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ESAME SCRITTO 2010
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Da: gibson8115/12/2010 10:40:16
beh...mi sembra una traccia tutto sommato abordabile...

Da: pacly15/12/2010 10:40:27
TRACCIA 1

Tizio in passato fidanzato con Caia , non accettando la fine della relazione sentimentale decisa dalla donna, e desideroso di continuare ad incontrarla,iniziava a seguirne sistematicamente gli spostamenti quando Caia usciva per andare al lavoro ovvero per attendere alle ordinarie attività quotidiane.
Lungo la strada la molestava cercando di fermarla e di parlarle, dicendole che non intendeva allontanarsi da lei iniziava altresì a farle continue telefonate, anche notturne, ed ad inviarle sms telefonici contenenti generiche minacce di danno alle cose, finalizzate ad ottenere una ripresa della frequentazione tra i due.
le condotte moleste e persecutorie avevano inizio nel novembre 2008.
Caia, esasperata per la situazione, dapprima cambiava alcune delle proprie abitudini di vita per sottrarsi agli incontri con Tizio; poi alla metà del mese di marzo 2009 decideva di sporgere querela contro Tizio.
Tizio decideva quindi di recarsi da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze della propria condotta.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando la xxx fattispecie configurabili nel caso di specie con particolare riguardo alla tematica della successione delle leggi penali nel tempo e agli istituti del reato abituale e continuato

Da: ale15/12/2010 10:41:19
si scagliava contro quest'ultimo facendolo cadere a terra e procurandogli delle escoriazioni ad un braccio.
la madre mevia nn assisteva all'aggressione

Da: presa da altalex15/12/2010 10:41:42
Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all'art. 612-bis c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice.

Cosi hanno affermato i giudici della Suprema Corte con la sentenza 21 gennaio 2010, n. 6417 (depositata il 17 febbraio 2010), con una delle prime pronunce di legittimità riguardanti il delitto di atti persecutori (c.d. "stalking"), ex art. 612-bis c.p.

Nel caso di specie il GIP rigettava l'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari presentata dall'indagato.

A seguito di appello ex art. 310 c.p.p., il tribunale del riesame confermava il provvedimento di rigetto emesso dal GIP, evidenziando come l'indagato si fosse reso autore non solo di vari reati (minacce, violenza privata e danneggiamento) commessi in epoca compresa fra il 2 gennaio ed il 21 febbraio 2009, ma anche di ulteriori condotte poste in essere nei giorni 25 e 26 febbraio 2009.

In proposito è utile ricordare come la fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p. sia entrata in vigore proprio il 25 febbraio 2009, essendo stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Con la legge n. 38 del 23 aprile 2009, il Parlamento ha poi convertito con modificazioni il d.l. 11/2009. Si osserva, infatti, come uno dei profili problematici, soprattutto nella prima fase di applicazione della norma, riguardi l'irretroattività della nuova fattispecie. Si pensi, come nel caso in esame, all'ipotesi in cui le condotte persecutorie commesse in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legge si vadano ad aggiungere ad altre realizzate precedentemente.

Un altro degli aspetti che caratterizza l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 612-bis c.p. consiste nella reiterazione delle condotte persecutorie. Le minacce e/o le molestie devono essere reiterate, seriali, devono cioè succedersi nel tempo. La reiterazione è, infatti, elemento costitutivo della fattispecie[1], con la conseguenza che i singoli atti, se posti in essere in un unica occasione, non integrano il delitto di atti persecutori bensì altre fattispecie già conosciute dall'ordinamento (es.: minaccia, molestie, violenza privata), eventualmente unite dal vincolo della continuazione (art. 81 c.p.). La struttura del reato di atti persecutori è quindi disegnata sul modello del reato necessariamente abituale, caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti commissivi. Il reato si perfeziona allorché si realizzi un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., come nell'ipotesi in cui la reiterazione sia interrotta da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra[2]. Pertanto, se nel periodo considerato si verifica una parentesi di normalità nella condotta del soggetto attivo, un intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi del bene giuridico tutelato dalla norma, non viene meno l'esistenza del reato, ma ciò può dar luogo alla continuazione.

In relazione al reato necessariamente abituale la mancata indicazione del numero di episodi necessario per integrare la serie minima può comportare qualche tensione con il principio di determinatezza.

Ciò premesso, si osserva come, nel caso di specie, il difensore dell'indagato abbia proposto ricorso per cassazione basando i motivi proprio sulle due questioni poco sopra richiamate: assumeva, infatti, che gli episodi precedenti l'entrata in vigore della norma incriminatrice non potevano essere presi in alcuna considerazione, con la conseguenza che le due sole condotte del 25 e 26 febbraio 2009 non erano suscettibili di integrare il delitto di atti persecutori, data la natura abituale dello stesso. Sotto diverso profilo, quello dell'adeguatezza della misura, il difensore evidenziava altresì che le esigenze cautelari avrebbero potuto essere soddisfatte con la più lieve misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, introdotta dall'art. 282-ter c.p.p..

