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ESAME SCRITTO 2010
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Da: X tantaconfusione15/12/2010 12:30:27
Poverino/a ha così tanto tempo da perdere che non ha altro che postare a iosa....il lavoro langue mi sa e anke le finanze!
ahahahahahahahahahahahahahahahahahahah!

Da: immortale15/12/2010 12:31:40
secondo me c'è estorsione ed il vizio parziale di mente

Da: genitore15/12/2010 12:32:28
qualcuno sa dirmi a che ora termina l'esame a Napoli??

Da: vale22vale 15/12/2010 12:32:29
qualcuno sa a che ora hanno cominciato a Palermo?

Da: Per vergognatevi15/12/2010 12:32:30
ACCIRT? (UCCIDITI)

Da: imbarazzante15/12/2010 12:33:09
qui finisce come al concorso da notaio...evviva!

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Da: per confusione15/12/2010 12:34:19
Non bastava aiutare con le sentenze, ora si vedono sfornare persino i commenti di illustri magistrati. E poi si chiede che male c'è, andatevi a rivedere il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Da: pippo4615/12/2010 12:34:56
alle ore 17.00 Napoli termina

Da: help15/12/2010 12:36:07
ha ragione Vergognatevi!
un esame per i futuri gestori della giustizia che è ingiusto già dal suo interno data la disparità di trattamento tra gli esaminati.
questo Paese è una vergogna!

Da: Wikileaks15/12/2010 12:36:21
PRIMA TRACCIA  SVOLTA ...


....In proposito è utile ricordare come la fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p. sia entrata in vigore proprio il 25 febbraio 2009, essendo stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Con la legge n. 38 del 23 aprile 2009, il Parlamento ha poi convertito con modificazioni il d.l. 11/2009. Si osserva, infatti, come uno dei profili problematici, soprattutto nella prima fase di applicazione della norma, riguardi l'irretroattività della nuova fattispecie. Si pensi, come nel caso in esame, all'ipotesi in cui le condotte persecutorie commesse in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legge si vadano ad aggiungere ad altre realizzate precedentemente.

....Sebbene evocata nei motivi di ricorso, con la sentenza n. 6417/2010 la Suprema Corte non ha tuttavia affrontato l'altra delicata questione, quella riguardante il divieto di retroattività della norma incriminatrice.

Trattandosi di reato abituale, infatti, viene da chiedersi se le condotte antecedenti l'entrata in vigore del d.l. 11/2009 possano essere prese in considerazione ed utilizzate per ritenere sussistente il reato all'atto della realizzazione dell'ultima condotta.

In dottrina, l'orientamento prevalente[6] ritiene che nel caso di successione di norma creatrice di una nuova tipologia di illecito abituale potranno essere ricondotte entro la nuova disciplina solo le fattispecie concrete realizzate sotto la sua vigenza, se complete sotto il profilo costitutivo, senza possibilità di cumulo con le condotte anteriori, salvo incorrere, diversamente, nell'applicazione retroattiva della norma creatrice del reato abituale. Ma tale orientamento sembra riferirsi al c.d. reato abituale proprio, laddove la norma di nuova creazione considera reato la reiterazione di condotte che, se isolatamente valutate, possono anche non avere rilevanza penale[7]. Nel caso del delitto di atti persecutori, invece, l'art. 612-bis c.p. considera reato condotte che generalmente costituirebbero, anche se isolatamente valutate, illecito penale (minaccia, molestia, ingiuria, violenza privata, ecc.).

Sul punto, con riguardo a reati abituali, non si registrano specifiche posizioni della giurisprudenza di legittimità e, pertanto, la pronuncia in esame avrebbe potuto costituire una buona occasione. Si può tuttavia osservare che, con riferimento a reati a consumazione prolungata (come, ad esempio, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640-bis c.p.), la Suprema Corte ha valorizzato condotte antecedenti l'entrata in vigore della norma incriminatrice[8]. Ancora, occupandosi del reato previsto dall'art. 9, l. 27 dicembre 1956, n. 1423, consistente nella condotta di colui che venga sorpreso in compagnia di pregiudicati, la Corte di Cassazione[9], sulla premessa che il reato in questione si consuma nel momento in cui cessa la condotta abituale di frequentazione, ha stabilito che la modifica apportata all'art. 9 dalla l. 31 luglio 2005, n. 155 (che ha trasformato la contravvenzione in delitto) è applicabile anche se solo una parte della condotta è stata posta in essere dopo l'entrata in vigore della legge più sfavorevole, in quanto l'art. 2 c. 4 c.p. fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato[10].

