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Agenzia Entrate 855 funzionari II prova
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Da: ............... | 29/04/2013 17:42:46 |
a cosa servono questi sproloqui inutili copiati dal libro di diritto amministrativo? | |
Da: ............ | 29/04/2013 18:34:16 |
Da: eppure 21/04/2013 22.06.40 Pare proprio che nessuna PA riesca mai ad essere logica, coerente, trasparente (v. nel caso particolare lett. b art 35 d .lgs 165/2001). Eppure sono criteri tutti previsti dalla legge e dalle leggi, che dovrebbero essere sempre applicati e scrupolosamente e non aggirati in maniera furbesca o maldestra, pena violazione di legge, oramai, e se comunque non bastasse eccesso di potere ad abundantiam. Pure queste storie delle ripetizioni del tirocinio, se confermate, sono avvilenti. Rispondi Da: eppure 22/04/2013 23.05.09 Ancora una volta sarà il caso di ricordare che il processo amministrativo ha delle regole, e che in quel processo si stabilisce se la PA a sua volta ha o meno rispettato delle regole. Nell'altro forum si leggono delle cose anche amene tra le parti, favorevoli e contrarie come già era stato nel caso del primo ricorso. La posizione corretta comunque è quella di studio.contatto, che inquadra bene la questione. E non è affatto vero che la PA sceglie come le pare perchè è nella discrezionalità amministrativa piena (o merito). I criteri, a saperli leggere, sono nel d. lgs. 165/2001, art. 35, che pongono certamente limiti all'azione amministrativa. Nonché in altre norme pure applicabili. La morale è che la PA non può tirare a fregare, a sorprendere, a permettere di equivocare: questo è il criterio (legale) della "trasparenza", che tra gli altri deve essere applicato senza deroghe e senza sconti. E solo la novità dei quiz (il loro essere inediti) assicura l'osservanza di questo criterio "cogente" (obbligatorio). Fa tenerezza il tifo di chi spera che non ci siano ricorsi, e prova a dare risposte parziali e monche (forse anche perché non sa o non conosce) rispetto ad una cosa che è semplice, elementare, e risponde a criteri di fondo: imparzialità, trasparenza, correttezza, tutela dell'affidamento: cioè nel caso quiz nuovi di zecca: non li dovevano scolpire nel granito: non lo hanno fatto per intuibili ragioni, ma violazione di legge ed eccesso di potere in pieno. Bravi... Non c'è un 'azzo da fare. Sono incorreggibili, marci. Rispondi Rispondi | |
Da: Luc De Clapiers | 30/04/2013 15:37:35 |
Qualcuno sa se ci sono interni che concorrono per la Lombardia? | |
Da: ............ | 01/05/2013 08:56:27 |
Da: eppure 25/04/2013 17.26.09 Confermo. Per una prova perfettamente regolare ed a prova di ricorso è necessario: A) che ci sia contemporaneità nello svolgimento delle prove; B) che i quiz siano inediti. Sul punto A) ed in relazione al ricorso già proposto, è pur vero che il Consiglio di Stato ha un po' aggiustato il tiro "pro amministrazioni" in via interpretativa. Tuttavia per evitare questioni l'amministrazione si deve organizzare per fare iniziare la prova in contemporneità o almeno quasi, con scostamenti accettabili. E non è impossibile visto che non si tratta di andare su Marte. Questo pure se nel merito (ci si arrivasse senza arrestarsi al rito) il ricorso già proposto verrà probabilmente rigettato, dal momento che è difficile o impossibile provare la catena di contatti telefonici tra le varie sedi, per via della disparità di orario; catena che avrebbe quindi alterato gli esiti complessivi della prova stessa (e non soltanto gli esiti presso una o alcune sedi d'esame). Sul punto B) un legale scrupoloso e preparato, anche non geniale, non avrebbe grandi difficoltà ad imbastire un ricorso in termini di violazione