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100 Funzionari S.S.E.F. - 2011
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Da: allievo | 01/12/2011 09:24:40 |
per favorire gli interni...infatti, chi meglio di loro conosce gli aspetti gestionali? | |
Da: shiu | 01/12/2011 09:26:50 |
ciao d'accordissimo cn te...ma nn si potrebbe impugnare ....se davvero era una traccia di contabilità loro nn potrebbero mettarla,nel bando non è tra le materie dello scritto ma se dell'orale!!! | |
Da: Main issue | 01/12/2011 09:40:42 |
L'anno scorso ho partecipato allo stesso concorso e la sensazione che ho avuto quando sono uscita dall'aula il secondo giorno, è stato solo il rimpianto di non aver potuto studiare abbastanza. le tracce dell'anno scorso erano molto piu' "accademiche" di quelle di quest'anno, bastava semplicemente studiare da un buon manuale di amministrativo per poter parlare di autotutela ecc... posso dunque affermare che si, le richieste rispetto all'anno scorso sono state veramente molto piu tecniche, di ragionamento e non di diritto sostanziale. Per quello che mi riguarda non mi ha tanto turbato il fatto che sono o non sono uscite le materie che nel bando erano indicate (anche perche se leggete bene c'è scritto che i quesiti "POTREBBERO essere su una di quelle delle otto materie indicate")..quanto piuttosto il fatto che se di ragionamento si trattava avrebbero dovuto mettere qualcosa piu alla nostra portata. Nessuno di noi è ancora un tecnico funzionario, al piu possono esserci avvocati o stagisti del mef o di altri enti.. la traccia n 1 infatti iniziava cosi "in qualità di neo-funzionario".. ma vi pare che se anche fossimo assunti non avremmo un mentore o qualcuno che all'inizio ci guidi??? in conclusione, sono anche d'accordo con il metodo "do' tracce non comuni cosi vedo chi studia a memoria e chi invece nella vita usa il cervello", ma per lo meno che si tratti di ambiti adeguati al livello di chi si presenta al concorso! | |
Da: pompeo | 01/12/2011 09:40:57 |
non ci sono parole x commentare i 2 gg trascorsi in via di brava..... soprattutto il 2 giorno.è stato devastante. io mi sono riseduta per la 2 volta. ero reduce dall ultimo concorso ssef. le tracce quest anno sterminate, formulate malissimo e sopratt fuorvianti. l anno scorso molto più circoscritte, accademiche e soprattutto inerenti al bando. ma come si fa a tralasciare tributario che dovrebbe essere la colonna portante per un ministero quale il mef appunto? ho un grande senso di vuoto. ma verba volant scripta manent. la commissione è stata assurda. | |
Da: rosroma | 01/12/2011 09:49:07 |
@ shiu Non ho molta voglia di mettermi a impugnare...sinceramente...! Troverebbero i loro soliti appigli. Io non credo che abbiano voluto favorire gli interni, credo piuttosto che abbiano voluto fare una selezione sulla preparazione. Chi era più preparato perchè aveva studiato anche per altri concorsi si è trovato meglio, perchè con una conoscenza più approfondita. Sinceramente le tracce del secondo giorno erano pazzesche, ma chi aveva una preparazione completa è riuscito a farle. i penso al prossimo...sono sicura sarà quello giusto! :-) | |
Da: rosroma | 01/12/2011 09:51:10 |
@ Main issue Contabilità di Stato non era nelle 8 materie degli scritti... | |
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Da: Che dire | 01/12/2011 10:02:28 |
Grazie per chi ha voluto incoraggiarci ma se hai vinto il concorso Dell anno scorso non penso tu possa capire la delusione di quest anno. Il concorso dovrebbe essere una competizione in cui vince il più meritevole e non chi,arrampicandosi agli specchi, riesce ad indovinare meglio la risposta a dei quesiti che nemmeno si capiscono per come sono formulati. Si tratta di un concorso che ti può cambiare la vita, si tratta di un posto per la vita e bisogna che chi sta dall altra parte se ne renda conto. Purtroppo già viviamo in una schifezza di mondo in cui dopo lauree e contro lauree e mille delusioni lavorative ci si ritrova dopo anni a riprendere i libri in mano facendo una fatica non indifferente per poi trovarti di fronte persone che creano una competizione non pulita, non giusta, dove l aver studiato non fa la differenza. E'ovvio che un concorso e'sempre un interrogativo, nessuno ha la certezza di farcela o meno Ma, ritengo che le persone che hanno buttato il sangue come me, almeno si meritavano la possibilità di riuscire; possibilità che non metto nemmeno in conto visto come sono andate le prove. | |
Da: senza parole | 01/12/2011 10:20:33 |
tanta rabbia e delusione.... per colpa di una commisione assurda e assolutamente incompetente. ovviamente parlo delle tracce estratte perchè quelle non estratte erano fattibili.oggettivamente. ditemi voi se erano tracce da 5 ore quelle....... | |
Da: ragazzi, | 01/12/2011 10:21:28 |
ma eravamo tutti presenti? oppure ci sono state delle defezioni? grazie a chi mi risponderà in bocca al lupo a tutti! | |
Da: gio | 01/12/2011 10:48:43 |
ragazzi potreste dirmi le tracce del profilo giuridico, io ho fatto i quiz preselettivi ma nn li ho passati, sono curiosa di sapere cosa è uscito............:) | |
Da: mah....... | 01/12/2011 10:53:00 |
il secondo gg, riguardo alla prima traccia, mi sono buttato dul d.m. 40/08 relativo all'attuazione dell'art 48 bis dpr 1973 sui pagamenti delle P.A. | |
Da: x tutti | 01/12/2011 10:53:14 |
al mef uscirà solo un altro concorso..poi battenti chiusi.. | |
Da: Se e''vero... | 01/12/2011 10:59:36 |
Se dovesse essere vero che ci sarà un altro concorso -non so cime si faccia ad avere queste informazioni (?)- spero vivamente che nomino una nuova commissione che sia all altezza del proprio compito. Per quanto mi riguarda basta così col mef. La verità e'che in un modo o nell altro l unica cosa e'andarsene da questo paese di m.... Dove non c e spazio per i giovani e per il merito. | |