Da: ATTENZIONE15/12/2010 12:37:15
NESSUNO STI STA INTERROGANDO DEL PERCHè NON COMPAIONO PIù I POST DI ALE? NO VERO? DIMOSTRAZIONE CONCRETA CHE NON SI PUò SEMPRE PENSARE CHE TUTTO SIA LECITO

Da: zenzucciA15/12/2010 12:37:59
hanno scritto prima ore 17 e 15

Da: alby700 15/12/2010 12:38:33
ragazzi ho la conferama  E' STALKING + 660 + 612 C.P..

E' STATO CNFERMATO DA UN COMMISSARIO. x la 1 traccia

Da: per i soliti furbi15/12/2010 12:38:36
Con la sentenza integrale o i vari commenti di eminenti giuristi, anche un bambino delle elementari riesce a fare il compito.
Facile la vita!

Da: av15/12/2010 12:40:57
soluzioni per favore

Da: X ALE15/12/2010 12:41:25
NOVITA'???

Da: per tutti gli aiutanti15/12/2010 12:41:30
Se poi ci chiamano azzeccagarbugli un motivo c'è e voi lo state ampiamente dimostrando.

Da: ale15/12/2010 12:41:52
butta il sangue
sto bene e sono in salute e sto lavorando

Da: ale15/12/2010 12:42:19
mi riferisco ad "attenzione" ovviamente

Da: av15/12/2010 12:42:30
dai ale sei l'unico a poterci aiutare

Da: Catania2000 X ALE15/12/2010 12:44:11
Anche noi lavoriamo Ale, alla prima traccia. poi confrontiamo.ma su msn non risponde più nessuno.ci sono strade alternative??

Da: barbyby15/12/2010 12:44:20
il parere della 2 traccia???

Da: alby700 15/12/2010 12:44:37
ha tutti quelli ke dikono ke vergogna ma fatevi i c.... vostri se non volete vedere non entrate ke voi siete i primi raccomantati quanti figli di avv. ci sono li ke già sanno tutto! invece alcuni ke studiano tn ,lavorano e x kiedere aiuto dite vergogna ma fate il c.....!

Da: ale15/12/2010 12:45:54
mi hanno appena citofonato i carabinieri...cazzo!!!!!!

Da: anna76 15/12/2010 12:47:22
@pittosto a raccogliere le patate: non hai tutti i torti, ma questo vuole il governo italiano e questo gli diamo

Da: ragazza di catanzaro15/12/2010 12:47:35
Tribunale Cassino Penale
Sentenza del 13 ottobre 2010, n. 561
Integrale

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MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - SCHEMA DEL REATO - PERCOSSE, INGIURIE, MINACCE E PRIVAZIONI IMPOSTE ALLA VITTIMA - DISPREZZO ED OFFESA ALLA SUA DIGNITÀ - CONTINUI ATTI DI VESSAZIONE
--------------------------------------------------------------------------------


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Cassino, sezione penale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Donatella Perna, alla pubblica udienza del 22.9.2010 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

Qu.Ca., nato (...) e res. ad Arce via (...)

Detenuto presente, difeso dall'avv. F.Vi. di fiducia

Imputato

572 c.p., perché, sottoponendo in modo reiterato la madre D'O.Le. ad atti di vessazione mentale e materiale, in particolare percuotendola, minacciandola e inveendo contro di lei, costringendola a cedergli quotidianamente denaro per soddisfare le sue esigenze di tossicodipendente e alcolista, tali da rendere intollerabile la convivenza, la maltrattava

81 cpv., 629 c.p., perché, minacciando di percuoterla costringeva quotidianamente la madre a corrispondergli somme di denaro non inferiori a 10 Euro per soddisfare le sue esigenze tossicodipendente e alcolista

582, 585, 577 ultimo comma, c.p., perché colpendola con calci e pugni causava alla madre D'O.Le. lesioni consistite in "frattura arco laterale V e VI costa dx, trauma contusivo coscia sx" giudicate guaribili in gg. 25.

