secondo meritocrazia. Questo ci aspettiamo in un paese civile e democratico dove deve regnare la giustizia e la legalità non i soliti inciuci e meccanismi distorti che fino ad oggi non hanno prodotto nulla di positivo per il nostro Paese. Che questo sia da monito per le prossime generazioni che dovranno imparare  dai loro padri il senso del sacrificio per conquistarsi una posizione nella società e, che, niente gli è dovuto  se non conquistato.

Da: X Tutti 1  - 03/07/2019 11:24:54
Trovare urgentemente altri metodi di selezione!

Da: MIUR a zero03/07/2019 11:25:38
...CONSEGUENTE ANNULLAMENTO IN TOTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE IN QUESTIONE.

non si comprende come il MIUR, con i sindacati, possa superare una simile decisione.
Anzitutto dovrebbero prenderne atto e quantomeno sospendere l'intera procedura e volendo potrebbero far uso a settembre dell'istituto della reggenza in modo da rifare (in modo legittimo questa volta) la prova scritta

Da: X sopra  1  - 03/07/2019 11:26:31
Tranquilli, noi vincitori saremo tutelati. È  cosa certa. Bisogna solo aspettare un mesetto

Da: X sopra 03/07/2019 11:28:21
I commenti che si sentono in giro, comunque, sono scandalizzati verso il Tar. Questa sentenza ha suscitato sconcerto e schifo nell'opinione pubblica

Da: luce88 03/07/2019 11:29:12
X il sorriso sopra

Allora quello che si ė conquistato è dovuto.

Invece non sarà così. Capisci che non è giusto? Capisci che quest'atto di giustizia ha provocato grandi ingiustizie?

Evitiamo frasi fatte.

È una frittata ed è stata rivoltata abbastanza.

Ora può solo bruciarsi.


Da: @ X sopra03/07/2019 11:29:24
Tutelati conformemente alla legge!
Dovreste trovare tutela in richieste risarcitorie da inoltrare ai dirigenti del MIUR.
Asserite forme di tutela non possono mai corrispondere (in uno stato di diritto) al perfezionamento di posizioni formate al di fuori del perimetro normativo.
I Giudici lo hanno stabilito a chiare lettere, la procedura è nulla "IN TOTO" in conseguenza dei vizi riscontrati che ne hanno inficiato in radice la legittimità.

Da: X😀03/07/2019 11:30:14


LEGGE 3 dicembre 2010, n. 202

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. (10G0230)

(GU n. 284 del 4-12-2010)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di consentire all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuita' dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a determinare le modalita' di svolgimento della suddetta procedura secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

Art. 2

1. I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento di tale prova scritta con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarita' delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1 e che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione. A seguito del superamento di tale prova scritta, e' confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito.

Art. 4

1. Le prove di cui agli articoli 2 e 3 devono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 1.

Art. 5

1. Sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato.

2. La rinnovazione della procedura concorsuale di cui all'articolo 1 ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1, non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del medesimo concorso. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.

3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 6.

Art. 6

1. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, sono curati dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).

2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo. L'attestato di superamento del corso e' rilasciato dal direttore del medesimo.

3. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all'articolo 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi, compilate ai sensi delle disposizioni della presente legge, rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.

Art. 8

1. Per l'organizzazione delle procedure e la nomina delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni del decreto direttoriale di cui all'articolo 1 della presente legge e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341.

Art. 9

1. All'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10

1. Le assunzioni ai sensi dell'articolo 7, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono effettuate per tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 nella Regione Sicilia, nei limiti della validita' delle graduatorie, dopo l'assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 11

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 dicembre 2010.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3286 ): Presentato dall'on. Alessandra Siragusa ed altri il 9 marzo 2010. Assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 maggio 2010 con pareri delle Commissioni II, V, VII, XI e Questioni regionali. Esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali), in sede referente, il 7, 13, 14, 21, 29, 30 luglio 2010 ed il 3 agosto 2010. Nuovamente assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali), in sede legislativa il 13 ottobre 2010. Esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali) in sede legislativa il 13 ottobre 2010 ed approvato il 19 ottobre 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2248) : Assegnato alla Commissione 7^(Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, l'8 luglio 2010 con pareri delle Commissioni 1^ e 5^. Nuovamente assegnato alla Commissione 7^, in sede deliberante, il 9 novembre 2010. Esaminato dalla 7^ Commissione, in sede deliberante il 10, 17 e 18 novembre 2010 ed approvato il 23 novembre 2010.

Da: X😀03/07/2019 11:32:24
Le vie della politica sono infinite cari ricorsisti, non dimenticatelo...

Da: @ X sopra03/07/2019 11:36:20
>

Sconcerto e schifo non per la sentenza in sé ma per l'incompetenza dei dirigenti del MIUR che hanno consentito (o hanno concorso) il proliferare di queste irregolarità che hanno condotto all'illegittimità dell'intera procedura concorsuale

Lo sconcerto deriva da ciò, non certo da una sentenza giusta che prende atto di tutte le illegittimità perpetrate ai danni della collettività!

Da: Le vie della politica 03/07/2019 11:38:13
Sono infinitamente lunghe 😀😀😀😀

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, ..., 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183 - Successiva >>


Torna al forum