Da: ...... | 01/12/2011 11:03:45 |
ci siamo presentati tutti. che schifo di tracce. e concordo con chi dice che dovrebbero studiare l'italiano. e poi, non si parlava di inadempimento del creditore?? allora non c'entra nulla la mora credendi secondo voi???? | |
Da: candy** | 01/12/2011 11:04:47 |
x ciccio80:grazie! io l'ho fatto l'anno scorso e nn sono passata...quest'anno non l'ho fatto e sn onesta se dico che l'anno scorso erano + facili, +"normali" difficili si, specie il 2 giorno..ma decisamente + fattibili di queste!!! Quindi l'interno che ha scritto vvorrei dire che nn c'è il minimo paragone ....vuoi mettere l'auturtela il 1giono e il 2 la riscossione?? Certo che cmq alcunipasseranno questo concorso e vorrei chiedere a chi passerà di dirci e postare cosa ha scritto cosi x farci un'idea! | |
Da: uio | 01/12/2011 11:09:52 |
io nnho parlato di contabilità ed è da ieri ke sto uno schifo..mi segheranno bye bye | |
Da: Giuridica | 01/12/2011 11:50:35 |
Di ritorno da Guantanamo. Prima traccia: esponga il candidato l'evoluzione del diritto amministrativo degli ultimi trenta anni. Al candidato che terminerà prima delle 5 ore riuscendo anche a parlare della nascita del diritto amministrativo italiano verrà assegnato un viaggio premio. Secondo giorno e prima traccia sugli acquisti: "accademia della crusca inadempienza ed inadempimento. Esponga il candidato delle similitudini e delle differenze tra inadempienza ed inadempimento, delle origini etimologiche della parola inadempienza. Secondo giorno e seconda traccia: "Unica traccia decente: incompatibilità del dipendente pubblico". Ragazzi, a parte gli scherzi. Ne è valsa la pena. Ho capito che in questa tipologia di prove contano più che le singole prove il sangue freddo e l'uso giusto del tempo. Inoltre si conferma una prassi delle selezioni pubbliche: dare tracce in cui la fantasia personale possa prendere le più svariate direzioni. | |
Da: senza parole | 01/12/2011 15:44:35 |
concorso da dimenticare....... quelle tracce sono state un incubo. in primis neanche a magistrat, a referendario tar o corte dei conti.... ti stanno come cani da caccia in quel mondo. che ci debba essere la vigilanza è giustissimo ma è stata un'esagerazione. io ho nelle orecchie ancora oggi la marcia dell andi-rivieni continuo dei finanzieri (x carità erano più gentili e cordiali dei vigilanti e facevano il loro lavoro.....del resto eravamo loro ospiti lì)alla mia sinistra.... mentre alla mia destra.....alcune gentili signore della vigilanza....chiacchieravano tra di loro...... e/o rispondevano con allegre suonerie e parlavano al cellulare..... x carità ....mi rendo conto che stare fermi 5 ore pesa... opp ci si annoia...vuoi mettere qualche battutina tra colleghe, una risatina..... o una chiacchieratina al telefono? dicevate la fiocca.poverina stava seduta insieme alla commissione. e circolava il giusto. ansia a parte.....x queste dinamiche assurde..... nel merito.... le tracce erano assurde (quelle estratte). non c'è stata equità nella stesura delle tracce sopratt se parametrate a quelle dello scorso anno. ma il fattore fortuna ci è mancato purtroppo. tanti mesi a studiare.ricordo che stiamo penando da giugno. e la commissione è stata esagerata anzitutto nella formulazione delle tracce. evidentemente pensava di avere al suo cospetto dei potenziali uditori giudiziari o segretari comunali o futuri dirigenti (in grado di fare quei temi in 5 misere ore.....è pochissimo.) altrimenti non si spiega. peccato che il neo-funzionario non è certamente un uditore giudiziario.ed è cosa nota a tutti.questa. per il resto stendiamo un velo pietoso. | |
Da: raga | 01/12/2011 16:10:03 |
ragazzi non scoraggiamoci...io non sono contentissimo, ma credo di aver fatto delle buone prove. la prima traccia di ieri era di diritto civile e, come richiesto, bisognava (almeno credo) parlare del principio nominalistico delle obbligazioni pecuniarie 1277 c.c., poi si poneva il problema affrontato dalle ss.uu. 2007 dell'inadempimento del creditore in relazione agli strumenti alternativi al denaro, cenni alla buona fede e alla correttezza ed infine la mora del creditore 1206 e 1207 c.c. . la seconda traccia abbracciava il 53 t.u. comma 7 ,ovviamente il quesito lasciava ampio margine. io mi sono spinto un po' oltre (forse sbagliando) ma la traccia era troppo generica e una generica segnalazione merita ulteriori accertamenti al fine di muovere un addebito al lavoratore. Ragazzi stiamo calmi, alla fine guarderanno la forma e il ragionamento, non troveranno compiti perfetti..ve lo dico io..erano troppo difficili.in bocca al lupo a tutti... | |
Da: mah | 01/12/2011 16:21:52 |
1. INTRODUZIONE E DEFINIZIONE DEL TEMA DI INDAGINE. Il D. Lgs. n. 231/2002 (attuativo della direttiva 2000/35/CE), com'è noto, detta norme in materia di lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali anche quando, tra i soggetti coinvolti in tali negozi, vi sia la pubblica amministrazione (art. 2). Dei numerosi aspetti e problemi che questa disciplina ha sollevato, uno in particolare interessa in questa sede. Il decreto in parola, infatti, introduce una disciplina particolarmente severa e stringente in materia di tempi di pagamento e conseguenze per i ritardi nei pagamenti stessi (interessi moratori) nell'ambito delle transazioni commerciali. Nel caso in cui il contratto indichi un termine per il pagamento del prezzo, gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla sua scadenza (art. 4, comma1). Per le obbligazioni in cui il termine di pagamento è stabilito nel contratto, gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza di tale termine. In tutti gli altri casi, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente alla scadenza del termine legale stabilito, in conformità alle previsioni della direttiva, dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo[1]. Per inquadrare