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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2012
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Da: mirea7511/12/2012 15:39:27
le conclusioni sulla traccia 1 vanno bene????
rispondeteeeeeeee

Da: luc11/12/2012 15:39:30
URGE PARERE SUL PRELEGATO
NON BASTA LO SCHEMA SERVE LA SOLUZIONE SOS

Da: dddddddddddd11/12/2012 15:41:59
Tutto quello che ho letto sulla prima traccia va bene, è tutta roba fatta bene, a volte un po' prolissa. Occorre a mio avviso essere sintetici, i candidati non hanno il copia e incolla e non hanno juris data. Allora, CONCLUSIONI per quanto riguarda la prima traccia:
1) Caio ha diritto di ripetizione dell'indebito ex art.2033
2) Sono nulle le clausole di capitalizzazione degli interessi, sia trimestrali che annuali (attenzione, c'è il trucco, in quanto, dopo Cass 1999, le banche hanno tentato di ottenere almeno la capitalizzazione annuale, con il conforto di parte della giurisprudenza di merito, poi tacciata da Cass SS.UU 24418/2010)
3) Se non c'è contratto scritto con pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale, Caio può richiedere il rimborso degli interessi versati in eccesso rispetto al saggio legale
4) Non dimenticate di aggiungere che Caio, a sua volta, ha diritto di avere gli interessi legali su quanto viene a ripetere
5) Il dies a quo della prescrizione è il giorno del pagamento dell'indebito, essendo questo SUCCESSIVO alla chiusura del conto
  Un "in bocca al lupo....CREPI..." a voi tutti ragazzi!!!


Da: lulo11/12/2012 15:42:03
infatti serve la soluzione ragazzi....

Da: emma11/12/2012 15:43:15

- Messaggio eliminato -

Da: 2 TRACCIA11/12/2012 15:45:17
emma ma il legato è nullo dunque??? e l'azione di riduzione se è  nullo non si deve fare

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Da: Sole23 11/12/2012 15:45:21
X dddd: la sentenza successiva alle sezioni unite non cambia l'orientamento prevalente... Anche l'anno scorso fu così ed io motivai sulla base delle sezioni unite e non dell'orientamento contrastante successivo. Io dico che il termine di prescrizione decorre ddl momento della chiusura del conto corrente. X il secondo non vi so aiutare, mi sono concentrata solo sul primo.

Da: esami11/12/2012 15:47:33
sapete a che ora consegna catanzaro???????????

Da: emma11/12/2012 15:48:27

- Messaggio eliminato -

Da: antony749 11/12/2012 15:48:46
SOLUZIONE PRIMA TRACCIA E QUALCHE PARERE? VI PREGO

Da: sos salerno11/12/2012 15:49:01
ma che voi sappiate funzionano i cellulari nelle aule a salerno?
grazie

Da: dddddddddddd11/12/2012 15:49:11
Sole23, mi permetto di dissentire...perchè secondo te la prescrizione decorre dalla chiusura del conto? Se leggi bene la traccia, si specifica che il pagamento avviene successivamente; come potrebbe decorrere la prescrizione di un diritto alla ripetizione di una somma che non è stata ancora versata?
Secondo me nella traccia c'è un trucco....vogliono vedere se si fa ricorso sic et sempliciter alla soluzione di cui alla pacifica giurisprudenza....ma il versamento è successivo e solo da tale data decorre la prescrizione. Ciao!!

Da: roma 211/12/2012 15:51:07
CATANZARO CONSEGNA ALLE 18 E ALLE 18.30 ALLA SCUOLA VIVALDI

Da: hhhhhhhhhhhhhh11/12/2012 15:51:21
raga sto cavolo di prelegato

Da: X11/12/2012 15:51:27
a che ora consegna salerno?

Da: asterix01 11/12/2012 15:51:40
ROMA ALLE 17

Da: tommy1986 11/12/2012 15:51:43
sulla pattuizione inerente il tasso di interesse passivo che possiamo scrivere????

Da: The Special11/12/2012 15:52:34
Iniziate a ricopiare che già è tardi...quello che avete scritto ormai non lo cambiate più..al limite perfezionate

Da: ddd11/12/2012 15:52:35
Una soluzione decente della prima traccia???

Da: dddddddddddd11/12/2012 15:52:43
In tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine; ai sensi degli art. 2033 e 2935 c.c., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo DECORRE DAL GIORNO DEL PAGAMENTO e può dal titolare essere interrotta secondo la disciplina generale di cui all'art. 2943 c.c. anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato la domanda restitutoria proposta dal consumatore nei confronti del fornitore di gas metano in relazione a quanto versato in più per la maggiorazione del prezzo determinata, per effetto del diritto del fornitore di traslazione di imposta, per oneri fiscali non dovuti e che aveva, altresì, conseguentemente applicato a tale domanda la prescrizione ordinaria decennale).

Cassazione civile, sez. III, 19/06/2008, n. 16612

Da: roma 211/12/2012 15:53:08
17?????

Da: dottoranda11/12/2012 15:53:31
secondo me il problema non riguarda la natura del legato, ma l'oggetto dello stesso, anche perchè non si tratta di difendere sempronia, ma gli altri coeredi. dunque, o si ritiene che il legato sia nullo, in quanto lesivo dei requisiti riguardanti l'oggetto d
i un negozio, (determinatezza o determinabilità), oppure a volerne riconoscere la validità, si può esperire l'azione di riduzione, che impone quale requisito imprescindibile proprio la validità del legato.

Da: antony749 11/12/2012 15:53:55
MA POSSIBILE CHE DOPO UNA GIORNATA NON SIA PRESENTE UNA SOLUZIONE DELLA PRIMA TRACCIA? BOH

Da: soluzione II traccia11/12/2012 15:54:23
Ragazzi, come la concludiamo quest'odissea??

Da: tommy1986 11/12/2012 15:54:24
sulla pattuizione inerente il tasso di interesse passivo che possiamo scrivere????

Da: Sole23 11/12/2012 15:54:59
Hai ragione... Nn avevo letto che il pagamento era successivo, mi ero basata sulla lettura della sentenza.

Da: Lalla8611/12/2012 15:55:11
Firenze corretta da Torino sono voci prendetele per quello che sono...

Da: Reby 25 11/12/2012 15:55:14
ma tutte quelle persone che stamattina hanno detto di voler  aiutare che fine hanno fatto?

Da: Contesque 11/12/2012 15:55:32
qualcuno sa dirmi chi correggerà Lecce?

Da: L''AVVOCATO NEL CASSETTO11/12/2012 15:55:55
traccia 1 in conclusione:
Quindi Caio può far valere certamente l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale sino al 2000, ma se ha effettuato versamenti /pagamenti a ripristino della provvista il decorso alla ripetizione dell'indebito è dalla chiusura del conto, mentre se ha fatto versamenti a titolo di pagamento del debito (caso in cui è oltre fido) il decorso è dall'annotazione dell'operazione. Per l'anatocismo dopo il 2000 è comunque illegittima la capitalizzazione trimestrale, mentre legittima quella annuale se effettuata in condizioni di reciprocità (sia a credito che a debito); il tasso extra-legale è legittimo se consta da forma scritta pattuita!

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