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CONCORSO MAGISTRATURA 2012
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Da: Gongi | 08/11/2011 18:43:31 |
Volevo sapere dove trovare le tracce dei temi | |
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Da: Obiter dictum | 08/11/2011 19:01:00 |
Altra questione, visto che l'altra l'avete ritenuta troppo facile, (anche se, a mio avviso, non sempre è chiara) è la seguente: i patrimoni destinati con riferimento al trust interno, al fondo patrimoniale e al negozio di destinazione. Fondamento del discorso il 2740 (in particolare comma 2), l'art. 1322 (e in particolare il giudizio di meritevolezza) e l'azione revocatoria. | |
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Da: fencing 86 | 08/11/2011 19:13:41 |
Io imposterei la questione sulla deroga dei patrimoni destinati alle tradizionali prerogative della proprietà (in primis sulla facoltà di disposizione) e poi sulla possibilità di vulnus ai creditori. Da lì il riferimento al cd. doppio controllo di meritevolezza che l'atto di destinazione( sulla cui natura ci si può poi interrogare (atto o effetto, ad effetti reali o no) ) prevede. Qui la questione ruota tutta intorno al bilanciamento tra l'autonomia contrattuale, in grado di derogare ai principi sulla garanzia patrimoniale, e la tutela dei creditori che, in particolare nella disciplina dell'atto di destinazione vengono particolarmente pregiudicati (a differenza per es. di quelli del fondo patrimoniale). Quanto al trust interno, il punto focale è rappresentato dalla sua ammissibilità, e in particolare dalla possibilità di una sua riconducibilità proprio al 2645 ter. | |
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Da: fencing 86 | 08/11/2011 19:25:27 |
Quanto all'azione revocatoria...è evidente che ,aderendo alla tesi prevalente che l'ammette, si deve riconoscere l'anomalia di una azione normalmente esperibile quando il bene esce dal patrimonio del disponente e non quando ne fa parte, sebbene sotto un regime particolare. | |
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Da: timido fiore | 08/11/2011 19:31:55 |
Mah vero, non credo di meritare ancora l'aggettivo "beautiful". Il mio animo era più incline alla filosofia che al diritto. Infatti riconosco nel tuo linguaggio il mio linguaggio di un tempo. Non ho raggiunto l'eccellenza, invece dimostrata da persone meno capaci di me, i futuri "mediocri sacerdoti". Ciò m'induce ad essere severa e spietata al cubo con me stessa. Quindi no, non sono beautiful e non sono plurale. E poi, concorde con la mia teacher, preferisco dei sinonimi più peregrini, come elegant o graceful. Eliminiamo anche l'ultimo, catto-oriented. Rimane elegant, ma per ora resto timido fiore, un giorno forse elegant flower, in tuo onore e ricordo. Grazie! | |
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Da: Obiter dictum | 08/11/2011 19:46:45 |
Io partirei dall'art. 2740 evidenziando come esso sia strutturato secondo un rapporto regola (I comma) eccezione (II comma). Concezione questa che mette al centro del sistema il soggetto e che, guardando al patrimonio nell'ottica del diritto di proprietà, arriva ad affermare il principio dell'unicità del patrimonio del soggetto (I comma art. 2740). Principio che può essere derogato solo nei casi espressamente previsti dalla legge (II comma). Da qui evidenzierei come la portata del principio dell'universalità sia stata sottoposta a revisione critica per effetto di una serie di interventi normativi che hanno portato a riconoscere alla limitazione normativa della responsabilità patrimoniale non più un carattere derogatorio ed eccezionale ad una regola generale ma un carattere paritario. Si è cioè passati dal principio dell'unicità del patrimonia del soggetto a quello della pluralità dei patrimoni giacchè il patrimonio non è stato più visto nella sua dimensione statica ma dinamica attesa la sua intrinseca redditività. Si è così affermata l'idea di entità separate di patrimoni che, pur riconducibili ad un medesimo soggetto, possono essere aggredite solo dai creditori che vantino un titolo su quella specifica destinazione. Superato così l'assunto che vedeva nella struttura del 2740 un rapporto regola-eccezione e affermatasi l'idea che tra i due commi sussista un rapporto di concorsualità, si è arrivati a sostenere la possibilità di dar vita a limitazioni del principio di universalità anche su base pattizia. Tipico caso il negozio di destinazione la cui ammissibilità è tuttavia circoscritta alla ricorrenza di particolare condizioni quali, in primis, un fine assistenziale. E' proprio tale peculiarità che vale allora a connotare la meritevolezza del giudizio che non può risolversi in una mera liceità costituendo, piuttosto, proprio una selezione di valori. Solo così potrebbe spiegarsi la legittimità del 2645 ter che altrimenti porrebbe dei problemi di incostituzionalità con l'art. 2740 sotto il profilo della ragionevolezza. Peraltro sarebbe difficile ricondurre il trust interno al 2645 ter atteso che si tratta di istituti diversi: nel trust c'è un effetto di segregazione che è, invece, assente nel 2645 ter in cui il bene rimane pur sempre nella disponibilità del disponente. Inoltre il 2645 ter ha una durata che manca nel trust. Ammettere poi il trust interno significherebbe eludere il principio della tipicità degli atti soggetti a trascrizione e dei diritti reali. Di contro, però, una parte della dottrina e della giurisprudenza ammette il trust interno operando una riconsiderazione del ruolo dell'autonomia privata (anche alla luce della causa in concrteto) ritendo di poter conciliare antinomie solo apparenti. La tutela del credito, cioè, potrebbe essere garantita a posteriori (e non già a priori attraverso una limitazione dell'autonomia privata) attraverso l'azione revocatoria. | |
