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CONCORSO MAGISTRATURA 2012
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Da: fregafrega06/11/2011 21:41:27
ma quale ricorso?


mi sembra un bel modo per prendersi gli onorari.
Rispondi

Da: mavin06/11/2011 21:43:45
IL "CORSISTAONLINE" STA PREPARANDO UN RICORSO CONTRO L'ESCLUSIONE PER UN MINIMO DI 50 PARTECIPANTI AL COSTO DI EURO 200 CIASCUNO.
Rispondi

Da: fregafrega06/11/2011 21:44:29
organizzo lo stesso ricorso a metà prezzo!
Rispondi

Da: mavin06/11/2011 21:50:24
"CORSISTAONLINE"
Concorso in magistratura: come partecipare al ricorso per impugnare il bando
Rispondi

Da: mavino o acqua06/11/2011 21:51:59
come fare il controricorso
Rispondi

Da: gc06/11/2011 22:08:35
le riviste GRATIS on line??
suggerimenti??
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: gc06/11/2011 22:09:59
le riviste GRATIS on line??
suggerimenti??
Rispondi

Da: pagare06/11/2011 22:12:51
costano
Rispondi

Da: gc06/11/2011 22:17:07
uff..  sono un povero squattrinato
Rispondi

Da: fencing 8606/11/2011 22:24:42
Provo a rispondere ad alcuni dei quesiti di mah vero. Il tutto è frutto di un veloce ragionamento per cui è possibile che mi sbagli.

a) Se partiamo dalla nozione di negozio giuridico, inteso come volontarietà dell'atto e dell'effetto, mi sembrerebbe che tutte le promesse unilaterali rientrino nello schema, siano esse tipiche o atipiche (per chi ammetta tale categoria).

d) A mio avviso,
la tesi della necessaria bilateralità al fine del trasferimento del diritto reale potrebbe derivare dal disposto di cui all'art. 1376 c.c. Da lì si deduce che l'ordinamento concepisce il trasferimento come l'effetto del consenso delle parti consacrato in un contratto. Credo che la questione possa essere legata anche alla tipicità dei diritti reali e alla particolare importanza che rivestono nell'ordinamento. Un trasferimento unilaterale probabilmente comporterebbe una incisione troppo grande sulla sfera altrui per poter prescindere dal consenso di chi la subisca. Ne sarebbe testimonianza anche la disciplina della donazione che,pur costituendo un effetto favorevole per il donatario, richiede il suo consenso contrattuale. L'assunto però potrebbe essere messo in dubbio dall'ammissibilità del pagamento traslativo. In tal caso ci sarebbe la cd. scissione tra titulus e modus, perciò si derogherebbe al 1376 c.c., intendendola come norma dispositiva. In questo modo si sposterebbe l'attenzione più che altro sull'esistenza di una causa giustificativa dell'attribuzione, sebbene esterna all'atto di trasferimento.

e) La nozione di contratto unilaterale viene di solito impiegata non per designare un contratto con una sola parte, bensì un contratto ove solo una parte esegua una prestazione in favore dell'altra. Quindi rientrerebbero nello schema i contratti gratuiti e liberali ( e quindi anche lo schema ex. 1333 c.c.)


Ripeto, sono mie considerazioni personali, per cui potrebbero essere errate e oggetto di confutazione.
Rispondi

Da: Mah vero06/11/2011 22:25:08
prima di chiedere soldi posta i vizi di legittimita' sottesi al ricorsino che pubblicizzi, usando uno spazio di libere opinioni.
nonche' il nome del luminare che ci mette il nome.

bgb? pandettistica?
mah...

nel 2008 la cassazione ha dovuto occuparsi della seguente fattispecie:
la figlia prende l appartamento della madre costituendo di poi un diritto di usufrutto.
l atto a cio' destinato pero' non veniva firmato dalla anziana donna, ma solo dalla figlia.

dopo qualche anno la figlia chiedeva l accertamento della piena proprieta'.
la donna per il riconoscimento del diritto parziario.

come si vede non e' questione solo teorica: il negozio unilaterale puo' bastare alla costituzione dell usufrutto?

il tema interferisce col pagamento traslativo.

ps.
sento rumore di niente
Rispondi

Da: Mah vero06/11/2011 22:39:53
Per Fencing 86

leggo solo ora il tuo post.
causa report piu' lavoro notturno non riesco a rispoderti subito.
domani ne parliamo funditus.
ps.
se puoi leggi sul punto la relazione al codice civile. e' di estrema attualita'.

pps.
tieni conto che sono problemi diversi l atpicita' del diritto reale e l atipicita' del negozio trasmissivo.

che non tutte le promesse tipiche sono negozi.

che se il negozio unilaterale puo' sostituire il contratto si scardina tutto il sistema civile, basato appunto sul contratto.
cioe' se incrocio due negozi per produrre l effeto reale, uno per vendere, l altro per pagare il prezzo, determino la rottura della sinallagmaticita', cui consegue l inapplicabilita' ad es. della risoluzione, e di tutti gli istituti del contratto.