La Suprema Corte, osservando come il termine "reiterare" denoti la "ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza", rigettava il ricorso presentato dal difensore dell'indagato ed enunciava il principio di diritto in base al quale anche due sole condotte di minaccia o di molestia sono idonee a costituire la reiterazione cui l'art. 612-bis c.p. subordina la configurazione della materialità del fatto.

In sede di commento a prima lettura del reato di nuovo conio, all'indomani della sua entrata in vigore ed in attesa delle prime pronunce di legittimità, si era sostenuto[3] che il numero minimo di condotte richieste per l'integrazione della materialità del fatto avrebbe dovuto essere individuato, nell'ambito della discrezionalità del giudice, anche sulla base della capacità della condotta persecutoria di ingenerare gli eventi previsti dalla norma. Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità, in relazione al delitto di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, di cui all'art. 572 c.p., aveva talvolta portato l'interprete ad interrogarsi sul concetto stesso di reato necessariamente abituale[4]. La Suprema Corte, inoltre, per tracciare la linea di confine fra la configurazione di ripetuti atti lesivi all'interno di un contesto familiare ed il delitto abituale di maltrattamenti in famiglia, anche recentemente[5] aveva posto l'accento sull'elemento psicologico, giungendo ad escludere la sussistenza del requisito della abitualità sulla base del rilievo secondo cui i singoli atti lesivi avevano rappresentato forme espressive di reazioni determinate da tensioni contingenti, anche se non infrequenti, nel contesto familiare in questione. Tali atti, infatti, non erano risultati tra loro connessi e cementati dalla volontà unitaria e persistente dell'agente di sottoporre i soggetti passivi ad ingiuste sofferenze morali o fisiche, sì da rendere abitualmente doloroso il rapporto relazionale.

Nella pronuncia oggetto del presente commento, invece, i giudici di legittimità hanno basato la loro decisione esclusivamente sul significato letterale del termine "reiterare", evidenziando come lo stesso denoti "la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza", con la conseguenza che anche due sole condotte sono da ritenere sufficienti a concretare il requisito della reiterazione richiesto dalla norma.

Anche la censura mossa dal difensore in punto di adeguatezza della misura cautelare è stata ritenuta infondata dalla Corte, che ha sottolineato come l'impugnata motivazione del tribunale del riesame, quale giudice dell'appello cautelare, fosse ineccepibile e diffusa, posto che nella stessa risultano evidenziati i numerosi e gravi precedenti penali dell'indagato, che ne rivelano la capacità a delinquere e la tendenza all'uso della violenza.

Sebbene evocata nei motivi di ricorso, con la sentenza n. 6417/2010 la Suprema Corte non ha tuttavia affrontato l'altra delicata questione, quella riguardante il divieto di retroattività della norma incriminatrice.

Trattandosi di reato abituale, infatti, viene da chiedersi se le condotte antecedenti l'entrata in vigore del d.l. 11/2009 possano essere prese in considerazione ed utilizzate per ritenere sussistente il reato all'atto della realizzazione dell'ultima condotta.

In dottrina, l'orientamento prevalente[6] ritiene che nel caso di successione di norma creatrice di una nuova tipologia di illecito abituale potranno essere ricondotte entro la nuova disciplina solo le fattispecie concrete realizzate sotto la sua vigenza, se complete sotto il profilo costitutivo, senza possibilità di cumulo con le condotte anteriori, salvo incorrere, diversamente, nell'applicazione retroattiva della norma creatrice del reato abituale. Ma tale orientamento sembra riferirsi al c.d. reato abituale proprio, laddove la norma di nuova creazione considera reato la reiterazione di condotte che, se isolatamente valutate, possono anche non avere rilevanza penale[7]. Nel caso del delitto di atti persecutori, invece, l'art. 612-bis c.p. considera reato condotte che generalmente costituirebbero, anche se isolatamente valutate, illecito penale (minaccia, molestia, ingiuria, violenza privata, ecc.).

Sul punto, con riguardo a reati abituali, non si registrano specifiche posizioni della giurisprudenza di legittimità e, pertanto, la pronuncia in esame avrebbe potuto costituire una buona occasione. Si può tuttavia osservare che, con riferimento a reati a consumazione prolungata (come, ad esempio, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640-bis c.p.), la Suprema Corte ha valorizzato condotte antecedenti l'entrata in vigore della norma incriminatrice[8]. Ancora, occupandosi del reato previsto dall'art. 9, l. 27 dicembre 1956, n. 1423, consistente nella condotta di colui che venga sorpreso in compagnia di pregiudicati, la Corte di Cassazione[9], sulla premessa che il reato in questione si consuma nel momento in cui cessa la condotta abituale di frequentazione, ha stabilito che la modifica apportata all'art. 9 dalla l. 31 luglio 2005, n. 155 (che ha trasformato la contravvenzione in delitto) è applicabile anche se solo una parte della condotta è stata posta in essere dopo l'entrata in vigore della legge più sfavorevole, in quanto l'art. 2 c. 4 c.p. fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato[10].