questa disposizione nel nostro ordinamento, occorre ricordare che nella disciplina generale uno dei presupposti della mora è costituito dalla richiesta di pagamento. In particolare, l'articolo 1219 del codice civile prevede che la costituzione in mora del debitore avvenga mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (cosiddetta mora ex persona), ad eccezione di tre casi in cui essa si produce automaticamente con la scadenza del termine (cosiddetta mora ex re): qualora il debito derivi da fatto illecito; qualora il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione; qualora la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore. L'articolo 1182 del codice civile, inoltre, afferma che le obbligazioni pecuniarie devono essere adempiute al domicilio del creditore. Di conseguenza, per il combinato degli artt. 1219 e 1182 cc., per le obbligazioni pecuniarie la mora decorre automaticamente dal momento di scadenza del termine, ad eccezione di quelle obbligazioni pecuniarie da eseguire in luogo diverso dal domicilio del creditore. Per la pubblica amministrazione, il luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria nel nostro ordinamento è regolato diversamente. In particolare, gli articoli 54 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, stabiliscono che le obbligazioni pecuniarie dello Stato sono soddisfatte presso gli uffici di tesoreria, e sono quindi obbligazioni da adempiere al domicilio del debitore. Pertanto, per questi pagamenti non si ha la mora ex re ai sensi del combinato disposto degli articoli 1219 e 1182 del codice civile. La nuova disciplina recata dal decreto legislativo n. 231/2002 modifica il preesistente quadro normativo prevedendo che, per i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, a prescindere dal luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione pecuniaria, la mora decorre automaticamente senza che sia necessaria una richiesta del creditore. Anche la misura degli interessi trova una determinazione automatica nella disciplina legale. Il decreto legislativo n. 231/2002 fissa, all'articolo 5, il tasso degli interessi di mora che, salvo diverso accordo tra le parti, si applica alle transazioni commerciali rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina ("tasso legale"). Il tasso legale, come prescritto dalla direttiva comunitaria (articolo 3, paragrafo 1, lettera d, è costituito da una componente variabile connessa alla politica monetaria della Banca centrale europea ("tasso di riferimento") maggiorata di un margine fisso, che secondo la direttiva deve essere di "almeno sette punti percentuali" (articolo 5, comma 1). Tale regime, benché fissato legalmente, non si presenta come inderogabile. Anche se la libertà contrattuale delle parti risulta fortemente compressa questa non viene esclusa del tutto. Quello che cercheremo di analizzare sono proprio i limiti alla predetta libertà contrattuale tentando di capire quale sia la natura degli "accordi" derogatori (e delle clausole in cui vengono versati) e se gli stessi abbiano o meno carattere vessatorio. 2. "ACCORDI" DEROGATORI ALLA DISCIPLINA LEGALE. Il legislatore comunitario, al considerando n. 19 della direttiva n. 2000/35/CE, dichiara espressamente che la stessa non vuole incidere sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali abusive nei confronti del debitore, ma solo "proibire l'abuso della libertà contrattuale in danno del creditore". Nel nostro ordinamento tale considerazione è attuata dall'articolo 7 del decreto legislativo, che prevede che "l'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore". Il sistema si basa quindi sulla premessa che è possibile per le parti adottare un "accordo" sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento diverso da quello tipizzato dal regime legale fissato nel decreto[2]. La fissazione di un particolare regime convenzionale in materia di interessi di mora e tempi di pagamento derogatorio del regime legale di cui al decreto legislativo in commento, deve essere oggetto, preliminarmente, del bando e del capitolato speciale d'appalto emanati dalla P.A. le cui prescrizioni costituiscono il contenuto fondamentale del successivo contratto e che, per pacifica giurisprudenza, non possono essere rinegoziate (se non entro strettissimi limiti) successivamente alla conclusione delle operazioni di scelta del contraente. La disciplina dell'art. 7 infatti non può prescindere dalle norme generali che disciplinano la fase della scelta del contraente proprie dell'attività contrattuale della amministrazione pubblica. Per le note ragioni di trasparenza e rispetto della concorrenza ogni pattuizione, clausola o accordo tra P.A. e privato deve emergere,pertanto, già nei documenti prodromici alla formazione del contratto stesso ed è a tale attività che si riferiscono le considerazioni che seguono anche quando, mutatis mutandis, si parla di "accordi". La necessità della forma scritta, inoltre, mentre sembra non necessaria per i contratti tra imprese, per la P.A. deriva dalle norme generali sulla contabilità pubblica già citate. Altro è poi il problema di ciò che possa essere oggetto di clausole di bandi o capitolati in deroga alla disciplina legale. L'articolo 7 del decreto si riferisce, al riguardo, all'accordo "sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento". Un primo segnale di autonomia contrattuale può essere ravvisato, quindi, nella possibilità di fissare il termine di pagamento. In tale ambito rientrano pure le clausole che fissano dilazioni sui termini di pagamento. Tali clausole derogatorie, poi, possono riguardare "le conseguenze del ritardato pagamento". Questa nozione appare molto ampia. Essa include ovviamente la fissazione di un tasso di interesse diverso da quello di cui all'articolo 5 del decreto legislativo e sull'argomento si tornerà in seguito. Per