dell'art. 35 ed eccesso di potere in via concorrante o alternativa. C'è poco da menarla (o da sperare) che si tratti (in questo caso) di merito, come tale insindacabile dinanzi al G. A. Già Sandulli spiegava a suo tempo come il merito "trasmoda" nella illegittimità, diventà cioè esso stesso illegittimita. Ed ora l'art. 35 prevede i noti criteri per cui in loro violazione, nel caso avvenuta, si rientra pienamente in violazione di legge; e ad abundantiam in eccesso di potere per profili sintomatici. L'amministrazione è infatti "tenuta" a determinare condizioni di parità, trasparenza oltre che ragionevolezza, logicità, tutela dell'affidamento ecc. E solo la novità dei quiz, quand'anche appartenenti (in ipotesi) "esclusivamente" ad una determinata tipologia (ad. es. brani), garantisce rispetto a censure di violazione di legge. Né vale in opposto obiettare che in anni passati ciò non sia avvenuto: dal 2001 (minimo) in poi doveva avvenire; che se ne sbattano è un'altra storia. L'esigenza di novità, anzi, è maggiore (ed ineliminabile) nei quiz attitudinali rispetto agli altri: lo capisce infatti anche un muro (ed un mulo) che le norme in materia di bilancio quelle sono, come pure quelle tributarie, o penali, o i criteri di ragioneria ecc.: poco al riguardo si può dunque inventare di nuovo, pure se almeno una ragionevole riformulazione letterale dei quesiti, rispetto a quelli comunemente diffusi sui testi in commercio e comunque reperibili, non guasta: si deve anzi, e comunque, fare. Sugli attitudinali però, non ci possono essere sconti circa la novità: ed è anomalo quanto mai non indicare una banca dati ufficiale, che costrigerebbe allora tutti (candidati e amminiistrazione) a far riferimento ad essa, e però impiegare una banca dati neanche "ufficiosa" (RIPAM) per pescare la stragrande maggioranza dei quiz; per di più con l'aggravante che per un periodo (peraltro breve) le relative soluzioni sono state in qualche modo disponibili se fortunosamente rintracciate, mentre ora non lo sono più né altrimenti lo sono sul sito dell'ente che i quiz stessi genera. I RIPAM in realtà sono per definizione soltanto un "modello" di esercitazione: non unico e soprattutto non ufficiale, dal momento che l'amministrazione non li adotta nel bando e che questo non le è imposto da qualche norma (altrimenti li avrebbe dovuto adottare come banca dati ufficale). Ed in questo caso la prova non è complicata come nel primo ricorso (quello pendente), perché è di tipo documentale, e ben si adatta quindi alla natura del processo amministrativo: è sufficiente allegare il tutto al ricorso nelle forme dovute. In conclusione avrebbe semmai potuto l'amministrazione, esemplificando, utilizzare i moduli del genere RIPAM con, poniamo, 80 quesiti di carattere soltanto critico verbale, purché "nuovi"; riguardassero eventualmente anche gli scavi archeologici in Asia Minore, o gli insetti, la zoologia, la chimica o la botanica assortita. Come pure avrebbe eventualmente potuto optare per 80 quesiti sulle figure con ombre, incastri, freccette e cose del genere. Forse quest'ultimi sarebbe stati casi di un "merito" più difficile da censurare. Ma una strada si sarebbe comunque trovata. Perché bisogna fare dei quiz per lo meno percentualmente abbastanza attinenti al profilo richiesto: non tutti sulla pscichiatria, ancora esemplificando, in casi come questi. Ma è da pazzi chiedere (prima dei ricorsi) coerenze all'amminstrazione. E quindi ricorsi. Non lo impareranno mai. Non lo vogliono imparare. Che è peggio. Inoltre, i quiz attitudinali mirano a veerifcare l'apprendimento, da parte del candidato, di una metodologia di soluzione degli stessi: ed in ciò sta l'essenza delle attitudini richieste e richiedibili. Se