>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2012
4753 messaggi, letto 500749 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, ..., 154, 155, 156, 157, 158, 159 - Successiva >>

Da: Franco54411/12/2012 15:14:16
Art. 653 c.c. (legato di cosa genericamente determinata). "si ritiene possano esser oggetto di legato generico anche gli immobili purchè siano sufficientemente determinati per l'indicazione del genus (sarebbe senza effetto una disposizione che contenesse una sola misura di superficie terriere). Si ritiene che l'indicazione del valore dell'immobile  sia elemento rilevante al fine di determnare il genus oggetto della disposizione ed evitarne così la nullità per indeterminatezza, al pari di altri elementi idonei ad individuare il bene oggetto del legato".


Può essere che la disposizione "preferisce" e  "zona di roma" renda il prelegato nullo???

Da: saintvenant11/12/2012 15:14:29

- Messaggio eliminato -

Da: DA SALERNO11/12/2012 15:14:45

- Messaggio eliminato -

Da: basta insulti!11/12/2012 15:16:11
ragazzi vi prego di smetterla di insultarvi a vicenda e di aiutare invece

Da: Sant''Ambrogio11/12/2012 15:16:15
Mi girate la traccia? Mi giungono notizie disperate da Milano...

Da: ma9011/12/2012 15:16:36
xk consegnano alle 16.20 a salerno???

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: ma che vomito11/12/2012 15:16:53
quello che mi consigli ce l'ho e comunque non mi sembra una grande argomentazione, non sei avvocato vero ?

Da: DA SALERNO11/12/2012 15:17:48

- Messaggio eliminato -

Da: con la vostra testa11/12/2012 15:18:08
si si copiate da questi caproni...sicuro che lo passate l'esame.....al posto di ragionare con la vostra testa state su questo forum...ridicoli...

Da: trillino5611/12/2012 15:18:12
cosa succede a napoli? che voci stanno girando?

Da: Cavallo34211/12/2012 15:18:21
X Chex

PROBABILMENTE NON È COSA DI TUA MOGLIE FARE L AVVOCATO. 6 VOLTE VUOL DIRE CHE SEI BESTIA. È BASTA.

Da: LIBRAIO11/12/2012 15:18:21
La sentenza per il secondo parere n 7098 del 2011 nei codici di garofoli la si trova alla pagina 498-499 sotto i punti 1.3.1 e 2

Da: ma che vomito x saintvenant11/12/2012 15:19:19
capra e reo di minaccia :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))   dove hai lasciato la clava ?

Da: saintvenant11/12/2012 15:19:20

- Messaggio eliminato -

Da: con la vostra testa11/12/2012 15:19:51
ragazzi aiutiamo tutti a superare questa beffa di esame! postate le soluzioni il più possibile esatte mi raccomendo

Da: vi voglio bene11/12/2012 15:20:19
salerno ma se hanno cominciato alle 9.20 non dovrebbero consegnare alle 17.20?

Da: giiiiii11/12/2012 15:20:37
MA allora quale e la soluzione traccia prima CAIO CHE PUò FARE

Da: Giorgio Doc11/12/2012 15:20:52
Per favore mi date notizie di napoli? tutto regolare ?
grazie.

Da: SantAmbrogio11/12/2012 15:21:17
Ripropongo la soluzione di Falstaff, secondo voi è corretta?