ora cerchiamo di approfondire due questioni particolari. Per quanto concerne la prima, si consideri che l'art. 6 del decreto in commento dispone che "Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile". Occorre chiedersi se anche tale norma sia suscettibile di formare oggetto di previsioni derogatorie oppure tale normativa rivesta carattere inderogabile. Si ritiene che la soluzione da preferire sia la seconda. Limitandosi ad argomentazioni di carattere sistematico - letterale , si evidenzia che la direttiva comunitaria, nel definire il sistema volto a impedire gli accordi gravemente iniqui, fa riferimento ad accordi sulla data o sulle conseguenze del ritardo di pagamento che non siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1, lettere da b a d, e 2 e non all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e (che disciplina il diritto al risarcimento ragionevole dei costi di recupero). Difficilmente, infatti, si potrebbe argomentare, poi, che la limitazione ex ante del diritto al risarcimento ragionevole dei costi sopportati per il recupero dei crediti costituisca una misura favorevole al creditore, possibilità nella quale, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della direttiva stessa, gli stati membri possono lasciare in vigore o emanare norme che siano più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla direttiva. Diverso è il discorso relativo alla possibilità di stabilire nel bando la decorrenza della mora da eventi diversi da quelli ipotizzati dall'articolo 4 del decreto legislativo, compresa la possibilità di prevedere che gli interessi di mora decorrano solo a seguito di un atto di richiesta del creditore. Può sorgere un dubbio al riguardo per il fatto che la direttiva, nel menzionare gli accordi non conformi alle disposizioni legali suscettibili di un giudizio di grave iniquità , non menziona il primo paragrafo dell'articolo 3, lettera a), della direttiva stessa, relativa all'automatismo degli interessi di mora nei casi in cui il termine di pagamento sia fissato dal contratto. Tuttavia, la stessa direttiva non limita la possibilità di derogare alla disciplina legale, anche in relazione al momento di decorrenza della mora, nei casi in cui i termini di pagamento non siano stabiliti nel contratto ma siano i termini legali (articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Non si ravvisa alcuna giustificazione di un diverso trattamento della possibilità di definire convenzionalmente la decorrenza della mora nei casi in cui il termine di pagamento sia fissato convenzionalmente. Anzitutto, il termine di pagamento convenzionale può essere anche inferiore a quello legale. In secondo luogo, non è possibile sostenere che la libertà di fissare contrattualmente il termine di pagamento faccia venire meno la convenienza in alcuni casi, anche dal punto di vista del creditore, a prevedere la mora su richiesta. Infine, la disciplina fissa comunque il limite della nullità per l'accordo sulle conseguenze del ritardato pagamento che risulti gravemente iniquo. Il legislatore nazionale, nel disciplinare gli accordi sulla data di pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento nell'articolo 7 del decreto legislativo, non ripropone la distinzione, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, tra il caso di fissazione convenzionale del termine e il caso del termine legale. Nella relazione introduttiva al decreto, viceversa, si specifica che l'articolo 7 sanziona con la nullità l'accordo sulle conseguenze del ritardato pagamento non conforme ad alcune disposizioni del decreto, tra cui l'articolo 4, comma 1, se risulti gravemente iniquo in danno del creditore. L'articolo 4, comma 1, è la disposizione che stabilisce il principio dell'automatismo della decorrenza degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Pertanto, l'intento del legislatore nazionale è chiaramente quello di consentire la fissazione convenzionale del momento di decorrenza della mora, in linea con quanto già avveniva nei casi di mora ex re per le obbligazioni pecuniarie ai sensi del codice civile. Ciò che cambia, con la nuova disciplina, è il vaglio della grave iniquità a danno del creditore a cui tali accordi vengono ad essere soggetti. Va tuttavia osservato, come ricordato in precedenza, che la stessa direttiva consente agli Stati membri di lasciare in vigore o emanare norme che siano più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla disciplina in essa contenuta. E' da ritenere che la libertà contrattuale anche in relazione alle condizioni di decorrenza della mora, accompagnata dal limite della nullità degli accordi gravemente iniqui, possa senz'altro essere considerata nell'interesse del creditore. Non va infatti trascurato il rilievo che hanno, nella realtà economica, i casi in cui un'impresa pone in essere un numero elevato di transazioni commerciali con altre imprese e pubbliche amministrazioni, anche per importi ridotti (si pensi ai numerosi casi di cottimi fiduciari). In tali circostanze, l'automatismo degli interessi di mora, per ritardi che possono essere di pochi giorni, crea più oneri amministrativi e contabili che vantaggi per il creditore. 3. Vessatorietà degli accordi derogatori. Nelle pagine che precedono abbiamo cercato di dimostrare quali siano gli spazi residuali per la libera determinazione della P.A. nella predisposizione dei bandi o dei capitolati di gara in merito ai tempi di pagamento ed alla decorrenza e misura degli interessi moratori. Passiamo ora ad indicare quali possano essere le modalità attraverso le quali clausole derogatorie alla disciplina legale possano essere inserite all'interno dei contratti e,cioè, se le stesse possano essere considerate quali clausole vessatorie e quali sono i rapporti tra la disciplina codicistica in materia e l'art. 7 del decreto in commento. 