dunque per la notorietà dei quiz dovuta a fattori casuali vengono a privilegiarsi in maniera preponderante facoltà mnemoniche rispetto alle attitudini: è indubbio infatti che la conoscenza preventiva facilita l'esame, neanche tanto trattandosi di ricordare le soluzioni numeriche quanto di "riconoscere" il "contesto" in cui eseguire le operazioni; mentre ancora maggiore è l'incidenza del "ricordo" dei testi quando si tratta di quiz relativi al loro esame. Ed è in ogni caso ininfluente che lo sforzo (scarso) del compilatore si "limiti" ad invertire l'ordine delle risposte rispetto a tasti e tabelle per il resto ricopiate di sana pianta altrove. Se così è dunque, il parametro della scelta dell'amminstazione diventa il caso o il culo. Che però non è ancora stato codificato in una norma, sicché è irragionevole, incoerente, lesivo di affidamenti ecc. Impiegarlo. Cercare di scoraggiare evemtuali ricorrenti paventando difficoltà è umanamente comprensibile ma bambinesco. Tutti dovrebbero augurasri che l'amministrazione faccia la brava, idonei e non: i primi per non subire i ricorsi, i secondi per evitare di farli. In fondo si tratta di cose semplici, non di andare su Marte: tenere d'occhio un orologio e fare un po' di quiz nuovi. Ma non lo impareranno mai. Non lo vogliono imparare. Che è pure peggio. Rispondi | |
Da: ............ | 01/05/2013 11:58:00 |
ingiustizia grave e manifesta (sproporzione tra la soddisfazione del pubblico interesse e il correlativo sacrificio richiesto dal privato). In sintesi è espressione discrezionale di un potere che si è svolto senza una ragionevole e congrua ponderazione degli interessi in gioco. Infatti 'amministrazione procedente è tenuta ad esercitare la sua azione secondo una scansione di operazioni nell'ambito delle quali la soddisfazione dell'interesse pubblico primario deve ottenersi con la congrua ponderazione e la razionale valutazione di questo unitamente a tutti gli altri interessi introdotti ovvero introducibili nel procedimento. C'è una stretta correlazione tra il momento valutativo degli interessi in gioco e quello della provvista dei mezzi necessari, in quanto più opportuni, per realizzare il migliore dei regolamenti possibili per i medesimi. La situazione invalidante consiste nella non congruità della valutazione degli interessi e della scelta dei mezzi per la cura degli stessi. Razionalità, ragionevolezza, proporzionalità si fondono concorrendo nella congrua ponderazione; se questo non avviene (non realizzando le regole del giusto procedimento), il provvedimento finale è viziato nella sua legittimità per eccesso di potere | |
Da: ............ | 01/05/2013 14:40:15 |
Buona amministrazione è individuare non una soluzione sufficientemente opportuna, ma la soluzione più opportuna e non altra, se si vuole evitare che il provvedimento sia inopportuno! È inopportuno l'atto quando il suo merito, cioè l'opportunità, individua una soluzione meno opportuna rispetto la scelta ottimale: è inopportuno quel provvedimento con cui si adotta una soluzione meno opportuna rispetto la soluzione più opportuna! Ecco perché al fine di evitare lo stato viziante il merito, l'amm. agente ha sempre una ed una sola soluzione opportuna possibile, valida da perseguire. L'inopportunità quale stato viziato del merito, invalida il provvedimento nella sua interezza: le misure reattive contro il provvedimento inopportuno portano all'annullamento, alla revoca,m talvolta alla riforma del medesimo. Si tratta di una gamma sanzionatoria più ampia dell'annullabilità, che si collega all'illegittimità, considerata la forma classica dell'invalidità di un provvedimento amministrativo. L'inopportunità non è un male minore rispetto l'illegittimità: è meglio adottare un provvedimento illegittimo ma opportuno piuttosto che un provvedimento formalmente legittimo ma inopportuno. | |
