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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2012
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Da: msgA11/12/2012 15:55:57
mi confermate per favore l'orario di consegna di messina

Da: non capisco11/12/2012 15:56:08

- Messaggio eliminato -

Da: sole23511/12/2012 15:57:00
ma è vero del metaldetector a napoli?

Da: emma11/12/2012 15:58:03

- Messaggio eliminato -

Da: fattisentire11/12/2012 15:58:53
questa è la soluzione?????????????????? Cassazione, Sezioni Unite, 2 dicembre 2010, n. 24418

Da: ...11/12/2012 15:59:45
godo...eleborati oggettivamente difficilotti per dei praticanti.

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Da: asterix01 11/12/2012 16:00:38
DAL NORD NON SCRIVONO SU QUESTO PERCHè USANO L'ALTRO FORUM QUESTO è BRUCIATO

Da: dddddddddddd11/12/2012 16:00:44
Nooooooooo, anche la capitalizzazione annuale è nulla!!!

Dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente, un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza.

Cassazione civile, sez. un., 02/12/2010, n. 24418

La tesi finalizzata a conseguire il riconoscimento, in via subordinata, di una capitalizzazione quantomeno annuale degli interessi bancari, non può trovare ingresso. Infatti, a fronte della nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale ex art. 1283 c.c., non v'è possibilità di applicazione, in alternativa, della capitalizzazione annuale, stante, per un verso, la mancanza di una previsione contrattuale in tal senso, e l'assenza di una norma imperativa che ne imponga l'adozione ex art. 1419 comma 2 c.c. in sostituzione della clausola nulla, e per altro verso, il disposto di cui all'art. 1283 c.c. che riconosce l'anatocismo con esclusivo riferimento al periodo successivo alla domanda giudiziale.

Tribunale Bari, sez. IV, 15/03/2011, n. 991

Da: avv11/12/2012 16:01:01
Dico la mia sulla traccia n. 2: in primis, fatti brevi cenni agli istituti in questione, bisogna considerare che si tratta di prelegato ex art. 661 c.c. e che quindi si segue la disciplina dei legati del codice civile. Ciò detto, bisogna porsi il problema dell'eccessiva indeterminatezza, come qualcuno ha postato e dunque ragionare sotto il profilo dell'oggetto del negozio. Anche ammettendo che il prelegato sia valido (non è un legato in sostituzione di legittima!!!!!), il candidato deve fare una semplice supposizione (supposizione perchè non ci sono dati certi): supponendo che la quota di legittima degli altri due fratelli sia lesa, questi potranno certamente fare l'azione di riduzione, dato che, appunto, trattasi di legato, anche se assegnato ad un coerede. Tutto questo al di là di qualsiasi sentenza della Cassazione....poi se c'è meglio, ma questo parere si risolve con gli articoli del codice.

Da: Alessia11/12/2012 16:01:08
esiste il secondo parere svolto?  devo aiutare una mia amica

Da: rocco11/12/2012 16:01:36
pattuizione tasso interesse passivo  risp x favore

Da: praticante notaio11/12/2012 16:01:37
Sono d'accordo con la ricostruzione di dottoranda

Da: tommy1986 11/12/2012 16:01:42
grazie menamoi

Da: saintvenant11/12/2012 16:01:43

- Messaggio eliminato -

Da: pietro7111/12/2012 16:03:05
chi chi corregge messina?

Da: asterix01 11/12/2012 16:03:07
Il legatario invece acquista diritti patrimoniali specifici (es. un immobile, una somma di denaro) e non risponde dei debiti ereditari.

Si può però presentare il caso in cui il testamento, pur contenendo disposizioni specifiche, istituisca il beneficiario quale erede e non quale legatario, se risulta che il testatore ha inteso attribuire quei beni quale quota del patrimonio.

Quando oggetto del legato è un bene specifico presente nella massa ereditaria, i diritti connessi al legato si trasmettono al beneficiario automaticamente, al momento dell'apertura della successione,  ma deve essere richiesta all'erede la consegna del bene costituente il legato.

