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Agenzia Entrate 855 funzionari II prova
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Da: ............... | 14/01/2013 22:35:24 |
Il giorno stesso la fuga di notizie si è avuta prima dell'inizio delle prove a favore dei Catanesi, ma non ne hanno potuto approfittare. | |
Da: infatti | 14/01/2013 23:43:08 |
Da: .............. | 15/01/2013 10:15:58 |
Ciò dimostra che le fregnacce e le fabulazioni non possono assurgere a prova legale della parzialità dell'amministrazione e della idoneità negata illegittimamente ai ricorrenti. Basta vedere l'uniformità del punteggio minimo in tutte le sedi regionali, per far capire che non vi è stato innalzamento di esso per presunte fughe di notizie. Anzi paradossalmente le regioni finite per ultime a parità di posti richiedono un punteggio minimo inferiore! | |
Da: ----------------------- | 15/01/2013 11:59:04 |
i Catanesi si sono ribellati al momento,,,le altre persone soltanto dopo aver visto che non sono entrati....molti ricorrenti non superano il 24 | |
Da: .............. | 15/01/2013 12:31:26 |
Nel forum i catanesi dopo aver sostenuto la prova affermano che essa si è svolta nella massima regolarità . Nessuno si è lamentato dal 9 giugno fino alla data della pubblicazione della graduatoria di sostenere una prova preselettiva con quiz diversi: d'altronde ogni concorrente sa che deve essere preparato a qualsiasi domanda che verrà formulata rientrante nelle materia di concorso. Dall'indomani della pubblicazione della graduatoria gli esclusi minacciano il finimondo. | |
Da: ................. | 16/01/2013 16:38:49 |
Se fosse impugnata la sospensiva finirebbe la presunzione e diffamazione di incapacità e cattiva organizzazione dell'agenzia entrate, che i ricorrenti propagandano nei vari forum, dimostrando oltre ad essere dei fregnacciari e dei fabulatori, anche di essere irrazionali incoerenti, poichè diffamano l'ente che desiderano che diventi il loro datore di lavoro, mah......... così va la vita. | |
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Da: ppiupow | 16/01/2013 19:37:54 |
L'articolo 26, comma 2°, c.p.a., ha introdotto nel sistema della giustizia amministrativa un indennizzo per il "danno lecito da processo", ovvero per il pregiudizio patito dalla parte vittoriosa per l'esistenza e la durata del giudizio, da liquidarsi in via equitativa. Come rilevato dai primi commentatori del Codice, detta disposizione costituisce un'ipotesi speciale rispetto a quella prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c.. Quest'ultima norma, infatti, risulta indeterminata nei suoi presupposti, non tipizza in modo puntuale i casi in cui il giudice può condannare la parte soccombente ad una somma equitativamente determinata, quindi può essere comminata in ogni caso di condanna del soccombente alle spese processuali. L'articolo 26, al contrario, consente la condanna solo in presenza di due circostanze: occorre che una delle due parti sia soccombente e che la stessa abbia intentato una lite temeraria, basata cioè su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati. Si tratta, inoltre, di una norma generica nei criteri di liquidazione e derogatoria rispetto al principio della domanda perché può essere applicata dal giudice anche d'ufficio. Dubbia la natura giuridica dello strumento in esame. Secondo una parte della dottrina, si tratta di un indennizzo per il "danno lecito da processo", ovvero per il nocumento che la parte vittoriosa ha subito per l'esistenza e durata del processo, un danno che sussiste anche se la controparte non ha agito o resistito in mala fede o senza prudenza. Secondo altra parte della dottrina, è una forma speciale di responsabilità aggravata, derogatoria del regime generale sancito 2 dall'art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. (perché disancora la condanna alla necessità di una domanda di parte e dalla prova specifica del danno subito), ma pur sempre sussumibile nel genus della responsabilità civile da processo e, dunque, configurabile solo in presenza di tutti gli altri elementi della fattispecie (temerarietà della lite, esistenza del danno nell'an, nesso di causalità fra condotta illecita processuale e danno). Secondo un ultimo indirizzo, infine, si tratta di una pena privata