3.a. Individuazione delle clausole. Occorre precisare che la giurisprudenza e la dottrina da tempo oramai riconoscono che anche ai contratti della P.A. risultino applicabili le norme di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile contenenti la disciplina delle cd. clausole vessatorie ed a cui si rinvia[3]. È noto che la premessa principale per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 1341, comma 2, è che il contratto venga predisposto da una delle due parti senza che l'altra possa avere la possibilità di influenzarne, in qualche modo, il contenuto. La normativa sulle clausole vessatorie, infatti, nasce per ovviare agli abusi che, in assenza di trattative, il contraente forte possa imporre alla parte debole. Quest'ultima deve infatti essere messa in condizione di conoscere effettivamente il contenuto di tutte le clausole del contratto al fine di manifestare liberamente e con coscienza la propria volontà . In questo interviene la disciplina codicistica dell'art. 1341 che stabilisce la necessità della espressa approvazione di alcune tipologie di condizioni contrattuali elencate al secondo comma. Tale normativa ha dato luogo alla prassi della cd. doppia firma vale a dire della obbligatorietà , in presenza di clausole vessatorie, di una firma aggiuntiva rispetto a quella in calce al contratto ed indicante la espressa presa visione delle clausole in questione[4]. A dire il vero tale disciplina non ha segnato una tutela particolarmente significativa per il contraente debole per due ragioni: la prima, di carattere sostanziale, sta nel fatto che la parte debole spesso si trova di fronte all'alternativa "prendere o lasciare", anche in presenza di cautele formali per la conoscenza delle clausole vessatorie. La seconda, di carattere processuale, risiede nei limitati poteri di sindacato riconosciuti al giudice: questo, infatti, può limitarsi al solo sindacato formale della espressa approvazione (o comunque della prova della conoscibilità delle clausole) senza potersi spingere oltre, vale a dire al sindacato sul contenuto delle clausole in questione e potendo intervenire su di esse. Gli accordi derogatori alla disciplina legale di cui abbiamo parlato nei precedenti paragrafi sono sostanzialmente di tre tipi: previsione di tempi più lunghi per i pagamenti; decorrenze non "automatiche" degli interessi moratori (necessità di una previa costituzione in mora della P.A.); previsione di interessi moratori in misura inferiore a quella prevista ai sensi dell'art. 5 del decreto[5] A dire il vero, tutte queste ipotesi trovano il loro minimo comune denominatore nella limitazione della responsabilità contrattuale a favore della P.A. predisponente; in ognuno di questi casi infatti è ravvisabile la comune ratio di evitare o limitare all'amministrazione debitrice l'insorgenza di obblighi risarcitori (costituiti dagli interessi moratori) nei termini e nelle misura indicati dalla legge. Stabilire termini contrattuali di pagamento superiori a 30 giorni o accollare le spese di recupero degli interessi in capo al creditore, infatti, significherebbe pretendere che quest'ultimo rinunci a precise posizioni di vantaggio che la norma gli riconosce ma, soprattutto, pretendere che quest'ultimo rinunci alla corresponsione di somme di denaro cui avrebbe diritto. Situazioni, pertanto, non molto diverse da quella risultante dalla diretta previsione di clausole di esclusione o limitazione degli interessi moratori. A questo punto occorre chiedersi se tali clausole possano risultare vessatorie alla luce della disciplina codicistica sopra citata. Per rispondere a tale interrogativo si consideri quanto affermato in una pronuncia della Corte di Cassazione la quale ammette che "gli interessi … [moratori] … dovuti all'appaltatore per il ritardo nei pagamenti comprendono anche il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. ed, in quanto tali, costituiscono espressione della responsabilità contrattuale della P.A. appaltante (la cui colpa nel ritardo costituisce presupposto per la nascita dell'obbligo della corresponsione dei menzionati interessi). Sicché, la clausola predisposta da quest'ultima e non oggetto di specifica contrattazione, con la quale l'appaltatore rinunzi al diritto agli interessi in caso di ritardato pagamento, costituisce condizione generale di contratto limitativa della responsabilità dell'Amministrazione e, come tale, soggetta alla disciplina dell'art. 1341 cod. civ".[6] La suprema corte ha riconosciuto che le clausole, predisposte dalla P.A. ed escludenti il diritto alla corresponsione degli interessi moratori, costituiscono limitazione alla responsabilità della P.A. debitrice, così ricorrendo l'inefficacia della clausola stessa se non approvata espressamente per iscritto. Sulla natura risarcitoria degli interessi moratori, poi, la giurisprudenza è pacifica così com'è pacifico che le ipotesi previste all'art. 1341, comma 2, pur costituendo elenco tassativo ed insuscetibile di interpretazione analogica, sono suscettibili di interpretazione estensiva potendovi includere, pertanto, anche quelle che possono essere ad esse collegate dalla medesima ratio, vale a dire lo sfavore per il contraente svantaggiato[7]. Abbiamo avuto modo di constatare che gli accordi derogatori di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 231/2002 si possono ridurre ad una unica ratio, vale a dire avvantaggiare la pubblica amministrazione predisponente e svantaggiare il contraente "escluso" dalla definizione del contenuto contrattuale. Prima della emanazione del decreto citato - non operando il regime della decorrenza automatica degli interessi di mora per la P.A. e non essendovi indicazioni normative generali sui tempi di pagamento - risultava alquanto complesso ricondurre le clausole sui tempi di pagamento alla lesione diretta dei diritti creditori del contraente privato