Qualche pronuncia di merito, emessa in sede cautelare (tribunale Pistoia, n. 2651/09 RG GIP, inedita; tribunale Pistoia, n. 607/08 RG DIB, inedita), si è orientata nel qualificare sotto l'art. 612-bis c.p. anche condotte "persecutorie" realizzate sia prima che dopo l'entrata in vigore della stessa, non ravvisando contrasti con il divieto di irretroattività della nuova fattispecie, sostanzialmente sulla base dell'assunto secondo cui essa, in quanto reato abituale, è da ritenersi applicabile anche se solo una parte della condotta sia stata posta in essere dopo l'entrata in vigore della norma meno favorevole.

Da: ale15/12/2010 10:41:54
La madre Mevia non assisteva all'aggressione perché, affranta per la situazione, si era ritirata in cucina.

Da: otello15/12/2010 10:42:37
chi disturba e critica è un cretino,perchè sa bene che non è solo preparazione ma anche un bel colpo di culo o di raccomandazione.

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Da: beta15/12/2010 10:43:37
allora????

Da: ale15/12/2010 10:43:50
ragazzi quella scritta da ale 2 è corretta.

le tracce son giuste, le ho sentite io x tel

buon lavoro

Da: alessia 7715/12/2010 10:44:01
attenzione a quando è uscita la legge sullo stalking...

Da: toroseduto15/12/2010 10:44:46
prima traccia
Tizio fidanzato di caia, non accettando la fine della relazione
sentimentale decisa dalla donna, e desideroso di continuare ad incontrarla,iniziava a seguirne sistematicamente gli spostamenti quando caia usciva x andare al lavoro ovvero per attendere alle ordinarie attività quotidiane.
lungo la strada la molestava cercando di fermarla e di parlarle,dicendole che non intendeva allontanarsi da lei
iniziava altresì a farle continue telefonate, anche notturne, ed ad inviarle sms telefonici contenenti generiche minacce di danno alle cose, finalizzate ad ottenere una ripresa della frequentazione tra i due.
le condotte moleste e persecutorie avevano inizio nel novembre 2008.

Caia, esasperata per la situazione, dapprima cambiava alcune delle proprie abitudini di vita per sottrarsi agli incontri con tizio;
poi alla metà del mese di marzo 2009 decideva di sporgere querela contro tizio.
tizio decideva quindi di recarsi da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze della propria condotta
il candidato assunte le vesti del legale di tizio, rediga motivato parere illustrando la xxx fattispecie configurabili nel caso di specie con particolare riguardo alla tematica della successione delle leggi penali nel tempo e agli istituti del reato abituale e continuato.

Modificato da massie - 15/12/2010, 10:39

Da: gc.com15/12/2010 10:44:49
TRACCIA 2... OK ALE...

Caio alcolista, al fine di procurarsi denaro per l'acquisto di vini e liquori minacciava la madre Mevia ed il padre Tizio di mettere a soqquadro la casa al fine di farsi consegnare il denaro. Nonostante il diniego dei genitori è riuscito ad impossessarsi di euro  200,00, denaro contenuto nel cassetto del comodino nella camera da letto dei genitori. Quindi al fine di uscire di casa con il denaro vincendo l'opposizione del padre si scagliava contro quest'ultimo facendolo cadere a terra e procurandogli delle escoriazioni ad un braccio. La madre Mevia non assisteva all'aggressione perché, affranta per la situazione, si era ritirata nella cucina. I genitori esasperati per la situazione essendoci stati fatti analoghi ripetuti anche in passato sporgono denuncia contro il figlio.
Il candidato, assunte le vesti di legale di Caio, rediga parere motivato analizzando la fattispecie configurabile nel caso esposto con particolare riferimento alla individuazione delle parti offese e delle conseguenze sanzionatorie.

Da: DOLLIDO15/12/2010 10:45:03
A NAPOLI HANNO APPENA FINITO LA DETTATURA

Da: *8515/12/2010 10:46:42
a ct hanno dettato anche...

Da: beta15/12/2010 10:47:03
ale ma cosa stanno combinando??'
perchè pubblicano tante tracce???
a quale dobbiamo credere



Da: pacly15/12/2010 10:47:40
SECONDA TRACCIA
Caio, alcolista, al fine di procurarsi denaro per l'acquisto di vino e liquori, minacciava la madre Mevia ed il padre Tizio di mettere a soqquadro la casa al fine di farsi consegnare il denaro. Nonostante il diniego dei genitori, riusciva ad impossessarsi di euro 200,00, denaro contenuto nel cassetto del comodino della camera da letto dei genitori. Quindi, al fine di uscire di casa con il denaro, vincendo l'opposizione del padre, si scagliava cOntro quest'ultimo facendolo cadere a terra e procurandogli delle escoriazioni ad un braccio. La madre Mevia non assisteva all'aggressione perché, affranta per la situazione, si era ritirata in cucina.
I genitori, esasperati per la situazione, essendosi fatti analoghi ripetuti anche in passato, sporgevano denuncia nei confronti del figlio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga motivato parere, analizzando la fattispecie configurabile nel caso esposto, con particolare riguardo alla individuazione delle parti offese ed alle conseguenze sanzionatorie.