Con l'intervento del P.M.: VPO Conte

IN FATTO E IN DIRITTO

Con decreto del 1.3.2010 il GIP in sede disponeva il giudizio immediato di Qu.Ca. innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

All'udienza del 22.4.2010, presente l'imputato detenuto per questa causa, venivano ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, ed in particolare veniva disposta su richiesta della difesa - che all'uopo produceva copiosa documentazione - perizia psichiatrica onde accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto.

Il (...) veniva conferito l'incarico peritale e all'udienza del 17.6.2010 il perito dott. Di. illustrava in dibattimento gli esiti della perizia, secondo cui il Qu. era al momento dei fatti per cui si procede - parzialmente capace di intendere e di volere, ma capace di stare in giudizio.

Pertanto all'udienza del 8.7.2010 si procedeva con l'istruttoria dibattimentale, ed in particolare con l'audizione di D'O.Le., Qu.Ed. e del m.llo Ev.Ga.

All'udienza del 22.9.2010 veniva esaminata l'assistente sociale Ca.An. dopodiché - esaurita l'assunzione probatoria - questo Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili tutti gli atti assunti e le prove ritualmente espletate.

Aveva quindi luogo la discussione finale, all'esito della quale venivano rassegnate le conclusioni così come in epigrafe trascritte.

I fatti di cui al presente giudizio sono particolarmente penosi perché descrivono una tragedia familiare in cui un figlio - a causa del cronico abuso di droga e sostanze alcoliche - si è trasformato nell'aguzzino della propria madre, si da sottoporla nel corso degli anni ad ogni sorta di violenza fisica e psicologica, creandole intorno un clima invivibile, e costringendola con botte e minacce a continui esborsi di denaro per soddisfare il proprio cronico bisogno di alcol.

La notte tra il (...) ed il (...) si verificava l'episodio più grave di una serie lunghissima, in seguito al quale la signora D'O. si decideva finalmente a denunciare il figlio: come dalla stessa dichiarato, la sera del (...) Ca. aveva fatto rientro a casa completamente ubriaco e tutto sporco di feci; lo aveva invitato a farsi un bagno per evitare di sporcare il letto, ma quello aveva reagito con estrema violenza, dapprima sferrandole un potente calcio alla gamba, quindi scaricandole addosso una gragnuola di pugni e calci, tanto da lasciarla tramortita per terra, accanto alla spalliera del letto. Era rimasta in quella posizione per ore, incapace di rialzarsi per il dolore e non ascoltando Ca. le sue richieste di aiuto; finalmente verso le 2 del mattino era riuscita a rimettersi in piedi, ma i colpi subiti le avevano provocato la rottura delle costole.

D'altronde non era la prima volta che il figlio la picchiava, poiché ciò avveniva fin dal 2002, allorché erano rimasti soli in casa loro due, dopo la morte del padre e il matrimonio del fratello maggiore, verso il quale Ca. aveva maturato una profonda ed inestinguibile gelosia, essendosi convinto che la madre lo preferisse a lui e che, di comune accordo, i due volessero ucciderlo (cfr. dep. D'O. foll. 5, 6).

Questo convincimento era diventato con il tempo una costante, capace di scatenare in Ca. improvvisi attacchi di violenza fisica contro la madre; così come, aggravandosi progressivamente l'alcolismo, era diventato assai frequente che l'imputato picchiasse la donna per ottenere il denaro necessario a comprarsi da bere (cfr. dep. cit. foll. 7 - 9).

Quanto riferito dalla D'O. ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del figlio Ed., del m.llo Ev. e dell'assistente sociale An.Ca. Tutti hanno infatti riferito di un profondo disagio perdurante nel tempo, di un figlio sempre violento nei confronti della madre e di una madre che subiva in silenzio, cercando di nascondere la situazione e di resisteremo bono pacis.

