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Agenzia Entrate 855 funzionari II prova
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Da: ........08/05/2013 08:25:00
Ponzi Ponzi po po po

Da: ............08/05/2013 09:05:55
D.P.R. 09.05.1994 n. 487
(S.O. alla G.U. n. 185 del 09.08.1994)

Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

art. 7. Concorso per esame. 

1. I concorsi per esami consistono:
     a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;
     b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
   2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili professionali delle qualifiche o categorie di livelli inferiori al settimo, il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
   2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.
   3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio

Da: ............08/05/2013 09:11:46
UN ALTRO MOTIVO DI RICORSO DA AGGIUNGERE E' BASATO SUL COMMA 1 E 3:
3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

Da: -----------08/05/2013 11:55:41
la seconda prova AE del 19 aprile...
un capolavoro inattaccabile...

Da: -----------------08/05/2013 13:27:26
Ma se la P.A., in nome della discrezionalità amministrativa, può fare proprio tutto e mortificare tutti i principi di base dell'ordinamento giuridico... che funzione avrebbe il TAR? Quella di dire al cittadino inerme che l'Amministrazione ha sempre ragione e che è infallibile?

Da: ...08/05/2013 13:29:10
ok, ragazzi incominciamo a preparare questo ricorso

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Da: nikk08/05/2013 13:45:18
Il DPR 487/1994 è stato citato nell'altro forum non proprio a proposito e da un buontempone.
Comunque il comma 2 bis dispone che le amministrazioni "possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione".
"Prevedere" significa che se sono intenzionate ad avvalersi di data base già pronti, lo devono esplicitare: lo prevedono (...) formalmente (...) avvisando i naviganti (quanto meno nel bando) che lo faranno, in modo che essi ne siano avvertiti e consapevoli, così da evitare, nel caso,  qualsivoglia spiacevole (né consentito) effetto sorpresa (...).
Se invece le amministrazioni non intendono avvalersene, non lo prevedono (esplicitamente) e, allora, avranno l'onere e l'obbligo di elaborare o fare elaborare quiz nuovi, inediti, così da assicurare per questa via imparzialità e parità di accesso; denegata in caso contrario.
In ogni modo anche si applica indubbiamente, alla fattispecie, l'art. 35 del d. lgs. del 2001, non meno dei generali principi sanciti dalla l. 241 ecc.

Da: xpio08/05/2013 15:55:16
Molti sembrano non capire che Il problema non è il tipo di quiz utilizzato, ma la metodologia di utilizzazione, dovevano esplicitarlo nel bando per evitare che alcuni conoscessero preventivamente il contenuto o parte del contenuto delle prove, quiz inediti e senza fuga di notizie, oppure quiz accessibili a tutti preventivamente mediante comunicazione pubblica.

Da: moro78 08/05/2013 17:44:41
ragazzi stiamo organizzando un gruppo per il ricorso
sull altro forum c è l indirizzo mail e facebook

Da: xpio08/05/2013 18:29:44
RELATIVAMENTE ALLA 1 PROVA IL TAR HA DATO RAGIONE ALLA AE IN QUANTO: "Nel caso, invece, della valutazione della preparazione dei candidati ad un pubblico concorso, l'amministrazione si affida, per individuare i migliori, alla discrezionalità tecnica (e alla competenza) della Commissione esaminatrice, di talché è sufficiente a garantire la par condicio tra i concorrenti la predeterminazione dei criteri da parte della stessa Commissione, prima dell'avvio delle operazioni di correzione.
Nel caso di specie risulta anzi che (date le caratteristiche della prova scritta, consistente in un test a risposta multipla), tutti i candidati, prima del suo espletamento, siano stati debitamente messi a conoscenza del criterio ponderale prescelto dalla Commissione e che abbiano potuto così agevolmente effettuare le opportune valutazioni di convenienza, in caso di incertezza circa la risposta da dare.
E' quasi inutile aggiungere che tale modus procedendi ha assicurato la piena par condicio tra i concorrenti, e che sicuramente nessun pregiudizio può agli stessi essere derivato dal fatto di avere appreso, solo in sede concorsuale, i criteri di valutazione."
MA IN RIFERIMENTO ALLA 2 PROVA NUTRO DUBBI CHE  IL MODUS PROCEDENDI HA ASSICURATO LA PIENA PAR CONDICIO!!!!!!!!!