inflitta officiosamente dal giudice per reprimere l'abuso dello strumento del processo. La prevalente giurisprudenza amministrativa critica il terzo orientamento, ritenendo che l'inflizione di una pena privata postula normalmente la richiesta della parte interessata al giudice (come espressamente stabilito, ad esempio, dall'art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a. che prevede, sulla falsariga di quanto stabilito dall'art. 614 bis c.p.c., una sanzione pecuniaria per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato). Inoltre, si osserva, una clausola generale repressiva dell'abuso del processo era originariamente prevista dall'ultimo comma dell'articolo 385 c.p.c., norma poi abrogata dalla l. n. 69/2009. Si ritiene, quindi, di poter escludere che il legislatore abbia voluto reintrodurre all'articolo 26, 2° comma c.p.a. una disposizione già in precedenza abrogata. Anche la seconda tesi sopra esposta non appare percorribile in quanto la condanna medesima prescinde da qualsivoglia riferimento a fattispecie di danno e sfugge al principio della domanda che innerva il sistema della responsabilità civile. La tesi, dunque, maggiormente preferita è la prima: la norma prevede un indennizzo per danno lecito da processo. Detta opzione interpretativa "oltre a non collidere con la ratio e la lettera della norma, si inserisce armonicamente nel sistema costruito dall'ordinamento nel suo complesso per rendere effettivo il principio di ragionevole durata del processo; tale norma si affianca alle misure previste dalla c.d. l. Pinto (n. 89 del 2001), chiamando la parte che abbia dato corso (o abbia resistito) ad (in) un processo oggettivamente ritenuto ingiustificabile a indennizzare la controparte che è stata costretta a subirlo" (Cons. Stato Sez. V, 23 maggio 2011, n. 3083). Il meccanismo di liquidazione del danno previsto dal vecchio testo dell'articolo 26, 2° comma c.p.a. è stato interamente sostituito dal d.lgs. n. 195/2011. A seguito dell'indicata modifica, la nuova disposizione prevede che: "Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio". Orbene, ad avviso del Consiglio di Stato, il nuovo sistema di liquidazione del danno può trovare applicazione solo per quelle controversie che sono state instaurate solo dopo la sua entrata in vigore, mentre per quelle intentate precedentemente a tale data continua a trovare applicazione il criterio della "percentuale sulle spese di lite". | |
Da: ................. | 17/01/2013 02:52:18 |
Si deve annullare la prova in Sicilia, nelle altre regioni in cui c'è stata una seconda fase della 1a prova a favore dei terremotati, e si deve annullare pure il concorso di 220 assistenti amministrativi agenzia delle entrate, perchè i questionari, benchè nelle stesse materie, non sono stati uguali a quelli precedenti. Parola di ricorsista preparato e discriminato escluso per o,ooooooooooo9 di punti, perchè il mio questionario era più difficile di quello del cugino del mio vicino di casa terremotato, che ha fatto il concorso 2 mesi dopo. | |
Da: ................. | 17/01/2013 13:21:39 |
A Catania vi è la prova che la vigilanza ha funzionato quando i candidati hanno segnalato le irregolarità . Prova rinviata e svolta con la massima regolarità nello stesso giorno e con le stesse modalità dei terremotati. | |
Da: Joe Temerario | 21/01/2013 05:23:16 |
Faccio mille acrobazie col miop aeroplano E diecimila volte ho già toccato il cielo Perchè come un falco io Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Arrivo a tremila metri e poi mi butto giù in picchiata Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Ma che emozione ogni volta sfidare la vita Rotolando nel cielo sopra il mio aeroplano Ma ogni sera resto solo come stasera sono solo Cosa dici andiamo al cinema, magari a fare un volo Ma perchè non sorridi? Presto dammi un bacio, presto dammi un bacio | |
Da: --------------- | 22/01/2013 05:57:28 |