Se nel testamento i termini "eredità" e "legato" sono usati impropriamente, la sostanza prevale sulla forma: contano cioè le reali volontà del testatore.

Il legato è soggetto all'azione di riduzione se il testatore non ha rispettato le quote di riserva ( o di legittima), disponendo oltre la quota di legittima.

Tutti i beneficiari di un testamento, siano essi eredi o legatari, devono essere determinati o facilmente determinabili (art. 628 c.c. "è nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata").

Sia l'eredità che il legato possono essere sottoposti:

a condizione sospensiva (gli effetti del testamento restano sospesi fino al verificarsi della condizione)
a condizione risolutiva (il verificarsi della condizione fa venir meno l'istituzione di erede o legato);
ad oneri (se l'onere non viene rispettato, la disposizione testamentaria può essere risolta, cioè annullata).
Il testatore può inoltre porre al legatario  un termine iniziale (la volontà ha effetto a partire da una certa data) o finale (la volontà non ha più effetto a partire da una certa data).

Da: dddddddddddd11/12/2012 16:03:08
Pattuizione tasso interesse passivo: art.1284 3° comma c.c., occorre la forma scritta; qualunque altra ipotesi determina la nullità della pattuizione e il conseguenziale diritto alla ripetizione dell'indebito

Da: Sole23 11/12/2012 16:03:53
Credo che il tuo commento ora sia un tantino fuori luogo... Che l'esame non faccia di una persona un avvocato lo sanno tutti. Da casa siamo tutti bravi e preparati... La' gioca l'emozione, il tempo che passa, la confusione e, diciamolo, anche la difficoltà delle tracce odierne. Svolgere il parere tra noi che siamo già avvocati non  puo' che fare bene a noi stessi.... Abbiamo il titolo, ma tu oggi la' riusciresti a svolgerli cioè da casa questi pareri?!

Da: conclusioni11/12/2012 16:04:55
Quindi Caio può far valere certamente l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale sino al 2000.......Perchè Sino  al 2000????????????????????????????????????

Da: lulo11/12/2012 16:05:11
asterix01 qual'è l'altro forum qui ci servono le soluzioni....

Da: per sec traccia11/12/2012 16:05:24
Io opterei per la nullità del prelegato, é indeterminato e lasciato totalmente all'arbitrio del legatario!!! Posto ciò la azione di riduzione potrebbe cm essere esperita perche non abbiamo contezza di quanto disposto nel testamento. É pur vero che lascia beni in comunione rispettando la quota ma gli ulteriori beni legati potrebbero ledere la quota di legittima.

Da: Bettaina11/12/2012 16:05:44
Sul parere 2??? Soluzione....l'immobile c'e o non anchorage?

Da: petrosino81  -banned!-11/12/2012 16:07:55
chi corregge reggio calabria

Da: mirBIDONE11/12/2012 16:07:57
MIRBIDONE si na lot

Da: Alessia11/12/2012 16:08:18
c'e troppa confusione sulla seconda traccia,,,

Da: Ce l''ho gigante11/12/2012 16:08:18
Con la citata sentenza n. 24418 del 2010 (affidata alle sezioni unite per la particolare importanza delle questioni sollevate: art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.) la Corte di cassazione, con riguardo alla fattispecie al suo esame (contratto di apertura di credito bancario in conto corrente), ha tenuto ferma la conclusione alla quale la precedente giurisprudenza di legittimità era pervenuta ed ha affermato, quindi, il seguente principio di diritto: «Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati».

Da: fff11/12/2012 16:08:41
Parere prima traccia urgente

Da: dottoranda11/12/2012 16:09:11
Avv. sono completamente concorde con te e con la tua soluzione; si risolve la questione applicando i principi generali del diritto!

Da: antony749 11/12/2012 16:09:45
PARERE PRIMA TRACCIA PER FAVORE AIUTATEMI

Da: emma11/12/2012 16:09:49

- Messaggio eliminato -

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