Da: nikk08/05/2013 18:36:05
Infatti è una questione un po' differente e quell'inciso riguarda il caso specifico rispetto alle censure del ricorso. Sulla seconda prova il discorso è diverso,, più ampio e riguarda i limiti della discrezionalità con riguardo ai criteri di legge entro i quali si esercita. Che poi alla fine e tradotto è quiz nuovi e perché no?,visto che solo quelli nuovi, e non anche quelli ruminati e riruminati con annesse soluzioni (ripam Napoli), per chi ha avuto la sorte di beccarli, garantiscono effettiva par condicio e parità di accesso, oltre che trasparenza, coerenza, ragionevolezza e tutto il resto.

Da: xpio08/05/2013 18:44:49
d'accordo.
Altra cosa che dovevano fare i ricorrenti, anche se è facile parlare con il senno di poi era la querela di falso e l'ammissione di prove testimoniali. Infatti in motivazione il tar adito sancisce che:
"Sul piano probatorio, va ancora evidenziato che non solo i ricorrenti non hanno proposto querela di falso, relativamente al contenuto dei verbali versati in giudizio dall'amministrazione, ma che nemmeno hanno richiesto (pur affermando di avere numerosi testimoni di quanto accaduto), l'ammissione di dichiarazioni testimoniali scritte, come pure oggi è possibile ai sensi dell'art. 63, comma 3, c.p.a., quantomeno al fine di supportare l'assunto di un caos generalizzato, totalmente sfuggito alla Commissione e ai soggetti addetti alla vigilanza nelle varie sedi di concorso.

Da: nikk08/05/2013 18:55:56
Infatti, in quel tipo di ricorso la difficoltà era nella prova, che era di natura fattuale, e si scontrava contro le risultanze degli atti pubblici (verbali) come è più volte stato detto anche in questo forum. I contatti telefonici ci saranno pure stati, ma dare la relativa prova era "diabolico" (...) con gli strumenti a disposizione nel processo amministrativo. La querela di falso nel caso si volesse andare a fondo era da farsi, per quanto complessa, ed a.vrebbe quella si comportato la sospensione del processo dinanzi al TAR fino al suo esito (si fa davanti al giudice ordinario).
In un eventuale ricorso sulla seconda prova, invece, la prova è puramente "documentale"; è cioè sufficiente andare per allegati documentali mettendo in ordine gli argomenti, molti dei quali già brillantemente trattati qui.
Certo poi che si può dire quello che si vuole, ma gli argomenti di chi vuole scoraggiare dal proporlo, il ricorso, sono, quasi tutti, davvero grossolani, da tifo da stadio ma diritto davvero poco e scarso. Non lasciatevi minimamente influenzare, sono argomenti tendenziosi, interessati e campati neanche per aria: di più: proprio rozzi.