MANCA SOLO DA IMPUGNARE IL CONCORSO DI 220 ASSISTENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, IN QUANTO SVOLTO IN GIORNI DIVERSI, PREVEDENDO DIVERSI QUESTIONARI, DI DIVERSA DIFFICOLTA' E GRADUATORIE DIVERSE, PUBBLICATE IN DIVERSI GIORNI E SIAMO APPOSTO. SE IL GIUDICE DESSE DEFINITIVAMENTE RAGIONE A TALI SPECIE DI RICORRENTI, CONSIGLIEREI A CHI SPETTA DI DECIDERE IN VIA GESTIONALE- AMMINISTRATIVA, DI ANNULLARE IL BANDO CONCORSUALE ED ASSUMERE DALL'ESTERNO I NUOVI FUNZIONARI TRAMITE L'AGENZIA DEL TERRITORIO, COSICCHè SI UTILIZZEREBBERO I 20 MILIONI DI EURO STANZIATI PER IL 2013 E 2014 PER ATTINGERE DALLA GRADUATORIA DEL 16 OTTOBRE 2009, DEGLI IDONEI AL TIROCINIO ANCORA EX LEGGE VALIDA, DELL'ULTIMO CONCORSO ESPLETATO PER RECLUTARE FUNZIONARI AMMINISTRATIVO-TRIBUTARI AE. Dal codacons ecco le ultime perle di saggezza: un candidato con punteggio superiore al 24 e quindi sufficiente a passare la prova, poteva essere ammesso in una Regione ed escluso in un'altra in cui magari i voti erano stati più alti o c'erano più partecipanti (si pensi ad esempio che in Campania l'ultimo concorrente ammesso riportava una valutazione di 27,179 mentre in Emilia di 25,852). Ne deriva che l'aver previsto da parte dell'Agenzia dell'Entrate una graduatoria degli ammessi suddivisa per ogni Regione, invece, che su base nazionale, ha palesemente violato l'art. 97 Cost., posto che tutti coloro che hanno preso almeno 24 devono essere ritenuti idonei e non esclusi in base al solo fatto di aver partecipato al concorso in una Regione piuttosto che in un'altra. Alla luce di ciò, tutti coloro che non sono rientrati nell'elenco definitivo della Regione Sicilia ma che hanno riportato un punteggio uguale o superiore al 24/30 possono agire ora con il Codacons per far valere le proprie ragioni contro una prova selettiva con criteri discriminatori e in palese violazione dei principi contenuti nell'art. 97 della nostra Carta Costituzionale. Il nuovo ricorso del Codacons darà la possibilità di agire anche per chi non ha riportato un punteggio pari al 24. | |
Da: infatti | 22/01/2013 08:27:05 |
Speriamo che anzichè far annullare tutti i concorsi d'Italia, il Signor principe del foro che dà un colpo alla botte ed uno al cerchio, cioè perora l'annullamento del concorso, perchè le graduatorie sono falsate, poichè si copiava e poi spera di perorare il risarcimento danni, che spetterebbe a coloro (gli idonei che copiavano) danneggiati dalla causa da lui in precedenza iniziata, intraveda 2 nuove occasioni di lavoro. 1) Fare causa contro l'attribuzione del Nobel alla Montalcini: come prove ci sono le testimonianze di Poggiolini (esperto in materia) 2)L'annullamento della National Medal of Science, in quanto basato su un atto presupposto (Nobel) nullo che si propaga sull'atto impugnato. Infatti: Il Nobel fu oggetto di contestazione nel 1994, in seguito alle dichiarazioni di Duilio Poggiolini, il quale ha insinuato che il premio fosse stato elargito a seguito dei 14 miliardi di lire versati dalla Fidia alla Fondazione Nobel.[21], dichiarazioni che hanno suscitato l'immediata reazione della Fondazione stessa[22] La scienziata devolse una parte dell'ammontare del premio alla comunità ebraica, per la costruzione di una nuova sinagoga a Roma.[17] Nel 1987 ricevette dal Presidente Ronald Reagan la National Medal of Science, l'onorificenza più alta del mondo scientifico statunitense. | |
Da: .................................................. | 22/01/2013 15:46:43 |
elcaballeropaolo è Paolo Galliani | |
Da: .................. | 22/01/2013 19:47:27 |
.. | |
Da: x tutti gli idonei | 22/01/2013 23:49:49 |
quanto vorrei essere il vostro avvocato che si è arricchito alla faccia vostra, finirete per prendervelo in quel posto. | |
Da: xiricorrenti | 23/01/2013 06:31:04 |
l'invidia vi ha fregato. Se non vi impuntavate a vincere il concorso a forza di denunce potevate a brevissimo tempo partecipare alla prima prova del successivo concorso. Invece avete bloccato tutto a svantaggio vostro e degli altri. tanto siete idioti. Ora non si sa se ci sarà un futuro concorso e quando ci sarà . E nemmeno questo, qualora venga annullato, è certo, con gli attuali limiti alle assunzioni e tagli alle pubbliche amministrazioni, che venga nuovamente bandito. Ma sì, tanto a voi e ai vostri genitori interessa l'efficienza amministrativa (il vostro concetto di efficienza) e non interessa lavorare. Non si spiega altrimenti la vostra intelligente trovata:vincere il concorso a suon di carte bollate. Siete il fiore all'occhiello dei laureati italiani. La punta di diamante dei difensori della meritocrazia. Un emblema dello spirito di sacrificio ed abnegazione dedicato allo studio e alla propria crescita e formazione professionale e culturale. Trasmettete questi valori, cioè infangare l'ente che si desidera proprio datore di lavoro e calunniare i concorrenti che ti hanno superato, ai vostri figli che saremo primi nel mondo per senso civico. come diceva un noto personaggio abbraciatevi u cessu e ditegli non son degno di te. | |