Da: ale15/12/2010 10:47:50
I traccia

Tizio, in passato fidanzato di Caia, non accettando la fine della relazione sentimentale decisa dalla donna, e desideroso di continuare ad incontrarla, iniziava a seguirne sistematicamente gli spostamenti quando Caia usciva per andare a lavoro ovvero per attendere alle ordinarie attività quotidiane. Lungo la strada la molestava cercando di fermarla e di parlarle, dicendole che non intendeva allontanarsi da lei. Iniziava altresì a farle continue telefonate, anche notturne, e ad inviarla sms telefonici contenenti vere eproprie minacce di danno alle cose finalizzate ad ottenere una ripresa delle frequentazioni tra i due. Le condotte moleste e persecutorie avevano inizio nel novembre 2008. Caia, esasperata per la situazione, dapprima cambiava alcune delle proprie abitudini di vita per sottrarsi agli incontri con Tizio, poi alla metà di marzo del 2009 decideva  di sporgere querela contro tizio. Tizio decideva quindi di recarsi da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze della propria condotta. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio rediga parere motivato illustrando la o le fattispecie configurabili nel caso di specie, con particolare riguardo alla tematica della successione delle leggi penali nel tempo e agli istituti del reato abituale e continuato.



SECONTRA TRACCIA PENALE
Caio, alcolista, al fine di procurarsi denaro per l'acquisto di vino e liquori, minacciava la madre Mevia ed il padre Tizio di mettere a soqquadro la casa al fine di farsi consegnare il denaro. Nonostante il diniego dei genitori, riusciva ad impossessarsi di euro 200,00, denaro contenuto nel cassetto del comodino della camera da letto dei genitori. Quindi, al fine di uscire di casa con il denaro, vincendo l'opposizione del padre, si scagliava cOntro quest'ultimo facendolo cadere a terra e procurandogli delle escoriazioni ad un braccio. La madre Mevia non assisteva all'aggressione perché, affranta per la situazione, si era ritirata in cucina.
I genitori, esasperati per la situazione, essendosi fatti analoghi ripetuti anche in passato, sporgevano denuncia nei confronti del figlio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga motivato parere, analizzando la fattispecie configurabile nel caso esposto, con particolare riguardo alla individuazione delle parti offese ed alle conseguenze sanzionatorie.

Da: Frank7515/12/2010 10:49:18
Confermo l'esattezza delle tracce.

Da: maremma8115/12/2010 10:49:38
ragazzi ma la seconda traccia? vi prego

Da: beta15/12/2010 10:49:38
la prima inizia tizio fidanzato di caia....e la seconda caio alcolista al fine di procurarsi .....?????????????rispondete x favore

Da: vanesia15/12/2010 10:50:04
si confermato

Da: ale15/12/2010 10:50:15
e che cazzo, le ho scritte 1 min fa! sono quelle!

Da: cacchio15/12/2010 10:51:17
le soluzioni della sencoda traccia non si sa ancora niente?

Da: FRA15/12/2010 10:52:23
sulla SECONDA TRACCIA?

Da: PEPPEROSSO 15/12/2010 10:53:57
ora e' certo: collaborate nel trovare le sentenze.
TRACCIA 1 CONFERMATA DAL MIO FIDANZATO CHE FA ESAMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tizio in passato fidanzato con Caia, non accettando la fine della relazione sentimentale decisa dalla donna, e desideroso di continuare ad incontrarla,iniziava a seguirne sistematicamente gli spostamenti quando Caia usciva per andare al lavoro ovvero per attendere alle ordinarie attività quotidiane.
Lungo la strada la molestava cercando di fermarla e di parlarle, dicendole che non intendeva allontanarsi da lei iniziava altresì a farle continue telefonate, anche notturne, ed ad inviarle sms telefonici contenenti generiche minacce di danno alle cose, finalizzate ad ottenere una ripresa della frequentazione tra i due.
Le condotte moleste e persecutorie avevano inizio nel novembre 2008.
Caia, esasperata per la situazione, dapprima cambiava alcune delle proprie abitudini di vita per sottrarsi agli incontri con Tizio; poi alla metà del mese di marzo 2009 decideva di sporgere querela contro Tizio.
Tizio decideva quindi di recarsi da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze della propria condotta.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando la xxx fattispecie configurabili nel caso di specie con particolare riguardo alla tematica della successione delle leggi penali nel tempo e agli istituti del reato abituale e continuato
[16.48.55] GIUSEPPE B: SECONDA TRACCIA
Caio, alcolista, al fine di procurarsi denaro per l'acquisto di vino e liquori, minacciava la madre Mevia ed il padre Tizio di mettere a soqquadro la casa al fine di farsi consegnare il denaro. Nonostante il diniego dei genitori, riusciva ad impossessarsi di euro 200,00, denaro contenuto nel cassetto del comodino della camera da letto dei genitori. Quindi, al fine di uscire di casa con il denaro, vincendo l'opposizione del padre, si scagliava contro quest'ultimo facendolo cadere a terra e procurandogli delle escoriazioni ad un braccio. La madre Mevia non assisteva all'aggressione perché, affranta per la situazione, si era ritirata in cucina.
I genitori, esasperati per la situazione, essendosi fatti analoghi ripetuti anche in passato, sporgevano denuncia nei confronti del figlio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga motivato parere, analizzando la fattispecie configurabile nel caso esposto, con particolare riguardo alla individuazione delle parti offese ed alle conseguenze sanzionatorie.