Ed.Qu., in particolare, ha detto di aver sempre sospettato che il fratello fosse violento con la madre poiché la vedeva sempre coperta di lividi, terrorizzata e soggiogata, e ciò, nonostante la reticenza di lei, che neppure in occasione dell'ultimo episodio si era confidata, salvo poi essere costretta a farlo, di fronte alle sue insistenze ("... l'ultima aggressione credo che sia avvenuta di sabato sera, io l'ho saputo il martedì perché soltanto il martedì mi sono accorto che non riusciva ad alzarsi dal letto ... i primi due giorni mi ha detto che stava male e io la vedevo immobile a letto ma non ho collegato ... me ne sono accorto il martedì dell'aggressione e solo a quel punto l'ho portata al pronto soccorso, ma con tre giorni di ritardo ..." cfr. dep. Qu.E. fol. 10).

Il teste ha raccontato di uno stato di intimidazione continua, in cui sua madre è costretta ad elargire a Ca. almeno 10 Euro al giorno, perché è terrorizzata e "dice che se non glieli da lui la mena" (cfr. dep. Cit. fol. 11).

Il m.llo Ev. a sua volta ha dichiarato di avere ricevuto nel corso degli anni molte segnalazioni circa le continue vessazioni e le percosse cui l'imputato sottoponeva la mamma; di avere raccolto qualche querela poi subito rimessa dalla D'O., terrorizzata che il figlio, con il quale era costretta a convivere, le facesse del male; di diverse occasioni in cui egli stesso era andato a casa del Qu. per farlo ragionare e ammonirlo (cfr. dep. Ev. fol. 12).

L'assistente sociale Ca. ha riferito di anni di inutile terapia spesi dietro al Qu., sempre instabile, violento, aggressivo nei confronti della madre, che picchiava ogni giorno se non gli dava il denaro che pretendeva. Aggressività che in qualche occasione non aveva esitato a dirigere persino contro di lei, allorché andava a riprenderlo nei bar dove si ubriacava per convincerlo ad andare al Ce. di salute mentale dove era in cura (cfr. dep. Ca. fol. 6).

Il delitto di maltrattamenti sub a)

Orbene, secondo il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C., il delitto di maltrattamenti consiste nel sottoporre i familiari ad atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, che costituiscono fonte di un disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di esistenza.

Nello schema del delitto non rientrano soltanto le percosse, le ingiurie le minacce e le privazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali.

E stato anche precisato che - data la natura abituale del reato - non rileva che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo ("in ordine alla configurabilità del delitto in oggetto non rileva il fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità, e che siano stati, a volte, cagionati da motivi contingenti, poiché, data la natura abituale del delitto in oggetto, l'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venir meno l'esistenza dell'illecito", cfr. Cass. Sez. VI, 7.6.96, sent. n. 8396); parimenti, il fatto che i singoli episodi costituenti nel loro complesso la condotta criminosa siano stati commessi anche durante lo stato di ubriachezza, "non implica che essi siano da considerarsi frutto di volizioni episodiche perché scaturite improvvisamente dalla crisi alcolica e, quindi, non inseriti in quella unitaria coscienza e volontà di sottoporre i soggetti passivi a continui patimenti fisici e morali" (cfr. Cass. Sez. VI, sent. 12562 del 20.9.90).

Neppure si richiede una totale soggezione della vittima all'autore del reato, in quanto la norma, nel reprimere l'abituale attentato alla dignità e al decoro della persona, tutela la normale tollerabilità della convivenza (cfr. Cass. Sez. VI, 4.3.96, sent. n. 4015, da ultimo Cass. Sez. VI, 4.12.2003, sent. n. 7192).

Tanto precisato, ritiene questo Giudice che non vi siano dubbi circa la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di maltrattamenti ascrittogli sub a), e ciò sulla scorta della deposizione della p.o. Le.D'O. e degli altri testimoni escussi.