e, quindi, alla limitazione della responsabilità contrattuale della P.A.. Alla luce della nuova disciplina, invece, i tempi di pagamento, l'automaticità della mora, l'ammontare degli interessi moratori, l'imputabilità dei costi di recupero sono elementi contrattuali funzionalmente ed inscindibilmente connessi alla citata responsabilità della P.A. e non vi sono, pertanto, ragioni per escludere che i contratti della P.A. che includessero clausole derogatorie alla disciplina del decreto citato debbano essere assoggettati alla disciplina delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341 cc. 3.b. Disciplina e nuovi poteri del giudice. Il perno della questione risiede, ad avviso di chi scrive, non tanto nella configurabilità o meno delle clausole derogatorie quali clausole vessatorie quanto nella concreta disciplina ad esse applicabile e nei rimedi riconosciuti dall'ordinamento per ostacolarle. Abbiamo detto che il sindacato del giudice ai sensi dell'art. 1341 cc. è meramente formale, vale a dire che i rimedi riconosciuti a tutela del contraente debole si limitano alla specifica approvazione per iscritto delle clausole in questione. Tale normativa ha subito nel tempo critiche molto aspre proprio per il fatto di non costituire una tutela di tipo sostanziale, e quindi effettiva, nei confronti dei contraenti svantaggiati. Non è un caso che, per porre rimedio a questa situazione di squilibrio, sia intervenuto il legislatore che, sulla scorta della normativa comunitaria in materia di diritti dei consumatori, ha riconosciuto, agli artt. 1469 bis e ss. c.c., il potere del giudice di individuare, anche d'ufficio, le clausole che comportino "significativo squilibrio" in danno del consumatore - tenendo conto della natura del bene o del servizio, facendo riferimento alle circostanza esistenti al momento della conclusione del contratto ed alle altre circostanze del contratto medesimo - dichiarandone l'inefficacia[8]. Tale riforma, cui ci si limita solo ad accennare sommariamente, ha avuto il pregio di rivoluzionare il concetto di clausola vessatoria e di introdurre nuovi e speciali strumenti per il giudizio di vessatorietà nonché una tutela maggiore e di diversa natura ma solo a vantaggio dei consumatori in quanto non si applica ai contratti stipulati tra imprese e imprese e pubblica amministrazione. Alla luce di quanto detto esaminando il contenuto dell'art. 7 del decreto n. 231/02 ed anticipando quanto diremo sui parametri riconosciuti al giudice per il giudizio di grave iniquità , potremmo affermare che il decreto in questione, con tecnica del tutto similare a quella utilizzata dai citati artt. 1469 bis e ss., introduce una ulteriore disciplina speciale sulle clausole vessatorie rispetto a quella di cui all'art. 1341. Certo che in questo caso sono evidenti alcune sostanziali differenze. Innanzitutto il decreto 231/02 non disciplina ipotesi speciali e presuntive di clausole vessatorie (come invece possiamo leggere all'art. 1469 bis, comma 2 nn. 1-20) ma l'individuazione delle stesse deve essere sempre posta al vaglio dell'elenco del secondo comma dell'art. 1341; l'art. 7, inoltre, introduce una ipotesi di nullità (anche se parziale) delle clausole e la loro sostituzione con la disciplina legale (o con quella equitativamente stabilità dal giudice). Il giudice per alcuni aspetti resterebbe vincolato alla disciplina di cui all'art. 1341 ma abbiamo dimostrato che le ipotesi di accordo derogatorio ben potrebbero essere ricompresse nell'elenco di cui al medesimo articolo. Quello che cambia, in maniera, evidentissima, è il novero dei poteri di sindacato riconosciuti al giudice stesso. Vengono superati i limiti della buona fede e della correttezza, unici parametri a disposizione del giudice prima della emanazione del decreto n. 231/02 e per giungere ai più significativi parametri della prassi commerciale, della natura della merce e dei servizi, dei rapporti commerciali tra i medesimi ed ogni altra circostanza. Cerchiamo ora di analizzare con maggiore attenzione quelli che sono i confini di tale nuova tipologia di sindacato e, quindi, dei criteri di cui il giudice deve tenere conto, insieme a ogni altra circostanza, nella valutazione della grave iniquità [9]. Anzitutto, occorre avere riguardo alla "condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali tra i medesimi". La disciplina interviene nei rapporti contrattuali a tutela dei creditori in base al presupposto che questi possano trovarsi esposti a comportamenti abusivi di alcuni debitori in relazione al pagamento delle transazioni. Per valutare la sussistenza di queste situazioni, appare indispensabile verificare se il debitore abbia una posizione di forza contrattuale nei confronti del creditore, che consente il comportamento abusivo. Il giudice dovrà quindi valutare, in particolare, se esistano sbocchi alternativi, economicamente significativi, per i prodotti o i servizi del fornitore. La pubblica amministrazione in molti mercati costituisce un acquirente dotato di significativo potere contrattuale nei confronti dei fornitori e, pertanto, è prevedibile che le clausole derogatorie sui pagamenti delle transazioni commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni saranno oggetto di attento vaglio, nell'applicazione della nuova disciplina. Il secondo fattore da considerare è se l'accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento sia giustificato da ragioni oggettive, anche tenuto conto della natura della merce o dei servizi oggetto del contratto. Il secondo comma dell'articolo 7 porta, come esempio di accordo gravemente iniquo, quello in cui l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento "ingiustificatamente" più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi. Non dovrebbero cadere nell'ambito di applicazione del divieto gli accordi in materia di interessi