atomizzare lo scambio scardina il sistema fondato sul contratto non sul negozio.

vediamo di parlarne meglio domani.

ps.
nel caso accennato la cassazione diede torto alla madre.
non ritenne possibile costituire un diritto reale senza contratto.
si dimentico' del pagamento traslativo o lo sconfesso'?

saluti e complimenti



Rispondi

Da: fencing 8606/11/2011 22:48:01
Ammetto che la questione è molto complessa. Sinceramente pensavo alla possibilità di costituire usufrutto mediante donazione obnuziale, dai più considerato negozio unilaterale. E' evidente però che potrebbe essere una risposta al quesito, ma non applicabile al caso che proponi.
Rispondi

Da: fencing 8606/11/2011 22:49:27
Bene...grazie e complimenti a te per la tua preparazione. Saluti
Rispondi

Da: aspirante magistrato07/11/2011 00:11:41
You Are Number One!
Buona fede. oggettiva!

appena mi libero, mi cimento anch'io!


Rispondi

Da: x tutti07/11/2011 00:20:16
scusate ma chi ha fatto il 3+2 nello spazio "eventuale prima laurea" deve inserire laurea in scienze giuridiche?grazie
Rispondi

Da: aspirante magistrato07/11/2011 00:31:00
Ho l'impressione che sei uno in gamba. Ho fiuto per queste cose!
Confrontarsi tra colleghi in maniera ATTIVA sulle problematiche giuridiche (nonostante la DIVERSITA' di orientamenti e di vedute) così dovrebbe essere!

Il DIALOGO è uno scambio di vedute aperto! ANZI, è proprio la diversità di vedute che alla fine ARRICCHISCE!

Notte


Rispondi

Da: Mah vero07/11/2011 00:40:35
ed infatti con la promessa al pubblico e la donazione obnuziale si può eguagliare il contratto.
ma si tratta di strutture chiuse. non manipolabili.
e direi pure che per questa via è coerente optare per la tipicità delle promesse unilaterali.
la atipcità di esse avrebbe la stessa conseguenza: elidere il sistema del contratto.

vi cito la sentenza: cass. 2007 n. 1967

come detto, la corte stranamente non richiama nè il mitico 1333 c.c., nè il pagamento traslativo.
Rispondi

Da: Mah vero07/11/2011 00:46:27
cara Asp. Mag., cosa ti tiene sveglia a quest'ora sul web?
a parlare di diritto?!

non c'è un uomo che ti aspetta, si capisce....
ti stimola la discussione giuridica, uhm...

qua i conti non tornano...

(cerco solo di spingerti ad ulteriori outing).

sogni d'or ...ale
Rispondi

Da: aspirante magistrato07/11/2011 00:51:20
Non fare lo stupido (buona fede. oggettiva)

Gli occhi escono fuori dalle orbite per quanto ho studiato..

Mi servi per la mia preparazione ;)

Notte
Rispondi

Da: Intellettuale giuridico x mah vero07/11/2011 08:02:29
Scusa che caso del cavolo! Se la donna non firma non è atto giuridicamente riconducibile ad essa! l'autore dell'atto è soltanto la figlia la quale potrà al più aver costituito un diritto reale minore per atto unilaterale. Ma gli atti unilaterali non possono costituire diritti reali nè possono trasferire la proprietà (salvo eccezioni), basti vedere l'art. 922 cc e l'assenza nel resto del sistema ordinamentale di norme su negozi unilaterali traslativi diversi dal testamento.
Ciò anche perchè l'ordinamento intende tutelare sempre e comunque la libertà negoziale dell'acquirente cui è riconosciuto il diritto di rifiutare modificazioni mediante atto altrui della propria sfera giuridica. Da ciò la sussistenza del principio contrattuale, della necessaria contrattualità della donazione nonchè  della presenza nella disciplina testamentaria e successoria dell'istituto dell'acceptatio haereditatis.
Rispondi

Da: per intellettuale giuridico07/11/2011 09:56:38
bravo la tua argomentazione mi pare convincente!
posso chiederti dove studi?
Rispondi

Da: Mah vero07/11/2011 10:04:13
però ricordiamoci il caso del padre che in sede di seprazione si obbligava ad assolvere l'obbligo di mantenimento mediante trasferimento (unilaterale) di un bene immobile.

detto padre, secondo me era uno del pdl, dopo aver trasferito il bene agisce per riappropriarsene, adducendo il mancato peferzionamento della donazione, in quanto la figlia non aveva espresso accettazione.

la cassazione risolse appunto col pagamento traslativo legato, se non ricordo male, al 1333 c.c.

e guarda che ipotesi simile si ha pure nella vendita di cosa altrui, segnatamente nel caso in cui il proprietario trasferisca il bene all'acquirente (di bene altrui) su richiesta dello stipulante non legittimato.

ecco perché dicevo che non si capsice se la sentenza di sopra sconfessi o dimentichi il 1333 c.c. e il pag. tras.
(nella interpretazione data dalla stessa corte).
Rispondi

Da: Mah vero07/11/2011 10:09:06
il problema della tutela del terzo non è poi un argomento forte.
sia perché esiste pur sempre il 1411 c.c., sia perché ormai è chiaro che la sfera del terzo si può incidere unilateralmente purché in senso accrescitivo.

se si legge la relazione al c.c. si noterà che la ragione dei limiti posti al negozio unilaterale, e alla promessa, è proprio quella di non scardinare il sistema basato sul contratto.