A tal riguardo è noto che la deposizione della persona offesa dal reato non soggiace ai criteri valutativi di cui all'art. 192 c.p.p., ma a quelli propri della testimonianza: la testimonianza può - da sola - essere posta alla base del convincimento del giudice, salva un'attenta analisi circa la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità della sua narrazione ("In tema di valutazione della prova, la deposizione della parte lesa, anche se rappresenta l'unica prova del fatto da accertare e manchino riscontri esterni, può essere posta a base del convincimento del giudice, atteso che a tali dichiarazioni non si applicano le regole di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., che presuppongono l'esistenza di altri elementi di prova unitamente ai quali le dichiarazioni devono essere valutate per verificarne l'attendibilità, dovendo peraltro il controllo sulle dichiarazioni della persona offesa, considerato l'interesse del quale può essere portatrice, essere più rigoroso ..." (così Cass. Sez. III, 18.10.2001 - 3.12.2001, Pa.).

E ritiene questo Giudice che la D'O. sia certamente credibile, e siano pienamente attendibili le sue dichiarazioni.

In primo luogo, va sottolineato il particolare contesto di questa vicenda, che prima ancora che processuale è familiare, con una madre che si è trovata costretta a denunciare i soprusi subiti dal figlio, e si può ben immaginare con quale fatica e con quanto dolore, com'è chiaramente trapelato nel corso della sofferta deposizione dibattimentale.

D'altronde, la D'O. non si è nemmeno costituita parte civile in giudizio, il che pure dimostra come da parte sua non vi sia alcuna aspettativa in relazione alle sorti del presente processo.

Peraltro la teste, pur nel racconto convulso che ha reso della travagliata convivenza con l'imputato, è tuttavia riuscita a fornire un quadro preciso delle numerose vessazioni patite, del clima teso presente in casa, delle violenze psicologiche come delle aggressioni fisiche subite, mostrandosi particolarmente genuina nella rievocazione dei fatti e fornendo anche più di un valido motivo - la volontà di proteggere l'altro figlio, la paura di ritorsioni, la speranza di recuperare Ca. - per cui ha cercato di resistere il più possibile e di non denunciare l'imputato.

D'altronde, le sue dichiarazioni trovano riscontro nelle precise e concordi testimonianze degli altri testi escussi, i quali hanno tutti confermato per conoscenza diretta che la povera D'O. era continuamente vessata dal figlio Ca., maltrattata, malmenata, costretta ad elargirgli denaro sotto continue violenze e minacce.

E non vi è motivo di dubitare della credibilità di tali altri testi: a prescindere, se si vuole, da Qu.Ed., intraneo al nucleo familiare di cui si discute, sia il m.llo Ev. che l'assistente sociale Ca. sono entrambi particolarmente qualificati per l'attività istituzionale svolta, certamente neutrali per l'estraneità al contesto familiare dei Qu., ben al corrente dei fatti per avere seguito le vicissitudini dell'imputato per molti anni, l'uno quale comandante dei c.c. di Arce, l'altra quale assistente sociale di quel Comune.

Ebbene, è alla luce di queste considerazioni che vanno letti gli atti e i comportamenti tenuti dal Qu. nei confronti della madre, fino al dicembre 2009, comportamenti reiterati nel tempo che, unitariamente considerati, costituiscono maltrattamenti, ed esprimono la coscienza e volontà dell'imputato di vessare la propria madre e renderle la vita impossibile.

Vanno infatti considerati maltrattamenti ex art. 572 c.p. minacciare continuamente la propria madre; aggredirla ripetutamente fino al punto di mandarla in ospedale; farla vivere in uno stato di continuo terrore, sotto la minaccia di violenze fisiche e morali, sicché senz'altro ricorrono a carico dell'imputato gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto di maltrattamenti ascrittogli sub a).

Il reato di estorsione sub b)

Analogamente - sulla scorta delle testimonianze raccolte, tutte credibili ed attendibili per quanto già sopra detto - risulta provato a carico dell'imputato il reato sub b), essendo emerso in dibattimento che l'imputato costringeva la madre - minacciandola e malmenandola quotidianamente - ad elargirgli del denaro, per somme variabili dai 2 ai 10,00 Euro al giorno, per comprarsi da bere.

Il reato di lesioni sub c)

Ricorrono anche gli estremi del reato sub c), relativo alle lesioni subite dalla D'O. il (...) per mano del figlio, lesioni consistite in fratture della V e VI costola sinistra e in un trauma contusivo della coscia sinistra (vds. referto del 18.12.09 in atti).