Da: luisa15/12/2010 10:54:56
Da "filodiritto"

Art. 612 bis Codice Penale. Atti persecutori. Stalking

Art. 612 bis. Atti persecutori. Stalking.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 legge 5/2/1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.



L'art. 612 bis rappresenta una delle novità più significative introdotte con il D.L. 23.2.2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori».

Bisogna tener presente che ogni anno circa 70.000 donne sono vittime di stupri o di tentati stupri, pertanto il nuovo reato di "stalking" o atti persecutori, incrimina quelle condotte reiterate di molestia o minaccia che causano rilevanti disagi psichici alla persona offesa.

Il nuovo reato, meglio noto anche come stalking (dal termine anglosassone to stalk, ovvero «fare la posta alla preda»), prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni a carico di chi, con condotte reiterate di minaccia o molestia, ingeneri nella vittima «un perdurante e grave stato di ansia o di paura», ovvero un «fondato timore» per l'incolumità propria, di un congiunto o di una persona a lei legata da una relazione affettiva, ovvero la costringa ad «alterare le proprie abitudini di vita».

Dalla lettura di questa nuova disposizione normativa, si può osservare come si è cercato di dare una risposta sanzionatoria appropriata a condotte che, fino ad oggi, venivano inquadrate nei meno gravi delitti di minaccia, violenza privata o nella contravvenzione di molestie (art. 660). Fattispecie, queste, che si sono dimostrate spesso inidonee a fornire una tutela adeguata a fronte di condotte che presentano un coefficiente di gravità maggiore, sia per la reiterazione degli atti persecutori, sia per la loro incidenza negativa sulla sfera privata e familiare della vittima. Le vittime sono soprattutto donne e, le molestie sono opera di ex mariti, ed ex conviventi ed ex fidanzati. Per la sussistenza del reato è necessaria, in primo luogo, la reiterazione della condotta criminosa, rappresentata da minacce e/o molestie. Secondo l'ormai consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, per minaccia si intende la prospettazione di un male futuro e prossimo, per molestia, ogni attività che alteri dolorosamente o fastidiosamente l'equilibrio psico-fisico normale di un individuo. Il reato rimane peraltro a forma libera, atteso che, tanto le minacce, quanto le molestie, possono essere realizzate secondo una molteplicità di forme idonee a produrre, nel primo caso, un effetto coartante sulla libertà psichica della vittima e, nel secondo caso, un'indesiderata intrusione nella sua sfera individuale. È inoltre necessario che le minacce o le molestie siano reiterate. La reiterazione evoca non solo una pluralità di condotte, ma altresì il loro verificarsi in tempi e contesti differenti.

Accanto alla reiterazione degli atti, per la consumazione del reato è altresì necessaria la produzione di almeno uno degli eventi menzionati dalla norma, ovvero:
a) un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima;
b) un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da una relazione affettiva;
A) un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima: qualificando lo stato d'ansia e di paura come "perdurante" e "grave", la norma sembra riferirsi a forme patologiche di stress o di alterazioni dell'equilibrio psicologico del soggetto passivo, tali da essere riscontrabili già sul piano oggettivo.
B) un fondato timore per l'incolumità della vittima, di un prossimo congiunto o di una persona a lei legata da una relazione affettiva: anche in questa seconda ipotesi si specifica come il timore debba essere "fondato", aggettivo che sembra rivolgersi come un monito al giudice affinché accerti la concretezza e l'oggettività della situazione di paura vissuta dalla vittima. Il timore deve avere ad oggetto l'incolumità della persona offesa, di un suo prossimo congiunto o di una persona a lei legata da una relazione affettiva. E' configurabile anche il tentativo, purché la ripetizione degli atti raggiunga la soglia sufficiente a integrare il requisito delle reiterazione richiesto dalla norma.

Venendo alle prime applicazioni giurisprudenziali, il reato di stalking è stato riconosciuto a carico di colui che, con condotte reiterate, osserva con atteggiamento minaccioso e segue ossessivamente presso il luogo di lavoro la ex coniuge, ingenerando nella donna un perdurante e grave stato d'ansia e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

Circostanze aggravanti

Al 2° e 3° co. sono state introdotte due circostanze aggravanti. La pena sarà aumentata fino a un terzo qualora il fatto venga commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da un soggetto che in passato è stato legato alla persona offesa da una relazione affettiva. L'incremento sarà invece fino alla metà qualora gli atti persecutori vengano commessi ai danni di soggetti più deboli (quali minori d'età, donne in stato di gravidanza o persone disabili) o nel caso in cui le modalità di commissione del fatto appaiano particolarmente pericolose per l'incolumità della vittima o idonee ad accrescere l'effetto intimidatorio sulla stessa (uso di armi o persona travisata).