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Da: Obiter dictum | 08/11/2011 19:53:45 |
Con riferimento al fondo patrimoniale poi se si ammettesse il trust interno si potrebbe riconoscere un trust familiare (sulla falsariga del fondo patrimoniale) anche per la famiglia di fatto e non solo per quella legittima. | |
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Da: Obiter dicta | 08/11/2011 20:15:53 |
non credo che il fondo patrimoniale sia compatibile con il pricnipio della fiducia romanistica di cui al nostro sistema e quindi non è possibile estendere la tutela del credito ad altri soiggetti esterni alla revocatoria del fondo stesso...tieni conto dei principi quando argomenti ;-) | |
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Da: Obiter dictum | 08/11/2011 20:35:52 |
Non capisco il senso dell'intervento di "obiter dicta". Il senso del discorso è che il trust familiare consentirebbe di superare (nell'ottica della tutela del figlio) i limiti del fondo patrimoniale (che è limitato nel tempo e non definitivo; che è ammesso solo per la famiglia legittima e non per quella di fatto o per il "vedovo" con figlio, ecc.). E' chiaro che si tratta di istituti diversi ma è indubbio che, nell'ottica della tutela del figlio, il trust familiare presenta indubbi vantaggi | |
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Da: indignado | 08/11/2011 20:58:13 |
nel caso di azione esperita verso i legittimari, è onere dell'attore dimostrare la loro qualità di eredi. Ai fini della prova dell'intervenuta accettazione è sufficiente dimostrare che il chiamato abbia la disponibilità dei beni ricompresi nell'asse, ricorrendo in tal caso l'accettazione tacita. Quanto al riparto di giurisdizione ex art. 2 l. 241/90, mi sfugge come il riparto di giurisdizione possa discendere dalla norma sui termini del procedimento. Mi pare di ricordare una pronuncia della cassazione che aveva ricostruito la vicenda procedimentale alla stregua della teoria del contatto sociale, ma nulla più. Svela l'arcano a questo punto. | |
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Da: aspirante magistrato | 08/11/2011 21:06:48 |
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Da: aspirante magistrato | 08/11/2011 21:11:43 |
x mah vero il tuo commento è stato fuori luogo il "ricordino" era in simpatia, x motivi che oramai mi scoccia pure stare qui a spiegare mi ero ripromessa di non scrivere più, ma leggere il tuo post mi ha dato molto molto fastidio. saluti | |
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Da: aspirante magistrato | 08/11/2011 21:15:40 |
e per la cronaca, alcuni post non li ho scritti io! | |
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Da: per indignato | 08/11/2011 21:17:44 |
In che senso: "nel caso di azione esperita verso i legittimari, è onere dell'attore dimostrare la loro qualità di eredi". Di quale azione parli? Dell'azione di riduzione? Questa è esperita contro gli eredi. Quella a cui ti riferisci è l'azione di petizione ereditaria che mira ad accertare la qualità di erede. Ma è altra rispetto alla riduzione. Peraltro se il chiamato è nel possesso dei beni ha tre mesi per fare l'inventario e dichiarare se accetta o meno l'eredità. Compiuto l'inventario se ancora non ha accettato ha 40 gg per dichiarare se accetta o meno. Decorso tale termine è considerato erede puro e semplice (artt. 484-485). In definitiva se il chiamato non è nel possesso dei beni ha dieci anni per accettare (salvo il disposto dell'art. 481) | |
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Da: Mah vero | 08/11/2011 21:22:08 |
Indignado tu parcellizzi sempre il mip discorso. artt. 2 e ss. cioe' quando la pa spende il potere autoritativo ed imperativo lo fa aprendo un procedimento, indicando il responsabile, istruendo la fattispecie, preavvisando in casomdi rigetto, optando per l accordo. quando non spende il suddetto potere rilevano gli art. 19 e 20. dunque lo studio della 241/90 ha tre accessi. si parte dal 29, e poi il 19, 20, 2 e seguenti. ecco perche' dicevo che se c e' il rpocedimento ex art. 2 c e' l interesse legittimo. nel caso pratico e' vero che il privato chiede un contributo pubblico che gli spetta se ha i presupposti di legge. e tuttavia proprio l apertura del proc., il 19 bis, ecc., segnalano il potere della pa e dunque configurano solo un int. pretensivo rimesso alla cognizione del ga. ho percio' pensatomche non vi siano diritti di credito alla presentazione della domanda, semmai alla sua liquidazione ed erogazione, optando per la figura della concessione, della ammissione al contributo. Per Timido Fiore. nei tuoi post si intravede qualcosa di estremo interesse. non passano nell indifferenza. per citare pessoa: che fortuna non essere me (te). non so se e' chiaro. per i patrimoni separati rimandiamo.... vorrei distrarmi stasera. senza fattura magari. | |