QUAESTIO IURIS
In tema di anatocismo, la disciplina codicistica prevede una norma ritenuta imperativa, l'art. 1283 c.c., che, per le finalità di ordine pubblico ed economico perseguite, vieta il fenomeno della cd. produzione degli interessi sugli interessi che, rischiando di produrre una moltiplicazione incontrollabile dell'esposizione debitoria, potrebbe creare fenomeni sostanzialmente usurari.
Nonostante la previsione di un siffatto divieto generale, il legislatore disciplina tre ipotesi derogatorie che, in via eccezionale, autorizzano l'operatività del meccanismo anatocistico.
Invero, l'art. 1283 c.c. ammette:
l'anatocismo convenzionale, cioè quando vi sia una pattuizione espressa successiva alla scadenza degli interessi;
l'anatocismo legale, nel presupposto di una domanda giudiziale esplicita  e chiara finalizzata all'accertamento e alla condanna al pagamento degli interessi fruttificati;
l'anatocismo usurario o usuale, per cui se sussistono usi contrari, che devono essere normativi, esso è ammissibile anche oltre i limiti posti per quello convenzionale e legale.
Con riferimento all'anatocismo usuale, si è posto il problema se si potesse considerare un uso normativo e come tale legittimo, quello recepito dalle norme bancarie uniformi (art. 7 ABI)  che prevedono un doppio binario di capitalizzazione degli interessi sul conto corrente bancario: per i saldi attivi una periodicità annuale, per i saldi passivi una periodicità trimestrale.
A riguardo, la giurisprudenza (tra le tante, Cass. n. 2374/1999; Cass. n. 11466/2008) ha chiarito che questo uso, pur recepito dalle norme bancarie uniformi, ha carattere negoziale e non normativo, e non rientra nelle deroghe di cui all'art. 1283 c.c..
Nonostante il suesposto indirizzo giurisprudenziale, la rilevanza economica della fattispecie, ha imposto un intervento normativo, attuato con il d.lgs.342/1999 che, modificando l'art. 120 TU in materia bancaria e creditizia, ha previsto un quarto tipo di anatocismo, quello bancario. In virtù di questa disposizione si ritengono ammissibili, in conformità alle indicazioni impartite dal CICR, anatocismi in deroga al 1283 c.c., dunque anche trimestrali, purché i periodi di capitalizzazione siano identici nei rapporti attivi e passivi.
All'indomani della riforma del 1999, si è posto il problema della validità delle clausole anteriori al d.lgs 342, in attuazione delle quali le banche hanno riscosso interessi in base a convenzioni nulle, perché contrarie al 1283 c.c. che, come visto, vieta l'anatocismo quale principio di carattere generale, ammettendo unicamente tre eccezioni.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione che con la pronuncia n. 21095 del 2004 hanno precisato che  la prassi bancaria consistente nella previsione di clausole, accessorie ai contratti di conto corrente, di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, doveva considerarsi uso negoziale (o pattizio) e non normativo, quindi non idoneo a derogare al meccanismo impositivo di cui all'art. 1283 c.c. e che ogni qualvolta al correntista  era imposta una siffatta clausola, essa doveva ritenersi nulla e tutte le somme precedentemente riscosse dall'istituto di credito dovevano, per la regola della ripetizione dell'indebito, essere restituite.
Alla luce di queste argomentazioni, si sono poste una serie di questioni che sono state risolte di recente dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010.
In primo luogo, la Suprema Corte ha affrontato la problematica relativa all'individuazione del momento di decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione del'indebito.
Giova considerare che alle azioni restitutorie non si applica la regola dell'imprescrittibilità dell'azione di nullità, anche se la clausola è nulla, ma il termine di prescrizione decennale, in base al combinato disposto degli artt. 2948 e 2033 c.c..
Relativamente al dies a quo, in precedenza, la giurisprudenza aveva affermato che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute indebitamente dalla banca a titolo di interessi su di un'apertura di credito in conto corrente, decorra dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi.
A siffatto orientamento sono state avanzate delle critiche, mosse dal rilievo secondo cui l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è  l'unico elemento utile ad individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il suddetto termine di prescrizione.
Invero, ogni volta che un rapporto di durata richieda prestazioni in denaro ripetute, l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che sia destinato a protrarsi nel futuro, non impedisce di qualificare indebito ciascun pagamento non dovuto, se ciò dipenda dalla nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento in cui il pagamento stesso si è verificato: ed è sempre da quel momento che sorge il diritto del solvens alla ripetizione, e che la relativa prescrizione inizia a decorrere.
Ebbene, in linea generale, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere, deve essere ben individuabile, deve determinare uno spostamento patrimoniale e non deve avere una idonea causa giustificativa.
Dunque, la Cassazione, sez. un., 2 dicembre 2010, afferma che può sostenersi decorso il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione solamente da quando sia intervenuto un pagamento che l'attore del processo sostenga essere indebitamente eseguito.
Lo stesso dovrà dirsi nel caso in cui il pagamento sia dichiarato indebito in conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale sia stato effettuato.
Ma il correntista non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Invero, come si evince dagli artt. 1842 e 1843 c.c., con l'apertura di credito la banca pone a disposizione del cliente una somma  di denaro che questi potrà utilizzare anche in più riprese, con la facoltà di ripristinarne in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali prelevamenti, entro il limite del credito accordatogli.
Pertanto, se durante l'apertura di credito, il correntista non abbia effettuato versamenti, è indiscutibile che non vi possa essere alcun pagamento da parte del correntista, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli abbia provveduto a restituire alla banca il denaro messo a sua disposizione e concretamente utilizzato.
Per questo motivo, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo degli interessi in misura non consentita, l'azione di ripetizione dell'indebito potrà essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà a decorrere il relativo termine di prescrizione.
Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione, se hanno avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto scoperto. Non è così, invece, se i versamenti in conto rappresentino unicamente atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può continuare a godere.
A ben vedere, potrà quindi ritenersi pagamento ripetibile solo quello avvenuto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia diritto di chiedere la restituzione al cliente del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e perciò da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.
Pertanto, il termine decennale di prescrizione dell'azione di restituzione decorre dalla chiusura del conto, piuttosto che dalle singole poste di debito.
La Corte di Cassazione, sez. un., 2 dicembre 2010,n. 24418, ha poi affrontato e risolto la diversa questione di come debbano essere calcolati gli interessi passivi successivamente alla declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, e cioè se debbano essere conteggiati con capitalizzazione annuale o senza alcuna capitalizzazione.
Ebbene, in qualche contenzioso, gli istituti bancari si erano orientati nel senso non di restituire al cliente le somme illegittimamente incamerate relative agli interessi passivi anatocistici calcolati trimestralmente, ma di restituirle solo in parte, in virtù di un ricalcolo autonomamente applicato che avrebbe consentito loro di trattenere quella parte di interessi che avrebbero percepito se avessero fin dall'inizio del rapporto praticato una capitalizzazione annuale, in sostanza convertendo la clausola di capitalizzazione da trimestrale ad annuale.
Questa impostazione è da considerarsi inaccettabile, principalmente per la ragione secondo la quale il nostro ordinamento vieta l'anatocismo anche annuale se non c'è una convenzione posteriore alla scadenza, una domanda giudiziale o un uso normativo.
Poi, sarebbe arbitrario che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale, si riconoscesse la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale.
Pertanto, è più convincente quell'interpretazione che impone una restituzione integrale delle somme indebitamente percepite dagli istituti bancari, che hanno applicato l'anatocismo trimestrale passivo, senza dar adito a ricalcoli arbitrari basati su meccanismi di conversione.