Regime di procedibilità e procedura di ammonimento.

Quanto al regime di procedibilità, il delitto è punito, di regola, a querela della persona offesa. Va segnalato come il termine per proporre querela è di sei mesi, corrispondente a quello previsto dall'art. 609 septies per i reati di violenza sessuale. La ratio è analoga e va ravvisata nella salvaguardia della persona offesa, in considerazione del travaglio interiore vissuto da chi si trovi a dover denunciare, e rendere pubblici, comportamenti gravemente lesivi della propria sfera privata, realizzati, il più delle volte, da soggetti assai vicini alla vittima. Proprio in quest'ottica si spiega anche la previsione di una procedura di ammonimento, alla quale la persona offesa può ricorrere prima di proporre un'eventuale querela. L'art. 8, L. 23.4.2009, n. 38, prevede che la vittima degli atti persecutori esponga i fatti all'autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Il questore, assunte le necessarie informazioni, ove ritenga fondata l'istanza, potrà ammonire l'autore dello stalking, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Dell'ammonimento viene redatto processo verbale, una copia del verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e una all'ammonito. L'ammonimento può essere incluso tra le misure di prevenzione. Attraverso questa procedura l'istante espone i "fatti", che saranno oggetto della valutazione del Questore in merito alla fondatezza dell'istanza.

Lo scopo della procedura di ammonimento è quello di prevenire la consumazione del reato di atti persecutori, attraverso un invito, rivolto al loro potenziale autore, a tenere un comportamento conforme alla legge e, più precisamente, a interrompere qualsiasi interferenza nella vita del richiedente. Dalla procedura di ammonimento derivano delle importanti conseguenze sotto il profilo sanzionatorio: qualora, infatti, l'ammonito insista nella propria condotta persecutoria, andrà incontro a un aumento della pena per il delitto di cui all'art. 612 bis, il quale sarà, in tal caso, procedibile d'ufficio. In particolare, è stato introdotto il nuovo art. 282 ter c.p.p. , rubricato "Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa". Con tale norma fa ingresso nell'ordinamento una nuova misura cautelare coercitiva, il cui contenuto può riassumersi in una prescrizione, rivolta dal giudice all'imputato, di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere da essi o dalla vittima una determinata distanza (1° co.). Al 2° co. si prevede che in presenza di ulteriori esigenze di tutela il giudice possa prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati e abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della vittima, o da persone conviventi o legate alla medesima da relazione affettiva (ovvero di mantenere una certa distanza dai predetti luoghi o persone).

Il giudice potrà poi prescrivere modalità e limiti di frequentazione di tali luoghi, qualora essa si renda necessaria per motivi di lavoro o esigenze abitative, nonché vietare all'imputato di comunicare con qualsiasi mezzo con i soggetti di cui al 1° e 2° co.

Da: ale15/12/2010 10:55:23
la prima è rischiosa, causa date

Da: Clodoveo15/12/2010 10:55:23
Se può essere utile:
Con il decreto legge 23 febbraio 2009 n.11 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" convertito dalla legge 23 aprile 2009 n.38, è stata, introdotta all'interno del codice penale il reato di "stalking".

Lo stalking, richiama condotte che già di per sé costituiscono reato (minaccia molestia, lesioni personali, omicidio), ma proprio al fine di reprimere il particolare fine criminologico dello stalker, il legislatore ha voluto prevedere una norma e soprattutto delle sanzioni ad hoc.

La norma prevede che chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria tale da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Elemento cardine della condotta punita dall'articolo 612 bis c.p. è la reiterazione delle minacce e delle molestie nei confronti della vittima.

La reiterazione di tale condotta ci conduce al secondo elemento costitutivo della norma, ovvero l'insorgere di un particolare stato d'animo di ansia e di paura nei confronti della vittima.

La condotta reiterata deve creare un disagio psichico, un «timore» che può benissimo tramutarsi in uno stato patologico di ansia, tale da determinare un decadimento del vivere quotidiano.

Infatti, tra i vari eventi che la condotta tipica può causare vi è l'alterazione delle proprie abitudini di vita, la quale può essere vista come una particolare ipotesi di violenza privata.

L'ulteriore bene giuridico tutelato è l'incolumità individuale, quando le minacce o le molestie provochino il "perdurante e grave stato di ansia o di paura", che comporta la lesione del bene salute.

La norma si espone a critiche per la mancata indicazione del numero di episodi necessario per integrare la serie minima, arrecando a tali figure un indubbia indeterminatezza.

Ulteriore problema danno le restanti due forme di evento: il "fondato timore per l'incolumità" e, soprattutto, il "perdurante e grave stato di ansia e di paura".

Ma in ogni caso è ipotizzabile la figura del tentativo, purché possa dimostrarsi che gli atti diretti in modo non equivoco a cagionare il delitto si siano verificati in numero tale da soddisfare il requisito della reiterazione richiesto per la configurazione dello stesso.