Da: x tutti gli idonei | 23/01/2013 08:29:27 |
poveretti, si si, scrivete sul vostro forum segreto che l ordinanza di sospensiva è stata fatta per tutelare i controinteressati, che i giudici non hanno avuto tempo di studiare, che il concorso è regolare..si si...intanto ve lo abbiamo messo lì, per ora solo cantonate vi siete presi, in attesa dell annullamento (che sapete benissimo arriverà , visto che la sospensiva è l inizio della fine) dico solo: beato il vostro legale, migliaia di euro non si trovano facilmente. | |
Da: sporchi | 23/01/2013 20:20:51 |
bastardi ricorsisti, anche se lo rifacessero mille volte non lo superereste, mai! | |
Da: LJKLKK | 23/01/2013 20:57:57 |
E BRAVI RICORSISTI! CHE BELLA COERENZA! SIETE UNA BELLA SPECIE DI MARPIONI! DA UN LATO INFANGARE L'ENTE, OGGETTO MIRATO DI RICORSI CAMPATI PER ARIA, DALL'ALTRO VOLERE CHE DIVENTI IL VOSTRO DATORE DI LAVORO! LA CARICA DI FUNZIONARIO LA MERITATE SOLO PER QUESTE PRODEZZE DI CUI SIETE CAPACI! | |
Da: vxv | 24/01/2013 09:36:31 |
tranquillo SPORCHI , non lo rifaranno piu', studia per altro | |
Da: ........... | 24/01/2013 11:37:45 |
questi idonei fanno tenerezza. l'impugnazione di questa ordinanza, che oltretutto verrà pure respinta, non cambia le cose perchè nessuna PA manderebbe avanti un concorso con una udienza di merito del TAR così vicina... ma i signori idonei, dove l'hanno studiato il diritto amministrativo? | |
Da: @@@@@@@@ | 25/01/2013 10:46:54 |
E nessuna PA con la proroga imposta dalla legge delle graduatorie dei concorsi precedenti rifarà il concorso prima che sia trascorso qualche lustro. | |
Da: ì''ìì'' | 26/01/2013 14:28:53 |
Aboliamo i concorsi: | |
Da: idoneo vero | 29/01/2013 19:29:22 |
il consiglio di stato farà giustizia! | |
Da: eleas | 29/01/2013 20:17:03 |
Si leggono cose amene sulla impugnazione del provvedimento cautelare al CdS da parte dell'AE. In genere da parte dei ricorrenti. La verità è che l'AE "doveva" proporre il gravame per una questione semplice che si chiama "tutela dell'affidamento". L'affidamento cioè che gli idonei legittimamente ripongono ed hanno riposto nell'operato dell'amministrazione. Anche perché il ricorso continua ad avere basi fragili quanto mai. Basti a confermarlo l'appello via WEB del Codacons a ricercare e fornire le prove, che al momento paiono... latitare. Resta che nel merito gli atti pubblici fanno piena prova fino a querela di falso. E che se lo possono levare dalla testa di avere un'istruttoria con una teoria di prove testimoniali a sostegno della tesi sostenuta nel ricorso: tutti hanno parlato al telefono con tutto suggerendo vicendevolmente le soluzioni. Le parti (ricorrenti, controinteressati, intervenienti) non possono testimoniare (almeno questo: vivaddio!). Quindi l'eventuale prova testimoniale dovrebbe essere di questo tenore: "io come in atti generalizzato, partecipante al concorso non idoneo e non ricorrente, affermo di avere trasmesso ad altri concorrenti notizie circa il contenuto dei quesiti e relative soluzioni". Insomma una confessione di reità : ma per favore! Anche perché, non è che spunta qualcun altro che afferma: "io come in atti ecc, non partecipante al concorso, accompagnavo mio cugino il quale terminava la prova e me ne riferiva all'uscita dalla stessa, ed io quindi lesto telefonavo a Tizio, Caio, Sempronio, Mevio e Filano, impegnati nella medesima prova presso altre sedi, al fine di facilitarli". In altri termini la prova testimoniale non si prospetterebbe, ed in questi termini, a parte considerazioni sull'attendibilità , è alquanto compromettente per chi la rende. Il resto sono chiacchiere. (Di gente che non ha la più pallida idea di come funziona un processo. Come chi dice che il CdS, eventualmente, "revoca" in accoglimento, l'ordinanza del TAR. Revoca? Semmai annulla. Roba da scecchi...!). | |
Da: eleas | 29/01/2013 20:59:59 |