Rispondi

Da: fencing 8607/11/2011 10:15:08
Per intellettuale giuridico

Quella che proponi è la concezione classica del trasferimento dei diritti reali nel nostro ordinamento, ed è probabilmente condivisibile. Però è chiaro che se ammetti il pagamento traslativo, e di conseguenza consideri l'art. 922 c.c. come una norma aperta che permette di uscire dagli schemi traslativi legali, la teoria cade. In tal modo all'ordinamento sembrerebbe interessare solo che lo spostamento di ricchezza sia giustificato causalmente, a prescindere dal fatto che il trasferimento si faccia per atto unilaterale e senza alcun consenso contrattuale del beneficiario.
Rispondi

Da: fencing 8607/11/2011 10:22:47
per Mah vero

Condivido quello che dici. A me pare che il principio di relatività ormai sia di frequente messo da parte, perlomeno quando vi sia un effetto favorevole per il destinatario. Pensavo ad esempio al contratto protettivo in favore del terzo, anche se ovviamente qui si parla di obblighi di protezione e non di trasferimento di diritto reale
Rispondi

Da: buena suerte...07/11/2011 11:24:14
Ciao "aspiranti magistrati" sono un avvocato che parteciperà per la prima volta al Grande Concorso;
spero che questo forum ci aiuti a concretizzare il nostro sogno.
Quindi, cerchiamo di utilizzare questo spazio per scambiarci suggerimenti, non tanto sui testi, ma sulle questioni più interessanti ( il diritto è vastissimo e nessun testo è perfetto così come la nostra preparazione che non potrà essere infallibile, ma il nostro ragionamento si....è la chiave di tutto ....ho avuto la fortuna di parlare con chi ha vinto il concorso). Buena suerte a tutti ;-)

Rispondi

Da: Mah vero07/11/2011 11:35:47
già.
si può modificare la sfera del terzo in via unilaterale purchè:
a) si offra un vantaggio all'oblato che questi b) comunque può rifiutare.

rimane tuttavia l'aspetto di cui alla relazione al c.c.:
se il negozio unilaterale diventa alternativo al contratto il sistema si frantuma.
(risoluzione, rescissione, annullabilità, ecc.ecc.).

(anche il discorso sulla tipicità dei mezzi di costituzione/trasferimento del diritto reale, se non anche quello interno allo stesso contenuto del diritto reale sembra recessivo).

allora si può introdurre la figura del contratto unilaterale, modellato sulla falsariga del 1333 c.c.?

riprendendo quanto detto in altro post, sulla collocazione sistematica delle norme, si osservi un pò in quale ambito del codice si trova l art. 1333 c.c.?
Rispondi

Da: Mah vero07/11/2011 11:45:46
nel senso che il 1333 c.c. va letto come norma contenente uno schema negoziale utilizzabile nei casi di attribuzione la terzo di un vantaggio rifiutabile.

collocata nell'ambito della formazione del contratto, la norma allora potrebbe significare che nonostante la genesi unilaterale sempre di contratto trattasi e perciò solo si applicheranno alla figura in esame tutti gli istituti del contratto (oltre agli elementi essenziali, causa, forma, ecc.ecc.).

tutti i post precedenti sono il frutto di pura analisi. senza ausilio di alcun testo.

i temi si fanno così.
Rispondi

Da: aspirante magistrato07/11/2011 12:54:26
Esatto buena suerte! Il forum rappresenta l'occasione per un confronto tra colleghi in maniera ATTIVA sulle principali problematiche giuridiche attinenti a qualsiasi questione di diritto civile, penale e amministrativo.

Senza voler elencare tutte le personalissime ragioni che mi spingono a questo post, trovo più interessante  e stimolante un confronto alla ricerca comune di soluzioni a problemi precisi, che un confronto sterile e inutile sul testo edito dal nome illustre capace di dargli "colore". (Deprime la mia curiosità!)

Il DIALOGO è uno scambio di vedute APERTO! Indipendentemente dalla DIVERSITA' di orientamenti e di vedute. Alla fine la diversità, ARRICCHISCE!

Per questioni di tempo mi limito qui.

UNA RACCOMANDAZIONE: e' assolutamente fuori luogo il RIMORCHIO VIRTU…ALE ;)
Rispondi

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