La condotta del responsabile, per integrare il reato, non necessita dell'elemento psichico del dolo specifico essendo sufficiente il reato di dolo generico.

Dolo generico che deve manifestarsi nella volontà e consapevolezza di porre in essere condotte persecutorie, con la volontà di disturbare la normale serenità d'animo della vittima.

Non è quindi necessario agire con azioni specifiche per turbare lo stato d'animo, visto che il semplice pedinamento insistente può causare un timore per la propria sicurezza personale o di una persona vicina tale da pregiudicare in maniera rilevante il modo di vivere, e causare l'insorgere di uno stato d'ansia e di disturbo alla vita di relazione della vittima.

Le condotte più diffuse sono i pedinamenti, il presentarsi alla porta dell'abitazione, gli appostamenti sotto casa, il recarsi negli stessi luoghi frequentati dalla vittima o lo svolgere le stesse attività.

Mentre le comunicazioni indesiderate sono rivolte direttamente alla vittima, ovvero alla famiglia, agli amici o ai colleghi della vittima stessa.

Le conseguenze per chi e` vittima del fenomeno dello stalking sono gravissime.

La vittima, per timore di ricevere nuove molestie, ha paura di uscire di casa, non è in grado di instaurare nuove relazioni e, quindi, è incapace di salvaguardare la propria quotidianità.

Molte vittime, in seguito a tali esperienze, soffrono di ansia, depressione o disturbo post-traumatico da stress.

Il delitto di stalking è punito a querela della persona offesa.

Il termine per la proposizione della querela è sei mesi.

Si procede d'ufficio, se il fatto è commesso nei confronti di una persona minore o diversamente abile.

La pena è fissata nella reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso nei confronti di un minore.

Ulteriore rimedio per la vittima, oltre alla querela, è l'istituto della diffida al molestatore.

La persona che si ritiene offesa dai fatti che possono preludere alla fattispecie prevista dall'articolo 612 bis c.p., fino a quando non presenta formale atto di querela, può avanzare richiesta di ammonimento nei confronti del responsabile delle molestie.

La richiesta di ammonimento deve essere trasmessa al Questore competente per territorio, in base al luogo di residenza del presunto persecutore.

Il Questore deve esperire tutte le opportune indagini sia in ordine alla fondatezza dell'istanza di ammonimento, sia in ordine alla personalità del presunto responsabile, acquisendo anche i precedenti di polizia sullo stesso.

L'Autorità di polizia, accertata sia la fondatezza dei fatti, sia la necessità di intervenire, convoca il presunto molestatore e procede ad ammonire il responsabile, identificandolo con apposito processo verbale.
Nell'ipotesi in cui il soggetto, già ammonito, protragga ulteriormente i propri comportamenti di molestia, si procede d'ufficio contro di lui e la pena è aggravata di almeno un terzo.

Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 612 bis c.p., il Questore, su autorizzazione questa volta del pubblico ministero che procede, diffida formalmente il responsabile degli atti di molestia, preventivamente iscritto nel registro degli indagati, a compiere altri atti persecutori.

L'introduzione del reato di atti persecutori porta ad analizzare i rapporti con i reati che con esso possono concorrere.

L'attenzione va innanzitutto al reato di minaccia di cui all'art. 612 c.p., il quale deve considerarsi assorbito in quello di atti persecutori, venendo a configurare una delle condotte incriminate.

In relazione a quello di violenza privata di cui all'art. 610 c.p., il concorso va risolto in base al criterio di specialità, infatti l'alterazione delle abitudini di vita può considerarsi una peculiare ipotesi di violenza privata.

Discorso più complesso è la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p..

Lo stesso articolo punisce con l'arresto chiunque reca a taluno molestia o disturbo.

Le molestie individuate nell'art 612 bis costituiscono il genus rispetto a quelle del 660 c.p., per l'integrazione del quale sono richiesti ulteriori requisiti che vengono a restringerne l'ambito applicativo.

Deve tuttavia precisarsi che, affinché sia integrato il delitto di atti persecutori, è necessaria una reiterazione delle condotte tale da produrre effetti perduranti nel tempo.

Questo porta a ritenere che le incriminazioni di minaccia, molestia e violenza privata continueranno a sussistere quale autonome ipotesi di incriminazione nel caso di singolo episodio oppure di più episodi che non diano luogo ad effetti che si protraggono nel tempo, essendo proprio il carattere della serialità, e delle annesse e perduranti condizioni psico-fisiche della vittima, gli elementi fondamentali della fattispecie in esame.

Qualora la condotta è posta in essere antecedentemente all'entrata in vigore della norma, ed è proseguita nel periodo seguente è comunque configurabile "Il reato di stalking".
Infatti lo stesso ha natura abituale, e deve ritenersi commesso dopo l'entrata in vigore del D.L. medesimo qualora anche un solo atto di minaccia o molestia sia compiuto dopo quel momento, e sempre che vi siano tutti gli elementi costitutivi previsti, anche grazie ad atti precedenti all'ultimo, ad essi legato da un vincolo di abitualità.