PS La "revoca" promana dallo stesso organo che ha emanato l'atto e viene emessa per ragioni di opportunità -convenienza (=merito amministrativo). Nei giudizi e nei ricorsi (anche amministrativi) di legittimità , l'organo richiesto di riesame (in senso lato) di un primo provvedimento, non revoca una mazza proprio anche perché è organo "altro" rispetto a quello che ha emesso il primo provvedimento. Santiddio... Almeno questo... E poi perché vi hanno bocciato, e gli astri sfavorevoli, e i complotti, e sopra e sotto, e se l'AE impugna la sospensiva il TAR s'incazza quindi no che non lo fa che sarebbe una mancanza di rispetto... Minchionate a secchi, sembra un cartone animato. Ma studiate un minimo di più. | |
Da: ... | 30/01/2013 18:37:27 |
L'impugnazione della sospensiva dovrebbe concludersi con un'unica udienza in cui il CDS si pronuncia sulla sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora. Dunque se il CDS ritiene sussistenti tali presupposti conferma l'ordinanza della sospensiva della procedura concorsuale pronunciata dal TAR; se invece ritiene insussistenti tali presupposti annulla l'ordinanza di sospensione del concorso,e quindi, l'ente resistente, l'Ae, rientra nel pieno della propria discrezionalità amministrativa, cioè è libera di sospendere la procedura concorsuale, di rinviarla per qualche tempo, oppure di continuarla come se il ricorso al TAR non fosse mai stato depositato. E' libera anche di annullare in autotutela, se ritiene esistenti profili di illegittimità , o revocare qualora non valuta più conveniente assumere, ma non ha senso con la proposizione dell'appello e con la costituzione in giudizio presso il TAR. Il 20 marzo presso il TAR, probabilmente, ci sarà un altro rinvio poichè, con la costituzione in giudizio dei resistenti ci saranno nuovi scritti difensivi e documenti da studiare da parte del collegio giudicante, così come avvenne quando furono prodotti i verbali concorsuali per la prima volta, pertanto con questo ricorso i ricorrenti hanno danneggiato anche loro stessi, se era programmato un altro bando concorsuale dopo la chiusura del concorso impugnato. | |
Da: eleas | 30/01/2013 19:36:25 |
Una ulteriore udienza istruttoria è possibile, ma i resistenti (o controinteressati) nel costituirsi dovrebbero avere, per il tramite del loro Avvocato, che certo sa come fare, l'accortezza di evitare il rinvio. Anche perché la memoria di costituzione inevitabilmente ricalcherà le argomentazioni dell'Avvocatura, al più precisandole e fornendo ulteriori elementi di giudizio. Ma il "corpo" delle argomentazioni difensive, la materia del giudizio, quella è e non cambia: legittimazione o meno del Codacons, prova fornita o meno da parte del ricorrente. Si tratta quindi di cercare di evitare rinvii, nonché manovre dilatorie del Codacons, che certonon ha interesse a velocizzare. Anzi... | |
Da: eleas | 30/01/2013 19:57:35 |
E poi certo che c'è conflitto tra la richiesta principale di annullamento da parte dei ricorrenti, e quella (più o meno subordinata) di ammissione con riserva alla seconda prova. Ma di cosa stiamo parlando? La richiesta di ammissione con riserva ha senso, già soltanto logico, solo se NON si propone una richiesta di annullamento: cioè si fa una domanda (ricorso) e si dice non tanto la procedura nel suo complesso è invalida quindi da annullare in radice, bensì il procedimento è corretto SALVO che per la parte che riguarda la mia esclusione che chiedo venga riconsiderata ed annullata, ed intanto, pendente giudizio sul merito, chiedo di essere ammesso alla o alle prove ulteriori perché ho interesse a il procedimento: non ad annullarlo. Ed infatti anche l'Avvocatura glielo spiega. La verità è che hanno fatto un pasticcio e dentro il ricorso ci hanno messo dentro di tutto. Una bella fucilata a pallini e speriamo che qualcuno dio essi colga qualche bersaglio. | |
Da: ricorssista | 01/02/2013 10:01:41 |
Era meglio non averlo proposto questo ricorso. A quest'ora quello di 855 era concluso e stavo partecipando ad un concorso successivo. Ora va a finire che se questo lo annullano non lo ripetono perchè c'è la spending review e le graduatorie valide fino al 31\12\2014 degli idonei al tirocinio del precedente concorso in Agenzia delle Entrate. Che pasticcio aver cercato un'altra chance tramite ricorso giudiziario! | |
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