moratori che in un'ottica complessiva di costi-benefici non danneggiano il creditore, ma sono anzi da questi propugnati per soddisfare suoi interessi. L'ultimo criterio indicato dalla legge è quello della possibile difformità dell'accordo rispetto alla "corretta prassi commerciale". Viene così fatto un richiamo ai criteri di correttezza e buona fede che costituiscono un riferimento fondamentale per la valutazione dell'abusività degli atti o dei comportamenti nel contesto civilistico. Il carattere "soggettivo" dell'abuso della libertà contrattuale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo viene ribadito nel secondo comma, secondo il quale è gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, "abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore". Occorre precisare, comunque, che la valutazione della grave iniquità dell'accordo sulla data o sulle conseguenze del ritardato pagamento non può prescindere dalla considerazione che esso si pone all'interno della trama del regolamento contrattuale, composto da un complesso di clausole tra loro correlate che costituiscono l'equilibrio raggiunto dalle parti. Ne dovrebbe conseguire che solo la considerazione del contratto nel suo complesso consente di apprezzare un profilo di grave iniquità . A livello ancor più generale, è da sottolineare che i rapporti non occasionali tra le imprese e P.A. trovano una regolazione complessiva attraverso una pluralità di contratti, di cui occorre tener conto nella valutazione dell'iniquità dell'equilibrio raggiunto. Occorre precisare, in merito, che difficilmente potranno rilevare, quali elementi fondanti i giudizio di iniquità , i tempi relativi alle procedure contabili proprie delle pubbliche amministrazioni. Per pacifica giurisprudenza, ormai, tali procedure non assumono alcuna rilevanza esterna ed è oramai superato il principio per cui le stesse sospendessero ex se i termini di pagamento (oltre a quelli di prescrizione e di decorrenza degli interessi moratori) e che questi decorressero dall'avvenuta esecuzione del mandato di spesa[10]. Anche in materia di disciplina dei pagamenti, al pari di quello che accade per le clausole abusive a danno del consumatore, quindi, il giudice si vede riconosciuta la possibilità di sindacare sul contenuto delle clausole contrattuali e con poteri maggiormente incisivi rispetto a quelli di cui agli artt. 1469 bis e ss. poiché, in questo caso, il giudice è chiamato a dichiarare, anche d'ufficio, la nullità di tali clausole e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale nonché alle altre circostanze sopra indicate, applica i termini legali ovvero riconduce (si ipotizza su richiesta della parte) ad equità il contenuto delle clausole stesse. Nel primo caso si tratta di un'ipotesi di nullità parziale, limitata alle clausole relative alla data del pagamento o alle conseguenze del ritardato pagamento. La possibilità per il giudice di ricondurne a equità il contenuto, invece, va intesa come funzionale a consentire al giudice di trovare la soluzione più conforme alla volontà delle parti e alle caratteristiche della transazione, senza introdurre nel sistema inutili elementi di rigidità : non solo una funzione inibitoria, quindi, ma anche una funzione "creativa": 4. Conclusioni Appare a questo punto possibile trarre due ordini di conclusioni dall'esame della normativa in questione. Da una parte possiamo affermare che in ordine ai tempi di pagamento nonché alla disciplina concreta degli interessi moratori residuano ancora alcuni spazi di manovra per le amministrazioni che bandiscono gare e stipulano contratti. Tale libertà si esplica nelle seguenti possibilità : introdurre tempi di pagamento più lunghi rispetto ai 30 gg. fissati quale termine legale dalla normativa in esame; prevedere la necessità della costituzione in mora e la non decorrenza automatica degli interessi moratori; prevedere interessi moratori in misura inferiore a quelli indicati dalla norma; escludere gli interessi moratori in carico alla P.A. D'altra parte dobbiamo concludere dicendo che tali ipotesi contrattuali devono essere inserite esclusivamente per iscritto e devono essere assoggettate a specifica previsione (in sostanza sottostare alla regola della doppia firma), pena l'inefficacia delle clausole stesse per il contraente privato. Tale rimedio non è, ovviamente, automatico ma opera solo a seguito di pronuncia giudiziale. In questo caso il giudice, alla luce della tradizionale normativa di cui agli artt. 1341 cc. avrà cura di valutare se la P.A., alla luce dei parametri della buona fede e della correttezza, ha permesso al contraente privato di conoscere le clausole in questione e se tali clausole sono state specificatamente approvate. Tale stratagemma formale, però, una volta realizzato ai sensi dell'art. 1341, è necessario ma non sufficiente a far sì che gli "accordi" derogatori restino in vita ed esplichino i loro effetti. La parte privata che, sentendosi lesa dal contenuto delle clausole in questione, pur avendole firmate in maniera specifica, può ricorrere per farne accertare l'ulteriore grado di vessatorietà o, se si preferisce - per il combinato disposto dell'art. 1341 e dell'art. 7 del D. Lgs. 231/2002 - l'ulteriore "vizio" della "grave iniquità " che il giudice valuterà , in ultima istanza, considerando ogni circostanza ritenesse utile per riportare il rapporto ad equilibrio. Per concludere si può affermare che si concorda con quella parte della dottrina che afferma che, nella materia contrattuale, il c.d. dogma della volontà stia pian piano lasciando spazio ad altri principi (già presenti nel codice civile del 1942), più aderenti alle nuove istanze socio-politiche ed alle nuove esigenze del mercato quali l'affidamento, la responsabilità della dichiarazione, il valore della dichiarazione stessa. Per questi principi il consenso della parte