Ne consegue che il nuovo reato, senza alcuna violazione del principio di irretroattività della legge penale, può applicarsi in relazione a condotte poste in essere reiteratamente in parte prima e in parte dopo la sua introduzione.

Il principio di irretroattività della legge, è codificato nell'art. 11 disp. Prel. c.c., nell'art. 25, comma 2, Cost, e nell'art. 2 c.p.
L'art.2 c.p. sancisce il principio di irretroattività della legge penale , che opera in funzione di garanzia, a favore del reo.
Si ha irretroattività della legge penale nelle ipotesi di nuova incriminazione e nelle ipotesi in cui la legge è più sfavorevole al reo.
Dinanzi una nuova incriminazione (art. 2, comma 1, cp), e rispetto a determinati fatti si è puniti in base alla nuova fattispecie penale.

Il reato di stalking - art. 612 bis c.p.,deve ritenersi commesso dopo l'entrata in vigore del D.L, qualora vi siano atti di minaccia o molestia compiuti prima dell'entrata in vigore, ed altri atti commessi dopo quel momento, legati da un vincolo di abitualità, senza alcuna violazione del principio di irretroattività della legge penale (Trib. Milano, 17-04-2009).

La Corte di Cassazione n°11945/2010 analizzando un caso analogo alla fattispecie in esame ha valutato reiterato nel tempo le illecite condotte a danno di TIZIA.

Infatti a parere di chi scrive, le condotte si sono succedute per un ampio arco di tempo, e con cadenza, tanto da causare e giustificare, lo stato patologico da esse causato nella vittima.


A parere di chi scrive dette condotte possono definirsi atti molesti, idonei ad alterare la serenità e l'equilibrio della minore.

Infatti dette condotte erano dirette a forzare la sua attenzione e a stringere con lei un rapporto, percepito evidentemente come anomalo e pericoloso dalla destinataria (Cassazione n°11945/2010).

La condotta ha realizzato uno dei tre tipici eventi, delineati dalla norma in esame e cioè il perdurante e grave stato di ansia e di paura.

Vi è stato certamente una destabilizzazione psicologica della minore, che ha manifestato le sue paure e i suoi stati d'animo alla nonna e alla madre.

Dette paure sono giunte fino a esprimere l'intento di rinunciare a recarsi a scuola.

Solo il racconto fatto alla nonna ed alla madre, e la prontezza dei genitori (che in data 31 maggio 2009 hanno chiesto l'intervento di un legale), che non si è compiuto, ovvero realizzato l'intento della piccola di non recarsi a scuola, evitando che le condotte dello stalker determinassero anche un altro evento previsto dalla norma, ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita.

E' ravvisabile, nell'elemento psicologico dello stalker, e nelle sue condotte seriali, il dolo generico.

Infatti lo stesso con i suoi comportamenti seriali si è certamente rappresentato gli effetti psicologici che nella piccola TIZIA si stavano creando.

Dalle dichiarazioni di TIZIA ricaviamo che i comportamenti criminosi sono accaduti tra il 5 e 27 febbraio 2009, quindi a parere di chi scrive si ritiene che le molestie e la violenza privata non sussistono quale autonome ipotesi di incriminazione, essendosi, le stesse protratti nel tempo, ed avendo causato un grave stato d'ansia in TIZIA.

Inoltre la condotta è stata posta in essere in parte antecedentemente all'entrata in vigore della norma (tra il 5 ed il 20 febbraio 2009), ed è proseguita dopo l'entrata in vigore della norma, precisamente il 27 febbraio 2009.

Ne consegue che il reato, è da ritenersi applicabile in relazione alle condotte poste in essere reiteratamente in parte prima e in parte dopo la sua introduzione.

La condotta reiterata ha certamente creato un disagio psichico, un timore, un ansia nella piccola TIZIA.

A parere di chi scrive i genitori (non essendo trascorsi i sei mesi previsti dalla norma) possono certamente procedere a querela dello stalker, ovvero possono denunciare il reato alle forze dell'ordine, essendo lo stesso procedibile d'ufficio, ma possono anche semplicemente avanzare richiesta di ammonimento al Questore del luogo di residenza del presunto persecutore.

Il Questore esperite le indagini, accertata la fondatezza dei fatti, e la necessità di intervenire, può convocare il presunto molestatore e procede ad ammonirlo.

Qualora il soggetto, già ammonito, continui i propri comportamenti si procederà d'ufficio contro di lui e la pena sarà aggravata di un terzo.

Da: salerno15/12/2010 10:55:39
aleeeeeeee scrivi le soluzioni di entrambe le tracce

Da: In bocca al lupo15/12/2010 10:56:29
Confermo. le ho sentite

Da: ale15/12/2010 10:57:06
ma non me le fate girare!
come scrivo le soluzioni di ENTRAMBE  le tracce dopo 5 min? che sono mago merlino?

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, ..., 216, 217, 218, 219, 220, 221 - Successiva >>


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