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Da: elle | 02/05/2013 22:26:39 |
Ragazzi, mi spiegate a che titolo alcuni ritengono possibile richiedere il risarcimento del danno a carico di chi farà ricorso per la seconda prova? Se la prova è illegittima è annullabile. E' la P.A. ad aver sbagliato... Se il concorso verrà nuovamente sospeso sarà un Giudice a stabilirlo ritenendo sussistenti i presupposti per un provvedimento cautelare. | |
Da: xsopra | 02/05/2013 22:33:01 |
é solo un modo bambinesco di volere terrorizzare psicologicamente chi ha intenzione di fare ricorso. | |
Da: .elle | 02/05/2013 23:29:01 |
Dimostrare al Giudice che la seconda prova non è stata inedita (come ci si aspettava leggendo il bando) potrebbe, secondo alcuni, non bastare per ottenere l'annullamento della prova stessa. Secondo voi potrebbe essere utile dimostrare che almeno un concorrente del concorso del Comune di Napoli ha anche partecipato alla prova del 19 aprile? Potrebbe essere un argomento in più. Che ne pensate? Chi ha partecipato a tutti e due i concorsi non può certo affermare di aver letto i quesiti per la prima volta in occasione della seconda prova AE. | |
Da: eppure | 02/05/2013 23:56:33 |
x elle. Si sarebbe utile, nel contesto complessivo, aggiungere questo, in una forma da adattarsi. Come argomentazione aggiuntiva e nell'ambito della temporanea disponibilità delle soluzioni dei Ripam per il concorso di Napoli: temporanea nel senso che poi sono sparite. appunto. Per la cosiddetta condanna alla spese per lite temeraria lasciali proprio perdere, vaneggiano, nemmeno non sanno quello che dicono, vaneggiano proprio. Come quando fino a qualche giorno fa la menavano con la condanna dei ricorrenti per il precedente ricorso: come se il TAR, dopo aver concesso la sospensiva per quanto poi riformata dal CdS, possa in caso di rigetto sconfessare se stesso condannando per lite temeraria dopo aver esso stesso accordato la cautelare. Se i quiz li facessero sull'eccesso di potere e sulla violazione di legge anzi che sui pulcini e sulle cacche dei bacherozzi sarebbe certamente meglio. Su quello ci si dovrebbe allenare e si sentirebbero è leggerebbero meno amenità assortite. Ricorrere è un diritto costituzionalmente garantito. La canea che c'è stata nel caso del precedente ricorso è stata ingiusta e volgare. Non ce la si può prendere contro chi ricorre, che esercita un diritto. Sono le amministrazioni che dovrebbero evitare di tirarseli addosso, i ricorsi. Ma ci provano in tutti i modi, a fare qualche furbata. Solo che non va bene. Pure se chiedere che non lo facciano è fantascienza. | |
Da: ..elle | 03/05/2013 00:32:18 |
Bisognerebbe incrociare l'elenco di chi ha partecipato alle preselezioni del Comune di Napoli con l'elenco degli ammessi alla seconda prova AE. Non è un'operazione proprio immediata ma si può fare... In ogni caso credo proprio che il g.a. abbia tutti gli strumenti per verificarlo. Ed ecco dimostrato, anche in concreto, che l'Agenzia non è stata imparziale poichè almeno uno conosceva già le domande (anche se in buona fede). La P.A. è tenuta a mettere tutti i concorrenti sullo stesso piano. | |
Da: eppure | 03/05/2013 01:07:09 |