Tali lesioni, infatti, come dalla stessa riferito, le sono state provocate proprio dal figlio nel corso dell'ultimo violento episodio che l'ha finalmente indotta a rivolgersi alle Forze dell'Ordine, per mettere fine ad una situazione divenuta insostenibile.

Tutto ciò precisato, all'imputato possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche solo per mitigare l'asprezza della pena.

Si ritiene altresì di riconoscere allo stesso la diminuente di cui all'art. 89 c.p., relativa al vizio parziale di mente, e ciò sulla scorta della condivisibile perizia svolta dal dott. Di., il quale l'ha redatta dopo aver visitato personalmente il periziando ed aver esaminato la documentazione medica in atti.

Ed invero, come emerge dalla detta perizia, la storia del Qu. è quella di una persona difficile, fin dal 1993 in contatto con il Centro di Salute mentale di Sora, sottoposto a TSO nel 2004 e poi nel dicembre 2009, alcuni giorni dopo i fatti per cui si procede; è la storia di una persona refrattaria alle cure, insofferente all'inserimento in strutture terapeutico - riabilitative, e segnata così profondamente e definitivamente dall'abuso di alcool da averne riportato un deterioramento organico permanente della personalità (cfr. perizia in atti fol. 8).

In altri termini, secondo il parere del perito, "è verosimile ritenere che l'uso smodato e continuativo di alcolici abbia indotto una sofferenza delle strutture cerebrali responsabili del controllo degli impulsi, tanto da non consentire all'imputato di procrastinare la realizzazione del desiderio di assumere la sostanza da abuso e quindi reagire in maniera violenta a quanti ne ostacolano la realizzazione stessa" (cfr. perizia fol. 10).

Tali considerazioni inducono a concludere che il Qu. - nel momento in cui commetteva i reati ascrittigli - era per infermità in stato di mente tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere (cfr. perizia fol. 11); lo stesso quadro patologico rilevato, peraltro, depone per la attuale pericolosità sociale dell'imputato, stante l'alterazione encefalica organica alcol - indotta, lo scarso controllo degli impulsi, l'aggressività ed i tratti esplosivi della personalità che persistono nel tempo (cfr. perizia fol. 10).

Procedendo quindi alla determinazione della pena, riconosciuto tra i reati contestati il vincolo della continuazione per l'intima connessione che li caratterizza, valutato ogni elemento ex art. 133 cp., si stima congrua la condanna del Qu. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa (p.b. per il più grave reato di estorsione, mesi 60 di reclusione ed Euro 600,00 di multa; diminuita per le generiche alla pena di mesi 40 di reclusione ed Euro 400,00 di multa; ulteriormente diminuita ex art. 89 c.p. alla pena di mesi 30 di reclusione ed Euro 300,00 di multa; aumentata di un mese di reclusione ed Euro 50,00 di multa per la continuazione con il reato di lesioni; e di un mese di reclusione ed Euro 50,00 di multa per la continuazione con il reato di maltrattamenti; per un totale di mesi 32 di reclusione (anni due e mesi otto) ed Euro 400,00 di multa).

Consegue di diritto la condanna del Qu. al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto del carico di lavoro da cui è gravato l'ufficio, si è fissato in gg. 45 il termine per il deposito dei motivi.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Qu.Ca. colpevole dei reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, e concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche e con la diminuente di cui all'art. 89 c.p., lo condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Giorni 45 per i motivi.

Così deciso in Cassino il 22 settembre 2010.

Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2010.




Riferimenti:
Legge Giurisprudenza 



Da: giampiero15/12/2010 12:48:20
x attenzione:

dai così fai una figura peregrina vanti l'assenza di ale per i tuoi presidenziali interventi ed invece ale sta lavorando per il popolo
mi sa che sei un pacco

Da: forza ragazzi15/12/2010 12:49:07
si a napoli hanno dettato

Da: eclypsemoon 15/12/2010 12:50:15
ragazzi qualcuno ha la soluzione e parere completo della prima tracciaaaaaaaa?

Da: Antoniospaghetto15/12/2010 12:50:58
AHHHHHHHHHHHHHH
MA ERA OGGI IL CONCORSO?????????

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