Da: xpio08/05/2013 19:05:50
Direi anche cinici ed egoisticamente bambineschi!!!!!!
Inoltre se Rienzi vuole agire stavolta deve stare attento alla questione legittimazione all'azione.
Basta che  l'avvocato Rienzi agisca come procuratore e domiciliatario dei ricorrenti, oppure si faccia promotore al fine di raggruppare i potenziali ricorrenti (che non agiscono come associazione) e nominargli un difensore  per evitare il rischio di dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Da: ............08/05/2013 22:52:50
Da: eppure    21/04/2013 22.06.40
Pare proprio che nessuna PA riesca mai ad essere logica, coerente, trasparente (v. nel caso particolare lett. b art 35 d .lgs 165/2001). Eppure sono criteri tutti previsti dalla legge e dalle leggi, che dovrebbero essere sempre applicati e scrupolosamente e non aggirati in maniera furbesca o maldestra, pena violazione di legge, oramai, e se comunque non bastasse eccesso di potere ad abundantiam.
Pure queste storie delle ripetizioni del tirocinio, se confermate, sono avvilenti.
Rispondi
Da: eppure    22/04/2013 23.05.09
Ancora una volta sarà il caso di ricordare che il processo amministrativo ha delle regole, e che in quel processo si stabilisce se la PA a sua volta ha o meno rispettato delle regole.
Nell'altro forum si leggono delle cose anche amene tra le parti, favorevoli e contrarie come già era stato nel caso del primo ricorso.
La posizione corretta comunque è quella di studio.contatto, che inquadra bene la questione. E non è affatto vero che la PA sceglie come le pare perchè è nella discrezionalità amministrativa piena (o merito). I criteri, a saperli leggere, sono nel d. lgs. 165/2001, art. 35, che pongono certamente limiti all'azione amministrativa. Nonché in altre norme pure applicabili.
La morale è che la PA non può tirare a fregare, a sorprendere, a permettere di equivocare: questo è il criterio (legale) della "trasparenza", che tra gli altri deve essere applicato senza deroghe e senza sconti. E solo la novità dei quiz (il loro essere inediti) assicura l'osservanza di questo criterio "cogente" (obbligatorio).
Fa tenerezza il tifo di chi spera che non ci siano ricorsi, e prova a dare risposte parziali e monche (forse anche perché non sa o non conosce) rispetto ad una cosa che è semplice, elementare, e risponde a criteri di fondo: imparzialità, trasparenza, correttezza, tutela dell'affidamento: cioè nel caso quiz nuovi di zecca: non li dovevano scolpire nel granito: non lo hanno fatto per intuibili ragioni, ma violazione di legge ed eccesso di potere in pieno. Bravi... Non c'è un 'azzo da fare. Sono incorreggibili, marci.
Rispondi

Da: xpio09/05/2013 08:24:35
L'accertamento dei fatti entra così a far parte del processo amministrativo e consente al giudice di verificare se il potere sia stato esercitato sulla base di presupposti corretti o di un travisamento dei fatti (altra figura sintomatica).

L'utilizzo del parametro della ragionevolezza e della proporzionalità consente infine al giudice di trasformare il proprio controllo, una volta meramente estrinseco, in un controllo intrinseco sulla discrezionalità, attraverso il quale viene proprio verificato se la comparazione degli interessi in gioco è avvenuta in modo corretto, con un esatto accertamento dei fatti e se la scelta finale non solo sia rispondente all'interesse primario perseguito, ma sia anche ragionevole e proporzionata (con il minor sacrificio possibile degli altri soggetti coinvolti).

Da: aspirante ae09/05/2013 09:29:57
Ragazzi, sono usciti i risultati della seconda prova??

Da: xfagiolina09/05/2013 11:09:13
Non puoi aspettare fino a domani.

Da: ......................09/05/2013 14:01:46
Anche se la legge non prevede la giurisdizione di merito (cioè la sostituzione di quella amministrativa con la valutazione di un terzo) in molte materie, tuttavia è sempre obbligatorio il rispetto del canone di congruità-logicità, in mancanza ne consegue l'illegittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere.

Inoltre in presenza di fatti complessi (Ad esempio la preparazione dei candidati in un concorso per funzionari amministrativ-tributario),  l'amministrazione non è dotata di discrezionalità pura, non deve effettuare opzioni o scelte di manifestazione di volontà, ma deve esplicare attività di giudizio a contenuto scientifico, cioè in base a rigidi (altro che discrezionali) parametri tecnici.
C'è bisogno di una CTU che dica se nell'ipotesi di conoscenza o conoscibilità anticipata del  94% dei quiz somministrati, vi saranno candidati che conoscevano parte dei quiz più  avvantaggiati che non svolgevano una prova psico-attitudinale ma menmonica come se fosse stata prevista una banca dati ufficiale, e candidati svantaggiati che non conoscevano i quiz, i quali sono risultati inediti, per i quali non è stata una prova menmonica, ma di logica e di ragionamento, che non si sono potuti aiutare con la memoria come gli altri (possibile se invece la banca dati fosse stata ufficiale).