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Da: per aspirante magistrato | 08/11/2011 21:25:08 |
Senti chiedi a mah vero la mail o il numero di telefono così magari gli consentirai di arrivare a 50, però basta... | |
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Da: obiter dictum | 08/11/2011 21:30:02 |
Per mah vero: Ma come hai risposto a tutti tranne a me? Ovviamente scherzo. Sarò curioso di leggere la tua analisi. Soprattutto la tua posizione sul 2645 ter e sul giudizio di meritevolezza. Saluti e.... buona serata! | |
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Da: zanzibar | 08/11/2011 21:37:54 |
ma invece di scrivere fiumi e fiumi di analisi giuriudiche trite e ritrite studiate. poi tanto per capirci fate i manuali tutti , i migliori, respirate diritto ecc però, si c'è un però, se vi capita una traccia come quella che è capitata all'ultimo concorso (parlo di amministrativo) se non avete fatto, approfondito la sentenza di riferimento con il ciufolo che scrivete... o meglio scrivete e vi beccate un bel n.i. | |
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Da: nikita.johns | 08/11/2011 21:38:06 |
bè io assomiglio a Irina Shaykhlislamova .....qualcuno se la sente di rispondermi?... | |
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Da: aspirante magistrato | 08/11/2011 21:40:22 |
per.. per aspirante magistrato dò la mail a te.. prendi appunti seiungrandissimoidiota@libero.it.fattiicavolituoi | |
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Da: aspirante magistrato | 08/11/2011 22:00:18 |
quasi quasi sono io la RIMORCHIONA! che nervoso mi avete fatto venire stasera!!! torno dal tribunale e leggo ste scemenze!! mannaggia a me e alla mia impulsività! voi siete PAZZI!!!! basita! | |
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Da: per aspirante magistrato | 08/11/2011 22:12:02 |
Ah ah.... e dai si stava solo scherzando! Cmq le vere fesserie le dicono in tribunale... qui mi pare che ultimamente si stiano raggiungendo livelli di eccellenza. Grazie al contributo di alcuni ottimi interventi. Saluti | |
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Da: Orsetta | 08/11/2011 22:18:48 |
x mah vero sei molto preparato ma la tua concezione della donna mi lascia davvero molto perplessa saluti | |
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Da: aspirante magistrato | 08/11/2011 23:20:41 |
Grazie orsetta x tutti gli altri anche solo x curiosità, LEGGETE I MIEI POST (non dico TUTTI.. basta da pag.29 in poi del forum), e capirete quali sono i MIEI INTERVENTI (lo stile,la natura,etc.) e quelli dello PSICOPATICO! quanto a te Mah vero ammiravo la preparazione che traspar dai tuoi post, non l'UOMO!! E poi, con i MANIACI, PERVERTITI che circolano di questi tempi, figurati se dò confidenza ad un EMERITO SCONOSCIUTO su un FORUM!! E se devo dirla tutta, pensavo fossi un vecchio 50enne, divorziato, con prole a seguito! Saluti | |
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Da: aspirante magistrato | 08/11/2011 23:24:07 |
Per questioni di tempo mi limito qui! scusate lo SFOGO! | |
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Da: timido fiore | 08/11/2011 23:33:57 |
già, per fortuna...ma essere qualche persona in più potrebbe implicare anche sentire come qualche persona in più. | |
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Da: per aspirante magistrato | 08/11/2011 23:36:50 |
ma chi se ne frega dei tuoi post da pagina 29 in poi... E poi dare del maniaco pervertito a uno con cui fino ad un attimo primo facevi la civetta fa proprio sorridere... Cmq qui si parla del concorso per cui le questioni personali risolvetele da un'altra parte! | |
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Da: Notorius | 08/11/2011 23:41:06 |
aspirante magistrato è solo un gran borioso e credo che di diritto ne capisca veramente poco. Elenca solo teorie copiate da vari libri senza nessuna capacità di risoluzione del caso concreto. Ma come si fa? Io voglio diventare un giudice non un testo dottrinale. Comunque è il peggior personaggio mai visto su un forum. | |
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Da: aspirante magistrato | 08/11/2011 23:43:25 |
per il cretino qui sopra se non capisci la lingua italiana non è un mio problema! Saluti | |
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Da: aspirante magistrato | 08/11/2011 23:44:38 |
al compare del cretino (che probabilm è la stessa persona con un altro NICK) ti commenti da solo! Saluti | |
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