LA SOLUZIONE di Cassazione, Sezioni Unite, 2 dicembre 2010, n. 24418
Alla luce delle suesposte argomentazioni, le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia del 2 dicembre 2010, n. 24418, enunciano i seguenti principi di diritto:
1. Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
2. L'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal comma 1, di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

Da: basta insulti per saintvenant11/12/2012 15:21:30
ho capito ma usi un linguaggio minaccioso e violento... non adatto ad un forum dove ci si dovrebbe preoccupare di aiutare gli altri

Da: saintvenant11/12/2012 15:22:04

- Messaggio eliminato -

Da: barbara80111/12/2012 15:23:39
Mi sapete dire chi corregge Cagliari?

Da: Cavallo34211/12/2012 15:24:03
Non sapete svolgere Sri pareri?!? Sono senza parole

Da: notizie da napoli11/12/2012 15:24:07

- Messaggio eliminato -

Da: ma che vomito x saintvenant11/12/2012 15:24:12
si dovrebbe fare gruppo in nome di cose giuste, è anche per questo che l'Italia è così in basso.
Del resto se sei ingegnere puoi capire, avrà richiesto un po' di impegno la tua laurea ? Non te l'hanno certo regalata, e se tu ce l'hai fatti e tanti altri no e perchè tu sei più bravo di altri

Da: Cerignolano11/12/2012 15:24:33
Ragazzi, calma, non riempite i post inutilmente!!!
Grazie!

Da: polica 11/12/2012 15:24:48
conclusioni traccia anatocismo

Da: basta insulti per saintvenant11/12/2012 15:25:11
concordo

Da: sissi12x9011/12/2012 15:26:47
potete scrivermi la soluzione della prima e seconda traccia grazie

Da: saintvenant11/12/2012 15:27:28
avete ragione...ho esagerato

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, ..., 154, 155, 156, 157, 158, 159 - Successiva >>


Torna al forum