Da: ................09/05/2013 14:22:06
curati..

Da: nikk09/05/2013 16:09:06
Non è tanto questione di CTU, perché il GA deve valutare in astratto se vi è stata violazione dei criteri; e può farlo allo stato degli atti se un ricorso è ben fatto e documenta a sufficienza quanto è necessario.

Da: artt. 3 e 97 Cost.09/05/2013 21:44:53
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/Graduatoria%20idonei%20cf7.pdf
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/Graduatoria%20idonei%20ag7.pdf
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/Graduatoria%20idonei%20cf8.pdf

Da: artt. 3 e 97 Cost.09/05/2013 21:49:40
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ccf872004bc490218158f9067ba7a5f6/CAMPANIA+ELENCO+PROVVISORIO+ALFABETICO.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ccf872004bc490218158f9067ba7a5f6

Da: artt. 3 e 97 Cost.09/05/2013 21:51:20
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/24b070804bc496e781e7f9067ba7a5f6/LOMBARDIA+ELENCO+PROVVISORIO+ALFABETICO.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=24b070804bc496e781e7f9067ba7a5f6

Da: ...............................09/05/2013 22:10:09
La graduatoria degli ammessi al tirocinio è un provvedimento direttamente lesivo degli interessi di coloro che hanno partecipato alla prova del 19 aprile.
E' impugnabile davanti al TAR entro 60 gironi dal 10 maggio.
Il ricorso per l'annullamento della seconda prova verrà proposto.

Da: da altro forum09/05/2013 22:14:14
8 brani e 8 tabelle
BRANI
PRESENTI NELLA BANCA DATI RIPAM NAPOLI LAUREATI: 8 brani su 8
PRESENTI NELLA BANCA DATI RIPAM "NAZIONALE": 7 brani su 8 (manca quello del Cern) ;
TABELLE
PRESENTI NELLA BANCA DATI RIPAM NAPOLI LAUREATI : 7 tabelle su 8
PRESENTI NELLA BANCA DATI RIPAM "NAZIONALE": 2 tabelle su 8. (solo 2).

Sempre con la precisazione che la Banca Dati Ripam Napoli, finquando era disponibile sul sito istituzionale Ripam, era corredata delle risposte corrette; la banca dati "nazionale" no.
QUESTO A PRESCINDERE DALLA DISCREZIONALITA' DELLA P.A. I dati sono dati.Quindi 94% della prova proveniente dalla Banca dati Ripam Napoli(con risposte certe).Nella Ripam "Nazionale" manca il brano del Cern e le seguenti 5 tabelle:"scuola di musica";"gli arcieri";"Italmec" ;"le nascite"; "affitto centro/periferia"(che ovviamente sono presenti nella banca dati Ripam Napoli Laureati).

Da: -----------------------------10/05/2013 08:37:03
Inaccettabile sostenere che il database Ripam Napoli con soluzioni era a disposizione di tutti e che, quindi, è stata rispettata la parità di trattamento dei concorsisti nella prova del 19 aprile.
Non è ovviamente così.
Deveva essere indicato nel bando di concorso.
Doveva, inoltre, essere disponibile per tutti tramite un percorso lineare dalla home page Ripam e non solo per chi conosceva l'indirizzo diretto.
La PA deve essere trasparente e imparziale.
Se l'AE avesse somministrato quiz inediti ci saremmo risparmiati il ricorso per annullamneto della seconda prova AE del 19 aprile.

Da: ............10/05/2013 09:03:07
Concordo!

Da: seconda prova da annullare10/05/2013 09:11:00
confrontare AG7 e AE DR Lombardia.
29,639

Da: seconda prova da annullare10/05/2013 09:18:14
confrontare CF8 e AE DR Lombardia.
26,915

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