soccombe di fronte alle modalità di esternazione del medesimo e rileva il momento della dichiarazione anche a prescindere, a certe condizioni, dell'effettiva volontà del dichiarante. L'attenzione del legislatore e dell'interprete si incentra ora non più sul momento della conclusione dell'accordo, ma addirittura sul contenuto del medesimo. E' così che alle parti, in casi sempre più frequenti, è rimessa solo la decisione se stipulare o meno un contratto. Ma una volta che abbiano deciso di contrarre sfugge a loro ogni potere in ordine alla determinazione (quantomeno in larga parte), del contenuto. E' infatti sempre più spesso il legislatore a determinare che ad un certo contratto corrisponda un certo contenuto. E' il fenomeno della c.d. eteroregolamentazione, nelle due forme della eteroregolamentazione legislativa e di quella giudiziale, ad ispirare l'attuale momento storico della contrattualistica italiana. Attraverso la eteroregolamentazione legale, inoltre, emerge la cd. prassi commerciale. L'uso del commercio che diventa diritto e che arriva a regolare accanto alla (o per mezzo della) disciplina statuale i traffici dei "mercanti" ricorda, per molti aspetti, quella lex mercatoria che travalicando i confini statuali pretendeva di costituire ordinamento parallelo a quello politico-statuale e che, secondo, autorevole dottrina è tutt'altro che scomparsa[1 | |
Da: mah | 01/12/2011 16:24:11 |
ho trovato questa cosa girando per internet, io ho toppato tutto, vi saluto e in bocca al lupo a chi proseguirà | |
Da: Ciprovo | 01/12/2011 16:26:33 |
Avvilente! Sono KO! @raga: ho ragionato come te e ho affrontato le due prove procedendo nel tuo stesso identico modo almeno da come sembra.... La prima era di civile (si poteva anche fare un cenno a contabilità , ma era puramente civile) la seconda concordo art 53 comma 7 anch'io mi sono spinta un po oltre dando peso anche al 54... Ma va bé é andata come é andata! Non sono strafelice ma nemmeno demoralizzata... Per il resto comunque i ragazzi che scrivono sopra hanno pienamente ragione: non c'é paragone con lo scorso anno! Non esiste proprio! Siamo semplicemnte stati sfortunati al sorteggio... La preparazione contava al tema, il secondo giorno Si dovevano spremere le meningi, fino all'esaurimento piu totale! Non sono stati carini nel formulare le tracce... Manco ai dirigenti secondo me. Peró con un livello cosi alto come alle preselezioni come fanno a dare tracce sulla scia dello scorso anno? Passerebbero su 163 quasi tutti perche é palese che c'é tra quelli tanta gente che sa studiare e che studia seriamente! Hanno puntato sul piano tecnico e analitico per vedere chi tea gli studiosi sa anche ragionare meglio e rielaborare bene, e non é per niente facile se ci si fa prendere dal panico del momento! Gioca comunque sempre fattore B! In bocca a lupo cmq ragazzi e non demoralizziamoci. Chiederei semmai ai funzionari dello scorso anno di ridere un po meno anche se affettuosamente perche a noi quest'anno piu che altro ci veniva da piangere!!!! Assurdo questo concorso! | |
Da: Ciprovo | 01/12/2011 16:29:16 |
L'ho letto anch'io questo decreto che tra l'altro se controllate sui vostri codici con molta probabilità non troverete... Io almeno ce li ho molto aggiornati e non c'é! Comunque non é importnate citare la legge credo... Ma basta aver trattato della mora del creditore cosa succede! | |
Da: !!!!!!!!!!!!! | 01/12/2011 16:30:19 |
ma avevano chiesto risposte sintetiche o sbaglio? chi ha scritto tutto questo lungo monologo spero non l abbia riportato tutto nel tema.. | |
Da: !!!!!!!!!!!!! | 01/12/2011 16:31:13 |
ah perdono non avevo letto dopo :-) | |
Da: Giuridica | 01/12/2011 16:33:37 |
Ovviamente questa disamina articolata andava fatta nel corso di due ore e mezzo! Non sono sicura che il decreto in questione fosse riportato sui codici a disposizione. A proposito dei codici trovo assurdo che i codici di ammin non contengano tutte le leggi importanti necessarie, ho dovuto districarmi tra quello della Dike, quello della Simone di Luglio ed il codice di ottobre della La Tribuna. Risultato: indici analitici inutili ! O sapevi dove cercarti la norma o non erano di alcun ausilio. Nei codici passati venivano riportate tra parentesi norme correlate , adesso questa bella abitudine non c'è più. | |
Da: Giuridica | 01/12/2011 16:44:22 |
Scusate ..ho letto velocemente l'articolo postato: ma si riferisce alla mora debendi? La traccia faceva riferimento alla mora credendi secondo la giurisprudenza creatrice della maggior parte dei concorrenti da me consultata; secondo una corrente minoritaria invece essa si riferiva all'inadempimento della controparte contrattuale. Possiamo ufficialmente aggiungere una terza tesi interpretativa della traccia: faceva riferimento alla mora debendi. Aiutooooooooooooooooooooooo | |
Da: Ciprovo | 01/12/2011 16:47:32 |
Giuridica hai ragione costano sempre di piú ma sono sempre piu scadenti! Indice analitico fatto tanto per farlo.. E non presente in tutti i codici tra l'altro! Il caringella comunque tutto sommato é abbastanza completo anche se quel famoso decreto del 2002 sembra inesistente | |
Da: Giuridica | 01/12/2011 16:50:50 |
Voi vi aspettavate la traccia di tributario e avete attaccato il vs ....non posso dire cosa .....da giugno ad oggi su tributario per capire qualcosa di quella materia così tecnica da sembrare criptica? Ebbene vi diamo una traccia di civile! è logico...come..non siete riusciti a fare bene anche civile? Due mesi dai quiz con macroeconomia annessa...sì la vita è tutto un quiz e noi ...boh alla mercè della discrezionalità tecnica della pa ...un argomento bello un istituto che ci cambia la vita... | |
Da: mah....... | 01/12/2011 16:51:32 |
eccola qui la risposta al primo quesito : http://www.altalex.com/index.php?idnot=38211 | |
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