x elle. Il giudice d'ufficio non fa niente o quasi. La responsabilità dell'istruttoria, cioè di quello che si mette dentro il processo, è delle parti; quindi serve avere delle notizie a chi il ricorso lo stende e deve documentare. Nel caso sarebbe utile, a sostegno, argomentare che il partecipante al concorso di Napoli è, poniamo, idoneo. Ma la questione di fondo è che i Ripam non sono la banca dati ufficiale; la gran parte e quasi totalità dei quiz sono stati presi dai Ripam; questo non è ragionevole perché qualora non optando per la novità (dei quiz e come si sarebbe dovuto), quanto meno si sarebbero dovuti pescare da più banche dati ed in misura proporzionale, per evitare che chi fa solo i Ripam, chi ne fa migliaia e alla fine ripassa per caso o per altro solo i Ripam, chi pure ne fa migliaia ed invece alla fine ripassa per caso o per altro alphatest o altro ancora, chi non per caso fa solo i Ripam. Trasparenza e ragionevolezza significano questo: l'amministrazione deve mettersi nella condizione di evitare fraintendimenti, sorprese e manfrine. Perché deve (...) essere imparziale: non favorire né sfavorire nessuno, con un gioco legato al caso, ai nastri di partenza. Su questo hai perfettamente ragione. E non dar peso alle chiacchiere di quelli che sull'altro Forum cercano di sviare e confondere. Sono principi di legge sacrosanti. (Pure se tutti o molti se ne sbattono). | |
Da: ciccia | 03/05/2013 09:12:48 |
..potrei sapere quando c è stata cortesemente la II prova e quando si sapranno i risultati..grazie | |
Da: r-i-c-o-r-s-o | 03/05/2013 10:20:31 |
Gli Istruttori Direttivi Economico Finanziari CF7 del Conocrso Comune di Napoli del 2010 avevano il data base di cui si parla? Quello cioè da cui hanno preso le domande del 19 aprile 2013 per la seconda prova AE? Confrontando dai siti istituzionali gli elenchi PUBBLICI di coloro che hanno sostenuto e superato la prova del Comune di Napoli ci sono almeno due nominativi che hanno sostenuto anche la seconda prova AE in Campania (salvo clamorose omonimie). Ovviamente ad aver sbagliato non è chi ha partecipato ad entrambi i concorsi ma l'Agenzia delle Entrate. Il 10 maggio usciranno i risultati della prova del 19 aprile. Da allora 60 giorni per chiedere l'annullamento della seconda prova. | |
Da: in concreto | 03/05/2013 11:49:26 |
A mio avviso per annullare la seconda prova AE è già sufficiente dimostrare che non è stata inedita-originale (come invece lasciava interndere il bando di concorso). Potendo, in più, dimostrare con documenti pubblici che alcune persone hanno studiato proprio quel database (e superato la prova del Comune di Napoli) non si può certo affermare che l'AE è stata imparziale e che tutti sono partiti dalla stessa posizione. | |
Da: in concreto. | 03/05/2013 12:40:22 |
A mio avviso per annullare la seconda prova AE è già sufficiente dimostrare che non è stata inedita-originale (come invece lasciava interndere il bando di concorso). Potendo, in più, dimostrare con documenti pubblici che alcune persone hanno studiato proprio quel database (e superato la prova del Comune di Napoli) non si può certo affermare che l'AE è stata imparziale e che tutti sono partiti dalla stessa posizione. | |
Da: xfagiolina | 03/05/2013 13:34:55 |
Già con un test che per alcuni diventa menmonico e per altri no. Se l'AE voleva selezionare in base alle capacità menmoniche bastava indicare nel bando la graduatoria. Che cax ci voleva come l'ultima volta ad aggiungere delle serie numeriche oltre a prendere le ultime sentenze della cassazione o di qualche commissione tributaria, e far fare dei ragionamenti critico verbali, in questo caso , come la scorsa volta nessuno avrebbe fiatato. MAH.... o si credeva che tutti i concorsisti fossero stupidi .... o non si capisce niente di procedure selettive | |
Da: illegittimità evidente | 03/05/2013 15:15:38 |
Alcuni di coloro che hanno SUPERATO la preselezione CF7 del Concorso Comune di Napoli del 2010 sono tra quelli ammessi alla seconda prova AE - DR Campania. L'Agenzia delle Entrate (e non altri) ha sbagliato. Una prova inedita sarebbe stata garanzia di imparzialità e avrebbe scongiurato ricorsi per annullamento della seconda prova destinati ad avere successo. | |
Da: xfagiolina | 03/05/2013 15:51:26 |
Bambinesco il tentativo di scoraggiare a fare ricorso di alcuni perchè sanno che senza studiarsi in anticipo i quiz attitudinali non supereranno la prova. | |
Da: seconda prova da annullare | 03/05/2013 16:37:48 |
Se avessi avuto la fortuna di puntare sul database Ripam Comune di Napoli (nel senso di impararlo a memoria) non mi sentirei certo un fenomeno... A sentire alcuni sembra invece che il demerito sia di chi ha fatto affidamento sul bando di concorso. La fortuna intesa come lucidità nel momento in cui si affronta una prova inedita e difficile è accettabile. La fortuna intesa come conoscenza preventiva delle domande non lo è. | |
Da: illegittimità evidente | 03/05/2013 20:15:20 |
Alcuni di coloro che hanno SUPERATO la preselezione CF7 del Concorso Comune di Napoli del 2010 sono tra quelli ammessi alla seconda prova AE - DR Campania. L'Agenzia delle Entrate (e non altri) ha sbagliato. Una prova inedita sarebbe stata garanzia di imparzialità e avrebbe scongiurato ricorsi per annullamento della seconda prova destinati ad avere successo. | |
Da: 134 | 04/05/2013 09:23:19 |
Sapete dirmi se e quando esce il prossimo concorso.x fav rispondetemi | |
Da: xpio | 04/05/2013 10:00:08 |
Chi visse sperando morì.............. | |
Da: ----------------------------------- | 04/05/2013 12:08:39 |
Purtroppo xpio ha ragione... | |
Da: xpio | 04/05/2013 14:37:13 |
E ancora devono dire la loro le associazioni dei consumatori. | |
Da: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 04/05/2013 14:51:25 |
Informerei anche Report e Le Iene... | |
Da: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 04/05/2013 15:11:10 |
Dal confronto di documenti PUBBLICI (graduatorie relative a fasi di concorso) emerge che alcune persone che sono state ammesse alla seconda prova AE avevano SUPERATO le preselezioni RIPAM - Comune di Napoli profili CF7, AG7 e CF8. I documenti sono acquisibili tramite una semplice ricerca su google. confrontare "esito prova preselettiva CF7" con "ammessi seconda prova AE - Campania" confrontare "esito prova preselettiva AG7" con "ammessi seconda prova AE - Lombardia" confrontare "esito prova preselettiva CF8" con "ammessi seconda prova AE - Lombardia" L'AE non è stata imparziale come avrebbe dovuto. Solo una prova inedita (o quantomeno non presa quasi totalmente da un unico database) avrebbe garantito parità di trattamento nei confronti di tutti. | |
Da: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 04/05/2013 18:06:07 |
Dal confronto di documenti PUBBLICI (graduatorie relative a fasi di concorso) emerge che alcune persone che sono state ammesse alla seconda prova AE avevano SUPERATO le preselezioni RIPAM - Comune di Napoli profili CF7, AG7 e CF8. I documenti sono acquisibili tramite una semplice ricerca su google. confrontare "esito prova preselettiva CF7" con "ammessi seconda prova AE - Campania" confrontare "esito prova preselettiva AG7" con "ammessi seconda prova AE - Lombardia" confrontare "esito prova preselettiva CF8" con "ammessi seconda prova AE - Lombardia" L'AE non è stata imparziale come avrebbe dovuto. Solo una prova inedita (o quantomeno non presa quasi totalmente da un unico database) avrebbe garantito parità di trattamento nei confronti di tutti. | |
Da: xpio | 04/05/2013 18:13:28 |
Stai sicuro che spunterà ancora qualche idiota a dirti che la 2 prova è ancora valida. | |
Da: ............... | 04/05/2013 18:44:24 |
volete altri ricorsi? ci dobbiamo fermare un altro anno? senza considerare che la sentenza del TAR sulla prima prova non è ancora uscita.. | |
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